DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 marzo 1998, n. 266
Legge 24/12/1993, n. 560 - Modifica della direttiva agli Enti proprietari di attuazione della Legge 24/12/1993, n. 560, recante norme in materia di alienazione alloggi di edilizia residenziale pubblica (delibera Giunta regionale del 6/2/1996, n. 185)
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Vista la Legge 24 dicembre 1993, n. 560, recante "Norme in materia di
alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica";
vista la direttiva regionale in materia allegata alla deliberazione
della Giunta regionale n. 185 del 6 febbraio 1996, qui di seguito
denominata direttiva regionale 185/96;
visto il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 328 del 17
giugno 1996, con il quale e' stato nominato un Nucleo di valutazione
dei piani di vendita e dei programmi di reinvestimento, ed il decreto
del Presidente della Giunta regionale n. 500 del 18 ottobre 1996, con
il quale e' stata modificata la composizione dello stesso Nucleo di
valutazione;dato atto dell'art. 14, comma 2, del DL 25 marzo 1997,
n.67, convertito, con modificazioni, nella Legge 23 maggio 1997, n.
135;
dato atto, inoltre, del DM 5 agosto 1994 "Criteri e modalita' per la
definizione del valore dei contributi in materia di edilizia
agevolata";
dato atto, ancora, del DM 5 agosto 1994 "Determinazione dei limiti
massimi di costo per gli interventi di edilizia residenziale
sovvenzionata e di edilizia residenziale agevolata";
considerato opportuno effettuare alcune modifiche alla citata
direttiva regionale 185/96, al fine di:
- permettere la immediata assegnazione degli alloggi erp, inseriti
nei piani di vendita formulati dalla Regione, che si liberano durante
la vigenza del piano stesso, onde evitare che tali alloggi rimangano
inutilizzati per lunghi periodi, a fronte della necessita' di
soddisfare la richiesta abitativa di coloro che sono in attesa di
assegnazione;
- permettere un piu' ampio utilizzo dei fondi di cui alla Legge
560/93 in programmi di manutenzione straordinaria, ai sensi dell'art.
31, lettera b), della Legge 5 agosto 1978, n. 457, degli immobili erp
che necessitano di interventi di miglioramento strutturale e di
adeguamento finalizzati alla specifica utenza, eliminando il limite
del 30% del ricavato posto dalla direttiva regionale 185/96,
prevedendo che ogni Ente proprietario valuti, in base alle proprie
necessita', la percentuale di ricavato da destinare a tali
interventi;
- promuovere l'utilizzo prioritario dei stessi fondi derivanti dalla
Legge 560/93 all'interno dei programmi edilizi finalizzati al
recupero e alla riqualificazione delle citta', in conseguenza del
massimo impegno della politica regionale sull'abitazione, tesa ad
attivare concretamente operazioni di rinnovo e di riqualificazione
della citta', anche favorendo la destinazione delle diverse risorse
finanziarie alla realizzazione di tali programmi;
- procedere ad una regolamentazione delle modalita' di applicazione
dell'art. 14 della Legge 135/97, in attesa di una regolamentazione
diversa della normativa regionale in materia di erp, tenuto conto
della esigenza di indicare soluzioni attuative urgenti per gli Enti
che gia' hanno richiesto ed ottenuto l'approvazione regionale ad
interventi in regime di edilizia agevolata con i fondi della Legge
560/93;
- fornire chiarimenti e specifiche indicazioni sulla materia relativa
al reinvestimento delle risorse ricavate dalla alienazione degli
alloggi erp ai sensi della citata Legge 560/93, prendendo in
considerazione le innovazioni normative e le ulteriori disposizioni
regionali che si sono succedute dopo la emanazione della direttiva
regionale 185/96;
considerato, inoltre, che:
- con deliberazione del Consiglio regionale n. 384 del 24 luglio 1996
sono state, tra l'altro, fissate le procedure di attuazione degli
interventi di reinvestimento dei fondi Legge 560/93 approvati dalla
Regione;
- risulta opportuno riportare tali procedure all'interno della
direttiva regionale sulla materia, al fine di realizzare un unico
atto di riferimento per tutte le fasi di attuazione della Legge
560/93 da parte degli Enti della regione Emilia-Romagna;
- si ritiene necessario prevedere che l'inutile decorso dei termini
stabiliti dalla Regione per l'inizio dei lavori comporti la
necessita' di verificare le motivazioni che lo hanno determinato, in
modo da valutare, da parte della Regione su proposta dell'Ente
proprietario, la reale possibilita' di realizzare l'intervento
previsto, ovvero la opportunita' di spostare la localizzazione dei
fondi relativi verso altri interventi;
attesa la necessita' di prevedere che la Giunta regionale, in base al
mandato ricevuto con la deliberazione del Consiglio regionale del 24
luglio 1996, n. 384, deleghi il Direttore generale alla
Programmazione e Pianificazione urbanistica ad emanare atti di
modifica o di rettifica dei piani di vendita e dei piani di
reinvestimento ai sensi della Legge 560/93, e specificamente:
- modifiche dei piani dovute ad eventuali errori materiali ovvero a
motivate richieste di integrazione, sostituzione e riduzione del
numero degli alloggi posti in vendita, nel rispetto dei limiti
fissati dal comma 4 dell'articolo unico della Legge 560/93;
- deroghe alla durata temporale dei piani di vendita fissata, dalla
citata deliberazione della Giunta regionale 185/96, al 15 gennaio
1999, a seguito di eventuali richieste degli Enti proprietari, per
particolari e motivate condizioni;
- modifiche quantitative e fisiche dei programmi di reinvestimento
consistenti in: variazioni del tipo di interventi edilizi (recupero
edilizio e nuova costruzione), variazioni del numero degli alloggi
programmati, variazioni delle localizzazioni degli interventi,
all'interno dell'importo complessivo del programma di reinvestimento
gia' approvato dal Consiglio regionale;
- modifiche quantitative e fisiche dello stesso tipo previsto al
punto precedente, dovute alla rilocalizzazione dei fondi relativi ad
interventi per i quali non sono stati rispettati i termini stabiliti
dalla direttiva regionale in materia per l'inizio lavori;
ritenuto, per tutto quanto detto, necessario:
- riformulare apportando modifiche sostanziali al punto 8 della parte
A) della direttiva regionale di cui alla citata deliberazione della
Giunta regionale 185/96, in modo da rendere possibile la assegnazione
immediata degli alloggi posti nel piano vendita non occupati o che si
rendono liberi durante la vigenza del piano;
- sopprimere il punto 9 della parte A) della medesima direttiva
regionale, in quanto si ritiene che non sia piu' legittimo porre in
essere bandi di vendita finalizzati alla alienazione degli alloggi
erp, con esclusione soltanto dei bandi che siano gia' in itinere
all'entrata in vigore della presente deliberazione;
- riformulare il punto 3 della parte B) della stessa direttiva
citata, in modo da indirizzare la formulazione da parte degli Enti
proprietari di programmi di reinvestimento che siano piu' aderenti
alla politica della casa individuata dalla Regione Emilia-Romagna;
dato atto del verbale della seduta del 6 novembre 1997 del Nucleo di
valutazione - agli atti di questo Assessorato - con il quale il
Nucleo, pur dando parere favorevole al testo recante le modifiche da
apportare alla direttiva regionale 185/96, ha ritenuto necessario
richiedere al Servizio Legislativo regionale un parere formale in
relazione alle modalita' di applicazione della citata Legge 135/97 e
dei relativi provvedimenti ministeriali di attuazione alla Legge
560/93;
preso atto, quindi, del parere espresso dal Servizio Legislativo
regionale con la nota del 24 febbraio 1998, prot. n. 650, agli atti
di questo Assessorato;
ritenuto di procedere alla modifica della citata direttiva regionale
6 febbraio 1996, n. 185, nel modo descritto nell'Allegato "A" della
presente deliberazione;
dato atto del parere favorevole espresso dal Responsabile del
Servizio Programmi edilizi in merito alla regolarita' tecnica della
presente deliberazione ai sensi dell'art. 4 della L.R. 41/92;
dato atto, altresi', del parere favorevole espresso dal Responsabile
del Servizio Qualita' edilizia in merito alla regolarita' tecnica
della presente deliberazione ai sensi dell'art. 4 della L.R. 41/92;
dato atto, infine, del parere favorevole espresso dal Direttore
generale dell'Area Programmazione e Pianificazione urbanistica in
merito alla legittimita' della presente deliberazione ai sensi
dell'art. 4 della L.R. 41/92, e del punto 3.1. della deliberazione
della Giunta regionale 2541/95;
su proposta dell'Assessore ai Programmi d'Area-Qualita' edilizia,
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, le
modifiche alla direttiva regionale n. 185 del 6 febbraio 1996,
riportate nell'Allegato "A" della presente deliberazione, che ne e'
parte integrante;
2) di delegare il Direttore generale alla Programmazione e
Pianificazione urbanistica allo svolgimento delle competenze
specificate in narrativa;
3) di comunicare la presente deliberazione al CER;
4) di pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia-Romagna la presente deliberazione.
ALLEGATO "A"
1) Il punto 8 della Parte A) della direttiva regionale di cui alla
deliberazione della Giunta regionale del 6 febbraio 1996, n.185, e'
cosi' sostituito:
"8. Alloggi liberi
Gli alloggi inseriti nei piani di vendita che non sono occupati o che
si rendono liberi durante la vigenza del piano stesso, dovranno
essere immediatamente messi a disposizione, da parte dell'Ente
proprietario, del Comune competente per territorio, al fine di
permetterne la assegnazione ordinaria ai sensi della L.R. 14 marzo
1984, n. 12, e successive modificazioni ed integrazioni, nel piu'
breve tempo possibile.
In ogni caso, non sara' necessario, da parte dell'Ente proprietario,
modificare il proprio piano di vendita, in quanto la assegnazione
degli alloggi liberi non influisce sulle percentuali fissate dalla
Legge 560/93, che si ritengono gia' soddisfatte al momento della
formulazione dei piani di vendita da parte della Regione
Emilia-Romagna.".
2) Il punto 9 della Parte A) della direttiva regionale di cui alla
deliberazione della Giunta regionale del 6 febbraio 1996, n.185, e'
soppresso.
3) Il punto 3 della Parte B) della direttiva regionale di cui alla
deliberazione della Giunta regionale del 6 febbraio 1996, n.185, e'
cosi' sostituito:
"3. Individuazione dei programmi di reinvestimento
Ai sensi del comma 5 dell'articolo unico della Legge 560/93, i
programmi di reinvestimento dei fondi devono essere finalizzati allo
sviluppo del settore della edilizia residenziale pubblica, in base
alle tipologie costruttive di cui al successivo comma 14 del medesimo
articolo.
Mantenendo questa finalizzazione, i programmi possono prevedere
interventi di:
- nuova costruzione, acquisto e recupero;
- manutenzione straordinaria ed adeguamento impianti;
- opere di urbanizzazione.
Principale e fondamentale obiettivo della attuale politica della
Regione Emilia-Romagna nel settore della abitazione e del recupero
urbano e' quello di promuovere in modo concreto la riqualificazione
delle citta', indirizzando prioritariamente verso gli interventi di
recupero le risorse finanziarie. A questo fine, e' necessario che i
programmi di reinvestimento prevedano, ove possibile, interventi che
rientrino nei programmi di recupero o di riqualificazione urbana
presenti nella regione Emilia-Romagna.
Per quanto riguarda gli interventi di manutenzione straordinaria del
patrimonio erp ai sensi dell'art. 31, lett. b), della Legge 5 agosto
1978, n. 457, si precisa che ogni Ente proprietario potra'
determinare l'entita' della percentuale di ricavato da destinare a
tali interventi, in base alle proprie necessita' oggettive.
A tale scopo, la proposta di reinvestimento dovra' necessariamente
contenere l'indicazione, oltre che della percentuale di utilizzo ai
fini della manutenzione straordinaria, anche della localizzazione di
tali interventi. Nel caso in cui l'Ente non sia in grado, al momento
della proposta di reinvestimento, di fornire la elencazione degli
immobili sui quali intende intervenire, dovra' impegnarsi a
comunicarne la localizzazione precisa quando sara' stato approvato il
progetto tecnico di ogni singolo intervento che si ritiene attuare.
Si fa inoltre presente che il comma 2 dell'art. 14 del DL 25 marzo
1997, n. 67, convertito con modificazioni nella Legge 23 maggio 1997,
n. 135, consente di utilizzare, fra l'altro, i finanziamenti ricavati
dalla alienazione degli alloggi di proprieta' pubblica, al fine di
concedere contributi in conto capitale per la realizzazione di
interventi di recupero edilizio o di nuova edificazione realizzati da
Comuni, IACP, e altri Enti interessati in regime di edilizia
agevolata da destinare alla locazione.
Il citato art. 14 della Legge 135/97 stabilisce altresi' la misura
delle percentuali minima (10%) e massima (25%) del ricavato dalle
alienazioni che possono essere utilizzate per i suddetti
finanziamenti relativi ad interventi di edilizia agevolata. Si
considera che la somma sulla quale calcolare la percentuale e' quella
risultante a livello regionale e non quella relativa al singolo
programma di reinvestimento o al singolo Ente.
Il rinvio contenuto nell'art. 14, comma 2, della Legge 135/97
all'art. 9 della Legge 493/93 rende applicabile agli interventi
realizzati con i finanziamenti ivi indicati anche la disciplina
attuativa dell'art. 9 medesimo. Pertanto, dovra' essere applicato
anche il DM dei Lavori Pubblici 5 agosto 1994 "Criteri e modalita'
per la definizione del valore dei contributi in materia di edilizia
agevolata". Tale decreto ha introdotto, fra l'altro, l'istituto della
locazione permanente, prevedendo l'innalzamento del contributo
pubblico dal 20% al 30% del costo convenzionale dell'alloggio ed il
beneficio di una anticipazione del 30% dello stesso costo per gli
alloggi di nuova costruzione, elevabili a 35% per gli alloggi
recuperati, a favore degli operatori che si obbligano a destinare
permanentemente alla locazione a soggetti con reddito convenzionale
non superiore a 35 milioni di lire, calcolato ai sensi dell'art. 21
della Legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni.
Al fine di reintegrare il patrimonio erp alienato in applicazione
della Legge 560/93, si dispone che, nella attuazione dei programmi di
reinvestimento, gli alloggi realizzati in regime di edilizia
agevolata siano destinati esclusivamente alla locazione permanente.
Ritenuto opportuno prevedere una regolamentazione per la
individuazione dei conduttori degli alloggi realizzati con gli
interventi in esame, si dispone che i beneficiari della assegnazione
degli alloggi vengano individuati tra i soggetti che posseggono tutti
i requisiti erp previsti dalla Tabella "A" allegata alla L.R. 14
marzo 1984, n. 12, e successive modificazioni ed integrazioni, con
l'unica deroga riguardante il requisito del reddito del nucleo
familiare, che dovra' essere non superiore a 35 milioni
convenzionali, calcolato nel modo sopra indicato.
Per quanto riguarda l'ammontare del contributo ammissibile in questi
interventi con i fondi della Legge 560/93, esso puo' arrivare al
raggiungimento del limite massimo previsto dal citato decreto
ministeriale (30%+30% nel caso di nuova costruzione, 35%+35% nel caso
di recupero edilizio), mentre la parte residua del costo
dell'intervento dovra' essere integrata dall'Ente proprietario
facendo ricorso a finanziamenti propri, escludendo, pertanto, ogni
altro finanziamento pubblico, o altre risorse finanziarie provenienti
dai canoni o dal patrimonio erp.
Per cio' che riguarda le quote del costo dell'intervento, si rimanda
al DM 5 agosto 1994 "Determinazione dei limiti massimi di costo per
gli interventi di edilizia residenziale sovvenzionata e di edilizia
residenziale agevolata", recepita dalla deliberazione della Giunta
regionale del 17 luglio 1996, n. 1663.
Si sottolinea che il canone di locazione degli alloggi cosi'
realizzati non potra' essere superiore al 4,5% del costo
dell'intervento.
Per quanto riguarda l'obiettivo di migliorare le condizioni abitative
della popolazione anziana, e di prevenirne l'emarginazione, l'art. 9
della L.R. 3 febbraio 1994, n. 5, dispone che parte dei fondi
ricavati dalla alienazione degli alloggi di erp debbano essere
destinati dalla Regione al recupero o nuova costruzione di alloggi
funzionali alle esigenze dei nuclei familiari costituiti da persone
anziane o al cui interno siano presenti persone anziane. La
percentuale da riservare a tale fine da parte di ogni ente
proprietario, non dovra' essere inferiore al 5% del ricavato. Per il
conseguimento della percentuale minima qui fissata, e' possibile
considerare anche l'eventuale proposta di interventi di manutenzione
straordinaria di immobili, se finalizzati alla eliminazione delle
barriere architettoniche a favore della popolazione anziana.
I programmi di reinvestimento proposti alla Regione per
l'approvazione, dovranno essere dettagliatamente descritti nei moduli
allegati alla presente direttiva.
Ogni Ente proprietario deve predisporre il programma di
reinvestimento dei fondi che ha incassato dalla alienazione dei
propri alloggi erp - a meno che tale attivita' non sia stata delegata
all'Ente gestore - rispettando tutte le disposizioni di cui alla
presente direttiva.
Gli IACP sono, ai sensi della Legge 560/93, titolari della potesta'
propositiva della programmazione del reinvestimento a livello
provinciale. I programmi proposti dagli Enti diversi dall'Istituto
dovranno, pertanto, essere inviati dagli Enti proprietari allo IACP
competente per territorio. Gli Istituti, nell'esercitare tale
attivita' di coordinamento a livello provinciale, dovranno
individuare programmi di reinvestimento fattibili sotto il profilo
urbanistico, tecnico ed economico. Le proposte cosi' deliberate,
dovranno essere inviate alla Regione per la loro approvazione.
Qualora si rendesse necessario per la completezza dei programmi di
reinvestimento da realizzare, le proposte di reinvestimento potranno
riferirsi anche ai proventi di vendita futuri, purche' tali proventi
siano relativi ad obblighi contrattuali gia' insorti e deliberati
dall'Ente proprietario. L'approvazione regionale dovra', in tali
casi, considerarsi autorizzazione alla spesa solo subordinatamente
all'avvenuto deposito delle somme relative presso le Sezioni
provinciali della Tesoreria.
Infine, si rammenta che le fasi di attuazione degli interventi
approvati all'interno dei programmi di reinvestimento sono sottoposte
a controllo da parte della Regione Emilia-Romagna. Pertanto, gli Enti
proprietari dovranno inviare l'atto di approvazione del progetto
tecnico di ogni singolo intervento, con il relativo QTE. Dalla data
di esecutivita' della deliberazione di approvazione del progetto
tecnico, decorreranno dieci mesi entro i quali l'intervento dovra'
essere iniziato. Nel caso di interventi inseriti in piu' ampi
programmi complessi, l'Ente attuatore avra' la facolta' di applicare,
in alternativa, i tempi di attuazione stabiliti dalla relativa
programmazione di settore. In ogni caso, tutte le fasi di attuazione
degli interventi approvati dovranno essere comunicate alla Regione
attraverso l'invio dei QTE relativi, e di ogni altra comunicazione
ordinariamente trasmessa per gli interventi di edilizia
sovvenzionata. Tali comunicazioni dovranno essere, pertanto, inviate
anche per tutti gli interventi di manutenzione straordinaria che
verranno attuati con i fondi della Legge 560/93.
Decorso inutilmente il termine fissato di dieci mesi dalla data di
esecutivita' del progetto tecnico, l'Ente proprietario dovra'
comunicare alla Regione, le motivazioni che hanno causato il mancato
inizio dei lavori, proponendo, in base alla reale possibilita' di
superamento degli ostacoli sopravvenuti, di confermare l'intervento
previsto, ovvero di rilocalizzare i relativi fondi in altri
interventi. La Regione Emilia-Romagna si riserva di approvare tali
proposte con atto del Direttore generale alla Programmazione e
Pianificazione urbanistica, sentito il Nucleo di valutazione dei
piani di vendita e di reinvestimento.".