REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 marzo 1998, n. 266

Legge 24/12/1993, n. 560 - Modifica della direttiva agli Enti proprietari di attuazione della Legge 24/12/1993, n. 560, recante norme in materia di alienazione alloggi di edilizia residenziale pubblica (delibera Giunta regionale del 6/2/1996, n. 185)

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
Vista la Legge 24 dicembre 1993, n. 560, recante "Norme in materia di           
alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica";                   
vista la direttiva regionale in materia allegata alla deliberazione             
della Giunta regionale n. 185 del 6 febbraio 1996, qui di seguito               
denominata direttiva regionale 185/96;                                          
visto il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 328 del 17            
giugno 1996, con il quale e' stato nominato un Nucleo di valutazione            
dei piani di vendita e dei programmi di reinvestimento, ed il decreto           
del Presidente della Giunta regionale n. 500 del 18 ottobre 1996, con           
il quale e' stata modificata la composizione dello stesso Nucleo di             
valutazione;dato atto dell'art. 14, comma 2, del DL 25 marzo 1997,              
n.67, convertito, con modificazioni, nella Legge 23 maggio 1997, n.             
135;                                                                            
dato atto, inoltre, del DM 5 agosto 1994 "Criteri e modalita' per la            
definizione del valore dei contributi in materia di edilizia                    
agevolata";                                                                     
dato atto, ancora, del DM 5 agosto 1994 "Determinazione dei limiti              
massimi di costo per gli interventi di edilizia residenziale                    
sovvenzionata e di edilizia residenziale agevolata";                            
considerato opportuno effettuare alcune modifiche alla citata                   
direttiva regionale 185/96, al fine di:                                         
- permettere la immediata assegnazione degli alloggi erp, inseriti              
nei piani di vendita formulati dalla Regione, che si liberano durante           
la vigenza del piano stesso, onde evitare che tali alloggi rimangano            
inutilizzati per lunghi periodi, a fronte della necessita' di                   
soddisfare la richiesta abitativa di coloro che sono in attesa di               
assegnazione;                                                                   
- permettere un piu' ampio utilizzo dei fondi di cui alla Legge                 
560/93 in programmi di manutenzione straordinaria, ai sensi dell'art.           
31, lettera b), della Legge 5 agosto 1978, n. 457, degli immobili erp           
che necessitano di interventi di miglioramento strutturale e di                 
adeguamento finalizzati alla specifica utenza, eliminando il limite             
del 30% del ricavato posto dalla direttiva regionale 185/96,                    
prevedendo che ogni Ente proprietario valuti, in base alle proprie              
necessita', la percentuale di ricavato da destinare a tali                      
interventi;                                                                     
- promuovere l'utilizzo prioritario dei stessi fondi derivanti dalla            
Legge 560/93 all'interno dei programmi edilizi finalizzati al                   
recupero e alla riqualificazione delle citta', in conseguenza del               
massimo impegno della politica regionale sull'abitazione, tesa ad               
attivare concretamente operazioni di rinnovo e di riqualificazione              
della citta', anche favorendo la destinazione delle diverse risorse             
finanziarie alla realizzazione di tali programmi;                               
- procedere ad una regolamentazione delle modalita' di applicazione             
dell'art. 14 della Legge 135/97, in attesa di una regolamentazione              
diversa della normativa regionale in materia di erp, tenuto conto               
della esigenza di indicare soluzioni attuative urgenti per gli Enti             
che gia' hanno richiesto ed ottenuto l'approvazione regionale ad                
interventi in regime di edilizia agevolata con i fondi della Legge              
560/93;                                                                         
- fornire chiarimenti e specifiche indicazioni sulla materia relativa           
al reinvestimento delle risorse ricavate dalla alienazione degli                
alloggi erp ai sensi della citata Legge 560/93, prendendo in                    
considerazione le innovazioni normative e le ulteriori disposizioni             
regionali che si sono succedute dopo la emanazione della direttiva              
regionale 185/96;                                                               
considerato, inoltre, che:                                                      
- con deliberazione del Consiglio regionale n. 384 del 24 luglio 1996           
sono state, tra l'altro, fissate le procedure di attuazione degli               
interventi di reinvestimento dei fondi Legge 560/93 approvati dalla             
Regione;                                                                        
- risulta opportuno riportare tali procedure all'interno della                  
direttiva regionale sulla materia, al fine di realizzare un unico               
atto di riferimento per tutte le fasi di attuazione della Legge                 
560/93 da parte degli Enti della regione Emilia-Romagna;                        
- si ritiene necessario prevedere che l'inutile decorso dei termini             
stabiliti dalla Regione per l'inizio dei lavori comporti la                     
necessita' di verificare le motivazioni che lo hanno determinato, in            
modo da valutare, da parte della Regione su proposta dell'Ente                  
proprietario, la reale possibilita' di realizzare l'intervento                  
previsto, ovvero la opportunita' di spostare la localizzazione dei              
fondi relativi verso altri interventi;                                          
attesa la necessita' di prevedere che la Giunta regionale, in base al           
mandato ricevuto con la deliberazione del Consiglio regionale del 24            
luglio 1996, n. 384, deleghi il Direttore generale alla                         
Programmazione e Pianificazione urbanistica ad emanare atti di                  
modifica o di rettifica dei piani di vendita e dei piani di                     
reinvestimento ai sensi della Legge 560/93, e specificamente:                   
- modifiche dei piani dovute ad eventuali errori materiali ovvero a             
motivate richieste di integrazione, sostituzione e riduzione del                
numero degli alloggi posti in vendita, nel rispetto dei limiti                  
fissati dal comma 4 dell'articolo unico della Legge 560/93;                     
- deroghe alla durata temporale dei piani di vendita fissata, dalla             
citata deliberazione della Giunta regionale 185/96, al 15 gennaio               
1999, a seguito di eventuali richieste degli Enti proprietari, per              
particolari e motivate condizioni;                                              
- modifiche quantitative e fisiche dei programmi di reinvestimento              
consistenti in: variazioni del tipo di interventi edilizi (recupero             
edilizio e nuova costruzione), variazioni del numero degli alloggi              
programmati, variazioni delle localizzazioni degli interventi,                  
all'interno dell'importo complessivo del programma di reinvestimento            
gia' approvato dal Consiglio regionale;                                         
- modifiche quantitative e fisiche dello stesso tipo previsto al                
punto precedente, dovute alla rilocalizzazione dei fondi relativi ad            
interventi per i quali non sono stati rispettati i termini stabiliti            
dalla direttiva regionale in materia per l'inizio lavori;                       
ritenuto, per tutto quanto detto, necessario:                                   
- riformulare apportando modifiche sostanziali al punto 8 della parte           
A) della direttiva regionale di cui alla citata deliberazione della             
Giunta regionale 185/96, in modo da rendere possibile la assegnazione           
immediata degli alloggi posti nel piano vendita non occupati o che si           
rendono liberi durante la vigenza del piano;                                    
- sopprimere il punto 9 della parte A) della medesima direttiva                 
regionale, in quanto si ritiene che non sia piu' legittimo porre in             
essere bandi di vendita finalizzati alla alienazione degli alloggi              
erp, con esclusione soltanto dei bandi che siano gia' in itinere                
all'entrata in vigore della presente deliberazione;                             
- riformulare il punto 3 della parte B) della stessa direttiva                  
citata, in modo da indirizzare la formulazione da parte degli Enti              
proprietari di programmi di reinvestimento che siano piu' aderenti              
alla politica della casa individuata dalla Regione Emilia-Romagna;              
dato atto del verbale della seduta del 6 novembre 1997 del Nucleo di            
valutazione - agli atti di questo Assessorato - con il quale il                 
Nucleo, pur dando parere favorevole al testo recante le modifiche da            
apportare alla direttiva regionale 185/96, ha ritenuto necessario               
richiedere al Servizio Legislativo regionale un parere formale in               
relazione alle modalita' di applicazione della citata Legge 135/97 e            
dei relativi provvedimenti ministeriali di attuazione alla Legge                
560/93;                                                                         
preso atto, quindi, del parere espresso dal Servizio Legislativo                
regionale con la nota del 24 febbraio 1998, prot. n. 650, agli atti             
di questo Assessorato;                                                          
ritenuto di procedere alla modifica della citata direttiva regionale            
6 febbraio 1996, n. 185, nel modo descritto nell'Allegato "A" della             
presente deliberazione;                                                         
dato atto del parere favorevole espresso dal Responsabile del                   
Servizio Programmi edilizi in merito alla regolarita' tecnica della             
presente deliberazione ai sensi dell'art. 4 della L.R. 41/92;                   
dato atto, altresi', del parere favorevole espresso dal Responsabile            
del Servizio Qualita' edilizia in merito alla regolarita' tecnica               
della presente deliberazione ai sensi dell'art. 4 della L.R. 41/92;             
dato atto, infine, del parere favorevole espresso dal Direttore                 
generale dell'Area Programmazione e Pianificazione urbanistica in               
merito alla legittimita' della presente deliberazione ai sensi                  
dell'art. 4 della L.R. 41/92, e del punto 3.1. della deliberazione              
della Giunta regionale 2541/95;                                                 
su proposta dell'Assessore ai Programmi d'Area-Qualita' edilizia,               
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
1) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, le                    
modifiche alla direttiva regionale n. 185 del 6 febbraio 1996,                  
riportate nell'Allegato "A" della presente deliberazione, che ne e'             
parte integrante;                                                               
2) di delegare il Direttore generale alla Programmazione e                      
Pianificazione urbanistica allo svolgimento delle competenze                    
specificate in narrativa;                                                       
3) di comunicare la presente deliberazione al CER;                              
4) di pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione                         
Emilia-Romagna la presente deliberazione.                                       
ALLEGATO "A"                                                                    
1) Il punto 8 della Parte A) della direttiva regionale di cui alla              
deliberazione della Giunta regionale del 6 febbraio 1996,  n.185, e'            
cosi' sostituito:                                                               
"8. Alloggi liberi                                                              
Gli alloggi inseriti nei piani di vendita che non sono occupati o che           
si rendono liberi durante la vigenza del piano stesso, dovranno                 
essere immediatamente messi a disposizione, da parte dell'Ente                  
proprietario, del Comune competente per territorio, al fine di                  
permetterne la assegnazione ordinaria ai sensi della L.R. 14 marzo              
1984, n. 12, e successive modificazioni ed integrazioni, nel piu'               
breve tempo possibile.                                                          
In ogni caso, non sara' necessario, da parte dell'Ente proprietario,            
modificare il proprio piano di vendita, in quanto la assegnazione               
degli alloggi liberi non influisce sulle percentuali fissate dalla              
Legge 560/93, che si ritengono gia' soddisfatte al momento della                
formulazione dei piani di vendita da parte della Regione                        
Emilia-Romagna.".                                                               
2) Il punto 9 della Parte A) della direttiva regionale di cui alla              
deliberazione della Giunta regionale del 6 febbraio 1996,  n.185, e'            
soppresso.                                                                      
3) Il punto 3 della Parte B) della direttiva regionale di cui alla              
deliberazione della Giunta regionale del 6 febbraio 1996,  n.185, e'            
cosi' sostituito:                                                               
"3. Individuazione dei programmi di reinvestimento                              
Ai sensi del comma 5 dell'articolo unico della Legge 560/93, i                  
programmi di reinvestimento dei fondi devono essere finalizzati allo            
sviluppo del settore della edilizia residenziale pubblica, in base              
alle tipologie costruttive di cui al successivo comma 14 del medesimo           
articolo.                                                                       
Mantenendo questa finalizzazione, i programmi possono prevedere                 
interventi di:                                                                  
- nuova costruzione, acquisto e recupero;                                       
- manutenzione straordinaria ed adeguamento impianti;                           
- opere di urbanizzazione.                                                      
Principale e fondamentale obiettivo della attuale politica della                
Regione Emilia-Romagna nel settore della abitazione e del recupero              
urbano e' quello di promuovere in modo concreto la riqualificazione             
delle citta', indirizzando prioritariamente verso gli interventi di             
recupero le risorse finanziarie. A questo fine, e' necessario che i             
programmi di reinvestimento prevedano, ove possibile, interventi che            
rientrino nei programmi di recupero o di riqualificazione urbana                
presenti nella regione Emilia-Romagna.                                          
Per quanto riguarda gli interventi di manutenzione straordinaria del            
patrimonio erp ai sensi dell'art. 31, lett. b), della Legge 5 agosto            
1978, n. 457, si precisa che ogni Ente proprietario potra'                      
determinare l'entita' della percentuale di ricavato da destinare a              
tali interventi, in base alle proprie necessita' oggettive.                     
A tale scopo, la proposta di reinvestimento dovra' necessariamente              
contenere l'indicazione, oltre che della percentuale di utilizzo ai             
fini della manutenzione straordinaria, anche della localizzazione di            
tali interventi. Nel caso in cui l'Ente non sia in grado, al momento            
della proposta di reinvestimento, di fornire la elencazione degli               
immobili sui quali intende intervenire, dovra' impegnarsi a                     
comunicarne la localizzazione precisa quando sara' stato approvato il           
progetto tecnico di ogni singolo intervento che si ritiene attuare.             
Si fa inoltre presente che il comma 2 dell'art. 14 del DL 25 marzo              
1997, n. 67, convertito con modificazioni nella Legge 23 maggio 1997,           
n. 135, consente di utilizzare, fra l'altro, i finanziamenti ricavati           
dalla alienazione degli alloggi di proprieta' pubblica, al fine di              
concedere contributi in conto capitale per la realizzazione di                  
interventi di recupero edilizio o di nuova edificazione realizzati da           
Comuni, IACP, e altri Enti interessati in regime di edilizia                    
agevolata da destinare alla locazione.                                          
Il citato art. 14 della Legge 135/97 stabilisce altresi' la misura              
delle percentuali minima (10%) e massima (25%) del ricavato dalle               
alienazioni che possono essere utilizzate per i suddetti                        
finanziamenti relativi ad interventi di edilizia agevolata. Si                  
considera che la somma sulla quale calcolare la percentuale e' quella           
risultante a livello regionale e non quella relativa al singolo                 
programma di reinvestimento o al singolo Ente.                                  
Il rinvio contenuto nell'art. 14, comma 2, della Legge 135/97                   
all'art. 9 della Legge 493/93 rende applicabile agli interventi                 
realizzati con i finanziamenti ivi indicati anche la disciplina                 
attuativa dell'art. 9 medesimo. Pertanto, dovra' essere applicato               
anche il DM dei Lavori Pubblici 5 agosto 1994 "Criteri e modalita'              
per la definizione del valore dei contributi in materia di edilizia             
agevolata". Tale decreto ha introdotto, fra l'altro, l'istituto della           
locazione permanente, prevedendo l'innalzamento del contributo                  
pubblico dal 20% al 30% del costo convenzionale dell'alloggio ed il             
beneficio di una anticipazione del 30% dello stesso costo per gli               
alloggi di nuova costruzione, elevabili a 35% per gli alloggi                   
recuperati, a favore degli operatori che si obbligano a destinare               
permanentemente alla locazione a soggetti con reddito convenzionale             
non superiore a 35 milioni di lire, calcolato ai sensi dell'art. 21             
della Legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni.                  
Al fine di reintegrare il patrimonio erp alienato in applicazione               
della Legge 560/93, si dispone che, nella attuazione dei programmi di           
reinvestimento, gli alloggi realizzati in regime di edilizia                    
agevolata siano destinati esclusivamente alla locazione permanente.             
Ritenuto opportuno prevedere una regolamentazione per la                        
individuazione dei conduttori degli alloggi realizzati con gli                  
interventi in esame, si dispone che i beneficiari della assegnazione            
degli alloggi vengano individuati tra i soggetti che posseggono tutti           
i requisiti erp previsti dalla Tabella "A" allegata alla L.R. 14                
marzo 1984, n. 12, e successive modificazioni ed integrazioni, con              
l'unica deroga riguardante il requisito del reddito del nucleo                  
familiare, che dovra' essere non superiore a 35 milioni                         
convenzionali, calcolato nel modo sopra indicato.                               
Per quanto riguarda l'ammontare del contributo ammissibile in questi            
interventi con i fondi della Legge 560/93, esso puo' arrivare al                
raggiungimento del limite massimo previsto dal citato decreto                   
ministeriale (30%+30% nel caso di nuova costruzione, 35%+35% nel caso           
di recupero edilizio), mentre la parte residua del costo                        
dell'intervento dovra' essere integrata dall'Ente proprietario                  
facendo ricorso a finanziamenti propri, escludendo, pertanto, ogni              
altro finanziamento pubblico, o altre risorse finanziarie provenienti           
dai canoni o dal patrimonio erp.                                                
Per cio' che riguarda le quote del costo dell'intervento, si rimanda            
al DM 5 agosto 1994 "Determinazione dei limiti massimi di costo per             
gli interventi di edilizia residenziale sovvenzionata e di edilizia             
residenziale agevolata", recepita dalla deliberazione della Giunta              
regionale del 17 luglio 1996, n. 1663.                                          
Si sottolinea che il canone di locazione degli alloggi cosi'                    
realizzati non potra' essere superiore al 4,5% del costo                        
dell'intervento.                                                                
Per quanto riguarda l'obiettivo di migliorare le condizioni abitative           
della popolazione anziana, e di prevenirne l'emarginazione, l'art. 9            
della L.R. 3 febbraio 1994, n. 5, dispone che parte dei fondi                   
ricavati dalla alienazione degli alloggi di erp debbano essere                  
destinati dalla Regione al recupero o nuova costruzione di alloggi              
funzionali alle esigenze dei nuclei familiari costituiti da persone             
anziane o al cui interno siano presenti persone anziane. La                     
percentuale da riservare a tale fine da parte di ogni ente                      
proprietario, non dovra' essere inferiore al 5% del ricavato. Per il            
conseguimento della percentuale minima qui fissata, e' possibile                
considerare anche l'eventuale proposta di interventi di manutenzione            
straordinaria di immobili, se finalizzati alla eliminazione delle               
barriere architettoniche a favore della popolazione anziana.                    
I programmi di reinvestimento proposti alla Regione per                         
l'approvazione, dovranno essere dettagliatamente descritti nei moduli           
allegati alla presente direttiva.                                               
Ogni Ente proprietario deve predisporre il programma di                         
reinvestimento dei fondi che ha incassato dalla alienazione dei                 
propri alloggi erp - a meno che tale attivita' non sia stata delegata           
all'Ente gestore - rispettando tutte le disposizioni di cui alla                
presente direttiva.                                                             
Gli IACP sono, ai sensi della Legge 560/93, titolari della potesta'             
propositiva della programmazione del reinvestimento a livello                   
provinciale. I programmi proposti dagli Enti diversi dall'Istituto              
dovranno, pertanto, essere inviati dagli Enti proprietari allo IACP             
competente per territorio. Gli Istituti, nell'esercitare tale                   
attivita' di coordinamento a livello provinciale, dovranno                      
individuare programmi di reinvestimento fattibili sotto il profilo              
urbanistico, tecnico ed economico. Le proposte cosi' deliberate,                
dovranno essere inviate alla Regione per la loro approvazione.                  
Qualora si rendesse necessario per la completezza dei programmi di              
reinvestimento da realizzare, le proposte di reinvestimento potranno            
riferirsi anche ai proventi di vendita futuri, purche' tali proventi            
siano relativi ad obblighi contrattuali gia' insorti e deliberati               
dall'Ente proprietario. L'approvazione regionale dovra', in tali                
casi, considerarsi autorizzazione alla spesa solo subordinatamente              
all'avvenuto deposito delle somme relative presso le Sezioni                    
provinciali della Tesoreria.                                                    
Infine, si rammenta che le fasi di attuazione degli interventi                  
approvati all'interno dei programmi di reinvestimento sono sottoposte           
a controllo da parte della Regione Emilia-Romagna. Pertanto, gli Enti           
proprietari dovranno inviare l'atto di approvazione del progetto                
tecnico di ogni singolo intervento, con il relativo QTE. Dalla data             
di esecutivita' della deliberazione di approvazione del progetto                
tecnico, decorreranno dieci mesi entro i quali l'intervento dovra'              
essere iniziato. Nel caso di interventi inseriti in piu' ampi                   
programmi complessi, l'Ente attuatore avra' la facolta' di applicare,           
in alternativa, i tempi di attuazione stabiliti dalla relativa                  
programmazione di settore. In ogni caso, tutte le fasi di attuazione            
degli interventi approvati dovranno essere comunicate alla Regione              
attraverso l'invio dei QTE relativi, e di ogni altra comunicazione              
ordinariamente trasmessa per gli interventi di edilizia                         
sovvenzionata. Tali comunicazioni dovranno essere, pertanto, inviate            
anche per tutti gli interventi di manutenzione straordinaria che                
verranno attuati con i fondi della Legge 560/93.                                
Decorso inutilmente il termine fissato di dieci mesi dalla data di              
esecutivita' del progetto tecnico, l'Ente proprietario dovra'                   
comunicare alla Regione, le motivazioni che hanno causato il mancato            
inizio dei lavori, proponendo, in base alla reale possibilita' di               
superamento degli ostacoli sopravvenuti, di confermare l'intervento             
previsto, ovvero di rilocalizzare i relativi fondi in altri                     
interventi. La Regione Emilia-Romagna si riserva di approvare tali              
proposte con atto del Direttore generale alla Programmazione e                  
Pianificazione urbanistica, sentito il Nucleo di valutazione dei                
piani di vendita e di reinvestimento.".                                         

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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