REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 febbraio 1998, n. 191

Modifiche alla deliberazione di Giunta n. 110 del 10/2/1998 avente per oggetto: DL n. 411 dell'1/12/1997 convertito con modificazioni in Legge 27/1/1998, n. 5, recante "Misure urgenti per gli accertamenti in materia di produzione lattiera". Applicazione del decreto del Ministero Politiche agricole del 16/1/1998

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
(omissis)  delibera:                                                            
di riformulare come segue il dispositivo della propria deliberazione            
n. 110 del 10 febbraio 1998:                                                    
 1) di individuare nei Servizi provinciali Agricoltura gli uffici               
regionali presso i quali i produttori, in relazione all'ubicazione              
dell'azienda, possono presentare i ricorsi di riesame;                          
 2) di individuare nei Servizi provinciali Agricoltura le unita'                
organizzative responsabili della pre-istruttoria dei ricorsi di                 
riesame e nei responsabili dei Servizi medesimi i responsabili del              
procedimento;                                                                   
 3) di istituire, per l'esame dei ricorsi presentati, commissioni               
provinciali il cui numero per ogni provincia verra' definito dal                
Direttore generale Agricoltura anche in relazione al numero dei                 
ricorsi stessi;                                                                 
 4) di stabilire che le commissioni provinciali definiscano ad ogni             
effetto i ricorsi di riesame;                                                   
 5) di stabilire che di ogni commissione provinciale debba far parte:           
- il Responsabile del Servizio provinciale Agricoltura o un suo                 
delegato, in qualita' di Presidente; - un collaboratore tecnico del             
Servizio provinciale Agricoltura; - un veterinario dell'Azienda                 
Unita' sanitaria locale; le funzioni di segretario sono svolte da un            
collaboratore del Servizio provinciale Agricoltura. Per l'istruttoria           
dei ricorsi e per le necessarie verifiche in sede di esame dei                  
ricorsi, le commissioni si avvalgono di appartenenti alla Guardia di            
finanza segnalati dalla Guardia di finanza medesima;                            
 6) di stabilire che con appositi atti formali il Direttore generale            
Agricoltura nominera' i componenti di ciascuna commissione sulla base           
delle designazioni formulate dalle strutture competenti;                        
 7) di stabilire che ciascuna commissione provinciale provveda, anche           
attraverso singoli componenti, ad effettuare tutti i sopralluoghi               
ritenuti necessari alle finalita' istruttorie;                                  
 8) di assicurare all'attivita' delle commissioni provinciali il                
necessario supporto giuridico/legale con modalita' che saranno                  
definite con successivo atto deliberativo;                                      
 9) di adottare per le istruttorie dei ricorsi le modalita' previste            
dal Ministero per le Politiche agricole ed attualmente definite dal             
decreto 17 febbraio 1998, dando incarico alla Direzione generale                
Agricoltura di emanare, se necessario, ulteriori disposizioni                   
applicative e di coordinamento operativo;                                       
10) di determinare forfettariamente il costo degli accertamenti da              
porre a carico del ricorrente, nel caso in cui l'esito dei ricorsi              
confermi l'attribuzione dei quantitativi effettuati dall'AIMA, in               
Lire 400.000 piu' Lire 250.000 per ogni sopralluogo effettuato;                 
11) di incaricare il Servizio provinciale Agricoltura ad ingiungere             
al ricorrente il pagamento delle somme di cui al punto precedente, la           
cui riscossione avverra' con modalita' definite con successivo atto             
dirigenziale;                                                                   
12) di pubblicare, per estratto, la presente deliberazione nel                  
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.                              

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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