DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 febbraio 1998, n. 191
Modifiche alla deliberazione di Giunta n. 110 del 10/2/1998 avente per oggetto: DL n. 411 dell'1/12/1997 convertito con modificazioni in Legge 27/1/1998, n. 5, recante "Misure urgenti per gli accertamenti in materia di produzione lattiera". Applicazione del decreto del Ministero Politiche agricole del 16/1/1998
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
(omissis) delibera:
di riformulare come segue il dispositivo della propria deliberazione
n. 110 del 10 febbraio 1998:
1) di individuare nei Servizi provinciali Agricoltura gli uffici
regionali presso i quali i produttori, in relazione all'ubicazione
dell'azienda, possono presentare i ricorsi di riesame;
2) di individuare nei Servizi provinciali Agricoltura le unita'
organizzative responsabili della pre-istruttoria dei ricorsi di
riesame e nei responsabili dei Servizi medesimi i responsabili del
procedimento;
3) di istituire, per l'esame dei ricorsi presentati, commissioni
provinciali il cui numero per ogni provincia verra' definito dal
Direttore generale Agricoltura anche in relazione al numero dei
ricorsi stessi;
4) di stabilire che le commissioni provinciali definiscano ad ogni
effetto i ricorsi di riesame;
5) di stabilire che di ogni commissione provinciale debba far parte:
- il Responsabile del Servizio provinciale Agricoltura o un suo
delegato, in qualita' di Presidente; - un collaboratore tecnico del
Servizio provinciale Agricoltura; - un veterinario dell'Azienda
Unita' sanitaria locale; le funzioni di segretario sono svolte da un
collaboratore del Servizio provinciale Agricoltura. Per l'istruttoria
dei ricorsi e per le necessarie verifiche in sede di esame dei
ricorsi, le commissioni si avvalgono di appartenenti alla Guardia di
finanza segnalati dalla Guardia di finanza medesima;
6) di stabilire che con appositi atti formali il Direttore generale
Agricoltura nominera' i componenti di ciascuna commissione sulla base
delle designazioni formulate dalle strutture competenti;
7) di stabilire che ciascuna commissione provinciale provveda, anche
attraverso singoli componenti, ad effettuare tutti i sopralluoghi
ritenuti necessari alle finalita' istruttorie;
8) di assicurare all'attivita' delle commissioni provinciali il
necessario supporto giuridico/legale con modalita' che saranno
definite con successivo atto deliberativo;
9) di adottare per le istruttorie dei ricorsi le modalita' previste
dal Ministero per le Politiche agricole ed attualmente definite dal
decreto 17 febbraio 1998, dando incarico alla Direzione generale
Agricoltura di emanare, se necessario, ulteriori disposizioni
applicative e di coordinamento operativo;
10) di determinare forfettariamente il costo degli accertamenti da
porre a carico del ricorrente, nel caso in cui l'esito dei ricorsi
confermi l'attribuzione dei quantitativi effettuati dall'AIMA, in
Lire 400.000 piu' Lire 250.000 per ogni sopralluogo effettuato;
11) di incaricare il Servizio provinciale Agricoltura ad ingiungere
al ricorrente il pagamento delle somme di cui al punto precedente, la
cui riscossione avverra' con modalita' definite con successivo atto
dirigenziale;
12) di pubblicare, per estratto, la presente deliberazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.