REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 dicembre 1997, n. 2442

Avviso per la formulazione delle linee ed i criteri di orientamento per la formulazione del Programma di riordino territoriale (art. 7 della L.R. 8 luglio 1997, n.24) *** DOCUMENTO FOTOGRAFATO *** Richiedere copia all'UFFICIO BOLLETTINO.

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
Vista la Legge 8 giugno 1990, n. 142 recante "Ordinamento delle                 
autonomie locali" ed in particolare l'art. 11, comma 2, che prevede             
la predisposizione da parte delle Regioni di un Programma di modifica           
delle circoscrizioni comunali e delle unioni e fusioni di piccoli               
comuni;                                                                         
visto inoltre l'art. 26 della citata Legge 142/90 il quale prevede,             
tra l'altro, l'erogazione di contributi alle unioni e fusioni di                
comuni;                                                                         
vista la L.R. 8 luglio 1994, n. 24 recante "Norme in materia di                 
riordino territoriale e di sostegno alle Unioni e alle fusioni di               
Comuni" e successive modifiche e integrazioni apportate con le Leggi            
regionali 22/97 e 35/97;                                                        
visto, in particolare, l'art. 6, comma 1 della suddetta norma                   
regionale il quale prevede l'adozione da parte del Consiglio                    
regionale, su proposta della Giunta, di un programma relativo alla              
modifica delle circoscrizioni comunali e alle unioni e fusioni di               
comuni, predisposto sulla base delle indicazioni formulate dalle                
comunita' locali;                                                               
visto, altresi', l'art. 6, comma 2, della citata norma con il quale             
si specifica che il Programma di riordino territoriale dovra'                   
indicare le ipotesi di modifica territoriale, di istituzione di                 
Unioni intercomunali, di fusioni di comuni, prevedendo le relative              
delimitazioni territoriali, i tempi e le principali modalita'                   
attuative, ivi compresi i criteri per la concessione dei contributi             
spettanti alle unioni e fusioni di comuni;                                      
visto l'art. 7, comma 1 della L.R. 24/96 il quale prevede che la                
Giunta regionale, al fine di consentire la partecipazione di                    
Province, Comuni e Comunita' Montane all'elaborazione del Programma             
di riordino territoriale, predispone apposito avviso che definisca le           
linee e i criteri di orientamento per la formulazione del suddetto              
Programma, individuando i principali processi da attivare ed i                  
criteri per la concessione dei contributi ed incentivi;                         
visto lo schema di avviso per la formazione della proposta di                   
Programma di riordino territoriale, predisposto dall'Assessorato agli           
Affari istituzionali, Autonomie locali, Organizzazione, nel quale               
sono contenuti, secondo le indicazioni di legge, le linee ed i                  
criteri di orientamento per la formulazione della proposta di                   
programma nonche' i criteri per la concessione dei contributi ed                
incentivi alle unioni e fusioni;                                                
considerato che, al fine della predisposizione dell'avviso per la               
formulazione della proposta di Programma di riordino territoriale,              
sono stati considerati alcuni elementi di integrazione tra i comuni e           
della loro propensione all'unificazione quali ad esempio indicatori             
demografici e territoriali, indicatori indiretti di integrazione                
sociale e di cooperazione amministrativa, indicatori di "rango"                 
assegnati dai Piani territoriali infraregionali elaborati dalle nove            
Province della regione;                                                         
considerato, inoltre, che per l'elaborazione del suddetto avviso sono           
state anche prese in considerazione le osservazioni e i suggerimenti            
espressi dai sindaci, dai presidenti di Provincia e dai presidenti di           
Comunita' Montane espressamente invitati ad incontri indetti                    
dall'Assessorato competente;                                                    
considerato che ai sensi della L.R. 24/96 il presente avviso dovra'             
essere pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione e che gli              
Enti locali potranno entro tre mesi dalla data di pubblicazione far             
pervenire loro proposte ed osservazioni;                                        
considerato che ai sensi della suddetta norma la Giunta provvedera',            
una volta acquisite le osservazioni degli Enti locali e solo sulla              
base delle loro proposte, a proporre al Consiglio regionale il                  
Programma di riordino territoriale per l'approvazione;                          
dato atto dei pareri favorevoli in merito alla legittimita' e alla              
regolarita' tecnica della presente deliberazione espressi, ai sensi             
dell'art. 4 della L.R. 41/92 e della deliberazione della Giunta                 
regionale 2541/95 rispettivamente dal Direttore generale agli Affari            
istituzionali e legislativi dott.ssa Filomena Terzini e dal                     
Responsabile del Servizio Affari istituzionali e Autonomie locali               
dott.ssa Francesca Paron;                                                       
su proposta dell'Assessore agli Affari istituzionali, Autonomie                 
locali, Organizzazione, Luigi Mariucci;                                         
a voti unanimi e palesi,                                                        
delibera:                                                                       
di approvare l'avviso per la formazione della proposta di Programma             
di riordino territoriale previsto dall'art. 7 della L.R. 24/96, i cui           
contenuti sono descritti nell'Allegato che costituisce parte                    
integrante del presente atto;                                                   
di pubblicare l'avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione                   
Emilia-Romagna.                                                                 
Allegato alla delibera della Giunta regionale n. 2442 del 16 dicembre           
1997                                                                            
AVVISO PER LA FORMAZIONE DELLA                                                  
PROPOSTA DI PROGRAMMA DI                                                        
RIORDINO TERRITORIALE                                                           
(L.R. 24/96, ART. 7)                                                            
INDICE                                                                          
Parte I - CONSIDERAZIONI GENERALI                                               
1. Premessa                                                                     
2. I presupposti normativi e istituzionali                                      
3. Incentivi finanziari                                                         
4. Specificita' delle Comunita' Montane e dei Consorzi Parte II -               
CRITERI E MODALITA' PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI ALLE UNIONI E               
ALLE FUSIONI                                                                    
1. Premessa                                                                     
2. Destinatari dei contributi                                                   
3. Tipologia e durata dei contributi                                            
4. Procedure per accedere ai contributi                                         
5. Criteri per la determinazione dei contributi annuali spettanti               
alle unioni e alle fusioni                                                      
6. Simulazioni esemplificative Parte III - PRIME LINEE PER LA                   
DEFINIZIONE DEL PROGRAMMA DI RIORDINO TERRITORIALE                              
1. Criteri adottati per l'elaborazione delle possibili unificazioni             
di comuni                                                                       
ALLEGATO: LE UNIONI POSSIBILI IN BASE AI REQUISITI NORMATIVI E A                
INDICATORI INDIRETTI                                                            
1. Nota esplicativa sulle tabelle e le cartografie                              
2. Tabelle e cartografie                                                        
PARTE I - CONSIDERAZIONI GENERALI                                               
1. Premessa                                                                     
Con il presente avviso la Giunta regionale da' avvio al procedimento            
di formazione del "Programma di riordino territoriale", secondo                 
quanto previsto dall'art. 7 della L.R. 8 luglio 1996, n. 24, recante            
"Norme in materia di riordino territoriale e di sostegno alle unioni            
e alle fusioni di Comuni".                                                      
L'avviso contiene le linee per la predisposizione della proposta di             
Programma e i criteri per la concessione dei contributi ammessi dalla           
L.R. 24/96.                                                                     
L'avviso indica inoltre alcune possibili unioni/fusioni (illustrate             
nell'Allegato) che rappresentano una prima base di discussione per la           
formazione del Programma di riordino territoriale. Tale traccia e'              
stata predisposta con l'intento di favorire e stimolare la                      
partecipazione di Comuni, Province e Comunita' Montane                          
all'elaborazione della proposta di Programma di riordino territoriale           
che la Giunta sottoporra' alla approvazione del Consiglio regionale.            
E' evidente che le concrete scelte relative alla costituzione di                
unioni o fusioni tra comuni potranno essere effettuate soltanto                 
considerando complessi fattori storici, culturali e sociali dei quali           
solo i diretti interessati, i cittadini e i responsabili delle                  
comunita' locali, possono valutare adeguatamente la rilevanza.                  
Il lavoro di individuazione delle possibili unioni/fusioni, svolto              
dalla Regione allo scopo di avviare la consultazione degli Enti                 
locali, non poteva invece che basarsi su alcuni indicatori indiretti,           
di natura demografica, territoriale, amministrativa e funzionale,               
sintomatici di una integrazione tra le comunita' considerate e utili            
al fine di individuare le linee direttrici dello sviluppo                       
socio-economico dei rispettivi territori.                                       
E' opportuno precisare che ancor prima di redigere la versione                  
definitiva del presente avviso, sono stati consultati i servizi                 
competenti alla predisposizione dei piani territoriali di ogni                  
singola Provincia al fine di verificare e perfezionare le ipotesi di            
unione/fusione sul piano tecnico.                                               
Si sono tenuti anche incontri preliminari con i rappresentanti delle            
Amministrazioni locali (Province, Comuni, Comunita' Montane) ai quali           
e' stato richiesto di esprimersi circa l'adeguatezza di una prima               
serie di ipotesi di unificazione e di indicare eventualmente ipotesi            
alternative o ulteriori di cui si e' poi tenuto conto nella redazione           
dell'avviso.                                                                    
Sono stati inoltre considerati e inseriti i casi di unione gia' in              
corso (Valconca) e quelli di cui si e' avuto riscontro diretto da               
parte degli amministratori comunali. In particolare, si citano i                
comuni di Galliera e San Pietro in Casale (prov. Bologna) che hanno             
gia' fatto redigere uno studio di fattibilita', nonche' i comuni                
Santa Sofia-Civitella-Galeata (prov. Forli'),                                   
Varano-Bardi-Pellegrino-Varsi (prov. Parma), Poggio                             
Berni-Torriana-Verucchio-Sant'Arcangelo (prov. Rimini) i quali hanno            
fatto formale richiesta nel 1997 di contributi previsti dalla L.R.              
24/96 per l'elaborazione degli studi di fattibilita' (art. 15).                 
Pertanto, in allegato al presente avviso sono contenuti oltre ai casi           
piu' concreti anche tutti quelli che, sulla base degli indicatori               
considerati e delle preliminari verifiche tecniche, appaiono                    
astrattamente auspicabili.                                                      
La proposta di Programma di riordino territoriale che la Giunta                 
sottoporra' alla approvazione del Consiglio regionale conterra'                 
invece solo le ipotesi puntualmente e autonomamente proposte dai                
Comuni; infatti, ai sensi dell'art. 6, comma 1 della L.R. 24/96, il             
Programma sara' "predisposto sulla base delle iniziative indicate               
dalle comunita' locali interessate".                                            
A tal fine, per la formazione della proposta di Programma di riordino           
territoriale, gli Enti locali, ai sensi dell'art. 7, comma 1, L.R.              
24/96, devono far pervenire alla Giunta regionale (presso la                    
Direzione generale Affari istituzionali e legislativi, Servizio                 
Affari istituzionali e Autonomie locali) le proprie proposte e                  
osservazioni, secondo le forme ammesse dai rispettivi ordinamenti,              
entro tre mesi dalla pubblicazione del presente avviso nel Bollettino           
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.                                         
Si precisa che i Comuni direttamente interessati possono presentare             
sia proposte conformi alle ipotesi contenute nell'avviso, sia ipotesi           
alternative.                                                                    
Per quanto riguarda le altre modifiche delle circoscrizioni                     
territoriali (diverse dalla fusione) e' opportuno precisare, inoltre,           
che i Comuni che intendano attuarle entro il prossimo quinquennio,              
dovranno indicarle alla Regione - nei modi e nei tempi sopra                    
richiamati - ai fini del loro inserimento nel Programma di riordino.            
Infatti il Programma oltre a contenere le ipotesi di unioni e fusioni           
deve altresi' indicare ogni altra ipotesi di modifica di                        
circoscrizioni territoriali ivi comprese quelle comportanti anche               
modifiche di minimo rilievo (ad esempio spostamento di frazione o di            
altre porzioni di territorio).                                                  
La Giunta regionale, scaduto il termine di tre mesi dalla data di               
pubblicazione dell'avviso, raccolte le osservazioni e le proposte               
pervenute ed effettuati gli opportuni riscontri, sottoporra'                    
all'approvazione del Consiglio regionale la proposta di Programma di            
riordino territoriale per il primo quinquennio, restando salvi gli              
eventuali aggiornamenti intermedi ammessi dalla L.R. 24/96.                     
Nei paragrafi che seguono vengono chiariti i presupposti normativi e            
le finalita' del procedimento di riordino territoriale, vengono                 
indicati i principi ed i criteri per l'erogazione dei relativi                  
incentivi regionali e vengono presentate le ipotesi di riordino.                
2. I presupposti normativi e istituzionali                                      
Il Programma di riordino territoriale, "tenendo conto delle Unioni di           
Comuni gia' costituite o in via di costituzione, delle Comunita'                
Montane e di ogni altra rilevante forma di collaborazione in atto tra           
Comuni diversi, indica le ipotesi di modifica territoriale, di                  
istituzione di Unioni intercomunali e di fusione di comuni,                     
prevedendo le relative delimitazioni territoriali, i tempi e le                 
principali modalita' attuative, ivi compresi i criteri per la                   
concessione dei contributi spettanti ai Comuni che si siano                     
pronunciati in senso favorevole alla fusione o all'unione                       
intercomunale" (art. 6, comma 2, L.R. 24/1996) ed indica inoltre "i             
casi in cui, in seguito alla prevista fusione di Comuni, si intende             
procedere alla istituzione di uno o piu' Municipi" (art. 6, comma 3,            
L.R. 24/96).                                                                    
La normativa regionale appena citata attua a sua volta la Legge 142             
del 1990 (spec. artt. 3, 11, 12 e 26). Essa non prevede interventi              
autoritativi, ma intende piuttosto suggerire ed incoraggiare, anche             
con incentivi finanziari, processi di riordino territoriale decisi              
volontariamente dalle comunita' locali coinvolte; del resto la                  
prerogativa di determinare autonomamente il proprio assetto                     
territoriale e' chiaramente formalizzata dalla stessa L.R. 24/96,               
Titolo III.                                                                     
La Regione Emilia-Romagna intende quindi concorrere, insieme con gli            
Enti locali coinvolti o comunque interessati, a verificare se le                
attuali ripartizioni e suddivisioni territoriali dello spazio                   
regionale corrispondano alle effettive esigenze amministrative di               
oggi.                                                                           
Si vuole cioe' avviare un processo diretto a disegnare una nuova                
geografia amministrativa piu' adeguata ai cambiamenti intervenuti               
nelle strutture insediative, organizzative, socio-economiche e                  
culturali, in modo da garantire un esercizio piu' efficace delle                
funzioni pubbliche, nel rispetto dei caratteri distintivi di ciascuna           
realta' locale.                                                                 
Va sottolineato che il processo di riordino territoriale si inserisce           
nel quadro di una piu' generale revisione oggi in corso del sistema             
delle autonomie territoriali. In questa prospettiva, si puo'                    
innanzitutto ricordare che la Legge 142/90 ha connesso la riforma               
dell'ordinamento locale ad una rideterminazione delle loro funzioni.            
La compiuta affermazione dell'autonomia degli Enti locali e' infatti            
strettamente collegata all'acquisizione di nuovi compiti, come                  
ampiamente prevede anche la Legge 59/97. In questo quadro la Regione            
opera per realizzare "un efficiente sistema delle autonomie locali al           
servizio dello sviluppo economico, sociale e civile" (art. 3, Legge             
142/90, comma 3) con l'obiettivo di mettere gli Enti locali nelle               
condizioni di adempire ai nuovi compiti che sono loro attribuiti. La            
Regione Emilia-Romagna si propone peraltro di svolgere questo suo               
ruolo introducendo un modello di rapporti con le autonomie locali               
ispirato al federalismo cooperativo e solidale.                                 
Il processo di riordino territoriale deve essere quindi valutato in             
un contesto politico-istituzionale piu' ampio e deve essere inteso              
come un impegno per dare anche alle realta' locali di minore                    
dimensione la possibilita' di esercitare tutte quelle funzioni e di             
offrire ai cittadini tutti quei servizi che attualmente possono                 
essere garantiti soltanto dai Comuni piu' grandi.Il riordino                    
territoriale pone percio' le basi da un lato per il recupero di                 
capacita' gestionale da parte dei Comuni e dall'altro per un piu'               
efficace trasferimento di alcune funzioni regionali ai Comuni stessi.           
Pertanto la Regione intende valorizzare le osservazioni e le proposte           
che saranno avanzate dalle realta' locali. Non di meno, la Regione ha           
il compito di garantire l'organicita' e l'efficacia del disegno di              
riordino. Per poter contemperare queste due esigenze (l'autonomia               
delle comunita' locali e l'organicita' del disegno di riordino) e'              
stato definito un percorso di approssimazioni successive che prevede            
un ampio coinvolgimento degli Enti locali.                                      
3. Incentivi finanziari                                                         
La principale ragione che induce ad avviare processi di unione e                
fusione risiede nei vantaggi che essi produrrebbero per i cittadini             
in termini di quantita' e qualita' dei servizi fruibili.                        
A supporto di questo percorso la L.R. 24/96 prevede l'erogazione di             
incentivi finanziari a sostegno della costituzione delle strutture              
comuni tra due o piu' enti che intendano procedere all'unificazione o           
alla fusione.                                                                   
Tanto la legge statale che quella regionale prevedono che le Unioni             
gestiscano una "pluralita' di funzioni e di servizi". In particolare            
la legge regionale (art. 6, comma 4) prevede che le risorse                     
disponibili siano concentrate nel sostegno dei percorsi aggregativi             
piu' maturi, e precisa (art. 7, comma 3, lett. c) che tra le Unioni             
intercomunali si debbano preferire "quelle alle quali i Comuni                  
abbiano trasferito la titolarita' di funzioni e servizi di maggiore             
consistenza e rilevanza".                                                       
All'art. 17, comma 3, la legge regionale prevede inoltre che "la                
fusione costituisce titolo di priorita' ai fini del riparto dei                 
finanziamenti regionali destinati alle funzioni istituzionali dei               
Comuni".                                                                        
Considerando le possibili difficolta' che potrebbero incontrare                 
soprattutto le realta' piu' piccole, la L.R. 24/96 (art. 15) prevede            
inoltre un cofinanziamento regionale per "l'elaborazione di progetti            
di riorganizzazione sovracomunale delle strutture, dei servizi e                
delle funzioni in vista dell'Unione o della fusione dei Comuni" che             
"abbiano specificamente deliberato in merito".                                  
La Regione, dunque, ha destinato risorse anche per incentivare la               
fase preliminare di verifica e progettazione delle unioni e fusioni             
attraverso appositi studi di fattibilita' (delibera della Giunta                
regionale n. 567 del 22/4/1997).                                                
4. Specificita' delle Comunita' Montane e dei Consorzi                          
Accanto ad incentivi finanziari orientati a promuovere, in positivo,            
i processi di unificazione, la L.R. 24/96 dispone anche che i Comuni            
interessati non perdano i benefici derivanti da altre forme di                  
collaborazione. La legge anzi regola e promuove con appositi                    
incentivi l'unione e la fusione tra comuni appartenenti alla stessa             
Comunita' Montana o ad un medesimo consorzio.                                   
Quando tutti i Comuni membri di una Comunita' Montana o di un                   
consorzio costituiscono una Unione, quest'ultima sostituisce le forme           
originarie di collaborazione. Infatti, nel primo caso la Comunita'              
Montana si trasforma in Unione (art. 29, u.c. Legge 142/90), nel                
secondo caso, l'Unione subentra ai Comuni che la compongono nei                 
consorzi cui partecipano altri enti (art. 16, comma 6, L.R. 24/96).             
In entrambi i casi, comunque, la costituzione dell'Unione non                   
penalizza i Comuni che ne fanno parte, in quanto e' espressamente               
previsto il mantenimento dei benefici e dei contributi gia' spettanti           
alla Comunita' Montana o al Consorzio.                                          
Per quanto riguarda i Consorzi, l'art. 16, comma 7 prevede che i                
benefici economici previsti dalle vigenti leggi regionali per tali              
enti sono estesi alle unioni di Comuni. Inoltre, al fine del riparto            
dei contributi destinati ai Consorzi, "l'Unione costituisce titolo di           
priorita'".                                                                     
Anche per quanto riguarda le Comunita' Montane, la loro eventuale               
trasformazione in Unione "non priva quest'ultima dei benefici e degli           
interventi speciali stabiliti per le Comunita' Montane e per la                 
montagna", come e' espressamente previsto all'art. 7, comma 4 della             
L.R. 22/97. Identica salvaguardia e' prevista all'art. 17, comma 6              
della L.R. 24/96 nell'ipotesi di fusione di tutti i Comuni aderenti             
alla Comunita' Montana.                                                         
Sempre con riguardo alle Comunita' Montane, le leggi regionali                  
espressamente prevedono che, tanto in ipotesi di Unione che di                  
fusione, al nuovo ente vengono conservate le medesime funzioni gia'             
attribuite alla Comunita' Montana (cio' e' previsto per unioni e                
fusioni, rispettivamente, dall'art. 7, comma 3, L.R. 22/97 e                    
dall'art. 17, comma 6, L.R. 24/96).                                             
E' bene precisare che il mantenimento di benefici e funzioni                    
all'unione o alla fusione scaturita dalla Comunita' Montana deve                
intendersi riconosciuto anche quando tali benefici e funzioni trovano           
la loro fonte in provvedimenti normativi dello Stato.                           
Infatti, anche in mancanza di espressi riferimenti normativi                    
contenuti nella legislazione statale, una coerente interpretazione              
delle norme (e in particolare dell'art. 29, comma 8, Legge 142/90)              
deve essere nel senso che la trasformazione della Comunita' Montana             
in unione o la sua fusione in un Comune unico non priva l'Ente della            
sua identita' montana. Tale natura montana, infatti, si collega a               
dati oggettivi ed immutabili che permangono indipendentemente dalla             
evoluzione dell'assetto istituzionale dell'Ente. Pertanto dovranno              
essere conservati al nuovo Ente, derivante dall'unione o fusione,               
tutti quei vantaggi (trasferimenti erariali e titolarita' di                    
funzioni) riconosciuti alle Comunita' Montane proprio in ragione                
della loro (permanente) identita' montana.                                      
PARTE II - CRITERI E MODALITA' PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI ALLE             
UNIONI E ALLE FUSIONI                                                           
1. Premessa                                                                     
I criteri per l'erogazione dei contributi alle unioni e alle fusioni            
esposti di seguito potranno essere ulteriormente precisati e                    
modificati a seguito delle osservazioni degli Enti locali, ferme                
restando in ogni caso le prerogative del Consiglio regionale in fase            
di approvazione del Programma di riordino territoriale (ex art. 6,              
L.R. 24/96).                                                                    
2. Destinatari dei contributi                                                   
Possono accedere ai contributi:                                                 
a) le Unioni di Comuni (ex art. 16, L.R. 24/96);                                
b) il Comune istituito per fusione (ex art. 17, L.R. 24/96) o                   
derivante da incorporazione di piu' Comuni (infatti, come                       
espressamente prevede l'art. 20, comma 2 della citata L.R. 24/96,               
l'incorporazione in un unico Comune gia' esistente di altri Comuni              
contemporaneamente soppressi e', ad ogni effetto, assimilata alla               
fusione).                                                                       
Unioni                                                                          
L'Unione puo' essere costituita solo tra Comuni con popolazione non             
superiore ai 5.000 abitanti. E' tuttavia ammessa la partecipazione              
all'Unione di un solo Comune con popolazione non superiore a 10.000             
abitanti (art. 26, Legge 142/90).                                               
Fa eccezione l'ipotesi di trasformazione della Comunita' Montana in             
Unione, che e' sempre ammessa anche in deroga ai limiti di                      
popolazione (art. 29, comma 8, Legge 142/90).                                   
Qualora tali limiti demografici, attualmente previsti dalla                     
legislazione statale, venissero modificati da leggi successive, di              
tali variazioni si terra' naturalmente conto ai fini                            
dell'applicazione del presente atto.                                            
Fusioni                                                                         
La fusione e' sempre possibile, qualunque sia la dimensione                     
demografica dei Comuni interessati.                                             
3. Tipologia e durata dei contributi                                            
Sono previsti:                                                                  
a) un contributo straordinario iniziale erogato, alle Unioni e alle             
Fusioni, una sola volta al momento dell'istituzione dell'Ente. Il               
contributo straordinario iniziale e' erogato contestualmente al                 
contributo ordinario per il primo anno. Il contributo straordinario             
iniziale consistera' in una maggiorazione pari al 40% del contributo            
ordinario concesso per il primo anno;                                           
b) contributi ordinari annuali erogati alle unioni e alle fusioni,              
per un massimo di dieci anni. Tale limite opera anche nel caso di               
trasformazione dell'unione in fusione: in tal caso a quest'ultima               
spettano i contributi per tanti anni quanti ne mancano ad arrivare al           
limite massimo di dieci (cfr. art. 17, comma 4, L.R. 24/96).                    
4. Procedure per accedere ai contributi                                         
I contributi vengono concessi ogni anno alle unioni di Comuni ed ai             
Comuni derivanti da fusione (o incorporazione), che ne facciano                 
annualmente richiesta e ne abbiano titolo.                                      
Per la presentazione delle domande e' fissata la data del 31 maggio.            
Presentano la domanda                                                           
- Unioni - Presidente dell'Unione gia' costituita, previa                       
deliberazione del Consiglio dell'Unione.                                        
- Fusioni - Sindaco del nuovo Comune (o il Sindaco del Comune                   
incorporante).                                                                  
Alla domanda deve essere allegato                                               
Unioni                                                                          
Per il contributo straordinario iniziale e il contributo ordinario              
prima annualita':                                                               
a) copia delle deliberazioni dei Consigli comunali di approvazione              
dell'atto costitutivo e del regolamento dell'Unione.                            
b) copia del bilancio preventivo e della relazione previsionale e               
programmatica;                                                                  
Per il contributo ordinario successive annualita':                              
a) copia del bilancio di previsione e relazione previsionale e                  
programmatica;                                                                  
b) copia del rendiconto della gestione dell'anno precedente;                    
c) una dichiarazione sottoscritta dal Presidente dell'Unione                    
attestante le eventuali modifiche al regolamento, concernenti il                
numero di Comuni aderenti all'Unione e le funzioni indicate nel                 
regolamento medesimo, accompagnata da una copia delle deliberazioni             
modificative. Se non e' intervenuta alcuna modificazione, il                    
Presidente dovra' in ogni caso darne atto con propria dichiarazione;            
d) copia delle deliberazione dei Consigli comunali di effettivo                 
trasferimento all'Unione delle funzioni e servizi indicati nel                  
regolamento.                                                                    
Fusioni                                                                         
Per il contributo straordinario iniziale e il contributo ordinario              
prima annualita':                                                               
- richiesta del Sindaco del Comune scaturito dalla fusione prevista             
dalla relativa legge regionale.                                                 
Per i contributi ordinari annuali:                                              
- copia del bilancio preventivo e della relazione previsionale e                
programmatica nonche' copia del rendiconto della gestione dell'anno             
precedente.                                                                     
Ulteriori modalita'                                                             
Tutte le deliberazioni devono essere trasmesse in copia conforme                
all'originale, con indicazione degli estremi di esecutivita'                    
dell'atto.                                                                      
Non e' richiesto l'invio in allegato degli atti deliberativi se essi            
sono gia' stati trasmessi al Comitato regionale per il controllo                
preventivo di legittimita': in tal caso, nella domanda di contributo,           
deve essere specificata l'avvenuta trasmissione degli atti al CORECO,           
indicandone gli estremi, l'oggetto, la data di trasmissione e quella            
di esecutivita'. I suddetti atti verranno, in tal caso, acquisiti               
d'ufficio.                                                                      
La concessione dei contributi annuali all'unione e alla fusione e'              
condizionata, per gli anni successivi al primo, all'avvenuta                    
approvazione del rendiconto della gestione per l'anno precedente.               
Nei casi in cui i tempi previsti dalla norma statale per                        
l'approvazione del bilancio e dei suoi allegati e del rendiconto                
della gestione non coincidano con i tempi indicati dal presente                 
avviso, il Presidente dell'Unione o il Sindaco del Comune                       
costituitosi per fusione, dovra':                                               
- in temporanea sostituzione dei documenti previsti al punto a)                 
inviare al Servizio competente una dichiarazione contenente le                  
ragioni che hanno impedito l'invio della delibera di approvazione del           
bilancio e con la quale si impegna ad inviare con successiva                    
comunicazione scritta, entro 15 giorni dalla avvenuta esecutivita',             
l'atto deliberativo sopra citato con i suoi allegati. Il Servizio               
competente verifichera' che il contributo regionale richiesto e                 
concesso sia stato iscritto in bilancio e che i programmi risultino             
coerenti con quanto contenuto nella relazione.                                  
- in temporanea sostituzione dei documenti previsti al punto b)                 
inviare al Servizio competente una relazione che, con riferimento al            
provvedimento previsto dall'art. 36 del DLgs 77/95 e sue modifiche              
(salvaguardia degli equilibri di bilancio) dia riscontro della                  
avvenuta ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi come              
contenuti nel bilancio di previsione.                                           
I contributi verranno concessi, sulla base delle risorse disponibili            
nel pertinente capitolo del bilancio regionale, con determinazione              
del dirigente del Servizio competente e verranno liquidati, in unica            
soluzione, contestualmente alla concessione.                                    
I contributi potranno essere parzialmente revocati, con                         
determinazione del dirigente del Servizio competente qualora, nel               
corso dell'annualita' di contribuzione, l'Unione si sciolga.                    
5. Criteri per la determinazione dei contributi annuali spettanti               
alle unioni e alle fusioni                                                      
La determinazione dell'esatto ammontare dei contributi annuali                  
spettanti a ciascuna Unione ed ai Comuni derivanti da fusione (o                
incorporazione) avverra' applicando alcuni criteri, collegati a                 
variabili indicative di specifiche caratteristiche dei nuovi enti.              
A tal fine e' bene ricordare che l'art. 6, comma 4, della L.R. 24/96            
dispone che "la determinazione dei criteri per la concessione dei               
contributi, tiene conto dell'esigenza di favorire: a) i Comuni di               
minore consistenza demografica; b) i Comuni con territori                       
geomorfologicamente svantaggiati; c) nel caso di unioni di Comuni               
quelle alle quali i Comuni abbiano trasferito la titolarita' di                 
funzioni e servizi di maggiore consistenza e rilevanza".                        
Le variabili considerate per la determinazione dell'entita' dei                 
contributi sono:                                                                
a) numero e dimensione demografica dei comuni ricompresi nell'unione            
o nella fusione;                                                                
b) densita' demografica dell'unione o del comune derivante dalla                
fusione (o incorporazione);                                                     
c) numero dei comuni montani ricompresi nell'unione o nella fusione;            
d) quantita' e tipologia dei servizi gestiti.                                   
Il contributo massimo annualmente erogabile a ciascuna unione o                 
fusione, si calcola sommando gli importi previsti in relazione a                
ciascuna delle sopraelencate variabili e specificati analiticamente             
nei successivi paragrafi a), b), c), d).                                        
Si noti che quelli indicati di seguito sono gli importi massimi                 
erogabili, in quanto l'ammontare preciso dei contributi sara'                   
stabilito di anno in anno in relazione al numero dei Comuni                     
richiedenti e del totale delle somme stanziate da parte della                   
Regione.                                                                        
Potrebbe infatti accadere che in un determinato anno il totale dei              
contributi massimi, erogabili sulla base delle domande presentate,              
ecceda le risorse finanziarie effettivamente impegnabili.                       
Qualora si verificasse questa evenienza, si procedera' come segue: si           
verifichera' in quale percentuale il totale dei contributi massimi              
teoricamente erogabili ecceda lo stanziamento di bilancio;                      
l'ammontare del contributo riconosciuto a ciascuna unione sara'                 
quindi pari al contributo massimo decurtato di tale percentuale (si             
veda successivo paragrafo 6 "Simulazioni esemplificative").                     
a) Numero e dimensione demografica dei comuni ricompresi nell'unione            
o nella fusione                                                                 
Per ogni Comune aderente, in relazione alla sua dimensione                      
demografica, spetta all'unione un contributo fisso massimo                      
quantificato in base ai valori indicati nella sottostante Tabella A.            
Nell'ipotesi di fusione, tali valori sono maggiorati del 30%.                   
Tabella A - Contributo massimo riconosciuto alle unioni e alle                  
fusioni in ragione del numero di abitati di ogni singolo comune che             
ne fa parte (valori espressi in lire).                                          
  Numero dei residenti  Entita' del contributo  Entita' del                     
contributo                                                                      
  da  a  all'unione  alla fusione                                               
      0    500  75.000.000  97.500.000                                          
    501  1.000  70.000.000  91.000.000                                          
  1.001  1.500  65.000.000  84.500.000                                          
  1.501  2.000  60.000.000  78.000.000                                          
  2.001  2.500  55.000.000  71.500.000                                          
  2.501  3.000  50.000.000  65.000.000                                          
  3.001  3.500  45.000.000  58.500.000                                          
  3.501  4.000  40.000.000  52.000.000                                          
  4.001  4.500  35.000.000  45.500.000                                          
  4.501  5.000  30.000.000  39.000.000                                          
Con questa variabile viene favorita la costituzione di unioni-fusioni           
con un piu' alto numero di Comuni aderenti, in quanto il contributo             
viene calcolato in relazione a ciascun Comune. Viene inoltre favorita           
l'unione-fusione costituitasi tra Comuni di minori dimensioni in                
quanto gli importi sono inversamente proporzionali alla dimensione              
demografica.                                                                    
Si precisa che, come previsto dall'art. 20 della L.R. 24/96, per                
numero di abitanti di un comune si considera quello rilevato                    
dall'ultimo censimento generale ufficiale della popolazione.                    
b) Densita' demografica dell'Unione o del Comune conseguente alla               
fusione                                                                         
La variabile densita' demografica dell'unione o del comune derivante            
da fusione-incorporazione (corrispondente al rapporto tra popolazione           
residente e superficie territoriale) viene presa in considerazione in           
quanto si presume che nelle aree meno popolate siano piu' elevati i             
livelli di problematicita' nell'erogazione e nella gestione dei                 
servizi. Pertanto l'entita' del finanziamento e' calcolata in misura            
inversamente proporzionale alla densita' demografica del nuovo ente e           
non dei singoli comuni che lo hanno costituito.                                 
Ad ogni unione o fusione spetta un contributo fisso massimo in                  
relazione alla sua densita' demografica secondo i valori indicati               
nella sottostante Tabella B.                                                    
Nell'ipotesi di fusione, tali valori sono maggiorati del 30%.                   
Tabella B - Contributo massimo riconosciuto alle unioni e alle                  
fusioni in ragione della loro densita' demografica (valori espressi             
in lire).                                                                       
  Densita' demografica della  Entita' del contributo  Entita' del               
contributo                                                                      
  unione/fusione (ab. per Km2)  all'unione  alla fusione                        
  da  a                                                                         
    0   30  75.000.000  97.500.000                                              
   31   60  70.000.000  91.000.000                                              
   61   90  65.000.000  84.500.000                                              
   91  120  60.000.000  78.000.000                                              
  121  150  55.000.000  71.500.000                                              
  151  180  50.000.000  65.000.000                                              
  181  210  45.000.000  58.500.000                                              
  211  240  40.000.000  52.000.000                                              
  241  270  35.000.000  45.500.000                                              
  271  300  30.000.000  39.000.000                                              
c) Comuni montani                                                               
La L.R. 24/96 (art. 6, comma 4) prevede che, nella determinazione dei           
criteri, si tenga conto dell'esigenze di favorire "i Comuni con                 
territori geomorfologicamente svantaggiati". Nella nostra regione               
presentano certamente tale caratteristica i Comuni i cui territori si           
collocano in fascia altimetrica montana. Per tale ragione si prevede            
di erogare all'Unione, o al Comune derivante da fusione o                       
incorporazione, un'ulteriore quota di contributo massimo di Lire                
10.000.000 per ciascun Comune aderente che sia inserito, in base alla           
classificazione ISTAT, in fascia altimetrica montana, o che comunque            
appartenga a una Comunita' Montana.                                             
d) Quantita' e tipologia dei servizi gestiti dall'Unione o dal Comune           
derivante da fusione                                                            
Unioni                                                                          
La L.R. 24/96 (art. 6, comma 4) prevede che, nella determinazione dei           
criteri, si favoriscano le Unioni "alle quali i Comuni abbiano                  
trasferito la titolarita' di funzioni e servizi di maggiore                     
consistenza e rilevanza".                                                       
E' necessario precisare che, ai fini dell'applicazione di tale                  
criterio, si considerano le sole funzioni e i soli servizi che siano            
stati, non soltanto indicati nel regolamento dell'Unione, ma anche              
concretamente trasferiti (in esecuzione del regolamento) dai singoli            
Comuni all'Unione o comunque effettivamente attribuiti alle                     
competenze dell'Unione.                                                         
Tra le molteplici funzioni di competenza comunale sono state                    
privilegiate soprattutto quelle riferite alle funzioni di carattere             
istituzionale ed ai cosiddetti servizi "a rete" (vedi Tabella C)                
poiche' si ritiene che la loro gestione associata indichi una                   
concreta propensione all'unificazione tra gli enti.                             
Per quanto riguarda i servizi "a rete" (per es.: acquedotto,                    
fognature, distribuzione gas metano) occorre considerare che nella              
maggior parte dei casi essi sono gia' gestiti dai Comuni in forma               
associata (attraverso convenzioni o consorzi etc.) e molto spesso               
abbracciano ambiti territoriali anche piu' vasti di quelli                      
corrispondenti al complessivo territorio dei comuni aderenti                    
all'Unione. E' bene ricordare che, in presenza di Consorzi cui                  
aderiscono tutti i Comuni facenti parte dell'Unione, il subentro                
dell'Unione ai singoli Comuni e' automaticamente previsto dall'art.             
16, comma 6 della L.R. 24/96.                                                   
Tali ragioni hanno indotto a definire valori finanziari differenziati           
elencati nella Tabella C, da attribuire alle diverse tipologie di               
funzioni o servizi svolti dall'Ente.                                            
E' prevista una maggiorazione del contributo nel caso in cui almeno             
uno dei Comuni aderenti all'Unione non abbia partecipato alla                   
gestione associata dei servizi indicati.                                        
I criteri sin qui illustrati inerenti la gestione dei servizi non si            
applicano in relazione al primo anno di attivita' dell'Unione per il            
quale viene riconosciuto un contributo forfetario massimo pari a Lire           
200.000.000. Cio' in quanto le delibere di concreto trasferimento di            
funzioni e servizi potranno essere perfezionate solo nel corso                  
dell'effettiva esistenza dell'Ente, cioe' presumibilmente non al                
momento della sua nascita bensi' a partire dal primo anno.                      
Fusioni                                                                         
L'applicazione della suddetta variabile nel caso di fusione comporta            
il riconoscimento al nuovo Comune (che automaticamente assume tutte             
le funzioni precedentemente in capo ai Comuni che si sono fusi)                 
dell'ammontare complessivo delle singole voci indicate nella Tabella            
C. La maggiorazione, anche in questo caso, viene riconosciuta per i             
soli servizi che non fossero stati precedentemente gestiti in forma             
associata da almeno uno dei Comuni che si sono fusi.                            
Ai fini della quantificazione delle relative maggiorazioni, il                  
Presidente dell'Unione o il Sindaco del Comune scaturito dalla                  
fusione dovra' allegare alla domanda di contributo una dichiarazione            
attestante i servizi rispetto ai quali non sussistevano precedenti              
forme associate di gestione.                                                    
Tabella C - Contributo massimo riconosciuto alle unioni e alle                  
fusioni in ragione delle funzioni svolte e dei servizi erogati                  
(valori espressi in lire)                                                       
Funzione-Servizio  Se attualmente  Non gestito     gestito in forma             
in forma  associata  associata                                               
Ragioneria e controllo di gestione  30.000.000  39.000.000                      
Ufficio tributi e gestione patrimonio  30.000.000  39.000.000                   
Anagrafe, stato civile, servizio                                                
elettorale, leva  25.000.000  32.500.000                                        
Servizio statistico e informatico  25.000.000  32.500.000                       
Polizia locale  40.000.000  52.000.000                                          
Mercati pubblici  15.000.000  19.500.000                                        
Ufficio tecnico-urbanistico,                                                    
gestione e programmazione                                                       
del territorio, edilizia, piani                                                 
regolatori sovracomunali  70.000.000  91.000.000                                
Impianti sportivi  15.000.000  19.500.000                                       
Illuminazione pubblica e servizi                                                
connessi  15.000.000  19.500.000                                                
Viabilita', circolazione stradale                                               
e servizi connessi  15.000.000  19.500.000                                      
Nettezza urbana e smaltimento rifiuti  20.000.000  26.000.000                   
Fognature  20.000.000  26.000.000                                               
Depurazione  20.000.000  26.000.000                                             
Parchi e servizi per la tutela                                                  
ambientale del verde  15.000.000  19.500.000                                    
Servizio necroscopico e cimiteriale  20.000.000  26.000.000                     
Servizio idrico integrato  20.000.000  26.000.000                               
Distribuzione gas metano  20.000.000  26.000.000                                
Asili nido, servizi per l'infanzia                                              
e per i minori  20.000.000  26.000.000                                          
Scuola materna  20.000.000  26.000.000                                          
Istruzione primaria e secondaria  15.000.000  19.500.000                        
Trasporto scolastico  20.000.000  26.000.000                                    
Mensa e refezione  20.000.000  26.000.000                                       
Strutture residenziali e di ricovero                                            
per anziani  20.000.000  26.000.000                                             
Assistenza e servizi diversi alla                                               
persona  20.000.000  26.000.000                                                 
Teatri, musei, pinacoteche  15.000.000  19.500.000                              
Colonie e soggiorni  15.000.000  19.500.000                                     
Biblioteche  15.000.000  19.500.000                                             
6. Simulazioni esemplificative                                                  
Di seguito viene esposto il procedimento per determinare la                     
composizione e l'entita' complessiva dei contributi riconosciuti                
dalla Regione per le unioni e le fusioni di un gruppo di                        
unioni/fusioni fittizie.                                                        
Tale simulazione ha il solo scopo di esemplificare i criteri                    
determinati in questo avviso.                                                   
Ipotizziamo che l'Unione della Valle di Mezzo sia composta da                   
Melograno (comune montano di 315 abitanti), Vitigno (comune non                 
montano di 2413 abitanti) e Colleterroso (comune non montano di 1800            
abitanti) e che la densita' demografica del territorio dell'Unione              
nel suo insieme e' di 125 abitanti per Km2.                                     
Il contributo massimo per il primo anno, comprensivo quindi del                 
contributo ordinario e della maggiorazione straordinaria di                     
avviamento, sara' composto come segue:                                          
Variabile  Importo del       contributo massimo    erogabile                 
A1)  Popolosita' dei comuni che compongono                                      
  l'Unione                                                                      
  Melograno (315 abitanti)  75.000.000                                          
  Vitigno (2413 abitanti)  55.000.000                                           
  Colleterroso (1800 abitanti)  60.000.000                                      
A2)  Densita' demografica del territorio                                        
  dell'Unione  55.000.000                                                       
  (125 abitanti per Km2)                                                        
A3)  Comuni montani                                                             
  Melograno  10.000.000                                                         
A)  Contributo massimo attribuito in relazione                                  
  alle variabili strutturali (A1+A2+A3)  255.000.000                            
B)  Contributo forfettario attribuito in relazione                              
  alle funzioni da trasferire all'Unione  200.000.000                           
  Contributo ordinario massimo per il                                           
  primo anno (A+B)  455.000.000                                                 
  Contributo straordinario massimo di                                           
  avviamento (40% di A+B)  182.000.000                                          
  Totale degli incentivi massimi erogabili                                      
  per il I anno  637.000.000                                                    
Per il secondo anno l'Unione avra' diritto a ricevere il 100% dei               
contributi dovuti in relazione alle variabili strutturali (A1+A2+A3)            
piu' i contributi dovuti in relazione alle funzioni effettivamente              
trasferite all'Unione.                                                          
Ipotizziamo che all'inizio del secondo anno i Comuni aderenti abbiano           
deliberato il trasferimento all'unione dei servizi indicati nella               
tabella che segue.                                                              
Mentre quelli alle lettere D, E, F, G, H, erano gia' gestiti in forma           
associata, quelli alle lettere A, B, C, I, L non lo erano.                      
Fusione-Servizio  Importo del       contributo massimo                       
erogabile                                                                       
A)  Anagrafe, stato civile, servizio                                            
  elettorale, leva  32.500.000                                                  
B)  Servizio statistico e informatico  32.500.000                               
C)  Polizia locale  52.000.000                                                  
D)  Asili nido, servizi per l'infanzia e                                        
  per i minori  20.000.000                                                      
E)  Scuola materna  20.000.000                                                  
F)  Nettezza urbana e smaltimento rifiuti  20.000.000                           
G)  Fognature  20.000.000                                                       
H)  Depurazione  20.000.000                                                     
I)  Parchi e servizi per la tutela ambientale                                   
  del verde  19.500.000                                                         
L)  Servizio necroscopico e cimiteriale  26.000.000                             
  Totale dei contributi erogati in relazione                                    
  ai servizi trasferiti all'Unione  262.500.000                                 
In totale per il secondo anno sara' riconosciuto all'Unione un                  
contributo massimo pari a Lire 517.500.000 pari alla somma dei                  
contributi riconosciuti in relazione alle variabili strutturali e di            
quelli riconosciuti in relazione ai servizi trasferiti all'Unione.              
- Contributi massimi attribuiti in                                              
  relazione alle variabili strutturali  255.000.000                             
- Contributi massimi attribuiti in                                              
  relazione ai servizi trasferiti all'Unione  262.500.000                       
- Totale degli incentivi massimi                                                
  erogabili per il II anno  517.500.000                                         
Veniamo ora al metodo per il computo dell'ammontare effettivo dei               
contributi. Per semplicita' ci riferiremo soltanto al computo dei               
contributi per il primo anno.                                                   
Se il totale delle somme stanziate dalla Regione in quell'anno e'               
pari o superiore alla somma dei contributi massimi erogabili a tutte            
le Unioni che hanno diritto ad eccedere agli incentivi, queste                  
ultime, tra cui la Valle di Mezzo, riceveranno il massimo dei                   
contributi loro erogabili.                                                      
Se al contrario, per ipotesi, in quello stesso anno il totale delle             
somme complessivamente impegnabili da parte della Regione fosse                 
inferiore alla somma dei contributi massimi erogabili alle Unioni               
che, avendo fatto richiesta, hanno diritto ad eccedere agli                     
incentivi, si procede ad una decurtazione di tutti gli importi della            
percentuale minima necessaria.                                                  
Ipotizziamo che nell'anno in questione la Regione abbia stanziato               
2.000.000.000 per incentivare le Unioni, che oltre a quelli                     
dell'Unione della Valle di Mezzo abbiano presentato domanda altri 3             
gruppi di comuni, e che a questi siano riconosciuti i contributi                
massimi indicati nella tabella che segue. Poiche' il totale dei                 
contributi massimi erogabili in base ai criteri indicati in                     
precedenza e' di circa il 5% superiore al totale delle somme                    
impegnabili nell'anno finanziario, i primi dovranno essere decurtati            
tutti, appunto, della medesima percentuale.                                     
Ammontare  Percentuale di  Ammontare     massimo  decurtazione                  
effettivo  del contributo    del contributo                                  
Unione 1                                                                        
(Valle di Mezzo)    637.000.000  5,08%    604.651.163                           
Unione 2    350.000.000  5,08%    332.225.914                                   
Unione 3    480.000.000  5,08%    455.624.110                                   
Unione 4    640.000.000  5,08%    607.498.813                                   
Totale  2.107.000.000    2.000.000.000                                          
Naturalmente quanto piu' tempestivamente sara' possibile definire una           
programmazione puntuale dei processi di riordino, tanto piu' sara'              
possibile adeguare il Piano degli interventi finanziari alle domande            
dei Comuni ed evitare quindi di dover ricorrere ad una decurtazione             
dei contributi massimi erogabili per l'insufficienza degli                      
stanziamenti di bilancio.                                                       
PARTE III - PRIME LINEE PER LA DEFINIZIONE DEL PROGRAMMA DI RIORDINO            
TERRITORIALE                                                                    
1) Criteri adottati per l'elaborazione delle possibili unificazioni             
di comuni                                                                       
Come si e' detto piu' ampiamente nella premessa alla parte I di qusta           
proposta di avviso, quelle che vengono esposte nelle tabelle e nelle            
cartografie contenute nell'allegato sono alcune ipotesi di lavoro               
formulate per favorire l'avvio di una discussione tra gli Enti locali           
e tra gli Enti locali e gli Organi regionali sulla praticabilita' di            
processi di unione o fusione in Emilia-Romagna. Esse costituiscono              
uno strumento intermedio di lavoro per poter predisporre, con il                
consenso dei Comuni direttamente interessati, il programma di                   
riordino vero e proprio.                                                        
Le possibili unificazioni sono state elaborate utilizzando i seguenti           
criteri:                                                                        
1) Sono stati selezionati tutti i comuni con meno di 4.500 abitanti e           
per ognuno di essi si e' cercato di definire delle ipotesi di                   
accorpamento, fermi i vincoli previsti dall'art. 26 della Legge n.              
142 del 1990. Si e' scelta la soglia dei 4.500 abitanti, utilizzata             
comunque con una certa flessibilita', per prudenza. L'evoluzione                
demografica potrebbe infatti portare i comuni che superano quella               
soglia oltre il limite attualmente stabilito dalla legge. Si noti               
inoltre che a questo fine sono stati utilizzati i dati dell'ultimo              
censimento generale (1991) poiche' e' a quella fonte che la legge               
regionale rinvia.                                                               
2) Si noti che alcune delle proposte di unificazione sono state                 
formulate sulla base di un esplicito interesse mostrato da parte                
degli amministratori dei comuni interessati. In particolare si                  
segnala che i Comuni di Galliera e San Pietro in Casale hanno gia'              
fatto redigere un apposito studio di fattibilita' e che si e' gia'              
costituita un'unione tra alcuni comuni della Valconca (Gemmano,                 
Montefiore, Morciano, San Clemente) a cui e' possibile prevedere si             
associno in futuro anche i comuni di Montegridolfo, Montescudo,                 
Montecolombo, Mondaino e Saludecio. Vi e' poi il caso dei comuni di             
S. Sofia-Civitella-Galeata (prov. Forli'),                                      
Varano-Bardi-Pellegrino-Varsi (prov. Parma), Poggio                             
Berni-Torriana-Verucchio-S. Arcangelo (prov. Rimini) che hanno gia'             
deliberato circa l'opportunita' di procedere alla verifica concreta,            
mediante uno studio di fattibilita', delle condizioni per la                    
costituzione dell'Unione.                                                       
3) Per quanto riguarda la provincia di Piacenza si e' fatto                     
riferimento all'esplicita previsione di processi di unificazione                
presente all'interno del Piano territoriale infraregionale (ipotesi             
A, B, C, D, E, F, G).                                                           
4) Si e' proceduto quindi all'elaborazione delle ulteriori ipotesi              
sulla base di indicatori indiretti di integrazione sociale e                    
cooperazione amministrativa, verificando in particolare che i comuni            
di cui si e' ipotizzata la unione/fusione: - fossero compresi nella             
stessa Unita' sanitaria locale (si e' deciso di utilizzare questo               
indicatore, nonostante esso sia stato superato sul piano                        
amministrativo, in quanto identifica aggregazioni territoriali poco             
estese ed e' quindi piu' utile ai nostri fini); - fossero compresi              
nella stessa Comunita' Montana; - fossero compresi nello stesso                 
comprensorio; - fossero compresi nello stesso distretto scolastico; -           
fossero sede di scuole dello stesso circolo didattico; - fossero                
compresi nella stessa sub-area programma definita dai PTI.                      
Naturalmente non tutti questi indicatori si sono rivelati sempre                
adeguati, o comunque non in tutti i casi, in quanto rappresentano               
"punti di vista" settoriali non necessariamente coincidenti.                    
Sono stati quindi considerati, caso per caso, ulteriori indicatori ed           
in particolare la relazione esistente tra i comuni di cui si ipotizza           
l'unificazione segnalata dal "rango" ad essi assegnato all'interno              
dei Piani territoriali infraregionali (Citta' regionali, Centri                 
ordinatori, Centri integrativi, Centri specialistici, Centri di                 
base).                                                                          
A ulteriore conferma della praticabilita' delle ipotesi di                      
unificazione proposte e' stata considerata l'esistenza tra i comuni             
interessati (nel periodo 1994-1997) di convenzioni nei seguenti                 
settori: trasporto scolastico; assistenza domiciliare; asili nido e             
mense scolastiche; polizia municipale.                                          
Allegato - Le possibili unioni in base a requisiti normativi e a                
indicatori indiretti                                                            
1. Nota esplicativa sulle tabelle e le cartografie.                             
La prima tabella presenta una distribuzione dei comuni                          
dell'Emilia-Romagna in classi demografiche e dimensionali e mette in            
rilievo il diverso grado di frammentazione amministrativa delle nove            
province.                                                                       
Seguono poi per ogni provincia:                                                 
- una cartina nella quale sono visibili i confini comunali attuali              
(piu' sottili) a cui sono sovrapposti i possibili nuovi confini (piu'           
spessi). In pratica i comuni compresi in un unico segno piu' spesso             
sono quelli riferiti alla possibile unificazione;                               
- una tabella nella quale sono riportati, per ogni possibile                    
unificazione, il numero e la denominazione dei comuni coinvolti,                
l'estensione territoriale, il numero di residenti e la densita'                 
demografica complessivi dell'unione;                                            
- una tabella nella quale vengono riportati la popolazione,                     
l'ampiezza territoriale, la densita' demografica e la posizione                 
altimetrica (M = montagna, C = collina, P = pianura) di ogni comune;            
- una tabella nella quale vengono riportati gli indicatori di                   
integrazione socio-amministrativa considerati per elaborare le                  
ipotesi di unificazione;                                                        
- una tabella dalla quale si evince quali comuni hanno stipulato tra            
loro convenzioni nei settori del trasporto scolastico,                          
dell'assistenza domiciliare, degli asili nido e delle mense                     
scolastiche, della polizia municipale. I comuni per i quali nella               
relativa colonna ricorre un medesimo numero hanno stipulato tra loro            
almeno una convenzione in quei settori tra il 1994 ed il 1997                   
(l'ordine progressivo dato alle convenzioni e' puramente casuale e              
vale ovviamente solo in relazione ad ogni singola colonna).                     
I gruppi di comuni tra cui si ipotizza l'unione sono identificati da            
una medesima lettera (A, B, C, ecc.) nella seconda colonna di ogni              
tabella.                                                                        
CODICI DEL "RANGO" DEI COMUNI (PTI)                                             
Citta' regionali  1  Centri specialistici  4                                    
Centri ordinatori  2  Centri di base  5                                         
Centri integrativi  3                                                           
Si noti che la classificazione risulta imperfetta in quanto: le                 
categorie non sono mutamente esclusive; in alcuni casi l'unita'                 
territoriale di riferimento e' sub-comunale; in alcune province non             
tutti i comuni risultano classificati; per alcune province manca del            
tutto.                                                                          
CODICI DELLE SUB-AREE PROGRAMMA                                                 
Piacenza                                                                        
Sistema urbano complesso di Piacenza  1                                         
Val Trebbia  2  Alta Val d'Arda  7                                              
Val Nure  3  Media Val d'Arda  8                                                
Val Luretta  4  Bassa Val d'Arda  9                                             
Val Chero  5  Castel San Giovanni  10                                           
Fiorenzuola  6  Alta Val Tidone  11                                             
Parma                                                                           
Ambito di integrazione relazione e funzionale di Parma  1                       
Val Ceno  2  Val Parma  5                                                       
Borgo Val di Taro  3  Val d'Enza  6                                             
Appennino centrale  4  Fidenza  7                                               
Reggio Emilia                                                                   
Reggio Emilia  1  Correggio  4                                                  
Guastalla  2  Scandiano  5                                                      
Montecchio - Val d'Enza  3  Castelnuovo Monti  6                                
Modena                                                                          
Bassa pianura  1  Collina e montagna  3                                         
Zona centrale  2                                                                
Bologna (*)                                                                     
Bologna  1                                                                      
Bazzanese  2  Alto Reno  8                                                      
Galliera  3  Sillaro  9                                                         
San Donato  4  Persicetano  10                                                  
Imolese  5  Futa  11                                                            
Veneta  6  Reno Setta  12                                                       
Medio Reno  7  Idice  13                                                        
Forli'-Cesena                                                                   
Citta' regionale di Forli'  1  Corridoio della Via Emilia  3                    
Citta' regionale di Cesena  2  Valle del Montone  4                             
Ravenna                                                                         
Ravenna  1  Faenza  3                                                           
Lugo  2                                                                         
Ferrara                                                                         
Asse occidentale  1  Area di transizione  3                                     
Nucleo centrale  2  Costa  2                                                    
(*) Le aggregazioni utilizzate per la provincia di Bologna sono                 
quelle relative agli "ambiti di concertazione delle politiche                   
urbanistiche" definiti dallo Schema direttore territoriale                      
metropolitano (bozza, settembre 1997).                                          

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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