DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 dicembre 1997, n. 2442
Avviso per la formulazione delle linee ed i criteri di orientamento per la formulazione del Programma di riordino territoriale (art. 7 della L.R. 8 luglio 1997, n.24) *** DOCUMENTO FOTOGRAFATO *** Richiedere copia all'UFFICIO BOLLETTINO.
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Vista la Legge 8 giugno 1990, n. 142 recante "Ordinamento delle
autonomie locali" ed in particolare l'art. 11, comma 2, che prevede
la predisposizione da parte delle Regioni di un Programma di modifica
delle circoscrizioni comunali e delle unioni e fusioni di piccoli
comuni;
visto inoltre l'art. 26 della citata Legge 142/90 il quale prevede,
tra l'altro, l'erogazione di contributi alle unioni e fusioni di
comuni;
vista la L.R. 8 luglio 1994, n. 24 recante "Norme in materia di
riordino territoriale e di sostegno alle Unioni e alle fusioni di
Comuni" e successive modifiche e integrazioni apportate con le Leggi
regionali 22/97 e 35/97;
visto, in particolare, l'art. 6, comma 1 della suddetta norma
regionale il quale prevede l'adozione da parte del Consiglio
regionale, su proposta della Giunta, di un programma relativo alla
modifica delle circoscrizioni comunali e alle unioni e fusioni di
comuni, predisposto sulla base delle indicazioni formulate dalle
comunita' locali;
visto, altresi', l'art. 6, comma 2, della citata norma con il quale
si specifica che il Programma di riordino territoriale dovra'
indicare le ipotesi di modifica territoriale, di istituzione di
Unioni intercomunali, di fusioni di comuni, prevedendo le relative
delimitazioni territoriali, i tempi e le principali modalita'
attuative, ivi compresi i criteri per la concessione dei contributi
spettanti alle unioni e fusioni di comuni;
visto l'art. 7, comma 1 della L.R. 24/96 il quale prevede che la
Giunta regionale, al fine di consentire la partecipazione di
Province, Comuni e Comunita' Montane all'elaborazione del Programma
di riordino territoriale, predispone apposito avviso che definisca le
linee e i criteri di orientamento per la formulazione del suddetto
Programma, individuando i principali processi da attivare ed i
criteri per la concessione dei contributi ed incentivi;
visto lo schema di avviso per la formazione della proposta di
Programma di riordino territoriale, predisposto dall'Assessorato agli
Affari istituzionali, Autonomie locali, Organizzazione, nel quale
sono contenuti, secondo le indicazioni di legge, le linee ed i
criteri di orientamento per la formulazione della proposta di
programma nonche' i criteri per la concessione dei contributi ed
incentivi alle unioni e fusioni;
considerato che, al fine della predisposizione dell'avviso per la
formulazione della proposta di Programma di riordino territoriale,
sono stati considerati alcuni elementi di integrazione tra i comuni e
della loro propensione all'unificazione quali ad esempio indicatori
demografici e territoriali, indicatori indiretti di integrazione
sociale e di cooperazione amministrativa, indicatori di "rango"
assegnati dai Piani territoriali infraregionali elaborati dalle nove
Province della regione;
considerato, inoltre, che per l'elaborazione del suddetto avviso sono
state anche prese in considerazione le osservazioni e i suggerimenti
espressi dai sindaci, dai presidenti di Provincia e dai presidenti di
Comunita' Montane espressamente invitati ad incontri indetti
dall'Assessorato competente;
considerato che ai sensi della L.R. 24/96 il presente avviso dovra'
essere pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione e che gli
Enti locali potranno entro tre mesi dalla data di pubblicazione far
pervenire loro proposte ed osservazioni;
considerato che ai sensi della suddetta norma la Giunta provvedera',
una volta acquisite le osservazioni degli Enti locali e solo sulla
base delle loro proposte, a proporre al Consiglio regionale il
Programma di riordino territoriale per l'approvazione;
dato atto dei pareri favorevoli in merito alla legittimita' e alla
regolarita' tecnica della presente deliberazione espressi, ai sensi
dell'art. 4 della L.R. 41/92 e della deliberazione della Giunta
regionale 2541/95 rispettivamente dal Direttore generale agli Affari
istituzionali e legislativi dott.ssa Filomena Terzini e dal
Responsabile del Servizio Affari istituzionali e Autonomie locali
dott.ssa Francesca Paron;
su proposta dell'Assessore agli Affari istituzionali, Autonomie
locali, Organizzazione, Luigi Mariucci;
a voti unanimi e palesi,
delibera:
di approvare l'avviso per la formazione della proposta di Programma
di riordino territoriale previsto dall'art. 7 della L.R. 24/96, i cui
contenuti sono descritti nell'Allegato che costituisce parte
integrante del presente atto;
di pubblicare l'avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia-Romagna.
Allegato alla delibera della Giunta regionale n. 2442 del 16 dicembre
1997
AVVISO PER LA FORMAZIONE DELLA
PROPOSTA DI PROGRAMMA DI
RIORDINO TERRITORIALE
(L.R. 24/96, ART. 7)
INDICE
Parte I - CONSIDERAZIONI GENERALI
1. Premessa
2. I presupposti normativi e istituzionali
3. Incentivi finanziari
4. Specificita' delle Comunita' Montane e dei Consorzi Parte II -
CRITERI E MODALITA' PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI ALLE UNIONI E
ALLE FUSIONI
1. Premessa
2. Destinatari dei contributi
3. Tipologia e durata dei contributi
4. Procedure per accedere ai contributi
5. Criteri per la determinazione dei contributi annuali spettanti
alle unioni e alle fusioni
6. Simulazioni esemplificative Parte III - PRIME LINEE PER LA
DEFINIZIONE DEL PROGRAMMA DI RIORDINO TERRITORIALE
1. Criteri adottati per l'elaborazione delle possibili unificazioni
di comuni
ALLEGATO: LE UNIONI POSSIBILI IN BASE AI REQUISITI NORMATIVI E A
INDICATORI INDIRETTI
1. Nota esplicativa sulle tabelle e le cartografie
2. Tabelle e cartografie
PARTE I - CONSIDERAZIONI GENERALI
1. Premessa
Con il presente avviso la Giunta regionale da' avvio al procedimento
di formazione del "Programma di riordino territoriale", secondo
quanto previsto dall'art. 7 della L.R. 8 luglio 1996, n. 24, recante
"Norme in materia di riordino territoriale e di sostegno alle unioni
e alle fusioni di Comuni".
L'avviso contiene le linee per la predisposizione della proposta di
Programma e i criteri per la concessione dei contributi ammessi dalla
L.R. 24/96.
L'avviso indica inoltre alcune possibili unioni/fusioni (illustrate
nell'Allegato) che rappresentano una prima base di discussione per la
formazione del Programma di riordino territoriale. Tale traccia e'
stata predisposta con l'intento di favorire e stimolare la
partecipazione di Comuni, Province e Comunita' Montane
all'elaborazione della proposta di Programma di riordino territoriale
che la Giunta sottoporra' alla approvazione del Consiglio regionale.
E' evidente che le concrete scelte relative alla costituzione di
unioni o fusioni tra comuni potranno essere effettuate soltanto
considerando complessi fattori storici, culturali e sociali dei quali
solo i diretti interessati, i cittadini e i responsabili delle
comunita' locali, possono valutare adeguatamente la rilevanza.
Il lavoro di individuazione delle possibili unioni/fusioni, svolto
dalla Regione allo scopo di avviare la consultazione degli Enti
locali, non poteva invece che basarsi su alcuni indicatori indiretti,
di natura demografica, territoriale, amministrativa e funzionale,
sintomatici di una integrazione tra le comunita' considerate e utili
al fine di individuare le linee direttrici dello sviluppo
socio-economico dei rispettivi territori.
E' opportuno precisare che ancor prima di redigere la versione
definitiva del presente avviso, sono stati consultati i servizi
competenti alla predisposizione dei piani territoriali di ogni
singola Provincia al fine di verificare e perfezionare le ipotesi di
unione/fusione sul piano tecnico.
Si sono tenuti anche incontri preliminari con i rappresentanti delle
Amministrazioni locali (Province, Comuni, Comunita' Montane) ai quali
e' stato richiesto di esprimersi circa l'adeguatezza di una prima
serie di ipotesi di unificazione e di indicare eventualmente ipotesi
alternative o ulteriori di cui si e' poi tenuto conto nella redazione
dell'avviso.
Sono stati inoltre considerati e inseriti i casi di unione gia' in
corso (Valconca) e quelli di cui si e' avuto riscontro diretto da
parte degli amministratori comunali. In particolare, si citano i
comuni di Galliera e San Pietro in Casale (prov. Bologna) che hanno
gia' fatto redigere uno studio di fattibilita', nonche' i comuni
Santa Sofia-Civitella-Galeata (prov. Forli'),
Varano-Bardi-Pellegrino-Varsi (prov. Parma), Poggio
Berni-Torriana-Verucchio-Sant'Arcangelo (prov. Rimini) i quali hanno
fatto formale richiesta nel 1997 di contributi previsti dalla L.R.
24/96 per l'elaborazione degli studi di fattibilita' (art. 15).
Pertanto, in allegato al presente avviso sono contenuti oltre ai casi
piu' concreti anche tutti quelli che, sulla base degli indicatori
considerati e delle preliminari verifiche tecniche, appaiono
astrattamente auspicabili.
La proposta di Programma di riordino territoriale che la Giunta
sottoporra' alla approvazione del Consiglio regionale conterra'
invece solo le ipotesi puntualmente e autonomamente proposte dai
Comuni; infatti, ai sensi dell'art. 6, comma 1 della L.R. 24/96, il
Programma sara' "predisposto sulla base delle iniziative indicate
dalle comunita' locali interessate".
A tal fine, per la formazione della proposta di Programma di riordino
territoriale, gli Enti locali, ai sensi dell'art. 7, comma 1, L.R.
24/96, devono far pervenire alla Giunta regionale (presso la
Direzione generale Affari istituzionali e legislativi, Servizio
Affari istituzionali e Autonomie locali) le proprie proposte e
osservazioni, secondo le forme ammesse dai rispettivi ordinamenti,
entro tre mesi dalla pubblicazione del presente avviso nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
Si precisa che i Comuni direttamente interessati possono presentare
sia proposte conformi alle ipotesi contenute nell'avviso, sia ipotesi
alternative.
Per quanto riguarda le altre modifiche delle circoscrizioni
territoriali (diverse dalla fusione) e' opportuno precisare, inoltre,
che i Comuni che intendano attuarle entro il prossimo quinquennio,
dovranno indicarle alla Regione - nei modi e nei tempi sopra
richiamati - ai fini del loro inserimento nel Programma di riordino.
Infatti il Programma oltre a contenere le ipotesi di unioni e fusioni
deve altresi' indicare ogni altra ipotesi di modifica di
circoscrizioni territoriali ivi comprese quelle comportanti anche
modifiche di minimo rilievo (ad esempio spostamento di frazione o di
altre porzioni di territorio).
La Giunta regionale, scaduto il termine di tre mesi dalla data di
pubblicazione dell'avviso, raccolte le osservazioni e le proposte
pervenute ed effettuati gli opportuni riscontri, sottoporra'
all'approvazione del Consiglio regionale la proposta di Programma di
riordino territoriale per il primo quinquennio, restando salvi gli
eventuali aggiornamenti intermedi ammessi dalla L.R. 24/96.
Nei paragrafi che seguono vengono chiariti i presupposti normativi e
le finalita' del procedimento di riordino territoriale, vengono
indicati i principi ed i criteri per l'erogazione dei relativi
incentivi regionali e vengono presentate le ipotesi di riordino.
2. I presupposti normativi e istituzionali
Il Programma di riordino territoriale, "tenendo conto delle Unioni di
Comuni gia' costituite o in via di costituzione, delle Comunita'
Montane e di ogni altra rilevante forma di collaborazione in atto tra
Comuni diversi, indica le ipotesi di modifica territoriale, di
istituzione di Unioni intercomunali e di fusione di comuni,
prevedendo le relative delimitazioni territoriali, i tempi e le
principali modalita' attuative, ivi compresi i criteri per la
concessione dei contributi spettanti ai Comuni che si siano
pronunciati in senso favorevole alla fusione o all'unione
intercomunale" (art. 6, comma 2, L.R. 24/1996) ed indica inoltre "i
casi in cui, in seguito alla prevista fusione di Comuni, si intende
procedere alla istituzione di uno o piu' Municipi" (art. 6, comma 3,
L.R. 24/96).
La normativa regionale appena citata attua a sua volta la Legge 142
del 1990 (spec. artt. 3, 11, 12 e 26). Essa non prevede interventi
autoritativi, ma intende piuttosto suggerire ed incoraggiare, anche
con incentivi finanziari, processi di riordino territoriale decisi
volontariamente dalle comunita' locali coinvolte; del resto la
prerogativa di determinare autonomamente il proprio assetto
territoriale e' chiaramente formalizzata dalla stessa L.R. 24/96,
Titolo III.
La Regione Emilia-Romagna intende quindi concorrere, insieme con gli
Enti locali coinvolti o comunque interessati, a verificare se le
attuali ripartizioni e suddivisioni territoriali dello spazio
regionale corrispondano alle effettive esigenze amministrative di
oggi.
Si vuole cioe' avviare un processo diretto a disegnare una nuova
geografia amministrativa piu' adeguata ai cambiamenti intervenuti
nelle strutture insediative, organizzative, socio-economiche e
culturali, in modo da garantire un esercizio piu' efficace delle
funzioni pubbliche, nel rispetto dei caratteri distintivi di ciascuna
realta' locale.
Va sottolineato che il processo di riordino territoriale si inserisce
nel quadro di una piu' generale revisione oggi in corso del sistema
delle autonomie territoriali. In questa prospettiva, si puo'
innanzitutto ricordare che la Legge 142/90 ha connesso la riforma
dell'ordinamento locale ad una rideterminazione delle loro funzioni.
La compiuta affermazione dell'autonomia degli Enti locali e' infatti
strettamente collegata all'acquisizione di nuovi compiti, come
ampiamente prevede anche la Legge 59/97. In questo quadro la Regione
opera per realizzare "un efficiente sistema delle autonomie locali al
servizio dello sviluppo economico, sociale e civile" (art. 3, Legge
142/90, comma 3) con l'obiettivo di mettere gli Enti locali nelle
condizioni di adempire ai nuovi compiti che sono loro attribuiti. La
Regione Emilia-Romagna si propone peraltro di svolgere questo suo
ruolo introducendo un modello di rapporti con le autonomie locali
ispirato al federalismo cooperativo e solidale.
Il processo di riordino territoriale deve essere quindi valutato in
un contesto politico-istituzionale piu' ampio e deve essere inteso
come un impegno per dare anche alle realta' locali di minore
dimensione la possibilita' di esercitare tutte quelle funzioni e di
offrire ai cittadini tutti quei servizi che attualmente possono
essere garantiti soltanto dai Comuni piu' grandi.Il riordino
territoriale pone percio' le basi da un lato per il recupero di
capacita' gestionale da parte dei Comuni e dall'altro per un piu'
efficace trasferimento di alcune funzioni regionali ai Comuni stessi.
Pertanto la Regione intende valorizzare le osservazioni e le proposte
che saranno avanzate dalle realta' locali. Non di meno, la Regione ha
il compito di garantire l'organicita' e l'efficacia del disegno di
riordino. Per poter contemperare queste due esigenze (l'autonomia
delle comunita' locali e l'organicita' del disegno di riordino) e'
stato definito un percorso di approssimazioni successive che prevede
un ampio coinvolgimento degli Enti locali.
3. Incentivi finanziari
La principale ragione che induce ad avviare processi di unione e
fusione risiede nei vantaggi che essi produrrebbero per i cittadini
in termini di quantita' e qualita' dei servizi fruibili.
A supporto di questo percorso la L.R. 24/96 prevede l'erogazione di
incentivi finanziari a sostegno della costituzione delle strutture
comuni tra due o piu' enti che intendano procedere all'unificazione o
alla fusione.
Tanto la legge statale che quella regionale prevedono che le Unioni
gestiscano una "pluralita' di funzioni e di servizi". In particolare
la legge regionale (art. 6, comma 4) prevede che le risorse
disponibili siano concentrate nel sostegno dei percorsi aggregativi
piu' maturi, e precisa (art. 7, comma 3, lett. c) che tra le Unioni
intercomunali si debbano preferire "quelle alle quali i Comuni
abbiano trasferito la titolarita' di funzioni e servizi di maggiore
consistenza e rilevanza".
All'art. 17, comma 3, la legge regionale prevede inoltre che "la
fusione costituisce titolo di priorita' ai fini del riparto dei
finanziamenti regionali destinati alle funzioni istituzionali dei
Comuni".
Considerando le possibili difficolta' che potrebbero incontrare
soprattutto le realta' piu' piccole, la L.R. 24/96 (art. 15) prevede
inoltre un cofinanziamento regionale per "l'elaborazione di progetti
di riorganizzazione sovracomunale delle strutture, dei servizi e
delle funzioni in vista dell'Unione o della fusione dei Comuni" che
"abbiano specificamente deliberato in merito".
La Regione, dunque, ha destinato risorse anche per incentivare la
fase preliminare di verifica e progettazione delle unioni e fusioni
attraverso appositi studi di fattibilita' (delibera della Giunta
regionale n. 567 del 22/4/1997).
4. Specificita' delle Comunita' Montane e dei Consorzi
Accanto ad incentivi finanziari orientati a promuovere, in positivo,
i processi di unificazione, la L.R. 24/96 dispone anche che i Comuni
interessati non perdano i benefici derivanti da altre forme di
collaborazione. La legge anzi regola e promuove con appositi
incentivi l'unione e la fusione tra comuni appartenenti alla stessa
Comunita' Montana o ad un medesimo consorzio.
Quando tutti i Comuni membri di una Comunita' Montana o di un
consorzio costituiscono una Unione, quest'ultima sostituisce le forme
originarie di collaborazione. Infatti, nel primo caso la Comunita'
Montana si trasforma in Unione (art. 29, u.c. Legge 142/90), nel
secondo caso, l'Unione subentra ai Comuni che la compongono nei
consorzi cui partecipano altri enti (art. 16, comma 6, L.R. 24/96).
In entrambi i casi, comunque, la costituzione dell'Unione non
penalizza i Comuni che ne fanno parte, in quanto e' espressamente
previsto il mantenimento dei benefici e dei contributi gia' spettanti
alla Comunita' Montana o al Consorzio.
Per quanto riguarda i Consorzi, l'art. 16, comma 7 prevede che i
benefici economici previsti dalle vigenti leggi regionali per tali
enti sono estesi alle unioni di Comuni. Inoltre, al fine del riparto
dei contributi destinati ai Consorzi, "l'Unione costituisce titolo di
priorita'".
Anche per quanto riguarda le Comunita' Montane, la loro eventuale
trasformazione in Unione "non priva quest'ultima dei benefici e degli
interventi speciali stabiliti per le Comunita' Montane e per la
montagna", come e' espressamente previsto all'art. 7, comma 4 della
L.R. 22/97. Identica salvaguardia e' prevista all'art. 17, comma 6
della L.R. 24/96 nell'ipotesi di fusione di tutti i Comuni aderenti
alla Comunita' Montana.
Sempre con riguardo alle Comunita' Montane, le leggi regionali
espressamente prevedono che, tanto in ipotesi di Unione che di
fusione, al nuovo ente vengono conservate le medesime funzioni gia'
attribuite alla Comunita' Montana (cio' e' previsto per unioni e
fusioni, rispettivamente, dall'art. 7, comma 3, L.R. 22/97 e
dall'art. 17, comma 6, L.R. 24/96).
E' bene precisare che il mantenimento di benefici e funzioni
all'unione o alla fusione scaturita dalla Comunita' Montana deve
intendersi riconosciuto anche quando tali benefici e funzioni trovano
la loro fonte in provvedimenti normativi dello Stato.
Infatti, anche in mancanza di espressi riferimenti normativi
contenuti nella legislazione statale, una coerente interpretazione
delle norme (e in particolare dell'art. 29, comma 8, Legge 142/90)
deve essere nel senso che la trasformazione della Comunita' Montana
in unione o la sua fusione in un Comune unico non priva l'Ente della
sua identita' montana. Tale natura montana, infatti, si collega a
dati oggettivi ed immutabili che permangono indipendentemente dalla
evoluzione dell'assetto istituzionale dell'Ente. Pertanto dovranno
essere conservati al nuovo Ente, derivante dall'unione o fusione,
tutti quei vantaggi (trasferimenti erariali e titolarita' di
funzioni) riconosciuti alle Comunita' Montane proprio in ragione
della loro (permanente) identita' montana.
PARTE II - CRITERI E MODALITA' PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI ALLE
UNIONI E ALLE FUSIONI
1. Premessa
I criteri per l'erogazione dei contributi alle unioni e alle fusioni
esposti di seguito potranno essere ulteriormente precisati e
modificati a seguito delle osservazioni degli Enti locali, ferme
restando in ogni caso le prerogative del Consiglio regionale in fase
di approvazione del Programma di riordino territoriale (ex art. 6,
L.R. 24/96).
2. Destinatari dei contributi
Possono accedere ai contributi:
a) le Unioni di Comuni (ex art. 16, L.R. 24/96);
b) il Comune istituito per fusione (ex art. 17, L.R. 24/96) o
derivante da incorporazione di piu' Comuni (infatti, come
espressamente prevede l'art. 20, comma 2 della citata L.R. 24/96,
l'incorporazione in un unico Comune gia' esistente di altri Comuni
contemporaneamente soppressi e', ad ogni effetto, assimilata alla
fusione).
Unioni
L'Unione puo' essere costituita solo tra Comuni con popolazione non
superiore ai 5.000 abitanti. E' tuttavia ammessa la partecipazione
all'Unione di un solo Comune con popolazione non superiore a 10.000
abitanti (art. 26, Legge 142/90).
Fa eccezione l'ipotesi di trasformazione della Comunita' Montana in
Unione, che e' sempre ammessa anche in deroga ai limiti di
popolazione (art. 29, comma 8, Legge 142/90).
Qualora tali limiti demografici, attualmente previsti dalla
legislazione statale, venissero modificati da leggi successive, di
tali variazioni si terra' naturalmente conto ai fini
dell'applicazione del presente atto.
Fusioni
La fusione e' sempre possibile, qualunque sia la dimensione
demografica dei Comuni interessati.
3. Tipologia e durata dei contributi
Sono previsti:
a) un contributo straordinario iniziale erogato, alle Unioni e alle
Fusioni, una sola volta al momento dell'istituzione dell'Ente. Il
contributo straordinario iniziale e' erogato contestualmente al
contributo ordinario per il primo anno. Il contributo straordinario
iniziale consistera' in una maggiorazione pari al 40% del contributo
ordinario concesso per il primo anno;
b) contributi ordinari annuali erogati alle unioni e alle fusioni,
per un massimo di dieci anni. Tale limite opera anche nel caso di
trasformazione dell'unione in fusione: in tal caso a quest'ultima
spettano i contributi per tanti anni quanti ne mancano ad arrivare al
limite massimo di dieci (cfr. art. 17, comma 4, L.R. 24/96).
4. Procedure per accedere ai contributi
I contributi vengono concessi ogni anno alle unioni di Comuni ed ai
Comuni derivanti da fusione (o incorporazione), che ne facciano
annualmente richiesta e ne abbiano titolo.
Per la presentazione delle domande e' fissata la data del 31 maggio.
Presentano la domanda
- Unioni - Presidente dell'Unione gia' costituita, previa
deliberazione del Consiglio dell'Unione.
- Fusioni - Sindaco del nuovo Comune (o il Sindaco del Comune
incorporante).
Alla domanda deve essere allegato
Unioni
Per il contributo straordinario iniziale e il contributo ordinario
prima annualita':
a) copia delle deliberazioni dei Consigli comunali di approvazione
dell'atto costitutivo e del regolamento dell'Unione.
b) copia del bilancio preventivo e della relazione previsionale e
programmatica;
Per il contributo ordinario successive annualita':
a) copia del bilancio di previsione e relazione previsionale e
programmatica;
b) copia del rendiconto della gestione dell'anno precedente;
c) una dichiarazione sottoscritta dal Presidente dell'Unione
attestante le eventuali modifiche al regolamento, concernenti il
numero di Comuni aderenti all'Unione e le funzioni indicate nel
regolamento medesimo, accompagnata da una copia delle deliberazioni
modificative. Se non e' intervenuta alcuna modificazione, il
Presidente dovra' in ogni caso darne atto con propria dichiarazione;
d) copia delle deliberazione dei Consigli comunali di effettivo
trasferimento all'Unione delle funzioni e servizi indicati nel
regolamento.
Fusioni
Per il contributo straordinario iniziale e il contributo ordinario
prima annualita':
- richiesta del Sindaco del Comune scaturito dalla fusione prevista
dalla relativa legge regionale.
Per i contributi ordinari annuali:
- copia del bilancio preventivo e della relazione previsionale e
programmatica nonche' copia del rendiconto della gestione dell'anno
precedente.
Ulteriori modalita'
Tutte le deliberazioni devono essere trasmesse in copia conforme
all'originale, con indicazione degli estremi di esecutivita'
dell'atto.
Non e' richiesto l'invio in allegato degli atti deliberativi se essi
sono gia' stati trasmessi al Comitato regionale per il controllo
preventivo di legittimita': in tal caso, nella domanda di contributo,
deve essere specificata l'avvenuta trasmissione degli atti al CORECO,
indicandone gli estremi, l'oggetto, la data di trasmissione e quella
di esecutivita'. I suddetti atti verranno, in tal caso, acquisiti
d'ufficio.
La concessione dei contributi annuali all'unione e alla fusione e'
condizionata, per gli anni successivi al primo, all'avvenuta
approvazione del rendiconto della gestione per l'anno precedente.
Nei casi in cui i tempi previsti dalla norma statale per
l'approvazione del bilancio e dei suoi allegati e del rendiconto
della gestione non coincidano con i tempi indicati dal presente
avviso, il Presidente dell'Unione o il Sindaco del Comune
costituitosi per fusione, dovra':
- in temporanea sostituzione dei documenti previsti al punto a)
inviare al Servizio competente una dichiarazione contenente le
ragioni che hanno impedito l'invio della delibera di approvazione del
bilancio e con la quale si impegna ad inviare con successiva
comunicazione scritta, entro 15 giorni dalla avvenuta esecutivita',
l'atto deliberativo sopra citato con i suoi allegati. Il Servizio
competente verifichera' che il contributo regionale richiesto e
concesso sia stato iscritto in bilancio e che i programmi risultino
coerenti con quanto contenuto nella relazione.
- in temporanea sostituzione dei documenti previsti al punto b)
inviare al Servizio competente una relazione che, con riferimento al
provvedimento previsto dall'art. 36 del DLgs 77/95 e sue modifiche
(salvaguardia degli equilibri di bilancio) dia riscontro della
avvenuta ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi come
contenuti nel bilancio di previsione.
I contributi verranno concessi, sulla base delle risorse disponibili
nel pertinente capitolo del bilancio regionale, con determinazione
del dirigente del Servizio competente e verranno liquidati, in unica
soluzione, contestualmente alla concessione.
I contributi potranno essere parzialmente revocati, con
determinazione del dirigente del Servizio competente qualora, nel
corso dell'annualita' di contribuzione, l'Unione si sciolga.
5. Criteri per la determinazione dei contributi annuali spettanti
alle unioni e alle fusioni
La determinazione dell'esatto ammontare dei contributi annuali
spettanti a ciascuna Unione ed ai Comuni derivanti da fusione (o
incorporazione) avverra' applicando alcuni criteri, collegati a
variabili indicative di specifiche caratteristiche dei nuovi enti.
A tal fine e' bene ricordare che l'art. 6, comma 4, della L.R. 24/96
dispone che "la determinazione dei criteri per la concessione dei
contributi, tiene conto dell'esigenza di favorire: a) i Comuni di
minore consistenza demografica; b) i Comuni con territori
geomorfologicamente svantaggiati; c) nel caso di unioni di Comuni
quelle alle quali i Comuni abbiano trasferito la titolarita' di
funzioni e servizi di maggiore consistenza e rilevanza".
Le variabili considerate per la determinazione dell'entita' dei
contributi sono:
a) numero e dimensione demografica dei comuni ricompresi nell'unione
o nella fusione;
b) densita' demografica dell'unione o del comune derivante dalla
fusione (o incorporazione);
c) numero dei comuni montani ricompresi nell'unione o nella fusione;
d) quantita' e tipologia dei servizi gestiti.
Il contributo massimo annualmente erogabile a ciascuna unione o
fusione, si calcola sommando gli importi previsti in relazione a
ciascuna delle sopraelencate variabili e specificati analiticamente
nei successivi paragrafi a), b), c), d).
Si noti che quelli indicati di seguito sono gli importi massimi
erogabili, in quanto l'ammontare preciso dei contributi sara'
stabilito di anno in anno in relazione al numero dei Comuni
richiedenti e del totale delle somme stanziate da parte della
Regione.
Potrebbe infatti accadere che in un determinato anno il totale dei
contributi massimi, erogabili sulla base delle domande presentate,
ecceda le risorse finanziarie effettivamente impegnabili.
Qualora si verificasse questa evenienza, si procedera' come segue: si
verifichera' in quale percentuale il totale dei contributi massimi
teoricamente erogabili ecceda lo stanziamento di bilancio;
l'ammontare del contributo riconosciuto a ciascuna unione sara'
quindi pari al contributo massimo decurtato di tale percentuale (si
veda successivo paragrafo 6 "Simulazioni esemplificative").
a) Numero e dimensione demografica dei comuni ricompresi nell'unione
o nella fusione
Per ogni Comune aderente, in relazione alla sua dimensione
demografica, spetta all'unione un contributo fisso massimo
quantificato in base ai valori indicati nella sottostante Tabella A.
Nell'ipotesi di fusione, tali valori sono maggiorati del 30%.
Tabella A - Contributo massimo riconosciuto alle unioni e alle
fusioni in ragione del numero di abitati di ogni singolo comune che
ne fa parte (valori espressi in lire).
Numero dei residenti Entita' del contributo Entita' del
contributo
da a all'unione alla fusione
0 500 75.000.000 97.500.000
501 1.000 70.000.000 91.000.000
1.001 1.500 65.000.000 84.500.000
1.501 2.000 60.000.000 78.000.000
2.001 2.500 55.000.000 71.500.000
2.501 3.000 50.000.000 65.000.000
3.001 3.500 45.000.000 58.500.000
3.501 4.000 40.000.000 52.000.000
4.001 4.500 35.000.000 45.500.000
4.501 5.000 30.000.000 39.000.000
Con questa variabile viene favorita la costituzione di unioni-fusioni
con un piu' alto numero di Comuni aderenti, in quanto il contributo
viene calcolato in relazione a ciascun Comune. Viene inoltre favorita
l'unione-fusione costituitasi tra Comuni di minori dimensioni in
quanto gli importi sono inversamente proporzionali alla dimensione
demografica.
Si precisa che, come previsto dall'art. 20 della L.R. 24/96, per
numero di abitanti di un comune si considera quello rilevato
dall'ultimo censimento generale ufficiale della popolazione.
b) Densita' demografica dell'Unione o del Comune conseguente alla
fusione
La variabile densita' demografica dell'unione o del comune derivante
da fusione-incorporazione (corrispondente al rapporto tra popolazione
residente e superficie territoriale) viene presa in considerazione in
quanto si presume che nelle aree meno popolate siano piu' elevati i
livelli di problematicita' nell'erogazione e nella gestione dei
servizi. Pertanto l'entita' del finanziamento e' calcolata in misura
inversamente proporzionale alla densita' demografica del nuovo ente e
non dei singoli comuni che lo hanno costituito.
Ad ogni unione o fusione spetta un contributo fisso massimo in
relazione alla sua densita' demografica secondo i valori indicati
nella sottostante Tabella B.
Nell'ipotesi di fusione, tali valori sono maggiorati del 30%.
Tabella B - Contributo massimo riconosciuto alle unioni e alle
fusioni in ragione della loro densita' demografica (valori espressi
in lire).
Densita' demografica della Entita' del contributo Entita' del
contributo
unione/fusione (ab. per Km2) all'unione alla fusione
da a
0 30 75.000.000 97.500.000
31 60 70.000.000 91.000.000
61 90 65.000.000 84.500.000
91 120 60.000.000 78.000.000
121 150 55.000.000 71.500.000
151 180 50.000.000 65.000.000
181 210 45.000.000 58.500.000
211 240 40.000.000 52.000.000
241 270 35.000.000 45.500.000
271 300 30.000.000 39.000.000
c) Comuni montani
La L.R. 24/96 (art. 6, comma 4) prevede che, nella determinazione dei
criteri, si tenga conto dell'esigenze di favorire "i Comuni con
territori geomorfologicamente svantaggiati". Nella nostra regione
presentano certamente tale caratteristica i Comuni i cui territori si
collocano in fascia altimetrica montana. Per tale ragione si prevede
di erogare all'Unione, o al Comune derivante da fusione o
incorporazione, un'ulteriore quota di contributo massimo di Lire
10.000.000 per ciascun Comune aderente che sia inserito, in base alla
classificazione ISTAT, in fascia altimetrica montana, o che comunque
appartenga a una Comunita' Montana.
d) Quantita' e tipologia dei servizi gestiti dall'Unione o dal Comune
derivante da fusione
Unioni
La L.R. 24/96 (art. 6, comma 4) prevede che, nella determinazione dei
criteri, si favoriscano le Unioni "alle quali i Comuni abbiano
trasferito la titolarita' di funzioni e servizi di maggiore
consistenza e rilevanza".
E' necessario precisare che, ai fini dell'applicazione di tale
criterio, si considerano le sole funzioni e i soli servizi che siano
stati, non soltanto indicati nel regolamento dell'Unione, ma anche
concretamente trasferiti (in esecuzione del regolamento) dai singoli
Comuni all'Unione o comunque effettivamente attribuiti alle
competenze dell'Unione.
Tra le molteplici funzioni di competenza comunale sono state
privilegiate soprattutto quelle riferite alle funzioni di carattere
istituzionale ed ai cosiddetti servizi "a rete" (vedi Tabella C)
poiche' si ritiene che la loro gestione associata indichi una
concreta propensione all'unificazione tra gli enti.
Per quanto riguarda i servizi "a rete" (per es.: acquedotto,
fognature, distribuzione gas metano) occorre considerare che nella
maggior parte dei casi essi sono gia' gestiti dai Comuni in forma
associata (attraverso convenzioni o consorzi etc.) e molto spesso
abbracciano ambiti territoriali anche piu' vasti di quelli
corrispondenti al complessivo territorio dei comuni aderenti
all'Unione. E' bene ricordare che, in presenza di Consorzi cui
aderiscono tutti i Comuni facenti parte dell'Unione, il subentro
dell'Unione ai singoli Comuni e' automaticamente previsto dall'art.
16, comma 6 della L.R. 24/96.
Tali ragioni hanno indotto a definire valori finanziari differenziati
elencati nella Tabella C, da attribuire alle diverse tipologie di
funzioni o servizi svolti dall'Ente.
E' prevista una maggiorazione del contributo nel caso in cui almeno
uno dei Comuni aderenti all'Unione non abbia partecipato alla
gestione associata dei servizi indicati.
I criteri sin qui illustrati inerenti la gestione dei servizi non si
applicano in relazione al primo anno di attivita' dell'Unione per il
quale viene riconosciuto un contributo forfetario massimo pari a Lire
200.000.000. Cio' in quanto le delibere di concreto trasferimento di
funzioni e servizi potranno essere perfezionate solo nel corso
dell'effettiva esistenza dell'Ente, cioe' presumibilmente non al
momento della sua nascita bensi' a partire dal primo anno.
Fusioni
L'applicazione della suddetta variabile nel caso di fusione comporta
il riconoscimento al nuovo Comune (che automaticamente assume tutte
le funzioni precedentemente in capo ai Comuni che si sono fusi)
dell'ammontare complessivo delle singole voci indicate nella Tabella
C. La maggiorazione, anche in questo caso, viene riconosciuta per i
soli servizi che non fossero stati precedentemente gestiti in forma
associata da almeno uno dei Comuni che si sono fusi.
Ai fini della quantificazione delle relative maggiorazioni, il
Presidente dell'Unione o il Sindaco del Comune scaturito dalla
fusione dovra' allegare alla domanda di contributo una dichiarazione
attestante i servizi rispetto ai quali non sussistevano precedenti
forme associate di gestione.
Tabella C - Contributo massimo riconosciuto alle unioni e alle
fusioni in ragione delle funzioni svolte e dei servizi erogati
(valori espressi in lire)
Funzione-Servizio Se attualmente Non gestito gestito in forma
in forma associata associata
Ragioneria e controllo di gestione 30.000.000 39.000.000
Ufficio tributi e gestione patrimonio 30.000.000 39.000.000
Anagrafe, stato civile, servizio
elettorale, leva 25.000.000 32.500.000
Servizio statistico e informatico 25.000.000 32.500.000
Polizia locale 40.000.000 52.000.000
Mercati pubblici 15.000.000 19.500.000
Ufficio tecnico-urbanistico,
gestione e programmazione
del territorio, edilizia, piani
regolatori sovracomunali 70.000.000 91.000.000
Impianti sportivi 15.000.000 19.500.000
Illuminazione pubblica e servizi
connessi 15.000.000 19.500.000
Viabilita', circolazione stradale
e servizi connessi 15.000.000 19.500.000
Nettezza urbana e smaltimento rifiuti 20.000.000 26.000.000
Fognature 20.000.000 26.000.000
Depurazione 20.000.000 26.000.000
Parchi e servizi per la tutela
ambientale del verde 15.000.000 19.500.000
Servizio necroscopico e cimiteriale 20.000.000 26.000.000
Servizio idrico integrato 20.000.000 26.000.000
Distribuzione gas metano 20.000.000 26.000.000
Asili nido, servizi per l'infanzia
e per i minori 20.000.000 26.000.000
Scuola materna 20.000.000 26.000.000
Istruzione primaria e secondaria 15.000.000 19.500.000
Trasporto scolastico 20.000.000 26.000.000
Mensa e refezione 20.000.000 26.000.000
Strutture residenziali e di ricovero
per anziani 20.000.000 26.000.000
Assistenza e servizi diversi alla
persona 20.000.000 26.000.000
Teatri, musei, pinacoteche 15.000.000 19.500.000
Colonie e soggiorni 15.000.000 19.500.000
Biblioteche 15.000.000 19.500.000
6. Simulazioni esemplificative
Di seguito viene esposto il procedimento per determinare la
composizione e l'entita' complessiva dei contributi riconosciuti
dalla Regione per le unioni e le fusioni di un gruppo di
unioni/fusioni fittizie.
Tale simulazione ha il solo scopo di esemplificare i criteri
determinati in questo avviso.
Ipotizziamo che l'Unione della Valle di Mezzo sia composta da
Melograno (comune montano di 315 abitanti), Vitigno (comune non
montano di 2413 abitanti) e Colleterroso (comune non montano di 1800
abitanti) e che la densita' demografica del territorio dell'Unione
nel suo insieme e' di 125 abitanti per Km2.
Il contributo massimo per il primo anno, comprensivo quindi del
contributo ordinario e della maggiorazione straordinaria di
avviamento, sara' composto come segue:
Variabile Importo del contributo massimo erogabile
A1) Popolosita' dei comuni che compongono
l'Unione
Melograno (315 abitanti) 75.000.000
Vitigno (2413 abitanti) 55.000.000
Colleterroso (1800 abitanti) 60.000.000
A2) Densita' demografica del territorio
dell'Unione 55.000.000
(125 abitanti per Km2)
A3) Comuni montani
Melograno 10.000.000
A) Contributo massimo attribuito in relazione
alle variabili strutturali (A1+A2+A3) 255.000.000
B) Contributo forfettario attribuito in relazione
alle funzioni da trasferire all'Unione 200.000.000
Contributo ordinario massimo per il
primo anno (A+B) 455.000.000
Contributo straordinario massimo di
avviamento (40% di A+B) 182.000.000
Totale degli incentivi massimi erogabili
per il I anno 637.000.000
Per il secondo anno l'Unione avra' diritto a ricevere il 100% dei
contributi dovuti in relazione alle variabili strutturali (A1+A2+A3)
piu' i contributi dovuti in relazione alle funzioni effettivamente
trasferite all'Unione.
Ipotizziamo che all'inizio del secondo anno i Comuni aderenti abbiano
deliberato il trasferimento all'unione dei servizi indicati nella
tabella che segue.
Mentre quelli alle lettere D, E, F, G, H, erano gia' gestiti in forma
associata, quelli alle lettere A, B, C, I, L non lo erano.
Fusione-Servizio Importo del contributo massimo
erogabile
A) Anagrafe, stato civile, servizio
elettorale, leva 32.500.000
B) Servizio statistico e informatico 32.500.000
C) Polizia locale 52.000.000
D) Asili nido, servizi per l'infanzia e
per i minori 20.000.000
E) Scuola materna 20.000.000
F) Nettezza urbana e smaltimento rifiuti 20.000.000
G) Fognature 20.000.000
H) Depurazione 20.000.000
I) Parchi e servizi per la tutela ambientale
del verde 19.500.000
L) Servizio necroscopico e cimiteriale 26.000.000
Totale dei contributi erogati in relazione
ai servizi trasferiti all'Unione 262.500.000
In totale per il secondo anno sara' riconosciuto all'Unione un
contributo massimo pari a Lire 517.500.000 pari alla somma dei
contributi riconosciuti in relazione alle variabili strutturali e di
quelli riconosciuti in relazione ai servizi trasferiti all'Unione.
- Contributi massimi attribuiti in
relazione alle variabili strutturali 255.000.000
- Contributi massimi attribuiti in
relazione ai servizi trasferiti all'Unione 262.500.000
- Totale degli incentivi massimi
erogabili per il II anno 517.500.000
Veniamo ora al metodo per il computo dell'ammontare effettivo dei
contributi. Per semplicita' ci riferiremo soltanto al computo dei
contributi per il primo anno.
Se il totale delle somme stanziate dalla Regione in quell'anno e'
pari o superiore alla somma dei contributi massimi erogabili a tutte
le Unioni che hanno diritto ad eccedere agli incentivi, queste
ultime, tra cui la Valle di Mezzo, riceveranno il massimo dei
contributi loro erogabili.
Se al contrario, per ipotesi, in quello stesso anno il totale delle
somme complessivamente impegnabili da parte della Regione fosse
inferiore alla somma dei contributi massimi erogabili alle Unioni
che, avendo fatto richiesta, hanno diritto ad eccedere agli
incentivi, si procede ad una decurtazione di tutti gli importi della
percentuale minima necessaria.
Ipotizziamo che nell'anno in questione la Regione abbia stanziato
2.000.000.000 per incentivare le Unioni, che oltre a quelli
dell'Unione della Valle di Mezzo abbiano presentato domanda altri 3
gruppi di comuni, e che a questi siano riconosciuti i contributi
massimi indicati nella tabella che segue. Poiche' il totale dei
contributi massimi erogabili in base ai criteri indicati in
precedenza e' di circa il 5% superiore al totale delle somme
impegnabili nell'anno finanziario, i primi dovranno essere decurtati
tutti, appunto, della medesima percentuale.
Ammontare Percentuale di Ammontare massimo decurtazione
effettivo del contributo del contributo
Unione 1
(Valle di Mezzo) 637.000.000 5,08% 604.651.163
Unione 2 350.000.000 5,08% 332.225.914
Unione 3 480.000.000 5,08% 455.624.110
Unione 4 640.000.000 5,08% 607.498.813
Totale 2.107.000.000 2.000.000.000
Naturalmente quanto piu' tempestivamente sara' possibile definire una
programmazione puntuale dei processi di riordino, tanto piu' sara'
possibile adeguare il Piano degli interventi finanziari alle domande
dei Comuni ed evitare quindi di dover ricorrere ad una decurtazione
dei contributi massimi erogabili per l'insufficienza degli
stanziamenti di bilancio.
PARTE III - PRIME LINEE PER LA DEFINIZIONE DEL PROGRAMMA DI RIORDINO
TERRITORIALE
1) Criteri adottati per l'elaborazione delle possibili unificazioni
di comuni
Come si e' detto piu' ampiamente nella premessa alla parte I di qusta
proposta di avviso, quelle che vengono esposte nelle tabelle e nelle
cartografie contenute nell'allegato sono alcune ipotesi di lavoro
formulate per favorire l'avvio di una discussione tra gli Enti locali
e tra gli Enti locali e gli Organi regionali sulla praticabilita' di
processi di unione o fusione in Emilia-Romagna. Esse costituiscono
uno strumento intermedio di lavoro per poter predisporre, con il
consenso dei Comuni direttamente interessati, il programma di
riordino vero e proprio.
Le possibili unificazioni sono state elaborate utilizzando i seguenti
criteri:
1) Sono stati selezionati tutti i comuni con meno di 4.500 abitanti e
per ognuno di essi si e' cercato di definire delle ipotesi di
accorpamento, fermi i vincoli previsti dall'art. 26 della Legge n.
142 del 1990. Si e' scelta la soglia dei 4.500 abitanti, utilizzata
comunque con una certa flessibilita', per prudenza. L'evoluzione
demografica potrebbe infatti portare i comuni che superano quella
soglia oltre il limite attualmente stabilito dalla legge. Si noti
inoltre che a questo fine sono stati utilizzati i dati dell'ultimo
censimento generale (1991) poiche' e' a quella fonte che la legge
regionale rinvia.
2) Si noti che alcune delle proposte di unificazione sono state
formulate sulla base di un esplicito interesse mostrato da parte
degli amministratori dei comuni interessati. In particolare si
segnala che i Comuni di Galliera e San Pietro in Casale hanno gia'
fatto redigere un apposito studio di fattibilita' e che si e' gia'
costituita un'unione tra alcuni comuni della Valconca (Gemmano,
Montefiore, Morciano, San Clemente) a cui e' possibile prevedere si
associno in futuro anche i comuni di Montegridolfo, Montescudo,
Montecolombo, Mondaino e Saludecio. Vi e' poi il caso dei comuni di
S. Sofia-Civitella-Galeata (prov. Forli'),
Varano-Bardi-Pellegrino-Varsi (prov. Parma), Poggio
Berni-Torriana-Verucchio-S. Arcangelo (prov. Rimini) che hanno gia'
deliberato circa l'opportunita' di procedere alla verifica concreta,
mediante uno studio di fattibilita', delle condizioni per la
costituzione dell'Unione.
3) Per quanto riguarda la provincia di Piacenza si e' fatto
riferimento all'esplicita previsione di processi di unificazione
presente all'interno del Piano territoriale infraregionale (ipotesi
A, B, C, D, E, F, G).
4) Si e' proceduto quindi all'elaborazione delle ulteriori ipotesi
sulla base di indicatori indiretti di integrazione sociale e
cooperazione amministrativa, verificando in particolare che i comuni
di cui si e' ipotizzata la unione/fusione: - fossero compresi nella
stessa Unita' sanitaria locale (si e' deciso di utilizzare questo
indicatore, nonostante esso sia stato superato sul piano
amministrativo, in quanto identifica aggregazioni territoriali poco
estese ed e' quindi piu' utile ai nostri fini); - fossero compresi
nella stessa Comunita' Montana; - fossero compresi nello stesso
comprensorio; - fossero compresi nello stesso distretto scolastico; -
fossero sede di scuole dello stesso circolo didattico; - fossero
compresi nella stessa sub-area programma definita dai PTI.
Naturalmente non tutti questi indicatori si sono rivelati sempre
adeguati, o comunque non in tutti i casi, in quanto rappresentano
"punti di vista" settoriali non necessariamente coincidenti.
Sono stati quindi considerati, caso per caso, ulteriori indicatori ed
in particolare la relazione esistente tra i comuni di cui si ipotizza
l'unificazione segnalata dal "rango" ad essi assegnato all'interno
dei Piani territoriali infraregionali (Citta' regionali, Centri
ordinatori, Centri integrativi, Centri specialistici, Centri di
base).
A ulteriore conferma della praticabilita' delle ipotesi di
unificazione proposte e' stata considerata l'esistenza tra i comuni
interessati (nel periodo 1994-1997) di convenzioni nei seguenti
settori: trasporto scolastico; assistenza domiciliare; asili nido e
mense scolastiche; polizia municipale.
Allegato - Le possibili unioni in base a requisiti normativi e a
indicatori indiretti
1. Nota esplicativa sulle tabelle e le cartografie.
La prima tabella presenta una distribuzione dei comuni
dell'Emilia-Romagna in classi demografiche e dimensionali e mette in
rilievo il diverso grado di frammentazione amministrativa delle nove
province.
Seguono poi per ogni provincia:
- una cartina nella quale sono visibili i confini comunali attuali
(piu' sottili) a cui sono sovrapposti i possibili nuovi confini (piu'
spessi). In pratica i comuni compresi in un unico segno piu' spesso
sono quelli riferiti alla possibile unificazione;
- una tabella nella quale sono riportati, per ogni possibile
unificazione, il numero e la denominazione dei comuni coinvolti,
l'estensione territoriale, il numero di residenti e la densita'
demografica complessivi dell'unione;
- una tabella nella quale vengono riportati la popolazione,
l'ampiezza territoriale, la densita' demografica e la posizione
altimetrica (M = montagna, C = collina, P = pianura) di ogni comune;
- una tabella nella quale vengono riportati gli indicatori di
integrazione socio-amministrativa considerati per elaborare le
ipotesi di unificazione;
- una tabella dalla quale si evince quali comuni hanno stipulato tra
loro convenzioni nei settori del trasporto scolastico,
dell'assistenza domiciliare, degli asili nido e delle mense
scolastiche, della polizia municipale. I comuni per i quali nella
relativa colonna ricorre un medesimo numero hanno stipulato tra loro
almeno una convenzione in quei settori tra il 1994 ed il 1997
(l'ordine progressivo dato alle convenzioni e' puramente casuale e
vale ovviamente solo in relazione ad ogni singola colonna).
I gruppi di comuni tra cui si ipotizza l'unione sono identificati da
una medesima lettera (A, B, C, ecc.) nella seconda colonna di ogni
tabella.
CODICI DEL "RANGO" DEI COMUNI (PTI)
Citta' regionali 1 Centri specialistici 4
Centri ordinatori 2 Centri di base 5
Centri integrativi 3
Si noti che la classificazione risulta imperfetta in quanto: le
categorie non sono mutamente esclusive; in alcuni casi l'unita'
territoriale di riferimento e' sub-comunale; in alcune province non
tutti i comuni risultano classificati; per alcune province manca del
tutto.
CODICI DELLE SUB-AREE PROGRAMMA
Piacenza
Sistema urbano complesso di Piacenza 1
Val Trebbia 2 Alta Val d'Arda 7
Val Nure 3 Media Val d'Arda 8
Val Luretta 4 Bassa Val d'Arda 9
Val Chero 5 Castel San Giovanni 10
Fiorenzuola 6 Alta Val Tidone 11
Parma
Ambito di integrazione relazione e funzionale di Parma 1
Val Ceno 2 Val Parma 5
Borgo Val di Taro 3 Val d'Enza 6
Appennino centrale 4 Fidenza 7
Reggio Emilia
Reggio Emilia 1 Correggio 4
Guastalla 2 Scandiano 5
Montecchio - Val d'Enza 3 Castelnuovo Monti 6
Modena
Bassa pianura 1 Collina e montagna 3
Zona centrale 2
Bologna (*)
Bologna 1
Bazzanese 2 Alto Reno 8
Galliera 3 Sillaro 9
San Donato 4 Persicetano 10
Imolese 5 Futa 11
Veneta 6 Reno Setta 12
Medio Reno 7 Idice 13
Forli'-Cesena
Citta' regionale di Forli' 1 Corridoio della Via Emilia 3
Citta' regionale di Cesena 2 Valle del Montone 4
Ravenna
Ravenna 1 Faenza 3
Lugo 2
Ferrara
Asse occidentale 1 Area di transizione 3
Nucleo centrale 2 Costa 2
(*) Le aggregazioni utilizzate per la provincia di Bologna sono
quelle relative agli "ambiti di concertazione delle politiche
urbanistiche" definiti dallo Schema direttore territoriale
metropolitano (bozza, settembre 1997).