COMUNITA' MONTANA DELLE VALLI DEL TARO E DEL CENO - BORGO VAL DI TARO (PARMA)

COMUNICATO

Rinnovo elezioni dei Comitati di amministrazione delle Comunalie

IL PRESIDENTE                                                                   
Vista la Legge 17 aprile 1957, n. 278 recante norma per l'elezione              
dei Comitati per l'amministrazione dei beni civici frazionali;                  
vista la L.R. 18 agosto 1977, n. 35 e successive modificazioni ed               
agendo pertanto a seguito della delega da detta legge regionale                 
conferita;                                                                      
vista la deliberazione di Giunta della Comunita' Montana delle Valli            
del Taro e del Ceno n. 28 del 2 febbraio 1998;                                  
considerato che il Comitato di amministrazione delle Comunalie di               
Ravezza, Cornolo, Liveglia, Masanti, Roncotasco,                                
Granere-Lobbie-Caneto-Tanugola deve essere rinnovato,                           
decreta                                                                         
1) Per domenica 5 aprile 1998 e' fissata la convocazione dei                    
cittadini residenti nella frazione di Ravezza ed iscritti nelle liste           
elettorali del Comune di Tornolo; nelle frazioni di Cornolo -                   
Liveglia - Masanti ed iscritti nelle liste elettorali del Comune di             
Bedonia; nella frazione di Roncotasco ed iscritti nelle liste                   
elettorali del Comune di Valmozzola; nelle frazioni di Granere,                 
Lobbie, Caneto, Tanugola iscritti nelle liste elettorali del Comune             
di Bardi; per l'elezione del Comitato di amministrazione della                  
Comunalia.                                                                      
2) Il Sindaco del Comune sopra citato e' incaricato di procedere alla           
formazione delle liste elettorali della frazione, distinta per maschi           
e femmine ed in triplice copia (una da esporre all'Albo comunale, una           
da esporre nelle frazioni interessate, una da inviare alla Comunita'            
Montana), mediante stralcio da quelle elettorali del Comune,                    
includendovi solamente gli elettori residenti nella circoscrizione              
territoriale della Comunalia alla data della piu' recente revisione             
delle liste elettorali del Comune, sulla base delle norme fissate               
dallo statuto della Comunalia stessa.                                           
3) Le liste dei candidati debbono essere presentate alla Segreteria             
del Comune entro le ore 12 del 10 marzo 1998, comprendere un numero             
di candidati non superiore a 2 nel caso di 3 componenti; 3 nel caso             
di 4 componenti; 4 nel caso di 5 componenti, ed essere sottoscritta             
da . . . . . elettori delle frazioni, esclusi i candidati stessi.               
Le firme di accettazione della candidatura e quelle dei presentatori            
delle liste debbono essere autenticate dal Sindaco o dal Segretario             
del Comune, oppure da un notaio o dal Giudice conciliatore.                     
Il Sindaco provvedera' ad inviare, entro 24 ore, copia delle liste              
presentate alla Comunita' Montana. Con successivo avviso saranno                
pubblicate le liste dei candidati presso l'Albo comunale e la                   
frazione.                                                                       
4) Per la manifestazione segreta del voto dovranno essere approntate            
nel luogo della riunione, reperito dal Comune, apposite cabine e                
urna, a cura del Comune medesimo.                                               
5) Le operazioni di voto avranno inizio alle ore 8 di domenica 5                
aprile 1998 e termineranno alle ore 17 nella stessa giornata.                   
Il Comune provvedera' all'insediamento del seggio alle ore 7 della              
giornata elettorale, consegnando al Presidente del seggio nei locali            
opportunamente predisposti: le due copie delle liste elettorali                 
precedentemente esposte all'Albo comunale e nella frazione, due copie           
del manifesto di convocazione delle elezioni, due copie del manifesto           
di pubblicazione delle liste dei candidati; le schede elettorali e i            
verbali per le operazioni del seggio saranno approntati                         
preventivamente a cura della Comunita' Montana.                                 
Ultimate le operazioni di voto, l'Ufficio elettorale procedera' in              
seduta pubblica alle operazioni di scrutinio.                                   
Al termine di queste, il Presidente del seggio provvedera'                      
all'immediata consegna di tutto il materiale elettorale al Comune che           
gliene dara' ricevuta, ed entro 24 ore, provvedera' a consegnarlo               
alla Comunita' Montana, trattenendo soltanto la copia delle liste               
elettorali precedentemente esposte nel locale di votazione, per                 
consegnarla all'Amministrazione della Comunalia.                                
6) Ogni elettore potra' votare utilizzando la scheda apposita, per un           
massimo di tutti i candidati se il numero da eleggere e' inferiore a            
5; solamente per i quattro quinti se il numero dei candidati da                 
eleggere e' pari o superiore a 5 candidati tratti dalle liste                   
ufficiali dei candidati.                                                        
7) Il seggio elettorale e' composto dal Presidente nominato con                 
decreto del Presidente della Comunita' Montana, da due scrutatori               
nominati dal Sindaco, secondo le procedure dell'art. 2, lett. c)                
della L.R. 18/8/1977, n. 35, e da un Segretario scelto dal Presidente           
di seggio.                                                                      
E' assegnato un compenso di Lire 150.000 lorde al Presidente di                 
seggio e Lire 110.000 lorde per ogni scrutatore e segretario del                
seggio elettorale.                                                              
8) Alla proclamazione degli eletti ed alla pubblicazione dei                    
risultati elettorali provvede la Comunita' Montana.                             
9) E' ammesso ricorso sulle modalita' ed eventualmente, sui risultati           
elettorali, da presentarsi alla Comunita' Montana. I ricorsi vengono            
esaminati, con giudizio inappellabile della Commissione di cui                  
all'art. 2, lett. e) della L.R. 18/8/1977, n. 35.                               
10) Il Sindaco del Comune di cui all'art. 1 e' incaricato di                    
pubblicare il presente decreto all'Albo del Comune e presso le                  
frazioni entro e non oltre il 18 febbraio 1998.                                 
IL PRESIDENTE                                                                   
Guido Gozzi                                                                     

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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