DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 dicembre 1997, n. 2743
Convenzione con l'Universita' degli Studi di Bologna per la realizzazione della cartografia geologica di sintesi alle scale 1:25.000 e 1:50.000
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
(omissis) delibera:
1) di approvare lo schema di convenzione con l'Universita' degli
Studi di Bologna - Dipartimento di Scienze della Terra e
geo-ambientali che, in allegato alla presente deliberazione, ne
costituisce parte integrante, con decorrenza dalla data di
approvazione del presente atto e avra' la durata di un anno;
2) di dare atto che il Direttore generale alla Programmazione e
Pianificazione urbanistica provvedera' alla stipula della convenzione
stessa, ai sensi della delibera di Giunta 4275/95 e della propria
determinazione 760/96;
3) di corrispondere all'Universita' degli Studi di Bologna la somma
di Lire 36.000.000, IVA compresa, secondo le modalita' di cui
all'art. 5 della convenzione;
4) di conferire al seguente docente, Enzo Farabegoli, l'incarico per
il coordinamento scientifico-organizzativo del rilevamento come
descritto in narrativa;
5) di imputare la spesa complessiva di cui al punto 3) che precede,
di Lire 36.000.000 IVA compresa, registrata con il n.6067 di
impegno, sul Capitolo 03855 "Spese per la formazione e
l'aggiornamento della Carta geologica nazionale (art. 18, Legge
67/88) Mezzi statali" del Bilancio per l'esercizio finanziario 1997
che e' dotato della necessaria disponibilita';
6) di dare atto che ai sensi dell'art. 14 della L.R. 40/94 il
Responsabile del Servizio Cartografico e Geologico provvedera', con
propri atti, alla liquidazione della spesa di cui al punto 3) sulla
base dell'attivita' svolta, su presentazione di fattura e secondo le
modalita' di cui all'art. 5 della convenzione, previa certificazione
rilasciata dai tecnici dell'Ufficio Geologico regionale sulla
corrispondenza del lavoro svolto come previsto al punto 4) della
convenzione stessa.
Convenzione tra la Regione Emilia-Romagna e l'Universita' degli Studi
di Bologna per la realizzazione della cartografia geologica di
sintesi alla scala 1:25.000 e 1:50.000
Con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto di
legge,
tra
la Regione Emilia-Romagna - c.f. e p.I. n. 80062590379 -
rappresentata dal Direttore generale ai Sistemi informativi e
Telematica, prof. Cesare Maioli, che interviene nel presente atto per
dare attuazione alla deliberazione di Giunta n. 2743 del 30/12/1997,
esecutiva ai sensi di legge,
il Dipartimento di Scienze della Terra e geo-ambientali
dell'Universita' degli Studi di Bologna - c.f. 80007010376, p.I.
01131710376 - nella persona del Direttore pro tempore del suddetto
Dipartimento, su delega del Magnifico Rettore dell'Universita' di
Bologna;
premesso:
- che il rilevamento della carta geologica del territorio collinare e
montano della regione nasce dalla riconosciuta necessita' di
apportare una documentazione scientifica in grado di rappresentare ad
un adeguato grado di dettaglio gli elementi principali utili ad una
conoscenza preliminare o generale dei problemi geologici
territoriali;
- che questa documentazione costituisce cosi' la premessa
indispensabile per sviluppi di carattere pratico e quindi una valida
base per la ricerca connessa a numerosi e multiformi temi di geologia
applicata all'ingegneria, alla ricerca per le attivita' estrattive,
agli studi di idrogeologia, alla conservazione e utilizzazione del
suolo, alla pedologia, alla pianificazione urbanistica, alla
zonizzazione sismica, ai progetti di consolidamento degli abitati,
ecc.;
- che la cartografia geologica attualmente esistente non e', salvo
rari casi, scientificamente aggiornata e correttamente utilizzabile;
- che, di conseguenza, si rende necessaria l'elaborazione di una
carta geologica condotta sulla base delle piu' moderne acquisizioni
scientifiche e al tempo stesso destinata a poter servire come base
per ogni ulteriore ricerca su temi specifici;
considerato:
- che la Regione Emilia-Romagna ha stipulato, fin dal 1978, apposite
convenzioni con l'Universita' degli Studi di Bologna, dal 1982 con le
Universita' degli Studi di Modena, Padova, Parma, Pavia, Pisa e con
il Centro di studio per la geologia strutturale e dinamica
dell'Appennino del CNR di Pisa;
- che la Regione ha stipulato una convenzione con il Servizio
Geologico nazionale, nell'ambito della Legge n. 67 del 1988, per la
realizzazione di 22 fogli geologici alla scala 1:50.000;
- che, fatti salvi i principi richiamati in premessa, le predette
Universita', vedendo in tale iniziativa rispettati i criteri di
scientificita' che motivano la stessa ricerca a livello
universitario, si dichiarano direttamente interessate all'attuazione
del progetto;
- che la cartografia geologica alla scala 1:25.000 e la redazione dei
50.000 geologici, sara' realizzata come previsto nell'allegato
tecnico alla convenzione stipulata tra Regione Emilia-Romagna e
Servizio Geologico nazionale (delibera n.4143/91);
- che e' opportuno, nell'interesse delle due parti, regolare i
rapporti che derivano da proficua collaborazione;
si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1
Oggetto e soggetti della convenzione
La Regione Emilia-Romagna affida all'Universita' degli Studi di
Bologna e nella fattispecie al Dipartimento di Scienze della Terra e
geo-ambientali che accetta, il coordinamento
scientifico-organizzativo del rilevamento del foglio n. 239 "Faenza"
e foglio n. 255 "Cesena".
Il docente del Dipartimento di Scienze della terra e geo-ambientali
di Bologna che partecipa e coordina dal punto di vista
scientifico-organizzativo l'esecuzione del suddetto studio e' il
prof. Enzo Farabegoli.
Il suddetto docente, per tutte le incombenze di carattere
amministrativo relative alla presente convenzione, fara' capo
all'Amministrazione del Dipartimento di Scienze della Terra e
geo-ambientali.
Art. 2
Programma di lavoro
Il lavoro di coordinamento e di preparazione della cartografia
geologica alle scale 1:25.000 e 1:50.000, sara' svolto secondo
l'allegato tecnico alla convenzione stipulata tra la Regione
Emilia-Romagna e il Servizio Geologico nazionale.
Si concorda tra le parti di svolgere il seguente programma:
a) di predisporre e coordinare la sintesi geologica delle due tavole
SO e SE del foglio n. 239 "Faenza" corrispondente all'area collinare
e alle unita' geologiche pre-quaternarie, elaborato dal gruppo di
ricerca, costituito da: prof. Giorgio Cremonini, prof. Enzo
Farabegoli, dott. Andrea Benini e dott. Paride Antolini;
b) di predisporre e coordinare il foglio geologico n. 239 e le note
illustrative per la stampa in collaborazione con il dott. Paolo
Severi coordinatore dell'area di pianura;
c) di predisporre e coordinare la sintesi geologica alla scala
1:25.000 dell'area relativa alle sezioni 255040 - 070 (1-2) - 080 -
100 - 110 - 120 - 140 - 150 - 160 del foglio n. 255 "Cesena"
elaborato dal gruppo di ricerca costituito da: prof. Giorgio
Cremonini e prof. Enzo Farabegoli e dott. Paride Antolini;
d) di predisporre e coordinare il foglio n. 255 e le note
illustrative per la stampa in collaborazione con il prof. Giorgio
Cremonini e il dott. Paolo Severi che coordinano le altre aree del
foglio 255.
Art. 3
Durata della convenzione
La presente convenzione decorre dalla data di approvazione della
delibera di incarico e ha durata massima di un anno.
Art. 4
Responsabili della convenzione
Alla scadenza del rapporto di collaborazione, la Regione
Emilia-Romagna e l'Universita' degli Studi di Bologna provvedono a
redigere un rendiconto sottoscritto dai responsabili della ricerca,
individuati rispettivamente nelle persone del prof. Enzo Farabegoli
per l'Universita' e dai dottori Paolo Severi e Raffaele Pignone,
responsabile del progetto, per la Regione.
A questi verranno altresi' affidati, in armonia con i responsabili
delle altre sedi convenzionate (Modena, Firenze, Parma, Pavia e Pisa)
i collegamenti opportuni al fine di garantire la preparazione di
elaborati il piu' possibile omogenei sotto il profilo sia formale che
scientifico.
Art. 5
Importo della convenzione
Per lo svolgimento del programma di ricerca, definito sulla base
dell'art. 1 della presente convenzione, la Regione Emilia-Romagna si
impegna a corrispondere all'Universita' degli Studi di Bologna nella
fattispecie al Dipartimento di Scienze della Terra e geo-ambientali
una somma di Lire 36.000.000, IVA compresa, somma sostanzialmente
rivolta alla copertura delle spese di trasferta (concernenti in
particolare i rilevamenti di campagna, la partecipazione a riunioni
di coordinamento globale, ecc.) e di funzionamento. Detta cifra'
verra' versata secondo le seguenti modalita':
- Lire 18.000.000, IVA compresa, a stato d'avanzamento lavori previa
dichiarazione dell'attivita' svolta per almeno il 50% del lavoro da
parte del responsabile del progetto per la Regione Emilia-Romagna e
su presentazione di fattura;
- Lire 18.000.000, IVA compresa, al completamento della ricerca in
oggetto sulla base di attestazione di congruita' del funzionario
regionale responsabile del progetto, su presentazione di fattura e
del rendiconto di cui all'art. 4 che precede.
Art. 6
Responsabilita' civile penale
La Regione e' sollevata da ogni responsabilita' civile e penale per
qualsiasi evento dannoso che possa accadere al personale
dell'Universita' durante la permanenza presso i propri uffici, salvo
i casi di dolo o colpa grave. L'Universita' esonera e comunque tiene
indenne la Regione da qualsiasi impegno e responsabilita' che, a
qualsiasi titolo, possa ad essa derivare nei confronti di terzi
dall'esecuzione del presente contratto, da parte del proprio
personale dipendente.
L'Universita', da parte sua, e' sollevata da ogni responsabilita'
civile e penale per qualsiasi evento dannoso che possa accadere al
personale della Regione durante la permanenza nei propri locali,
salvo i casi di dolo o colpa grave.
La Regione esonera e comunque tiene indenne l'Universita' da
qualsiasi impegno e responsabilita' che, a qualsiasi titolo, possa ad
essa derivare nei confronti di terzi dall'esecuzione del presente
contratto, da parte del proprio personale dipendente.
Art. 7
Utilizzazione dei risultati
La Regione, il Servizio Geologico nazionale e l'Universita' hanno il
diritto di utilizzare per i propri fini istituzionali i risultati
della ricerca oggetto del presente contratto. Nel caso di
pubblicazione anche parziale dei risultati della ricerca che preceda
la pubblicazione ufficiale da parte della Regione, l'Universita' si
impegna a fornire preventivamente copia della pubblicazione alla
Regione, al fine di consentirle di verificare l'assenza di
informazioni pregiudizievoli alla propria attivita'.
Resta comunque inteso che la Regione dovra' essere sempre menzionata
quale ente promotore della ricerca.
Art. 8
Proprieta' esclusiva
Il materiale oggetto della presente convenzione e' di esclusiva
proprieta' della Regione Emilia-Romagna e del Servizio Geologico
nazionale, i quali utilizzeranno liberamente tutti gli elaborati pur
nel rispetto delle norme sulla proprieta' intellettuale.
I rilevatori, i direttori del rilevamento e il responsabile della
riserva pertanto si impegnano a non fornire cartografie, anche
parziali, a terzi senza l'autorizzazione della Regione Emilia-Romagna
e del Servizio Geologico nazionale.
Art. 9
Pubblicazione delle carte
La Regione si impegna a pubblicare i rilevamenti originali di
campagna alla scala 1:10.000, previa approvazione da parte del CTS.
La cartografia geologica alla scala 1:50.000 sara' stampata dal
Servizio Geologico nazionale. Il coordinatore del foglio si impegna a
fornire assistenza tecnica durante le fasi di stampa se richiesta
dalla Regione.
Art. 10
Risoluzione per inadempimento
E' espressamente convenuto che il presente contratto si risolve su
dichiarazione della Regione, qualora l'Universita' non abbia
adempiuto alle obbligazioni di cui agli artt. 7 e 8 e la diffida
all'adempimento notificata per lettera raccomandata all'Universita'
sia rimasta senza effetto nel termine di 20 giorni.
Nel caso di inadempimenti diversi da quelli previsti al punto
precedente, ogni parte contraente puo' risolvere il presente
contratto conformemente alle disposizioni di legge.
L'Universita' si riserva eventualmente di risolvere il contratto nel
caso di insorgenze di non prevedibili ed obiettive difficolta'
scientifiche riscontrate anche dal Responsabile della Regione. In tal
caso, i Responsabili del contratto congiuntamente valuteranno
l'ammontare che la Regione dovra' corrispondere all'Universita' per
l'attivita' fino allora svolta.
Art. 11
Definizione delle controversie
Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia
che possa nascere dal presente contratto. Nel caso in cui non sia
possibile raggiungere in questo modo l'accordo, ogni eventuale
vertenza che insorgesse tra le parti relativamente alla validita',
interpretazione od esecuzione del presente contratto sara' risolta
mediante arbitrato rituale ai sensi degli artt. 806 e seguenti CPC ad
opera di un collegio di tre arbitri che saranno nominati da ciascuna
delle parti e il terzo, che fungera' da presidente del collegio
arbitrale, dai primi due o, in caso di disaccordo tra gli stessi o di
mancata nomina del proprio arbitro da parte di uno dei due
contraenti, dal Presidente del Tribunale di Bologna.
Gli arbitri decideranno a maggioranza semplice e le loro decisioni
saranno vincolanti per le parti e inappellabili.
Art. 12
Oneri fiscali
Il presente atto sara' registrato solo in caso d'uso ai sensi
dell'art. 5, II comma del DPR 26 ottobre 1972, n. 634 e successive
modifiche ed integrazioni, a cura e spese della parte richiedente. E'
inoltre esente da bollo ai sensi dell'art. 16, Tab. B, del DPR 26
ottobre 1972, n. 642, modificato dall'art. 28 del DPR 30 dicembre
1982, n. 955.
IL DIRETTORE GENERALE IL DIRETTORE PRO TEMPORE
PRO TEMPORE SISTEMI DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE
INFORMATIVI E TELEMATICA DELLA TERRA E GEO-AMBIENTALI
DELL'UNIVERSITA' DI BOLOGNA