REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 dicembre 1997, n. 2743

Convenzione con l'Universita' degli Studi di Bologna per la realizzazione della cartografia geologica di sintesi alle scale 1:25.000 e 1:50.000

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
(omissis)  delibera:                                                            
1) di approvare lo schema di convenzione con l'Universita' degli                
Studi di Bologna - Dipartimento di Scienze della Terra e                        
geo-ambientali che, in allegato alla presente deliberazione, ne                 
costituisce parte integrante, con decorrenza dalla data di                      
approvazione del presente atto e avra' la durata di un anno;                    
2) di dare atto che il Direttore generale alla Programmazione e                 
Pianificazione urbanistica provvedera' alla stipula della convenzione           
stessa, ai sensi della delibera di Giunta 4275/95 e della propria               
determinazione 760/96;                                                          
3) di corrispondere all'Universita' degli Studi di Bologna la somma             
di Lire 36.000.000, IVA compresa, secondo le modalita' di cui                   
all'art. 5 della convenzione;                                                   
4) di conferire al seguente docente, Enzo Farabegoli, l'incarico per            
il coordinamento scientifico-organizzativo del rilevamento come                 
descritto in narrativa;                                                         
5) di imputare la spesa complessiva di cui al punto 3) che precede,             
di Lire 36.000.000 IVA compresa, registrata con il  n.6067 di                   
impegno, sul Capitolo 03855 "Spese per la formazione e                          
l'aggiornamento della Carta geologica nazionale (art. 18, Legge                 
67/88) Mezzi statali" del Bilancio per l'esercizio finanziario 1997             
che e' dotato della necessaria disponibilita';                                  
6) di dare atto che ai sensi dell'art. 14 della L.R. 40/94 il                   
Responsabile del Servizio Cartografico e Geologico provvedera', con             
propri atti, alla liquidazione della spesa di cui al punto 3) sulla             
base dell'attivita' svolta, su presentazione di fattura e secondo le            
modalita' di cui all'art. 5 della convenzione, previa certificazione            
rilasciata dai tecnici dell'Ufficio Geologico regionale sulla                   
corrispondenza del lavoro svolto come previsto al punto 4) della                
convenzione stessa.                                                             
Convenzione tra la Regione Emilia-Romagna e l'Universita' degli Studi           
di Bologna per la realizzazione della cartografia geologica di                  
sintesi alla scala 1:25.000 e 1:50.000                                          
Con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto di                 
legge,                                                                          
tra                                                                             
la Regione Emilia-Romagna - c.f. e p.I. n. 80062590379 -                        
rappresentata dal Direttore generale ai Sistemi informativi e                   
Telematica, prof. Cesare Maioli, che interviene nel presente atto per           
dare attuazione alla deliberazione di Giunta n. 2743 del 30/12/1997,            
esecutiva ai sensi di legge,                                                    
il Dipartimento di Scienze della Terra e geo-ambientali                         
dell'Universita' degli Studi di Bologna - c.f. 80007010376, p.I.                
01131710376 - nella persona del Direttore pro tempore del suddetto              
Dipartimento, su delega del Magnifico Rettore dell'Universita' di               
Bologna;                                                                        
premesso:                                                                       
- che il rilevamento della carta geologica del territorio collinare e           
montano della regione nasce dalla riconosciuta necessita' di                    
apportare una documentazione scientifica in grado di rappresentare ad           
un adeguato grado di dettaglio gli elementi principali utili ad una             
conoscenza preliminare o generale dei problemi geologici                        
territoriali;                                                                   
- che questa documentazione costituisce cosi' la premessa                       
indispensabile per sviluppi di carattere pratico e quindi una valida            
base per la ricerca connessa a numerosi e multiformi temi di geologia           
applicata all'ingegneria, alla ricerca per le attivita' estrattive,             
agli studi di idrogeologia, alla conservazione e utilizzazione del              
suolo, alla pedologia, alla pianificazione urbanistica, alla                    
zonizzazione sismica, ai progetti di consolidamento degli abitati,              
ecc.;                                                                           
- che la cartografia geologica attualmente esistente non e', salvo              
rari casi, scientificamente aggiornata e correttamente utilizzabile;            
- che, di conseguenza, si rende necessaria l'elaborazione di una                
carta geologica condotta sulla base delle piu' moderne acquisizioni             
scientifiche e al tempo stesso destinata a poter servire come base              
per ogni ulteriore ricerca su temi specifici;                                   
considerato:                                                                    
- che la Regione Emilia-Romagna ha stipulato, fin dal 1978, apposite            
convenzioni con l'Universita' degli Studi di Bologna, dal 1982 con le           
Universita' degli Studi di Modena, Padova, Parma, Pavia, Pisa e con             
il Centro di studio per la geologia strutturale e dinamica                      
dell'Appennino del CNR di Pisa;                                                 
- che la Regione ha stipulato una convenzione con il Servizio                   
Geologico nazionale, nell'ambito della Legge n. 67 del 1988, per la             
realizzazione di 22 fogli geologici alla scala 1:50.000;                        
- che, fatti salvi i principi richiamati in premessa, le predette               
Universita', vedendo in tale iniziativa rispettati i criteri di                 
scientificita' che motivano la stessa ricerca a livello                         
universitario, si dichiarano direttamente interessate all'attuazione            
del progetto;                                                                   
- che la cartografia geologica alla scala 1:25.000 e la redazione dei           
50.000 geologici, sara' realizzata come previsto nell'allegato                  
tecnico alla convenzione stipulata tra Regione Emilia-Romagna e                 
Servizio Geologico nazionale (delibera  n.4143/91);                             
- che e' opportuno, nell'interesse delle due parti, regolare i                  
rapporti che derivano da proficua collaborazione;                               
si conviene e si stipula quanto segue:                                          
Art. 1                                                                          
Oggetto e soggetti della convenzione                                            
La Regione Emilia-Romagna affida all'Universita' degli Studi di                 
Bologna e nella fattispecie al Dipartimento di Scienze della Terra e            
geo-ambientali che accetta, il coordinamento                                    
scientifico-organizzativo del rilevamento del foglio n. 239 "Faenza"            
e foglio n. 255 "Cesena".                                                       
Il docente del Dipartimento di Scienze della terra e geo-ambientali             
di Bologna che partecipa e coordina dal punto di vista                          
scientifico-organizzativo l'esecuzione del suddetto studio e' il                
prof. Enzo Farabegoli.                                                          
Il suddetto docente, per tutte le incombenze di carattere                       
amministrativo relative alla presente convenzione, fara' capo                   
all'Amministrazione del Dipartimento di Scienze della Terra e                   
geo-ambientali.                                                                 
Art. 2                                                                          
Programma di lavoro                                                             
Il lavoro di coordinamento e di preparazione della cartografia                  
geologica alle scale 1:25.000 e 1:50.000, sara' svolto secondo                  
l'allegato tecnico alla convenzione stipulata tra la Regione                    
Emilia-Romagna e il Servizio Geologico nazionale.                               
Si concorda tra le parti di svolgere il seguente programma:                     
a) di predisporre e coordinare la sintesi geologica delle due tavole            
SO e SE del foglio n. 239 "Faenza" corrispondente all'area collinare            
e alle unita' geologiche pre-quaternarie, elaborato dal gruppo di               
ricerca, costituito da: prof. Giorgio Cremonini, prof. Enzo                     
Farabegoli, dott. Andrea Benini e dott. Paride Antolini;                        
b) di predisporre e coordinare il foglio geologico n. 239 e le note             
illustrative per la stampa in collaborazione con il dott. Paolo                 
Severi coordinatore dell'area di pianura;                                       
c) di predisporre e coordinare la sintesi geologica alla scala                  
1:25.000 dell'area relativa alle sezioni 255040 - 070 (1-2) - 080 -             
100 - 110 - 120 - 140 - 150 - 160 del foglio n. 255 "Cesena"                    
elaborato dal gruppo di ricerca costituito da: prof. Giorgio                    
Cremonini e prof. Enzo Farabegoli e dott. Paride Antolini;                      
d) di predisporre e coordinare il foglio n. 255 e le note                       
illustrative per la stampa in collaborazione con il prof. Giorgio               
Cremonini e il dott. Paolo Severi che coordinano le altre aree del              
foglio 255.                                                                     
Art. 3                                                                          
Durata della convenzione                                                        
La presente convenzione decorre dalla data di approvazione della                
delibera di incarico e ha durata massima di un anno.                            
Art. 4                                                                          
Responsabili della convenzione                                                  
Alla scadenza del rapporto di collaborazione, la Regione                        
Emilia-Romagna e l'Universita' degli Studi di Bologna provvedono a              
redigere un rendiconto sottoscritto dai responsabili della ricerca,             
individuati rispettivamente nelle persone del prof. Enzo Farabegoli             
per l'Universita' e dai dottori Paolo Severi e Raffaele Pignone,                
responsabile del progetto, per la Regione.                                      
A questi verranno altresi' affidati, in armonia con i responsabili              
delle altre sedi convenzionate (Modena, Firenze, Parma, Pavia e Pisa)           
i collegamenti opportuni al fine di garantire la preparazione di                
elaborati il piu' possibile omogenei sotto il profilo sia formale che           
scientifico.                                                                    
Art. 5                                                                          
Importo della convenzione                                                       
Per lo svolgimento del programma di ricerca, definito sulla base                
dell'art. 1 della presente convenzione, la Regione Emilia-Romagna si            
impegna a corrispondere all'Universita' degli Studi di Bologna nella            
fattispecie al Dipartimento di Scienze della Terra e geo-ambientali             
una somma di Lire 36.000.000, IVA compresa, somma sostanzialmente               
rivolta alla copertura delle spese di trasferta (concernenti in                 
particolare i rilevamenti di campagna, la partecipazione a riunioni             
di coordinamento globale, ecc.) e di funzionamento. Detta cifra'                
verra' versata secondo le seguenti modalita':                                   
- Lire 18.000.000, IVA compresa, a stato d'avanzamento lavori previa            
dichiarazione dell'attivita' svolta per almeno il 50% del lavoro da             
parte del responsabile del progetto per la Regione Emilia-Romagna e             
su presentazione di fattura;                                                    
- Lire 18.000.000, IVA compresa, al completamento della ricerca in              
oggetto sulla base di attestazione di congruita' del funzionario                
regionale responsabile del progetto, su presentazione di fattura e              
del rendiconto di cui all'art. 4 che precede.                                   
Art. 6                                                                          
Responsabilita' civile penale                                                   
La Regione e' sollevata da ogni responsabilita' civile e penale per             
qualsiasi evento dannoso che possa accadere al personale                        
dell'Universita' durante la permanenza presso i propri uffici, salvo            
i casi di dolo o colpa grave. L'Universita' esonera e comunque tiene            
indenne la Regione da qualsiasi impegno e responsabilita' che, a                
qualsiasi titolo, possa ad essa derivare nei confronti di terzi                 
dall'esecuzione del presente contratto, da parte del proprio                    
personale dipendente.                                                           
L'Universita', da parte sua, e' sollevata da ogni responsabilita'               
civile e penale per qualsiasi evento dannoso che possa accadere al              
personale della Regione durante la permanenza nei propri locali,                
salvo i casi di dolo o colpa grave.                                             
La Regione esonera e comunque tiene indenne l'Universita' da                    
qualsiasi impegno e responsabilita' che, a qualsiasi titolo, possa ad           
essa derivare nei confronti di terzi dall'esecuzione del presente               
contratto, da parte del proprio personale dipendente.                           
Art. 7                                                                          
Utilizzazione dei risultati                                                     
La Regione, il Servizio Geologico nazionale e l'Universita' hanno il            
diritto di utilizzare per i propri fini istituzionali i risultati               
della ricerca oggetto del presente contratto. Nel caso di                       
pubblicazione anche parziale dei risultati della ricerca che preceda            
la pubblicazione ufficiale da parte della Regione, l'Universita' si             
impegna a fornire preventivamente copia della pubblicazione alla                
Regione, al fine di consentirle di verificare l'assenza di                      
informazioni pregiudizievoli alla propria attivita'.                            
Resta comunque inteso che la Regione dovra' essere sempre menzionata            
quale ente promotore della ricerca.                                             
Art. 8                                                                          
Proprieta' esclusiva                                                            
Il materiale oggetto della presente convenzione e' di esclusiva                 
proprieta' della Regione Emilia-Romagna e del Servizio Geologico                
nazionale, i quali utilizzeranno liberamente tutti gli elaborati pur            
nel rispetto delle norme sulla proprieta' intellettuale.                        
I rilevatori, i direttori del rilevamento e il responsabile della               
riserva pertanto si impegnano a non fornire cartografie, anche                  
parziali, a terzi senza l'autorizzazione della Regione Emilia-Romagna           
e del Servizio Geologico nazionale.                                             
Art. 9                                                                          
Pubblicazione delle carte                                                       
La Regione si impegna a pubblicare i rilevamenti originali di                   
campagna alla scala 1:10.000, previa approvazione da parte del CTS.             
La cartografia geologica alla scala 1:50.000 sara' stampata dal                 
Servizio Geologico nazionale. Il coordinatore del foglio si impegna a           
fornire assistenza tecnica durante le fasi di stampa se richiesta               
dalla Regione.                                                                  
Art. 10                                                                         
Risoluzione per inadempimento                                                   
E' espressamente convenuto che il presente contratto si risolve su              
dichiarazione della Regione, qualora l'Universita' non abbia                    
adempiuto alle obbligazioni di cui agli artt. 7 e 8 e la diffida                
all'adempimento notificata per lettera raccomandata all'Universita'             
sia rimasta senza effetto nel termine di 20 giorni.                             
Nel caso di inadempimenti diversi da quelli previsti al punto                   
precedente, ogni parte contraente puo' risolvere il presente                    
contratto conformemente alle disposizioni di legge.                             
L'Universita' si riserva eventualmente di risolvere il contratto nel            
caso di insorgenze di non prevedibili ed obiettive difficolta'                  
scientifiche riscontrate anche dal Responsabile della Regione. In tal           
caso, i Responsabili del contratto congiuntamente valuteranno                   
l'ammontare che la Regione dovra' corrispondere all'Universita' per             
l'attivita' fino allora svolta.                                                 
Art. 11                                                                         
Definizione delle controversie                                                  
Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia           
che possa nascere dal presente contratto. Nel caso in cui non sia               
possibile raggiungere in questo modo l'accordo, ogni eventuale                  
vertenza che insorgesse tra le parti relativamente alla validita',              
interpretazione od esecuzione del presente contratto sara' risolta              
mediante arbitrato rituale ai sensi degli artt. 806 e seguenti CPC ad           
opera di un collegio di tre arbitri che saranno nominati da ciascuna            
delle parti e il terzo, che fungera' da presidente del collegio                 
arbitrale, dai primi due o, in caso di disaccordo tra gli stessi o di           
mancata nomina del proprio arbitro da parte di uno dei due                      
contraenti, dal Presidente del Tribunale di Bologna.                            
Gli arbitri decideranno a maggioranza semplice e le loro decisioni              
saranno vincolanti per le parti e inappellabili.                                
Art. 12                                                                         
Oneri fiscali                                                                   
Il presente atto sara' registrato solo in caso d'uso ai sensi                   
dell'art. 5, II comma del DPR 26 ottobre 1972, n. 634 e successive              
modifiche ed integrazioni, a cura e spese della parte richiedente. E'           
inoltre esente da bollo ai sensi dell'art. 16, Tab. B, del DPR 26               
ottobre 1972, n. 642, modificato dall'art. 28 del DPR 30 dicembre               
1982, n. 955.                                                                   
IL DIRETTORE GENERALE  IL DIRETTORE PRO TEMPORE                                 
PRO TEMPORE SISTEMI  DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE                                
INFORMATIVI E TELEMATICA  DELLA TERRA E GEO-AMBIENTALI                          
  DELL'UNIVERSITA' DI BOLOGNA                                                   

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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