DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 dicembre 1997, n. 2707
Convenzione tra la Regione Emilia-Romagna e il Consiglio nazionale delle ricerche per uno studio storico dei fenomeni franosi nella provincia di Reggio Emilia. Conferimento di incarico professionale al dott. Fabio Brunamonte
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
(omissis) delibera:
1) di approvare lo schema di convenzione con il Consiglio nazionale
delle ricerche che, in allegato alla presente deliberazione, ne
costituisce parte integrante;
2) di dare atto che ai sensi della deliberazione di Giunta regionale
4275/95 e della determinazione 760/96, il Direttore generale alla
Programmazione e Pianificazione urbanistica provvedera' alla stipula
della convenzione;
3) di corrispondere al CNR e nella fattispecie all'"Istituto di
ricerca per la protezione idrogeologica nel bacino padano" di Torino
la somma di Lire 10.000.000 piu' Lire 2.000.000 per IVA 20%; per
complessive Lire 12.000.000 secondo le modalita' di cui all'art. 6 e
sulla base del programma di lavoro svolto, di cui all'art. 3 della
convenzione;
4) di conferire al dott. Fabio Brunamonte per le ragioni espresse in
premessa l'incarico, la cui durata e' stabilita in un anno dalla data
di approvazione della presente deliberazione, con le modalita' e nei
tempi indicati nel disciplinare d'incarico allegato, che costituisce
parte integrante della presente deliberazione, per lo studio storico
delle frane verificatesi negli ultimi secoli su tutto il territorio
collinare-montano della provincia di Reggio Emilia e finalizzato
all'individuazione di parametri validi per la valutazione del
rischio;
5) di corrispondere al dott. Fabio Brunamonte, per la prestazione di
cui al punto precedente, la somma di Lire 31.500.000, piu' Lire
630.000 quale 2% per la cassa previdenziale, piu' Lire 6.426.000 per
IVA 20%, per complessive Lire 38.556.000, da liquidarsi in tre
soluzioni uguali a presentazione di regolari fatture: la prima dopo
aver svolto il 20% del lavoro previsto, previa dichiarazione del
responsabile del progetto dott. Pignone Raffaele, la seconda dopo il
50% del lavoro e la terza alla consegna degli elaborati e verifica
dei lavori;
6) di dare atto che l'incarico di cui al punto 4) ha carattere
professionale e quindi non instaura un rapporto di impiego e non
rientra tra le competenze attribuite al Consiglio regionale dall'art.
46, comma 5, dello Statuto;
7) di impegnare la spesa complessiva di cui ai punti 3) e 5) che
precedono, di Lire 50.556.000 IVA compresa, registrata con il n. 5985
di impegno, sul Capitolo 03850 "Spese per la formazione di una
cartografia regionale" (art. 2) del Bilancio per l'esercizio
finanziario 1997 che presenta la necessaria disponibilita';
8) di dare atto che ai sensi dell'art. 14 della L.R. 40/94, il
Responsabile del Servizio Cartografico e Geologico provvedera', con
propri atti, alla liquidazione della spesa di cui al punto 7), sulla
base dell'attivita' svolta e secondo le modalita' di cui all'art. 6
della convenzione e del punto 5) della presente, previa
certificazione rilasciata dai tecnici del Servizio Cartografico e
Geologico regionale sulla corrispondenza del lavoro svolto.
Convenzione tra la Regione Emilia-Romagna e il Consiglio nazionale
delle ricerche per uno studio storico dei fenomeni franosi nella
provincia di Reggio Emilia
Con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto di
legge,
tra
la Regione Emilia-Romagna, rappresentata dal Direttore generale pro
tempore alla Programmazione e Pianificazione urbanistica, che
interviene nel presente atto per dare attuazione alla deliberazione
di Giunta n. 2707 del 30/12/1997, esecutiva ai sensi di legge,
il Consiglio nazionale delle ricerche, nella persona del Direttore
pro tempore dell'"Istituto di ricerca per la protezione idrogeologica
nel bacino padano" di Torino
premesso:
- che il rilevamento della carta geologica del territorio collinare e
montano della regione nasce dalla riconosciuta necessita' di
apportare una documentazione scientifica in grado di rappresentare ad
un adeguato grado di dettaglio gli elementi principali utili ad una
conoscenza preliminare o generale dei problemi geologici
territoriali;
- che questa documentazione costituisce cosi' la premessa
indispensabile per sviluppi di carattere pratico e quindi una valida
base per la ricerca connessa a numerosi e multiformi temi di geologia
applicata all'ingegneria, alla ricerca per le attivita' estrattive,
agli studi di idrogeologia, alla conservazione e utilizzazione del
suolo, alla pedologia, alla pianificazione urbanistica, alla
zonizzazione sismica, ai progetti di consolidamento degli abitati,
ecc.;
- che la cartografia geologica attualmente esistente non e', salvo
rari casi, scientificamente aggiornata e correttamente utilizzabile;
- che, di conseguenza, si rende necessaria l'elaborazione di una
carta geologica condotta sulla base delle piu' moderne acquisizioni
scientifiche e al tempo stesso destinata a poter servire come base
per ogni ulteriore ricerca su temi specifici;
considerato:
- che la Regione Emilia-Romagna ha stipulato, fin dal 1978, apposite
convenzioni con l'Universita' degli Studi di Bologna, dal 1982 con le
Universita' degli Studi di Modena, Parma, Pavia, Pisa e con il
"Centro di studio per la geologia strutturale e dinamica
dell'Appennino" del CNR di Pisa, dal 1989 con l'Universita' di Padova
e dal 1992 con l'Universita' di Firenze per la realizzazione della
cartografia geologica regionale;
- che la Regione Emilia-Romagna e' notoriamente un'area ad alto
dissesto geologico, dovuto principalmente alla natura
argilloso-arenacea delle rocce affioranti e all'assetto strutturale
dell'Appennino e uno studio sulla tettonica gravitativa puo' dare un
contributo essenziale alla ricostruzione dei dinamismi in atto nei
settori epidermici delle catene, quelli che maggiormente influiscono
nel gioco degli equilibri ambientali;
- che avendo ultimato il rilevamento geologico alla scala 1:10.000 di
quasi tutto l'Appennino (98%) ed avviato la realizzazione della carta
geologica alla scala 1:50.000 e la carta geologico-strutturale di
sintesi alla scala 1:250.000, disponiamo di tutte le conoscenze
geologiche di base indispensabili per avviare una ricerca sulle cause
dei movimenti franosi;
- che il CNR di Torino ha proposto alla Regione di eseguire una
ricerca finalizzata a questo scopo sulla base delle esperienze
acquisite in molte aree d'Italia, compreso la Valle del Reno e che ha
portato ad ottimi risultati;
- che il coordinamento scientifico del progetto e' affidato
all'"Istituto di ricerca per la protezione idrogeologica nel bacino
padano" del CNR di Torino;
- che, fatti salvi i principi richiamati, il CNR, vedendo in tale
iniziativa rispettati i criteri di scientificita' che motivano la
stessa ricerca, si dichiara direttamente interessato all'attuazione
del progetto di ricerca sulle cause dei movimenti franosi
nell'Appennino reggiano;
- che ai lavori partecipa attivamente il Servizio provinciale Difesa
del suolo, Risorse idriche forestali di Reggio Emilia;
- che e' opportuno, nell'interesse delle due parti, regolare i
rapporti che derivano da proficua collaborazione;
si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1
Soggetti e oggetto della convenzione
La Regione Emilia-Romagna e il Consiglio nazionale delle ricerche
tramite l'"Istituto per la protezione idrogeologica nel bacino
padano" di Torino ritengono utile realizzare una ricerca sulle cause
dei movimenti franosi nell'Appennino reggiano e uno studio storico
negli ultimi secoli.
Il CNR e la Regione di comune accordo hanno individuato come
coordinatore scientifico della realizzazione del progetto il dott.
Domenico Tropeano del CNR di Torino.
Il lavoro sara' svolto in collaborazione con l'Ufficio Geologico
della Regione Emilia-Romagna nelle persone della dott.ssa Maria
Teresa De Nardo e del dott. Luca Martelli e il Servizio provinciale
Difesa del suolo, Risorse idriche forestali di Reggio Emilia nella
persona del dott. Giovanni Bertolini.
Art. 2
Tempi di realizzazione del progetto di ricerca
La realizzazione del progetto in oggetto avverra' in contemporanea
alla produzione della carta geologica alla scala 1:50.000 e
richiedera' circa 2 anni di lavoro a partire dall'inizio lavori.
Al termine del primo anno di collaborazione, la Regione e il CNR
redigeranno un rendiconto della attivita' svolta, sottoscritta dai
responsabili della ricerca i quali definiranno anche il programma di
lavoro da svolgere eventualmente per l'anno successivo e l'importo
del rinnovo della convenzione.
Art. 3
Programma di lavoro
Il progetto prevede un'analisi sistematica delle frane verificatesi
negli ultimi secoli finalizzata all'individuazione di parametri
validi per la valutazione del rischio. Le principali tipologie di
fonti che saranno utilizzate per la ricostruzione dell'evoluzione del
territorio e delle serie temporali dei fenomeni sono:
a) bibliografia geologica e tematica;
b) letteratura storica, archeologica e naturalistica, sia pubblicata
che inedita;
c) documentazione di archivio prodotta da servizi tecnici e
amministrativi;
d) stampa periodica nazionale e locale, disponibile con continuita'
del secolo scorso.
Tutte le informazioni raccolta sulle frane saranno organizzate in un
data-base che interagisce con tutte le altre informazioni geologiche
presenti nella banca dati, oltre a individuare la localizzazione in
carta alla scala 1:25.000.
Questo primo lavoro sulla analisi storica dei movimenti franosi da
parte dell'Ufficio Geologico regionale sara' svolto sull'intera
provincia di Reggio Emilia, in collaborazione con il Servizio
provinciale Difesa del suolo e Risorse idriche forestali di Reggio
Emilia.
Art. 4
Durata della convenzione
La presente convenzione decorre dalla data di stipula e ha durata
massima di un anno ed e' relativa al programma del primo anno di cui
all'art. 3 della convenzione, ed e' rinnovabile per un altro anno.
In caso di rinnovo, dell'impegno della relativa spesa si provvedera'
con apposito atto deliberativo ed alle stesse condizioni, salvo
l'importo di spesa, per completare il progetto di ricerca sulle cause
dei movimenti franosi.
Art. 5
Responsabili della convenzione
Per l'applicazione della presente convenzione e del suo rinnovo che
seguira', per il completamento del progetto, sono individuati quali
referenti per parte regionale il dott. Raffele Pignone dell'Ufficio
Geologico regionale e il dott. Domenico Tropeano, Direttore pro
tempore dell"Istituto per la protezione idrogeologica nel bacino
padano" di Torino.
A detti referenti compete altresi' la predisposizione annualmente di
un resoconto sull'andamento della ricerca e del lavoro svolto e
proporre il programma da svolgere per l'anno successivo.
Alla scadenza del rapporto di collaborazione il coordinatore
scientifico provvedera' a redigere un rendiconto sottoscritto dai
responsabili della convenzione, individuati rispettivamente nelle
persone del dott. Domenico Tropeano, per il CNR di Torino e del dott.
Raffaele Pignone, responsabile dell'Ufficio Geologico, per la Regione
Emilia-Romagna.
Art. 6
Importo della convenzione
Per lo svolgimento del programma di ricerca relativo al primo anno di
lavoro, definito sulla base dell'art. 3 della presente convenzione,
la Regione Emilia-Romagna si impegna a corrispondere al CNR, nella
fattispecie all'"Istituto per la protezione idrogeologica nel bacino
padano" del CNR di Torino, un compenso di Lire 10.000.000 piu' IVA
20%, per complessive Lire 12.000.000, somma da utilizzare nel quadro
della ricerca prevista dalla convenzione:
- Lire 6.000.000, IVA compresa, a stato d'avanzamento lavori previa
dichiarazione dell'attivita' svolta per almeno il 50% del lavoro da
parte del responsabile del progetto per la Regione Emilia-Romagna;
- Lire 6.000.000, IVA compresa, al completamento della ricerca in
oggetto sulla base di attestazione di congruita' del funzionario
regionale responsabile.
Art. 7
Responsabilita' civile penale
La Regione e' sollevata da ogni responsabilita' civile e penale per
qualsiasi evento dannoso che possa accadere al personale del CNR
durante la permanenza presso i propri uffici, salvo i casi di dolo o
colpa grave.
Il CNR esonera e comunque tiene indenne la Regione da qualsiasi
impegno e responsabilita' che, a qualsiasi titolo, possa ad essa
derivare nei confronti di terzi dall'esecuzione del presente
contratto, da parte del proprio personale dipendente.
Il CNR, da parte sua, e' sollevata da ogni responsabilita' civile e
penale per qualsiasi evento dannoso che possa accadere al personale
della Regione durante la permanenza nei propri locali, salvo i casi
di dolo o colpa grave.
La Regione esonera e comunque tiene indenne il CNR da qualsiasi
impegno e responsabilita' che, a qualsiasi titolo, possa ad essa
derivare nei confronti di terzi dall'esecuzione del presente
contratto, da parte del proprio personale dipendente.
Art. 8
Utilizzazione dei risultati
La Regione e il CNR hanno il diritto di utilizzare per i propri fini
istituzionali i risultati della ricerca oggetto della presente
convezione.
Resta comunque inteso che la Regione dovra' essere sempre menzionata
quale ente promotore della ricerca.
Art. 9
Pubblicazione dei dati
La Regione e il CNR dichiarano l'intento di pubblicare la sintesi dei
rilevamenti derivanti da questa e dalla eventuale successiva
convenzione.
Art. 10
Risoluzione per inadempimento
espressamente convenuto che la presente convenzione si risolve su
dichiarazione della Regione, qualora il CNR non abbia adempiuto alle
obbligazioni di cui agli artt. 7 e 8 e la diffida all'adempimento
notificata per lettera raccomandata al CNR sia rimasta senza effetto
nel termine di 20 giorni.
Nel caso di inadempimenti diversi da quelli previsti al punto
precedente, ogni parte contraente puo' risolvere il presente
contratto conformemente alle disposizioni di legge.
Il CNR si riserva eventualmente di risolvere il contratto nel caso di
insorgenze di non prevedibili ed obiettive difficolta' scientifiche
riscontrate anche dal Responsabile della Regione.
In tal caso, i Responsabili del contratto congiuntamente valuteranno
l'ammontare che la Regione dovra' corrispondere al CNR per
l'attivita' fino allora svolta.
Art. 11
Definizione delle controversie
Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia
che possa nascere dal presente contratto.
Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo
l'accordo, ogni eventuale vertenza che insorgesse tra le parti
relativamente alla validita', interpretazione od esecuzione del
presente contratto sara' risolta mediante arbitrato rituale ai sensi
degli artt. 806 e seguenti CPC ad opera di un collegio di tre arbitri
che saranno nominati da ciascuna delle parti e il terzo, che fungera'
da presidente del collegio arbitrale, dai primi due o, in caso di
disaccordo tra gli stessi o di mancata nomina del proprio arbitro da
parte di uno dei due contraenti, dal Presidente del Tribunale di
Bologna.
Gli arbitri decideranno a maggioranza semplice e le loro decisioni
saranno vincolanti per le parti e inappellabili.
Art. 12
Oneri fiscali
Il presente atto sara' registrato solo in caso d'uso ai sensi
dell'art. 5, secondo comma, del DPR 26 ottobre 1972, n. 634, e
successive modifiche ed integrazioni, a cura e spese della parte
richiedente.
inoltre esente da bollo ai sensi dell'art. 16, Tab. B del DPR 26
ottobre 1972, n. 642, modificato dall'art. 28 del DPR 30 dicembre
1982, n. 955.
per LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA per IL CNR DI TORINO
IL DIRETTORE GENERALE IL DIRETTORE PRO TEMPORE
PRO TEMPORE ALLA DELL'"ISTITUTO PER LA
PROGRAMMAZIONE E PROTEZIONE IDROGEOLOGICA
PIANIFICAZIONE URBANISTICA DEL BACINO PADANO"
Disciplinare dell'incarico professionale conferito al dott. Fabio
Brunamonte in esecuzione della delibera di Giunta n.2707 del
30/12/1997
Io sottoscritto ,
nato a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . il ,
residente a ,
in Via/Piazza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. n. ,
incaricato come rilevatore per la Regione Emilia-Romagna
dichiaro
1) di accettare l'incarico per lo studio storico delle frane
verificatesi negli ultimi secoli su tutto il territorio
collinare-montano della provincia di Reggio Emilia come previsto
dalla delibera di Giunta reg. n. . . . . . . del . . . . . . . . .
(citare il numero progr. della delibera) di cui al punto 5) per una
somma complessiva di Lire 31.500.000;
2) di eseguire la ricerca e/o le attivita' strumentali collegate
secondo una scheda di raccolta dati approvata dall'Ufficio Geologico
regionale e dall'"Istituto per la protezione idrogeologica nel bacino
padano" del CNR di Torino in stretto rapporto con il Servizio
provinciale Difesa del suolo, Risorse idriche forestali di Reggio
Emilia e l'Ufficio Geologico regionale;
3) di portare a termine entro un anno dalla data di approvazione
della presente delibera, l'incarico di cui al punto 1), e nel caso si
verifichi un ritardo nella consegna degli elaborati al Servizio
Cartografico e Geologico, almeno due mesi prima della scadenza,
avvisare per iscritto il Responsabile del progetto specificando i
motivi che hanno determinato tale ritardo e il tempo ulteriore per
completare il rilevamento e la relativa cartografia;
4) che i risultati della ricerca di tutti i dati raccolti restano di
esclusiva proprieta' della Regione Emilia-Romagna e potranno essere
utilizzati dal sottoscritto solo per pubblicazioni scientifiche
dietro autorizzazione della Regione medesima;
5) che le metodologie di lavoro e sperimentazioni nel campo delle
scienze geologiche, cartografiche e dei sistemi informativi, messe a
punto dal sottoscritto in collaborazione con la Regione
Emilia-Romagna, non possono essere trasferite o vendute ne' ad altri
Enti ne' a privati senza autorizzazione scritta da parte dell'Ufficio
Geologico regionale;
6) di sollevare la Regione Emilia-Romagna da ogni responsabilita',
civile e penale, per qualsiasi evento dannoso che possa accadermi
derivante dalla esecuzione dell'incarico ricevuto anche durante la
permanenza presso i locali della Regione Emilia-Romagna.
Data in fede