REGIONE EMILIA-ROMAGNA - SERVIZIO UNIVERSITA' E INTEGRAZIONE DEI SISTEMI FORMATIVI

COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO UNIVERSITA' E INTEGRAZIONE DEI SISTEMI FORMATIVI

Designazione del rappresentante della Regione Emilia-Romagna nel Consiglio di amministrazione della Fondazione "Ruffilli"

Ai sensi dell'art. 6 della L.R. 24/94, si informa che la Giunta                 
regionale deve provvedere alla designazione del rappresentante della            
Regione Emilia-Romagna nel Consiglio di amministrazione della                   
Fondazione "R. Ruffilli" di Forli'.                                             
1) Organismo e carica cui si riferisce la nomina: Consiglio di                  
amministrazione della Fondazione "R. Ruffilli" di Forli'.                       
2) Requisiti e condizioni occorrenti per la designazione e per le               
funzioni connesse alla carica: in via generale: - il designato deve             
possedere l'onorabilita' necessaria e l'esperienza adeguata per                 
esercitare la funzione; - la persona designata non deve trovarsi                
nelle situazioni di incompatibilita' che siano prescritte per la                
funzione da ricoprire; in via particolare: - e' richiesta esperienza            
in qualita' di amministratore pubblico - ad eccezione dei casi                  
previsti dall'art. 4, comma 2, lett. a) della L.R. 24/94 - di                   
amministratore privato, oppure - in qualita' di dipendente - in                 
attivita' di amministrazione, direzione o controllo nel settore                 
privato o pubblico; - i requisiti di onorabilita' non sussistono per            
coloro i quali si trovino nelle condizioni di cui all'art. 15 della             
Legge 19/3/1990, n. 55 e successive modifiche ed integrazioni, ed               
inoltre nei confronti di coloro che siano stati condannati con                  
sentenza definitiva a pena detentiva per uno dei reati previsti nel             
RDL 12/3/1936, n. 375 e successive modifiche ed integrazioni, ovvero            
per uno dei delitti previsti nel Titolo XI del Libro V del Codice               
Civile e nel RD 16/3/1942, n. 267 (art. 3, comma 2, della L.R.                  
24/94); - in ogni caso, ai sensi dell'art. 4 della suddetta legge               
regionale, sussiste incompatibilita' con le funzioni di: a) membro              
del Parlamento nazionale od europeo o di un Consiglio regionale,                
sindaco o assessore di un Comune avente oltre 20.000 abitanti,                  
presidente o assessore di un'Amministrazione provinciale; b)                    
componente di organismi tenuti ad esprimere parere o ad esercitare              
qualsiasi forma di vigilanza sull'Ente, ovvero dipendente con                   
funzioni direttive del medesimo organismo; c) magistrato ordinario,             
amministrativo, contabile e di ogni altra giurisdizione speciale; d)            
avvocato o procuratore presso l'Avvocatura dello Stato; e) membro               
delle Forze armate o di Polizia, in servizio.                                   
3) Emolumenti a qualsiasi titolo connessi alla carica: e' previsto un           
rimborso spese viaggio.                                                         
4) Durata della carica: tre anni.                                               
5) Organo competente a provvedere alla nomina: Giunta regionale.                
6)                                                                              

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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