DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 gennaio 1998, n. 27
Prescrizioni relative all'uso della farina di grano tenero "Qualita' controllata" per la realizzazione e commercializzazione del "Pane di frumento a qualita' controllata"
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Viste:
- la L.R. 10 luglio 1992, n. 29 avente per oggetto "Valorizzazione
dei prodotti agroalimentari dell'Emilia-Romagna ottenuti con tecniche
rispettose dell'ambiente e della salute dei consumatori";
- la L.R. 24 aprile 1995, n. 51, avente per oggetto "Modifiche ed
integrazioni alla L.R. 10 luglio 1992, n. 29, concernente
ôValorizzazione dei prodotti agroalimentari dell'Emilia-Romagna
ottenuti con tecniche rispettose dell'ambiente e della salute dei
consumatori'";
- la deliberazione della Giunta regionale n. 2116 del 29 agosto 1996,
avente per oggetto "Modifiche nella disciplina per l'uso del marchio
collettivo ôQualita' controllata - Produzione integrata rispettosa
dell'ambiente e della salute - Emilia-Romagna - Italia' della Regione
Emilia-Romagna", esecutiva, ed in particolare l'art. 4 dell'allegato
parte integrante e sostanziale;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 363 del 18 marzo 1997,
avente per oggetto "L.R. 29/92 - Approvazione dei disciplinari di
produzione integrata per il settore vegetale", esecutiva;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 1690 del 23 settembre
1997, di definizione dei criteri e delle modalita' per l'applicazione
delle sanzioni di cui all'art. 7 della L.R. 29/92";
ravvisato l'interesse dimostrato dai panificatori, nonche' dai
produttori di grano tenero e dai molitori di farina di grano tenero,
a proposito della possibilita' di utilizzare farina ottenuta dal
frumento "Qualita' controllata" nella preparazione del pane;
preso atto dell'interesse che potrebbe derivare, dall'uso di tale
farina, a favore sia del rispetto dell'ambiente e della tutela della
salute del consumatore, che della diffusione del marchio, con
conseguente ricaduta sulle aziende agricole emiliano-romagnole
produttrici di grano tenero;
preso altresi' atto della necessita' di garantire il consumatore
rispetto all'uso corretto della farina ottenuta da frumento QC,
impedendone un uso che possa compromettere la valenza del marchio e
la credibilita' della Regione;
ravvisata pertanto la necessita' di formulare, gia' a partire dalla
campagna di valorizzazione in corso, alcune prescrizioni relative
all'uso della farina ottenuta da grano tenero contraddistinto dal
marchio "Qualita' controllata" per la realizzazione e
commercializzazione del "Pane di frumento a qualita' controllata", da
considerarsi quale integrazione del disciplinare di produzione
integrata per le colture erbacee, approvato con la citata
deliberazione 363/97;
dato atto dell'opportunita' di demandare ad un prossimo specifico
disciplinare di produzione integrata, da approvare nel rispetto di
quanto previsto nell'art. 5 della L.R. 29/92, la definizione delle
caratteristiche del processo produttivo per l'ottenimento e la
commercializzazione del pane "Qualita' controllata";
viste:
- la deliberazione della Giunta regionale n. 2541 in data 4 luglio
1995, esecutiva, recante "Direttive della Giunta regionale per
l'esercizio delle funzioni dirigenziali";
- la deliberazione della Giunta regionale n. 1898 in data 22 ottobre
1997, esecutiva ai sensi di legge;
dato atto del parere favorevole espresso dal Responsabile del
Servizio Produzioni agro-alimentari e Relazioni di mercato, dott.
Maurizio Ceci, e dal Direttore generale Agricoltura, dott. Dario
Manghi, in merito rispettivamente alla regolarita' tecnica ed alla
legittimita' della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 4,
sesto comma, della L.R. 19 novembre 1992, n. 41 e della citata
deliberazione 2541/95;
su proposta dell'Assessore all'Agricoltura;
a voti unanimi e palesi, delibera:
A) di approvare, ai sensi dell'art. 5, comma 4 della L.R. 29/92, le
prescrizioni relative all'uso della farina ottenuta da grano tenero
contraddistinto dal marchio collettivo "Qualita' controllata -
Produzione integrata rispettosa dell'ambiente e della salute -
Emilia-Romagna - Italia" per la realizzazione e commercializzazione
del "Pane di frumento a qualita' controllata", allegate alla lettera
A) quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
B) di dare atto che tali prescrizioni sono da considerarsi quale
integrazione del disciplinare di produzione integrata per le colture
erbacee, approvato con la deliberazione della Giunta regionale n.
363, del 18 marzo 1997;
C) di disporre che il presente atto venga pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
ALLEGATO A)
PRESCRIZIONI RELATIVE ALL'USO DELLA FARINA OTTENUTA DA GRANO TENERO
"QUALITA' CONTROLLATA" PER LA REALIZZAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DEL
"PANE DI FRUMENTO A QUALITA' CONTROLLATA"
Allo scopo di incoraggiare l'uso per la panificazione della farina
ottenuta da grano genero "Qualita' controllata", prevista dal
disciplinare di produzione integrata delle colture erbacee approvato
con deliberazione della Giunta regionale 363/97, vengono indicati
alcuni vincoli che dovranno essere rispettati nel processo di
panificazione e nella conseguente commercializzazione.
Si tratta di vincoli sia pratici, che amministrativi. L'intenzione e'
quella di garantire che all'uso della farina ottenuta da grano tenero
"QC" corrispondano l'utilizzo di altri ingredienti e l'applicazione
di criteri di gestione del prodotto analoghi a quanto previsto dalla
L.R. 29/92.
Rispettando queste prescrizioni, potra' essere prodotto e
commercializzato il "Pane di frumento di qualita' controllata",
usufruendo, a richiesta, del materiale promozionale predisposto a
cura della Regione.
1. Caratteristiche della farina ottenuta da grano tenero "Qualita'
controllata"
La farina ottenuta da grano tenero "Qualita' controllata" e' quella
che presenta, oltre ai requisiti di legge, le seguenti
caratteristiche:
a) provenienza dalla macinazione di grano tenero contraddistinto dal
marchio collettivo regionale "Qualita' controllata - Produzione
integrata rispettosa dell'ambiente e della salute - Emilia-Romagna -
Italia";
b) assenza di residui di antiparassitari non consentiti dal
disciplinare di produzione integrata del grano tenero approvato dalla
Giunta regionale, o eventuale loro presenza contenuta nel limite di
tracce;
c) preferibilmente, provenienza da macinazione di grano tenero
"Qualita' controllata" realizzata in stabilimenti nei quali sia
attuato un sistema di autocontrollo HACCP;
d) assenza di qualsiasi ulteriore componente, anche se consentito
dalla normativa vigente.
2. Richiesta di produzione e commercializzazione del "Pane di
frumento di qualita' controllata"
Le imprese di produzione e commercializzazione interessate alla
produzione e alla vendita di "Pane di frumento a qualita'
controllata" possono richiedere di disporre del marchio "Qualita'
controllata" secondo le condizioni di seguito riportate.
Tale richiesta dovra' essere inviata, nei tempi e nei modi disposti
da apposito provvedimento del Direttore generale Agricoltura, ai
sensi della deliberazione della Giunta regionale 161/97, alla:
Regione Emilia-Romagna - Direzione generale Agricoltura - Viale
Silvani n. 6 - 40122 Bologna.
Le imprese richiedenti potranno utilizzare la denominazione "Pane di
frumento a qualita' controllata" esclusivamente per il pane prodotto
secondo le presenti indicazioni e solo ad avvenuta concessione
dell'uso del marchio da parte della Regione Emilia-Romagna.
3. Ingredienti consentiti nella preparazione del "Pane di frumento a
qualita' controllata"
Per produrre il "Pane di frumento a qualita' controllata", dovranno
essere rispettati i criteri che ispirano la L.R. 29/92: salvaguardia
dell'ambiente e tutela della salute dei consumatori.
Gli ingredienti consentiti nella preparazione del "Pane di frumento a
qualita' controllata" sono, nelle proporzioni stabilite dalla
normativa vigente:
- farina ottenuta da grano tenero contraddistinto dal marchio
collettivo regionale "QC";
- acqua potabile proveniente dalla rete idrica pubblica;
- sale comune (NaCl);
- lievito avente i requisiti indicati agli articoli 37 e 38 della
Legge 4 luglio 1967, n. 580;
- lievito madre, bighe, pasta di riporto, sempreche' prodotti con
farine idonee, ad alto tenore di W, preferibilmente ottenute da grano
tenero contraddistinto dal marchio "Qualita' controllata";
- estratto di malto;
- alfa amilasi;
- lecitina di soia;
- olio extravergine di oliva;
- strutto commestibile non sottoposto a processi di raffinazione.
4. Ingredienti non consentiti nella preparazione del "Pane di
frumento a qualita' controllata"
Per gli scopi sopra indicati e' vietato utilizzare ingredienti,
coadiuvanti e additivi diversi da quelli elencati al punto 3, anche
se consentiti da norme comunitarie, nazionali o regionali.
5. Produzione e commercializzazione del "Pane di frumento a qualita'
controllata"
Allo scopo di uniformare le presenti prescrizioni alle disposizioni
della L.R. 29/92, la produzione del "Pane di frumento a qualita'
controllata" deve avvenire separatamente o in momenti diversi
rispetto al resto della produzione.
Tale condizione riguarda la fase dell'impasto e lavorazione, della
cottura, del trasporto, della commercializzazione del pane, nonche'
quella del deposito della farina ottenuta da grano tenero "Qualita'
controllata".
Relativamente alla commercializzazione, allo scopo di favorire la
riconoscibilita' del "Pane di frumento a qualita' controllata",
devono essere rispettate le seguenti condizioni:
- il "Pane di frumento a qualita' controllata" deve essere disposto
in spazi separati dagli altri tipi di pane disponibili, sia in
magazzino che durante il trasporto, che nel punto vendita;
- e' obbligatorio applicare sulle pezzature crude di "Pane di
frumento a qualita' controllata" un bollino di carta per uso
alimentare, resistente al processo di cottura, sul quale devono
essere stampati il marchio, secondo le disposizioni della
deliberazione 2116/96, e l'indicazione del panificio produttore
concessionario;
- e' possibile evidenziare esternamente per il pubblico il panificio
concessionario del marchio, nonche' il comparto interno
dell'esercizio di vendita ove e' depositato il "Pane di frumento a
qualita' controllata", utilizzando l'apposito materiale pubblicitario
predisposto dalla Regione;
- il "Pane di frumento a qualita' controllata" puo' essere consegnato
al cliente nei sacchetti appositamente prodotti a cura della Regione,
sui quali e' stampato il marchio "QC";
- non e' consentito fare uso del materiale promozionale fornito dalla
Regione, o utilizzare il marchio collettivo regionale, per
contraddistinguere o commercializzare altri tipi di pane;
- in nessun caso dovra' essere utilizzato materiale promozionale
diverso da quello fornito gratuitamente dalla Regione, fatta
eccezione dei sacchetti del panificio produttore;
- in nessun caso potra' essere utilizzato il materiale promozionale
"QC" in assenza di "Pane di frumento a qualita' controllata" o di
documentazione comprovante la regolare produzione dello stesso;
- l'uso improprio del materiale promozionale "QC" costituisce, ai
sensi della deliberazione della Giunta regionale 1690/97, infrazione
grave alle prescrizioni qui riportate.
6. Documentazione di autocontrollo
Presso il panificio concessionario del marchio "Qualita' controllata"
deve essere sempre disponibile, aggiornata, la seguente
documentazione:
a) documentazione comprovante l'acquisto di farina ottenuta da grano
tenero "QC";
b) registro di carico e scarico, non vidimato ne' bollato (anche in
forma di brogliaccio), contenente i seguenti dati: - data di consegna
di farina ottenuta da grano tenero "QC" acquistata dal panificatore
concessionario; - ragione sociale del molino fornitore; - quantita'
di farina ottenuta da grano tenero "QC" consegnata; - quantita' di
farina ottenuta da grano tenero "QC" utilizzata per la produzione di
"Pane di frumento a qualita' controllata"; - quantita' di "Pane di
frumento a qualita' controllata" prodotto, suddiviso in destinazione
alla vendita al dettaglio e all'ingrosso; - quantita' di altri
prodotti fabbricati con farina ottenuta da grano tenero "QC".Si
fornisce, al punto 10, uno schema di registro che potra' servire come
esempio per le registrazioni richieste. Tuttavia, il concessionario
puo' utilizzare qualunque tipo di modulistica, compresa la forma di
brogliaccio, che permetta di mantenere aggiornati, giorno per giorno,
i dati sopra richiesti.
7. Controlli
I controlli vengono svolti o direttamente dalla Regione, o dall'Ente
al quale la Regione affida i controlli. Tali controlli hanno lo scopo
di verificare il rispetto dei disciplinari di produzione integrata e,
nel caso specifico, delle prescrizioni elencate nel presente atto.
Essi, pertanto, possono prevedere una o piu' delle seguenti
modalita', a discrezione del controllore:
- verifica della presenza e della correttezza della documentazione di
autocontrollo descritta al punto 6;
- esame dell'utilizzo del materiale promozionale;
- analisi di campioni di ingredienti o di "Pane di frumento a
qualita' controllata", in qualunque momento della lavorazione o della
commercializzazione.
8. Infrazioni
Qualsiasi inadempienza ad ognuna delle prescrizioni contenute nel
presente atto costituisce, ai fini dell'applicazione delle sanzioni
di cui alla deliberazione della Giunta regionale 1690/97, infrazione
grave.
Qualora sottoposto a sanzione di sospensione o decadenza, il
concessionario del marchio collettivo regionale per il "Pane di
frumento a qualita' controllata" non potra' piu' utilizzare il
materiale promozionale sopra descritto.
9. Pubblicita' e promozione
La Regione predispone materiale promozionale da utilizzare nel punto
vendita.
Tale materiale viene distribuito gratuitamente ai concessionari che
ne facciano richiesta, allo scopo di accompagnare la
commercializzazione del "Pane di frumento a qualita' controllata", e
deve essere utilizzato secondo le disposizioni riportate nel presente
atto.
10. Registro per l'autocontrollo (esempio)
Si propone, di seguito, un esempio di registro nel quale annotare i
dati relativi al movimento della farina ottenuta da grano tenero "QC"
acquistata ed utilizzata per la panificazione.
Si tratta appunto solo di un esempio, che il concessionario puo'
scegliere di utilizzare o di sostituire con altro tipo di
documentazione, anche se gia' presente. E' importante, comunque, che
i dati richiesti siano riscontrabili al momento del controllo e
aggiornati con cadenza giornaliera.
Da questa semplice registrazione dovra' risultare l'effettivo uso di
farina ottenuta da grano tenero "QC" per la realizzazione del "Pane
di frumento a qualita' controllata".