REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 gennaio 1998, n. 27

Prescrizioni relative all'uso della farina di grano tenero "Qualita' controllata" per la realizzazione e commercializzazione del "Pane di frumento a qualita' controllata"

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
Viste:                                                                          
- la L.R. 10 luglio 1992, n. 29 avente per oggetto "Valorizzazione              
dei prodotti agroalimentari dell'Emilia-Romagna ottenuti con tecniche           
rispettose dell'ambiente e della salute dei consumatori";                       
- la L.R. 24 aprile 1995, n. 51, avente per oggetto "Modifiche ed               
integrazioni alla L.R. 10 luglio 1992, n. 29, concernente                       
ôValorizzazione dei prodotti agroalimentari dell'Emilia-Romagna                 
ottenuti con tecniche rispettose dell'ambiente e della salute dei               
consumatori'";                                                                  
- la deliberazione della Giunta regionale n. 2116 del 29 agosto 1996,           
avente per oggetto "Modifiche nella disciplina per l'uso del marchio            
collettivo ôQualita' controllata - Produzione integrata rispettosa              
dell'ambiente e della salute - Emilia-Romagna - Italia' della Regione           
Emilia-Romagna", esecutiva, ed in particolare l'art. 4 dell'allegato            
parte integrante e sostanziale;                                                 
- la deliberazione della Giunta regionale n. 363 del 18 marzo 1997,             
avente per oggetto "L.R. 29/92 - Approvazione dei disciplinari di               
produzione integrata per il settore vegetale", esecutiva;                       
- la deliberazione della Giunta regionale n. 1690 del 23 settembre              
1997, di definizione dei criteri e delle modalita' per l'applicazione           
delle sanzioni di cui all'art. 7 della L.R. 29/92";                             
ravvisato l'interesse dimostrato dai panificatori, nonche' dai                  
produttori di grano tenero e dai molitori di farina di grano tenero,            
a proposito della possibilita' di utilizzare farina ottenuta dal                
frumento "Qualita' controllata" nella preparazione del pane;                    
preso atto dell'interesse che potrebbe derivare, dall'uso di tale               
farina, a favore sia del rispetto dell'ambiente e della tutela della            
salute del consumatore, che della diffusione del marchio, con                   
conseguente ricaduta sulle aziende agricole emiliano-romagnole                  
produttrici di grano tenero;                                                    
preso altresi' atto della necessita' di garantire il consumatore                
rispetto all'uso corretto della farina ottenuta da frumento QC,                 
impedendone un uso che possa compromettere la valenza del marchio e             
la credibilita' della Regione;                                                  
ravvisata pertanto la necessita' di formulare, gia' a partire dalla             
campagna di valorizzazione in corso, alcune prescrizioni relative               
all'uso della farina ottenuta da grano tenero contraddistinto dal               
marchio "Qualita' controllata" per la realizzazione e                           
commercializzazione del "Pane di frumento a qualita' controllata", da           
considerarsi quale integrazione del disciplinare di produzione                  
integrata per le colture erbacee, approvato con la citata                       
deliberazione 363/97;                                                           
dato atto dell'opportunita' di demandare ad un prossimo specifico               
disciplinare di produzione integrata, da approvare nel rispetto di              
quanto previsto nell'art. 5 della L.R. 29/92, la definizione delle              
caratteristiche del processo produttivo per l'ottenimento e la                  
commercializzazione del pane "Qualita' controllata";                            
viste:                                                                          
- la deliberazione della Giunta regionale n. 2541 in data 4 luglio              
1995, esecutiva, recante "Direttive della Giunta regionale per                  
l'esercizio delle funzioni dirigenziali";                                       
- la deliberazione della Giunta regionale n. 1898 in data 22 ottobre            
1997, esecutiva ai sensi di legge;                                              
dato atto del parere favorevole espresso dal Responsabile del                   
Servizio Produzioni agro-alimentari e Relazioni di mercato, dott.               
Maurizio Ceci, e dal Direttore generale Agricoltura, dott. Dario                
Manghi, in merito rispettivamente alla regolarita' tecnica ed alla              
legittimita' della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 4,                
sesto comma, della L.R. 19 novembre 1992, n. 41 e della citata                  
deliberazione 2541/95;                                                          
su proposta dell'Assessore all'Agricoltura;                                     
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
A) di approvare, ai sensi dell'art. 5, comma 4 della L.R. 29/92, le             
prescrizioni relative all'uso della farina ottenuta da grano tenero             
contraddistinto dal marchio collettivo "Qualita' controllata -                  
Produzione integrata rispettosa dell'ambiente e della salute -                  
Emilia-Romagna - Italia" per la realizzazione e commercializzazione             
del "Pane di frumento a qualita' controllata", allegate alla lettera            
A) quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;           
B) di dare atto che tali prescrizioni sono da considerarsi quale                
integrazione del disciplinare di produzione integrata per le colture            
erbacee, approvato con la deliberazione della Giunta regionale n.               
363, del 18 marzo 1997;                                                         
C) di disporre che il presente atto venga pubblicato nel Bollettino             
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.                                         
ALLEGATO A)                                                                     
PRESCRIZIONI RELATIVE ALL'USO DELLA FARINA OTTENUTA DA GRANO TENERO             
"QUALITA' CONTROLLATA" PER LA REALIZZAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DEL           
"PANE DI FRUMENTO A QUALITA' CONTROLLATA"                                       
Allo scopo di incoraggiare l'uso per la panificazione della farina              
ottenuta da grano genero "Qualita' controllata", prevista dal                   
disciplinare di produzione integrata delle colture erbacee approvato            
con deliberazione della Giunta regionale 363/97, vengono indicati               
alcuni vincoli che dovranno essere rispettati nel processo di                   
panificazione e nella conseguente commercializzazione.                          
Si tratta di vincoli sia pratici, che amministrativi. L'intenzione e'           
quella di garantire che all'uso della farina ottenuta da grano tenero           
"QC" corrispondano l'utilizzo di altri ingredienti e l'applicazione             
di criteri di gestione del prodotto analoghi a quanto previsto dalla            
L.R. 29/92.                                                                     
Rispettando queste prescrizioni, potra' essere prodotto e                       
commercializzato il "Pane di frumento di qualita' controllata",                 
usufruendo, a richiesta, del materiale promozionale predisposto a               
cura della Regione.                                                             
1. Caratteristiche della farina ottenuta da grano tenero "Qualita'              
controllata"                                                                    
La farina ottenuta da grano tenero "Qualita' controllata" e' quella             
che presenta, oltre ai requisiti di legge, le seguenti                          
caratteristiche:                                                                
a) provenienza dalla macinazione di grano tenero contraddistinto dal            
marchio collettivo regionale "Qualita' controllata - Produzione                 
integrata rispettosa dell'ambiente e della salute - Emilia-Romagna -            
Italia";                                                                        
b) assenza di residui di antiparassitari non consentiti dal                     
disciplinare di produzione integrata del grano tenero approvato dalla           
Giunta regionale, o eventuale loro presenza contenuta nel limite di             
tracce;                                                                         
c) preferibilmente, provenienza da macinazione di grano tenero                  
"Qualita' controllata" realizzata in stabilimenti nei quali sia                 
attuato un sistema di autocontrollo HACCP;                                      
d) assenza di qualsiasi ulteriore componente, anche se consentito               
dalla normativa vigente.                                                        
2. Richiesta di produzione e commercializzazione del "Pane di                   
frumento di qualita' controllata"                                               
Le imprese di produzione e commercializzazione interessate alla                 
produzione e alla vendita di "Pane di frumento a qualita'                       
controllata" possono richiedere di disporre del marchio "Qualita'               
controllata" secondo le condizioni di seguito riportate.                        
Tale richiesta dovra' essere inviata, nei tempi e nei modi disposti             
da apposito provvedimento del Direttore generale Agricoltura, ai                
sensi della deliberazione della Giunta regionale 161/97, alla:                  
Regione Emilia-Romagna - Direzione generale Agricoltura - Viale                 
Silvani n. 6 - 40122 Bologna.                                                   
Le imprese richiedenti potranno utilizzare la denominazione "Pane di            
frumento a qualita' controllata" esclusivamente per il pane prodotto            
secondo le presenti indicazioni e solo ad avvenuta concessione                  
dell'uso del marchio da parte della Regione Emilia-Romagna.                     
3. Ingredienti consentiti nella preparazione del "Pane di frumento a            
qualita' controllata"                                                           
Per produrre il "Pane di frumento a qualita' controllata", dovranno             
essere rispettati i criteri che ispirano la L.R. 29/92: salvaguardia            
dell'ambiente e tutela della salute dei consumatori.                            
Gli ingredienti consentiti nella preparazione del "Pane di frumento a           
qualita' controllata" sono, nelle proporzioni stabilite dalla                   
normativa vigente:                                                              
- farina ottenuta da grano tenero contraddistinto dal marchio                   
collettivo regionale "QC";                                                      
- acqua potabile proveniente dalla rete idrica pubblica;                        
- sale comune (NaCl);                                                           
- lievito avente i requisiti indicati agli articoli 37 e 38 della               
Legge 4 luglio 1967, n. 580;                                                    
- lievito madre, bighe, pasta di riporto, sempreche' prodotti con               
farine idonee, ad alto tenore di W, preferibilmente ottenute da grano           
tenero contraddistinto dal marchio "Qualita' controllata";                      
- estratto di malto;                                                            
- alfa amilasi;                                                                 
- lecitina di soia;                                                             
- olio extravergine di oliva;                                                   
- strutto commestibile non sottoposto a processi di raffinazione.               
4. Ingredienti non consentiti nella preparazione del "Pane di                   
frumento a qualita' controllata"                                                
Per gli scopi sopra indicati e' vietato utilizzare ingredienti,                 
coadiuvanti e additivi diversi da quelli elencati al punto 3, anche             
se consentiti da norme comunitarie, nazionali o regionali.                      
5. Produzione e commercializzazione del "Pane di frumento a qualita'            
controllata"                                                                    
Allo scopo di uniformare le presenti prescrizioni alle disposizioni             
della L.R. 29/92, la produzione del "Pane di frumento a qualita'                
controllata" deve avvenire separatamente o in momenti diversi                   
rispetto al resto della produzione.                                             
Tale condizione riguarda la fase dell'impasto e lavorazione, della              
cottura, del trasporto, della commercializzazione del pane, nonche'             
quella del deposito della farina ottenuta da grano tenero "Qualita'             
controllata".                                                                   
Relativamente alla commercializzazione, allo scopo di favorire la               
riconoscibilita' del "Pane di frumento a qualita' controllata",                 
devono essere rispettate le seguenti condizioni:                                
- il "Pane di frumento a qualita' controllata" deve essere disposto             
in spazi separati dagli altri tipi di pane disponibili, sia in                  
magazzino che durante il trasporto, che nel punto vendita;                      
- e' obbligatorio applicare sulle pezzature crude di "Pane di                   
frumento a qualita' controllata" un bollino di carta per uso                    
alimentare, resistente al processo di cottura, sul quale devono                 
essere stampati il marchio, secondo le disposizioni della                       
deliberazione 2116/96, e l'indicazione del panificio produttore                 
concessionario;                                                                 
- e' possibile evidenziare esternamente per il pubblico il panificio            
concessionario del marchio, nonche' il comparto interno                         
dell'esercizio di vendita ove e' depositato il "Pane di frumento a              
qualita' controllata", utilizzando l'apposito materiale pubblicitario           
predisposto dalla Regione;                                                      
- il "Pane di frumento a qualita' controllata" puo' essere consegnato           
al cliente nei sacchetti appositamente prodotti a cura della Regione,           
sui quali e' stampato il marchio "QC";                                          
- non e' consentito fare uso del materiale promozionale fornito dalla           
Regione, o utilizzare il marchio collettivo regionale, per                      
contraddistinguere o commercializzare altri tipi di pane;                       
- in nessun caso dovra' essere utilizzato materiale promozionale                
diverso da quello fornito gratuitamente dalla Regione, fatta                    
eccezione dei sacchetti del panificio produttore;                               
- in nessun caso potra' essere utilizzato il materiale promozionale             
"QC" in assenza di "Pane di frumento a qualita' controllata" o di               
documentazione comprovante la regolare produzione dello stesso;                 
- l'uso improprio del materiale promozionale "QC" costituisce, ai               
sensi della deliberazione della Giunta regionale 1690/97, infrazione            
grave alle prescrizioni qui riportate.                                          
6. Documentazione di autocontrollo                                              
Presso il panificio concessionario del marchio "Qualita' controllata"           
deve essere sempre disponibile, aggiornata, la seguente                         
documentazione:                                                                 
a) documentazione comprovante l'acquisto di farina ottenuta da grano            
tenero "QC";                                                                    
b) registro di carico e scarico, non vidimato ne' bollato (anche in             
forma di brogliaccio), contenente i seguenti dati: - data di consegna           
di farina ottenuta da grano tenero "QC" acquistata dal panificatore             
concessionario; - ragione sociale del molino fornitore; - quantita'             
di farina ottenuta da grano tenero "QC" consegnata; - quantita' di              
farina ottenuta da grano tenero "QC" utilizzata per la produzione di            
"Pane di frumento a qualita' controllata"; - quantita' di "Pane di              
frumento a qualita' controllata" prodotto, suddiviso in destinazione            
alla vendita al dettaglio e all'ingrosso; - quantita' di altri                  
prodotti fabbricati con farina ottenuta da grano tenero "QC".Si                 
fornisce, al punto 10, uno schema di registro che potra' servire come           
esempio per le registrazioni richieste. Tuttavia, il concessionario             
puo' utilizzare qualunque tipo di modulistica, compresa la forma di             
brogliaccio, che permetta di mantenere aggiornati, giorno per giorno,           
i dati sopra richiesti.                                                         
7. Controlli                                                                    
I controlli vengono svolti o direttamente dalla Regione, o dall'Ente            
al quale la Regione affida i controlli. Tali controlli hanno lo scopo           
di verificare il rispetto dei disciplinari di produzione integrata e,           
nel caso specifico, delle prescrizioni elencate nel presente atto.              
Essi, pertanto, possono prevedere una o piu' delle seguenti                     
modalita', a discrezione del controllore:                                       
- verifica della presenza e della correttezza della documentazione di           
autocontrollo descritta al punto 6;                                             
- esame dell'utilizzo del materiale promozionale;                               
- analisi di campioni di ingredienti o di "Pane di frumento a                   
qualita' controllata", in qualunque momento della lavorazione o della           
commercializzazione.                                                            
8. Infrazioni                                                                   
Qualsiasi inadempienza ad ognuna delle prescrizioni contenute nel               
presente atto costituisce, ai fini dell'applicazione delle sanzioni             
di cui alla deliberazione della Giunta regionale 1690/97, infrazione            
grave.                                                                          
Qualora sottoposto a sanzione di sospensione o decadenza, il                    
concessionario del marchio collettivo regionale per il "Pane di                 
frumento a qualita' controllata" non potra' piu' utilizzare il                  
materiale promozionale sopra descritto.                                         
9. Pubblicita' e promozione                                                     
La Regione predispone materiale promozionale da utilizzare nel punto            
vendita.                                                                        
Tale materiale viene distribuito gratuitamente ai concessionari che             
ne facciano richiesta, allo scopo di accompagnare la                            
commercializzazione del "Pane di frumento a qualita' controllata", e            
deve essere utilizzato secondo le disposizioni riportate nel presente           
atto.                                                                           
10. Registro per l'autocontrollo (esempio)                                      
Si propone, di seguito, un esempio di registro nel quale annotare i             
dati relativi al movimento della farina ottenuta da grano tenero "QC"           
acquistata ed utilizzata per la panificazione.                                  
Si tratta appunto solo di un esempio, che il concessionario puo'                
scegliere di utilizzare o di sostituire con altro tipo di                       
documentazione, anche se gia' presente. E' importante, comunque, che            
i dati richiesti siano riscontrabili al momento del controllo e                 
aggiornati con cadenza giornaliera.                                             
Da questa semplice registrazione dovra' risultare l'effettivo uso di            
farina ottenuta da grano tenero "QC" per la realizzazione del "Pane             
di frumento a qualita' controllata".                                            

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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