DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 dicembre 1997, n. 2694
Direttiva della Giunta regionale per l'introduzione della carta di credito quale strumento di pagamento (Legge 28/12/1995, n. 549, art. 1)
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Visto l'art. 1, commi 47, 48, 50, 51, 52 e 53 della Legge 28 dicembre
1995, n. 549;
visto il decreto 9 dicembre 1996, n. 701 del Ministero del Tesoro;
considerato opportuno inserire fra i propri strumenti di pagamento la
carta di credito cosi' come previsto dalla legge sopra citata in
quanto ormai da tempo d'uso comune e consolidato;
ritenuto opportuno dotarsi di una direttiva che consenta l'avvio
dell'utilizzo della carta di credito quale strumento di pagamento;
visto il testo della direttiva in parola che e' parte integrante di
questo atto;
vista la delibera di Giunta n. 2541 del 4 luglio 1995;
vista la L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e successive modifiche;
dato atto del parere favorevole in ordine alla regolarita' tecnica
della presente deliberazione espresso dal Responsabile del Servizio
Ragioneria e Credito, dott. Gianni Mantovani ai sensi dell'art. 4,
sesto comma della L.R. 19 novembre 1992, n. 41 nonche' della
deliberazione di Giunta 2541/95;
dato atto del parere favorevole in ordine alla legittimita' della
presente deliberazione reso dal Direttore generale Risorse
finanziarie e strumentali, Giancarlo Banorri ai sensi del predetto
articolo di legge, nonche' della deliberazione di Giunta sopra
citata;
a voti unanimi e palesi, delibera:
a) di approvare il testo della direttiva per l'introduzione della
carta di credito quale strumento di pagamento che e' parte integrante
di questo atto;
b) di pubblicare integralmente il testo di questo atto nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
DIRETTIVA DELLA GIUNTA REGIONALE PER L'INTRODUZIONE DELLA CARTA DI
CREDITO QUALE STRUMENTO DI PAGAMENTO (LEGGE 28 DICEMBRE 1995, N. 549,
ART. 1)
1) Introduzione della Carta aziendale
1.1 E' introdotta la carta di credito (denominata in seguito Carta
aziendale) quale strumento di pagamento per l'esecuzione delle spese,
anche all'estero, rientranti nelle competenze dei soggetti abilitati,
qualora non sia possibile o conveniente ricorrere alle ordinarie
procedure.
1.2 L'utilizzo della carta di credito e' altresi' ammesso per il
pagamento delle spese di trasporto, vitto e alloggio sostenute in
occasione di missioni dagli stessi soggetti abilitati.
2) Utilizzo della Carta aziendale
2.1 Titolari della Carta di credito aziendale possono essere i
componenti della Giunta regionale, i dirigenti e i funzionari
dell'Amministrazione.
2.2 L'adozione di provvedimenti di autorizzazione, revoca,
sospensione o limitazione all'uso della Carta aziendale e' di
competenza del Direttore generale alle Risorse finanziarie e
strumentali. Tali provvedimenti sono comunicati all'Ufficio
competente per la liquidazione delle spese.
2.3 La Carta aziendale e' utilizzata per il primo anno, in via
sperimentale, dai componenti la Giunta regionale per le spese di cui
al punto 1.2. Il limite, per il primo anno, e' fissato in Lire
5.000.000 mensili per i componenti la Giunta regionale ed in Lire
10.000.000 per il Presidente della Giunta regionale. Detto limite
puo' essere modificato anche in corso d'anno dal Direttore generale
alle Risorse finanziarie e strumentali con proprio atto.
2.4 La consegna della Carta aziendale sara' effettuata dal Dirigente
competente e dovra' risultare da apposito verbale. Le restituzioni
dovranno essere fatte allo stesso Dirigente che provvedera' a
redigere apposito verbale.
2.5 Il titolare della Carta aziendale e' obbligato ad adottare misure
di massima cautela per la custodia ed il buon uso della Carta
aziendale ed e' personalmente responsabile secondo le regole generali
in materia di responsabilita' amministrativa e contabile.
2.6 In caso di smarrimento o sottrazione della Carta aziendale, il
titolare e' tenuto a darne immediata comunicazione, anche a mezzo
telefono, secondo le prescrizioni contenute nella convenzione, al
soggetto emittente, alla competente autorita' di Pubblica Sicurezza e
all'Amministrazione che ne ha disposto l'utilizzo.
3) La convenzione con la banca emittente
3.1 La banca che fornira' il servizio della Carta aziendale e'
individuata nella banca capofila del pool di Tesoreria: Rolo Banca
1473. Per regolamentare il rapporto di servizio, il Dirigente
competente provvedera' alla stipula di una convenzione con la banca
sopra citata che dovra' indicare: - la durata della convenzione
(contenuta nei limiti di validita' della convenzione per la gestione
della Tesoreria regionale); - il costo del rilascio per l'utilizzo e
per il rinnovo; - periodo di validita' della Carta aziendale; -
modalita' di regolazione dell'estratto conto periodico e la
periodicita' dell'invio dello stesso; - le modalita' relative alla
sostituzione in caso di smarrimento o sottrazione della Carta
aziendale; - la determinazione delle soglie massime di spesa.
4) Effettuazione delle spese e rendicontazione
4.1 Il titolare della Carta aziendale dovra' far pervenire
mensilmente, entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui
le spese sono state sostenute, all'Ufficio competente per la
liquidazione, apposito riepilogo delle spese effettuate durante il
mese, corredato dalla documentazione giustificativa, ivi comprese le
ricevute attestanti l'utilizzo della carta. Sempre mensilmente il
Servizio Ragioneria e Credito fara' pervenire allo stesso Ufficio il
rendiconto delle spese effettuate con la Carta aziendale dagli stessi
titolari. Tali spese saranno considerate quali acconti sulla missione
stessa.
4.2 Al fine di una corretta gestione delle spese attraverso la Carta
aziendale, la Regione provvede ad accendere un apposito conto
corrente presso la Tesoreria regionale, denominato "Gestione Carte
aziendali". L'entita' delle somme versate nel conto rientrano
nell'ammontare del fondo per le spese minute d'ufficio assegnate
all'Ufficio Cassa economale e Liquidazioni. Con la liquidazione
mensile delle missioni si provvedera' al reintegro delle somme
anticipate con la Carta aziendale.