LEGGE REGIONALE 4 marzo 1998, n. 7
ORGANIZZAZIONE TURISTICA REGIONALE - INTERVENTI PER LA PROMOZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE TURISTICA - ABROGAZIONE DELLE LEGGI REGIONALI 5 DICEMBRE 1996, N. 47, 20 MAGGIO 1994, N. 22, 25 OTTOBRE 1993, N. 35 E PARZIALE ABROGAZIONE DELLA L.R. 9 AGOSTO 1993, N. 28
Art. 16
Soppressione, gestione provvisoria
e liquidazione dell'APT
1. L'Azienda di promozione turistica (APT) istituita ai sensi della
L.R. 5 dicembre 1996, n. 47 e' soppressa dalla entrata in vigore
della presente legge.
2. All'entrata in vigore della presente legge il Commissario
straordinario dell'APT, nominato con decreto del Presidente della
Giunta regionale n. 430 dell'8 agosto 1996, assume le funzioni di
Commissario per la gestione provvisoria e la liquidazione dell'APT,
da attuarsi entro la scadenza del mandato. Il Commissario dura in
carica per un tempo non superiore ad un anno e si avvale del
personale dell'Azienda di promozione turistica.
3. Il Commissario adotta gli atti necessari a garantire la
continuita' delle funzioni dell'Azienda soppressa e la regolare
gestione economica e patrimoniale. Per lo svolgimento delle sue
funzioni e' autorizzato ad assumere impegni di spesa e provvedere ai
pagamenti nei limiti stabiliti dalla gestione finanziaria.
4. Il Commissario sottopone all'approvazione della Giunta regionale
un programma contenente l'elenco delle situazioni
giuridico-patrimoniali da liquidare, l'inventario dei beni e degli
affari in corso in cui subentra la Regione.
5. Le risultanze delle operazioni della gestione provvisoria e della
liquidazione sono approvate dalla Giunta regionale. Le risultanze
sono recepite dal bilancio regionale anche per la parte patrimoniale.
6. La Regione alla data di scadenza del mandato del Commissario
succede all'Azienda soppressa nei rapporti giuridici attivi e passivi
non estinti dal Commissario nel corso del suo mandato.
7. Qualora alla scadenza del mandato del Commissario l'APT abbia in
essere rapporti di lavoro a tempo indeterminato, il personale e'
inquadrato nel ruolo della Giunta regionale, con l'inquadramento
relativo al CCNL "Regione ed Enti locali" assimilabile a quello
posseduto nel CCNL di appartenenza. Sono salvaguardate le posizioni
economiche derivanti da elementi fissi e continuativi della
retribuzione attraverso l'eventuale corresponsione di un assegno ad
personam assorbibile dai futuri miglioramenti economici.
NOTA ALL'ART. 16
Comma 1
La L.R. 5 dicembre 1996, n. 47 e' citata alla nota al titolo.