LEGGE REGIONALE 4 marzo 1998, n. 7
ORGANIZZAZIONE TURISTICA REGIONALE - INTERVENTI PER LA PROMOZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE TURISTICA - ABROGAZIONE DELLE LEGGI REGIONALI 5 DICEMBRE 1996, N. 47, 20 MAGGIO 1994, N. 22, 25 OTTOBRE 1993, N. 35 E PARZIALE ABROGAZIONE DELLA L.R. 9 AGOSTO 1993, N. 28
Art. 13
Aggregazioni di prodotto di interesse regionale
1. La Regione favorisce il processo di aggregazione dei soggetti
pubblici e privati per la concertazione, l'integrazione e
l'attuazione di progetti di promozione e di commercializzazione
turistica, al fine di premiare le azioni congiunte per lo sviluppo
dell'economia turistica regionale, di rafforzare e integrare i
prodotti turistici, nonche' di incrementare ed ottimizzare le risorse
disponibili.
2. La Regione individua come prioritari per il turismo
dell'Emilia-Romagna i comparti "Mare e costa adriatica", "Citta'
d'arte, cultura e affari", "Appennino", "Terme e benessere" e
riconosce, con un apposito atto della Giunta, le corrispondenti
aggregazioni di prodotto di interesse regionale, su richiesta delle
stesse.
3. Ai fini della presente legge, per aggregazioni di prodotto di
interesse regionale, denominate "Unioni", si intendono le
aggregazioni dei soggetti istituzionali ed economici che operano sul
mercato, quali gli Enti locali, le Camere di commercio, le societa' e
gli organismi operativi locali e regionali, i "club di prodotto", le
cooperative, le imprese turistiche e le societa' d'area.
4. Ai fini del riconoscimento e dell'ammissione al sistema dei
cofinanziamenti di cui alla lettera b) del comma 2 dell'art. 7, le
Unioni devono essere rappresentative dei soggetti pubblici e privati
interessati allo sviluppo e all'offerta dei comparti turistici e
devono consentire a tutti i soggetti in possesso dei requisiti
previsti dall'atto costitutivo di partecipare su base volontaria.
5. Le direttive applicative del Programma poliennale, di cui all'art.
5, stabiliscono i criteri e le modalita' per il cofinanziamento e la
presentazione alla Regione dei progetti distinguendo:
a) il cofinanziamento per i progetti di promozione e di marketing di
prodotto concordati dai soggetti pubblici e privati aderenti
all'Unione e da essa proposti;
b) il cofinanziamento per i progetti di commercializzazione e di
promocommercializzazione finalizzati alla vendita promossi e
presentati da soggetti privati aderenti all'Unione.
6. Ai fini del cofinanziamento di cui alla lettera b) del comma 5,
per soggetti privati si intendono: i "club di prodotto", i consorzi e
gli altri raggruppamenti di imprese turistiche in qualsiasi forma
costituiti, anche in via temporanea. I progetti sono ammissibili a
cofinanziamento anche nel caso che negli organismi sopra indicati vi
sia la partecipazione, purche' minoritaria, di soggetti pubblici o di
diritto pubblico o di altri soggetti privati non svolgenti specifica
attivita' di impresa turistica.
7. Le direttive applicative del Programma poliennale stabiliscono
altresi' i limiti delle quote regionali di cofinanziamento, nonche'
gli incrementi di tali limiti per i progetti di commercializzazione
funzionalmente collegati ai progetti di promozione o relativi a
comparti e prodotti turistici di interesse regionale economicamente
piu' deboli.