LEGGE REGIONALE 4 marzo 1998, n. 7
ORGANIZZAZIONE TURISTICA REGIONALE - INTERVENTI PER LA PROMOZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE TURISTICA - ABROGAZIONE DELLE LEGGI REGIONALI 5 DICEMBRE 1996, N. 47, 20 MAGGIO 1994, N. 22, 25 OTTOBRE 1993, N. 35 E PARZIALE ABROGAZIONE DELLA L.R. 9 AGOSTO 1993, N. 28
Art. 10
Il Comitato di concertazione
1. Il Comitato di concertazione e' composto:
a) dall'Assessore regionale competente in materia di turismo, quale
rappresentante della Regione, che lo presiede;
b) dai rappresentanti delle Province;
c) da rappresentanti del sistema delle Camere di commercio e del
sistema dell'imprenditoria turistica.
2. Le procedure, i criteri e le modalita' di designazione dei
componenti il Comitato di concertazione sono stabilite con apposito
provvedimento della Giunta regionale.
3. Il Comitato di concertazione assume le determinazioni per le
attivita' indicate al comma 2 dell'art. 8 e le trasmette alla Giunta
regionale per l'approvazione.
4. Le determinazioni del Comitato sono valide quando esprime il
proprio consenso ognuna delle tre componenti. Per ciascuna delle
componenti indicate alle lettere b) e c) del comma 1, il consenso si
intende espresso con il voto favorevole di almeno la meta' dei
rappresentanti assegnati. Nel caso in cui dopo tre votazioni non si
raggiunga il consenso necessario a determinare, l'Assessore sottopone
il provvedimento alla Giunta indicando le diverse posizioni espresse
da ciascuna componente del Comitato. La Giunta, valutate tali
posizioni, decide nel merito.