LEGGE REGIONALE 4 marzo 1998, n. 7
ORGANIZZAZIONE TURISTICA REGIONALE - INTERVENTI PER LA PROMOZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE TURISTICA - ABROGAZIONE DELLE LEGGI REGIONALI 5 DICEMBRE 1996, N. 47, 20 MAGGIO 1994, N. 22, 25 OTTOBRE 1993, N. 35 E PARZIALE ABROGAZIONE DELLA L.R. 9 AGOSTO 1993, N. 28
Art. 3
Funzioni delle Province
1. Alle Province e' delegato l'esercizio delle funzioni
amministrative relative:
a) alla programmazione della promozione turistica locale, ai sensi
dell'art. 6;
b) alla gestione, ai sensi della L.R. 11 gennaio 1993, n.3, degli
interventi per la incentivazione dell'offerta turistica e del
relativo vincolo di destinazione;
c) alle agenzie di viaggio e turismo;
d) alle commissioni giudicatrici d'esame per l'abilitazione
all'esercizio delle professioni turistiche ai sensi delle vigenti
leggi regionali;
e) allo sviluppo, coordinamento e gestione di un servizio di
statistica provinciale del turismo, con la collaborazione dei Comuni
interessati, nell'ambito del sistema statistico regionale;
f) alla comunicazione dei prezzi e delle tariffe dei servizi e delle
strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere di cui al comma 2
dell'art. 1 della Legge 25 agosto 1991, n. 284.
2. Alle Province e' altresi' delegata la istituzione e la tenuta di
elenchi provinciali concernenti gli abilitati all'esercizio delle
professioni turistiche.
3. Le Province svolgono le attivita' amministrative connesse al
Programma turistico di promozione locale, ivi compresa l'erogazione
dei fondi assegnati dalla Regione ai sensi della lettera a), comma 3
dell'art. 7.
4. Nell'esercizio delle funzioni delegate le Province svolgono le
funzioni di vigilanza e controllo ed applicano le relative sanzioni
amministrative ai sensi della L.R. 28 aprile 1984, n. 21.
NOTE ALL'ART. 3
Comma 1
1) La L.R. 11 gennaio 1993, n. 3 concerne: Disciplina dell'offerta
turistica della Emilia-Romagna. Programmazione e finanziamento degli
interventi. Abrogazione della L.R. 6 luglio 1984, n. 38.
2) Il testo del comma 2 dell'art. 1 della Legge 25 agosto 1991, n.
284 concernente Liberalizzazione dei prezzi del settore turistico e
interventi di sostegno alle imprese turistiche e' il seguente:
"Art. 1 - Liberalizzazione dei prezzi del settore turistico
omissis
2. Gli operatori comunicano i prezzi di pernottamento nelle strutture
alberghiere ed i prezzi dei servizi turistici delle altre strutture
ricettive alle Regioni ed alle Province Autonome di Trento e di
Bolzano ai soli fini della pubblicita' di cui al RDL 24 ottobre 1935,
n. 2049, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 marzo 1936, n.
526, e successive modificazioni.
omissis".
Comma 4
3) La L.R. 28 aprile 1984, n. 21 concerne: Disciplina
dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza
regionale.