REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 4 marzo 1998, n. 7

ORGANIZZAZIONE TURISTICA REGIONALE - INTERVENTI PER LA PROMOZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE TURISTICA - ABROGAZIONE DELLE LEGGI REGIONALI 5 DICEMBRE 1996, N. 47, 20 MAGGIO 1994, N. 22, 25 OTTOBRE 1993, N. 35 E PARZIALE ABROGAZIONE DELLA L.R. 9 AGOSTO 1993, N. 28

          Art. 3                                                                
Funzioni delle Province                                                         
1. Alle Province e' delegato l'esercizio delle funzioni                         
amministrative relative:                                                        
a) alla programmazione della promozione turistica locale, ai sensi              
dell'art. 6;                                                                    
b) alla gestione, ai sensi della L.R. 11 gennaio 1993,  n.3, degli              
interventi per la incentivazione dell'offerta turistica e del                   
relativo vincolo di destinazione;                                               
c) alle agenzie di viaggio e turismo;                                           
d) alle commissioni giudicatrici d'esame per l'abilitazione                     
all'esercizio delle professioni turistiche ai sensi delle vigenti               
leggi regionali;                                                                
e) allo sviluppo, coordinamento e gestione di un servizio di                    
statistica provinciale del turismo, con la collaborazione dei Comuni            
interessati, nell'ambito del sistema statistico regionale;                      
f) alla comunicazione dei prezzi e delle tariffe dei servizi e delle            
strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere di cui al comma 2            
dell'art. 1 della Legge 25 agosto 1991, n. 284.                                 
2. Alle Province e' altresi' delegata la istituzione e la tenuta di             
elenchi provinciali concernenti gli abilitati all'esercizio delle               
professioni turistiche.                                                         
3. Le Province svolgono le attivita' amministrative connesse al                 
Programma turistico di promozione locale, ivi compresa l'erogazione             
dei fondi assegnati dalla Regione ai sensi della lettera a), comma 3            
dell'art. 7.                                                                    
4. Nell'esercizio delle funzioni delegate le Province svolgono le               
funzioni di vigilanza e controllo ed applicano le relative sanzioni             
amministrative ai sensi della L.R. 28 aprile 1984, n. 21.                       
NOTE ALL'ART. 3                                                                 
Comma 1                                                                         
1) La L.R. 11 gennaio 1993, n. 3 concerne: Disciplina dell'offerta              
turistica della Emilia-Romagna. Programmazione e finanziamento degli            
interventi. Abrogazione della L.R. 6 luglio 1984, n. 38.                        
2) Il testo del comma 2 dell'art. 1 della Legge 25 agosto 1991, n.              
284 concernente Liberalizzazione dei prezzi del settore turistico e             
interventi di sostegno alle imprese turistiche e' il seguente:                  
"Art. 1 - Liberalizzazione dei prezzi del settore turistico                     
omissis                                                                         
2. Gli operatori comunicano i prezzi di pernottamento nelle strutture           
alberghiere ed i prezzi dei servizi turistici delle altre strutture             
ricettive alle Regioni ed alle Province Autonome di Trento e di                 
Bolzano ai soli fini della pubblicita' di cui al RDL 24 ottobre 1935,           
n. 2049, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 marzo 1936, n.           
526, e successive modificazioni.                                                
omissis".                                                                       
Comma 4                                                                         
3) La L.R. 28 aprile 1984, n. 21 concerne: Disciplina                           
dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza                   
regionale.                                                                      

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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