REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 dicembre 1997, n. 471

Legge 122/92 - Ricorso avverso il provvedimento di reiezione dell'iscrizione al RIA dell'impresa "Hermes Moto di Capiluppi Hermes" con sede a Cento (FE)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE                                            
Visto il ricorso presentato da Hermes Capiluppi, relativamente                  
all'impresa Hermes Moto di Capiluppi Hermes con sede a Cento (FE) -             
Via Farini n. 3, ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 122                   
"Disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale e             
disciplina dell'attivita' di autoriparazione", art. 3, comma 4,                 
pervenuto al Presidente della Regione nei termini di legge, contro la           
determinazione del Segretario generale della Camera di Commercio                
Industria Artigianato Agricoltura (CCIAA) di Ferrara n. 291 del                 
18/9/1997, concernente la negata iscrizione al Registro imprese                 
esercenti l'attivita' di autoriparazione (RIA) previsto dall'art. 2             
della summenzionata Legge 122/92 per l'inizio dell'attivita' di                 
riparazione motocicli nelle parti meccaniche, elettriche, carrozzeria           
e gommista;                                                                     
premesso:                                                                       
- che l'impresa ha chiesto l'iscrizione al RIA presso la CCIAA di               
Ferrara per l'inizio dell'attivita' di riparazione motocicli nelle              
parti meccaniche, elettriche, carrozzeria e gommista a decorrere dal            
27/7/1997;                                                                      
- che la CCIAA di Ferrara con la menzionata determinazione del                  
Segretario generale ha respinto tale richiesta con la motivazione che           
"il sig. Guaraldi Massimo, designato quale responsabile tecnico,                
risulta essere stato dipendente dal 12/10/1992 al 15/5/1996, con                
qualifica di operaio 3a categoria - tecnico di assistenza del CCNL              
del Commercio, della Cagiva Commerciale SpA di Bologna e della Cagiva           
Trading SpA di Bologna esercenti l'attivita' di commercio                       
all'ingrosso di motocicli, motoveicoli, autoveicoli, accessori ecc.";           
esaminata la documentazione allegata al ricorso (libretto di lavoro             
del responsabile tecnico, autocertificazione rilasciata dal medesimo            
attestante sotto la propria responsabilita' le mansioni svolte presso           
le imprese sopra menzionate, nonche' dichiarazioni delle societa' con           
l'indicazione specifica delle mansioni svolte dall'interessato                  
all'interno dei propri uffici tecnici);                                         
ritenuto che sussistono in capo al responsabile tecnico le condizioni           
previste dall'art. 7, comma II, lettera a) per il riconoscimento dei            
requisiti tecnico-professionali;                                                
visti i pareri del Consiglio nazionale dell'artigianato resi nelle              
sedute del 19/10/1992 e del 6/7/1993;                                           
vista la Legge 122/92;                                                          
visto il DPR 387/94;                                                            
preso atto del parere espresso dalla Commissione regionale                      
artigianato in data 4/12/1997 ai sensi della delibera della Giunta              
regionale n. 3299 del 12/9/1995;                                                
vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2541 del 4/7/1995,             
esecutiva, ad oggetto "Direttive della Giunta regionale per                     
l'esercizio delle funzioni dirigenziali";                                       
dato atto del parere favorevole espresso dal Responsabile del                   
Servizio sviluppo della PMI e dell'Artigianato, dott.ssa Loredana               
Ligabue, in merito alla regolarita' tecnica del presente atto, ai               
sensi dell'art. 4, sesto comma, della L.R. 19 novembre 1992, n. 41 e            
della deliberazione di Giunta 2541/95;                                          
dato atto altresi' del parere favorevole espresso dal Direttore                 
generale Attivita' produttive, dott. Uber Fontanesi, in merito alla             
legittimita' del presente atto, ai sensi del predetto articolo di               
legge e della suindicata deliberazione;                                         
decreta:                                                                        
di accogliere il ricorso di cui in premessa, presentato da Hermes               
Capiluppi promosso per le motivazioni sopra menzionate.                         
IL VICEPRESIDENTE                                                               
Emilio Sabattini                                                                

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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