DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 dicembre 1997, n. 471
Legge 122/92 - Ricorso avverso il provvedimento di reiezione dell'iscrizione al RIA dell'impresa "Hermes Moto di Capiluppi Hermes" con sede a Cento (FE)
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Visto il ricorso presentato da Hermes Capiluppi, relativamente
all'impresa Hermes Moto di Capiluppi Hermes con sede a Cento (FE) -
Via Farini n. 3, ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 122
"Disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale e
disciplina dell'attivita' di autoriparazione", art. 3, comma 4,
pervenuto al Presidente della Regione nei termini di legge, contro la
determinazione del Segretario generale della Camera di Commercio
Industria Artigianato Agricoltura (CCIAA) di Ferrara n. 291 del
18/9/1997, concernente la negata iscrizione al Registro imprese
esercenti l'attivita' di autoriparazione (RIA) previsto dall'art. 2
della summenzionata Legge 122/92 per l'inizio dell'attivita' di
riparazione motocicli nelle parti meccaniche, elettriche, carrozzeria
e gommista;
premesso:
- che l'impresa ha chiesto l'iscrizione al RIA presso la CCIAA di
Ferrara per l'inizio dell'attivita' di riparazione motocicli nelle
parti meccaniche, elettriche, carrozzeria e gommista a decorrere dal
27/7/1997;
- che la CCIAA di Ferrara con la menzionata determinazione del
Segretario generale ha respinto tale richiesta con la motivazione che
"il sig. Guaraldi Massimo, designato quale responsabile tecnico,
risulta essere stato dipendente dal 12/10/1992 al 15/5/1996, con
qualifica di operaio 3a categoria - tecnico di assistenza del CCNL
del Commercio, della Cagiva Commerciale SpA di Bologna e della Cagiva
Trading SpA di Bologna esercenti l'attivita' di commercio
all'ingrosso di motocicli, motoveicoli, autoveicoli, accessori ecc.";
esaminata la documentazione allegata al ricorso (libretto di lavoro
del responsabile tecnico, autocertificazione rilasciata dal medesimo
attestante sotto la propria responsabilita' le mansioni svolte presso
le imprese sopra menzionate, nonche' dichiarazioni delle societa' con
l'indicazione specifica delle mansioni svolte dall'interessato
all'interno dei propri uffici tecnici);
ritenuto che sussistono in capo al responsabile tecnico le condizioni
previste dall'art. 7, comma II, lettera a) per il riconoscimento dei
requisiti tecnico-professionali;
visti i pareri del Consiglio nazionale dell'artigianato resi nelle
sedute del 19/10/1992 e del 6/7/1993;
vista la Legge 122/92;
visto il DPR 387/94;
preso atto del parere espresso dalla Commissione regionale
artigianato in data 4/12/1997 ai sensi della delibera della Giunta
regionale n. 3299 del 12/9/1995;
vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2541 del 4/7/1995,
esecutiva, ad oggetto "Direttive della Giunta regionale per
l'esercizio delle funzioni dirigenziali";
dato atto del parere favorevole espresso dal Responsabile del
Servizio sviluppo della PMI e dell'Artigianato, dott.ssa Loredana
Ligabue, in merito alla regolarita' tecnica del presente atto, ai
sensi dell'art. 4, sesto comma, della L.R. 19 novembre 1992, n. 41 e
della deliberazione di Giunta 2541/95;
dato atto altresi' del parere favorevole espresso dal Direttore
generale Attivita' produttive, dott. Uber Fontanesi, in merito alla
legittimita' del presente atto, ai sensi del predetto articolo di
legge e della suindicata deliberazione;
decreta:
di accogliere il ricorso di cui in premessa, presentato da Hermes
Capiluppi promosso per le motivazioni sopra menzionate.
IL VICEPRESIDENTE
Emilio Sabattini