REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 dicembre 1997, n. 469

Ricorso di Dardo Rosa avverso il provvedimento con cui si dispone la cancellazione dal Registro esercenti il commercio per l'attivita' di somministrazione alimenti e bevande, tenuto presso la Camera di Commercio di Ferrara

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE                                            
Visto il ricorso di Dardo Rosa (omissis) residente a Comacchio                  
(omissis);                                                                      
dato atto che il ricorso de quo e' proposto ai sensi e per effetto              
dell'art. 8 della Legge 426/71 "Disciplina del commercio", avverso la           
determinazione presidenziale espressa con missiva prot. n.                      
31637/XXIV.7 del 29 ottobre 1997 con la quale si dispone:                       
- la cancellazione dal registro in rubrica, di Dardo Rosa quale                 
legale rappresentante della Snc "Soc. La Rosa" di Carli Filippo,                
nonche' della sua posizione individuale n. 4695, relativamente                  
all'attivita' di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;            
dato atto che il provvedimento, ut supra, e' stato notificato in data           
31 ottobre 1997 e il ricorso de quo e' pervenuto a questa in data 27            
novembre 1997, cosi' come risulta dal timbro del protocollo della               
Presidenza di giunta, pertanto nei termini prescritti dall'art. 8               
precitato;                                                                      
preso atto delle controdeduzioni fornite dalla Camera di Commercio,             
ad quem, rese con missiva prot. n. 34552/XXIV.7, pervenute a questa             
Regione in data 19 dicembre 1997, nonche' degli atti istruttori                 
contestualmente esibiti;                                                        
preso atto che il provvedimento camerale di cancellazione, si e'                
determinato sulla base di quanto disposto dall'art. 2, comma 4, punto           
c) della Legge 287/91 "Aggiornamento della normativa                            
sull'insediamento e sull'attivita' dei pubblici esercizi", in quanto            
nei confronti della ricorrente e' stata emessa sentenza di condanna             
da parte del GIP - presso la Procura circondariale di Ferrara - in              
data 19 ottobre 1996, passata in giudicato il 5 dicembre 1996 per il            
reato di cui all'art. 2, Legge 283/62 "Disciplina igienica della                
produzione e della vendita di sostanze alimenti e delle bevande" e              
successive modifiche ed integrazioni, esercizio dell'attivita' di               
ristorazione senza la prescritta autorizzazione sanitaria;                      
dato atto che la Camera di Commercio, de qua, - con raccomandata a.r.           
prot. n. 22307/XXIV.7 del 10 giugno 1997 pervenuta alla ricorrente in           
data 13 giugno 1997 -, ha opportunamente ottemperato al precetto di             
cui all'art. 25, comma 6 del DM 375/88 "Norme di esecuzione della               
Legge 11 giugno 1971,  n.426, sulla disciplina sul commercio",                  
eccependo il fatto per cui la ricorrente aveva perso i requisiti                
morali di cui al succitato art. 2 e quindi doveva, ope legis, essere            
cancellata dal registro citato;                                                 
preso atto dei motivi di gravame dedotti dalla ricorrente nell'atto             
d'introduzione del giudizio a sostegno dell'infondatezza del                    
provvedimento impugnato;                                                        
rilevato che sulla scorta dell'autorevole giurisprudenza della                  
Suprema Corte, emerge l'obbligatorieta' - per chiunque svolga                   
attivita' anche elementare di manipolarizzazione e di conservazione             
di sostanze alimentari - di munirsi della autorizzazione sanitaria,             
in quanto essa e' posta a tutela del bene collettivo della sanita' e            
dell'igiene (cfr Cass. pen., Sez. VI 4 febbraio 1993);                          
rilevato che le sanzioni inflitte dall'art. 2, comma 4 della legge              
citata sembrano considerate dal legislatore non nel loro contenuto              
sostanziale di reazione alla condotta illecita, ma come indice o                
elemento sintomatico dal quale arguire l'inidoneita' di un                      
determinato soggetto a svolgere una certa attivita' o ad essere parte           
di un specifico rapporto, o anche come misura interdittiva prevista             
sul piano amministrativo, in ragione della natura giuridica della               
iscrizione al Registro Esercenti il Commercio, intesa come strumento            
diretto ad accertare la qualificazione morale e professionale di                
tutti coloro che intendano esercitare l'attivita' commerciale, in               
altri termini la citata iscrizione e' una specie che afferisce ad un            
genus "atti di certezza pubblica". In tale ambito la determinazione             
del Presidente della Camera di Commercio si pone, "ad essentiam" come           
accertamento dell'esistenza dei requisiti soggettivi e/o oggettivi ai           
quali l'ordinamento attribuisce "condicio iuris", per poter                     
legittimamente esercitare, o continuare ad esercitare, l'attivita' di           
commercio.                                                                      
E' quindi di palmare evidenza che al verificarsi di quel determinato            
fatto (le ipotesi puntualmente indicate dall'articolo in parola) la             
legge non lascia all'Amministrazione interessata alcun margine di               
valutazione autonoma: e' vincolata sia per quanto concerne                      
l'emanazione del provvedimento amministrativo sia per quanto concerne           
il suo contenuto;                                                               
dato atto che nessuna delle circostanze oggettive considerate                   
dall'art. 2, comma 5 legge citata si e' verificata;                             
visto l'art. 8 della legge sulla disciplina del commercio;                      
dato atto del parere favorevole espresso dal Direttore generale alle            
Attivita' produttive in merito alla legittimita' del presente atto e            
del parere favorevole del Responsabile del Servizio Programmazione              
della Distribuzione commerciale in merito alla regolarita' tecnica,             
ai sensi dell'art. 4, sesto comma, della L.R. 41/92 e della delibera            
di Giunta regionale 2541/95;                                                    
decreta:                                                                        
il ricorso presentato da Dardo Rosa non puo', alla stregua dei motivi           
puntualmente ed efficacemente espressi nella parte che precede,                 
trovare accoglimento, pertanto viene rigettato.                                 
IL PRESIDENTE                                                                   
ANTONIO LA FORGIA                                                               

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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