DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 dicembre 1997, n. 469
Ricorso di Dardo Rosa avverso il provvedimento con cui si dispone la cancellazione dal Registro esercenti il commercio per l'attivita' di somministrazione alimenti e bevande, tenuto presso la Camera di Commercio di Ferrara
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Visto il ricorso di Dardo Rosa (omissis) residente a Comacchio
(omissis);
dato atto che il ricorso de quo e' proposto ai sensi e per effetto
dell'art. 8 della Legge 426/71 "Disciplina del commercio", avverso la
determinazione presidenziale espressa con missiva prot. n.
31637/XXIV.7 del 29 ottobre 1997 con la quale si dispone:
- la cancellazione dal registro in rubrica, di Dardo Rosa quale
legale rappresentante della Snc "Soc. La Rosa" di Carli Filippo,
nonche' della sua posizione individuale n. 4695, relativamente
all'attivita' di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
dato atto che il provvedimento, ut supra, e' stato notificato in data
31 ottobre 1997 e il ricorso de quo e' pervenuto a questa in data 27
novembre 1997, cosi' come risulta dal timbro del protocollo della
Presidenza di giunta, pertanto nei termini prescritti dall'art. 8
precitato;
preso atto delle controdeduzioni fornite dalla Camera di Commercio,
ad quem, rese con missiva prot. n. 34552/XXIV.7, pervenute a questa
Regione in data 19 dicembre 1997, nonche' degli atti istruttori
contestualmente esibiti;
preso atto che il provvedimento camerale di cancellazione, si e'
determinato sulla base di quanto disposto dall'art. 2, comma 4, punto
c) della Legge 287/91 "Aggiornamento della normativa
sull'insediamento e sull'attivita' dei pubblici esercizi", in quanto
nei confronti della ricorrente e' stata emessa sentenza di condanna
da parte del GIP - presso la Procura circondariale di Ferrara - in
data 19 ottobre 1996, passata in giudicato il 5 dicembre 1996 per il
reato di cui all'art. 2, Legge 283/62 "Disciplina igienica della
produzione e della vendita di sostanze alimenti e delle bevande" e
successive modifiche ed integrazioni, esercizio dell'attivita' di
ristorazione senza la prescritta autorizzazione sanitaria;
dato atto che la Camera di Commercio, de qua, - con raccomandata a.r.
prot. n. 22307/XXIV.7 del 10 giugno 1997 pervenuta alla ricorrente in
data 13 giugno 1997 -, ha opportunamente ottemperato al precetto di
cui all'art. 25, comma 6 del DM 375/88 "Norme di esecuzione della
Legge 11 giugno 1971, n.426, sulla disciplina sul commercio",
eccependo il fatto per cui la ricorrente aveva perso i requisiti
morali di cui al succitato art. 2 e quindi doveva, ope legis, essere
cancellata dal registro citato;
preso atto dei motivi di gravame dedotti dalla ricorrente nell'atto
d'introduzione del giudizio a sostegno dell'infondatezza del
provvedimento impugnato;
rilevato che sulla scorta dell'autorevole giurisprudenza della
Suprema Corte, emerge l'obbligatorieta' - per chiunque svolga
attivita' anche elementare di manipolarizzazione e di conservazione
di sostanze alimentari - di munirsi della autorizzazione sanitaria,
in quanto essa e' posta a tutela del bene collettivo della sanita' e
dell'igiene (cfr Cass. pen., Sez. VI 4 febbraio 1993);
rilevato che le sanzioni inflitte dall'art. 2, comma 4 della legge
citata sembrano considerate dal legislatore non nel loro contenuto
sostanziale di reazione alla condotta illecita, ma come indice o
elemento sintomatico dal quale arguire l'inidoneita' di un
determinato soggetto a svolgere una certa attivita' o ad essere parte
di un specifico rapporto, o anche come misura interdittiva prevista
sul piano amministrativo, in ragione della natura giuridica della
iscrizione al Registro Esercenti il Commercio, intesa come strumento
diretto ad accertare la qualificazione morale e professionale di
tutti coloro che intendano esercitare l'attivita' commerciale, in
altri termini la citata iscrizione e' una specie che afferisce ad un
genus "atti di certezza pubblica". In tale ambito la determinazione
del Presidente della Camera di Commercio si pone, "ad essentiam" come
accertamento dell'esistenza dei requisiti soggettivi e/o oggettivi ai
quali l'ordinamento attribuisce "condicio iuris", per poter
legittimamente esercitare, o continuare ad esercitare, l'attivita' di
commercio.
E' quindi di palmare evidenza che al verificarsi di quel determinato
fatto (le ipotesi puntualmente indicate dall'articolo in parola) la
legge non lascia all'Amministrazione interessata alcun margine di
valutazione autonoma: e' vincolata sia per quanto concerne
l'emanazione del provvedimento amministrativo sia per quanto concerne
il suo contenuto;
dato atto che nessuna delle circostanze oggettive considerate
dall'art. 2, comma 5 legge citata si e' verificata;
visto l'art. 8 della legge sulla disciplina del commercio;
dato atto del parere favorevole espresso dal Direttore generale alle
Attivita' produttive in merito alla legittimita' del presente atto e
del parere favorevole del Responsabile del Servizio Programmazione
della Distribuzione commerciale in merito alla regolarita' tecnica,
ai sensi dell'art. 4, sesto comma, della L.R. 41/92 e della delibera
di Giunta regionale 2541/95;
decreta:
il ricorso presentato da Dardo Rosa non puo', alla stregua dei motivi
puntualmente ed efficacemente espressi nella parte che precede,
trovare accoglimento, pertanto viene rigettato.
IL PRESIDENTE
ANTONIO LA FORGIA