REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 dicembre 1997, n. 2490

Assegnazione e concessione dei contributi ai Comuni per il consolidamento e l'avvio di nuovi servizi integrativi all'asilo nido, la qualificazione dei servizi tramite il coordinamento pedagogico e la sperimentazione dell'educatrice familiare in attuazione deliberazione Consiglio regionale 695/97. Anno 1997 *** DOCUMENTO FOTOGRAFATO *** Richiedere copia all'UFFICIO BOLLETTINO.

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
Vista la Legge nazionale 6 dicembre 1971, n. 1044 "Piano quinquennale           
per l'istituzione di asili nido comunali con il concorso dello                  
Stato";                                                                         
vista la Legge nazionale 29 novembre 1977, n. 891 "Norme per il                 
rifinanziamento del piano degli asili nido e modifica della Legge               
istitutiva 6 dicembre 1971, n. 1044";                                           
vista la L.R. 21 giugno 1978, n. 17 "Concessione di contributi ai               
Comuni e loro consorzi per la realizzazione e la gestione di asili              
nido comunali. Modifiche alla L.R. 7 marzo 1973, n. 15, al                      
Regolamento regionale 27 dicembre 1973, n. 51, alla L.R. 22 dicembre            
1972, n. 14 ed alla L.R. 2 aprile 1977, n. 12" ed in particolare gli            
artt. 6 e 12;                                                                   
vista la L.R. 14 agosto 1989, n. 27 "Norme concernenti la                       
realizzazione di politiche di sostegno alle scelte di procreazione e            
agli impegni di cura verso i figli" ed in particolare l'articolo 10;            
visto il Bilancio regionale di previsione della spesa per l'esercizio           
1997 approvato con L.R. 8/97;                                                   
vista la deliberazione del Consiglio regionale n. 695 del 30 luglio             
1997, esecutiva a termini di legge, recante "Approvazione del                   
Programma degli interventi relativi ai servizi socio-educativi                  
rivolti ai bambini in eta' 0-6 anni. Anno 1997";                                
visto l'ordine del giorno approvato dal Consiglio regionale (oggetto            
n. 2552 dell'1 agosto 1997) sulla opportunita' di individuare                   
modalita' di intervento nelle aree montane per garantire adeguati               
servizi per l'infanzia nelle zone in cui non sembra essere                      
sufficiente valutare la consistenza quantitativa delle domande, ma              
risulta indispensabile considerare anche altri parametri quali la               
scarsa densita' abitativa di potenziali interventi e la vastita'                
degli ambiti considerati;                                                       
dato atto che con la deliberazione 695/97 di cui sopra il Consiglio             
regionale ha definito gli obiettivi generali e specifici sottesi ai             
diversi interventi - e, in via previsionale, le relative quote parte            
dello stanziamento regionale complessivo da destinare a ciascuno di             
essi - obiettivi indicati in premessa nello stesso atto ai punti                
1.b), 3.a), 3.b), 4.b), che qui vengono richiamati sinteticamente               
come segue:                                                                     
1.b) supporto ai Comuni nelle spese di gestione dei servizi                     
integrativi agli asili nido;                                                    
3.a) promozione e sviluppo dei servizi per l'infanzia integrativi               
agli asili nido;                                                                
3.b) promozione di un servizio sperimentale denominato                          
educatrice/tore familiare;                                                      
4.b) promozione della qualificazione dei servizi tramite il sostegno            
diretto ai Comuni di minori dimensioni che provvedono a dotarsi e ad            
utilizzare in forma associata la figura del coordinatore pedagogico;            
dato altresi' atto che sulla base dei criteri generali di spesa e               
delle quote-parte indicative, definite nella delibera 695/97 sopra              
citata, nonche' delle domande presentate dai Comuni (agli atti del              
competente Servizio), le quote da destinare agli interventi di cui ai           
punti 1.b), 3.a), 3.b) e 4.b) a conclusione delle istruttorie                   
effettuate, sono state stabilite definitivamente come segue:                    
- quanto al punto 1.b) una quota pari a Lire 666.334.000, definita in           
rapporto ai dati informativi sulle frequenze giornaliere medie dei              
bambini nei centri gioco, prodotti dai Comuni stessi;                           
- quanto al punto 3.a) una quota pari a Lire 1.053.266.000, definita            
in rapporto alla congruenza dei progetti elaborati dai Comuni con gli           
obiettivi e i parametri gestionali e organizzativi regionali;                   
- quanto al punto 3.b) una quota pari a Lire 92.500.000, definita               
sulla base della congruenza, sul piano operativo e della spesa, dei             
progetti di sperimentazione presentati dai Comuni interessati agli              
obiettivi e alle indicazioni regionali;                                         
- quanto al punto 4.b) una quota pari a Lire 770.900.000, definita in           
base alla congruenza dei progetti comunali di qualificazione dei                
servizi con gli obiettivi regionali ed ai dati informativi prodotti             
dai Comuni sui parametri organizzativi e quantitativi relativi al               
servizio sovracomunale di coordinamento;                                        
considerata l'opportunita' di limitare quantitativamente                        
l'attivazione di sperimentazioni del servizio innovativo                        
dell'educatrice/tore familiare, per meglio approfondire e monitorare            
tale esperienza, anche in considerazione della complessita' sul piano           
culturale ed organizzativo della sperimentazione stessa, cosi' come             
sottolineata dai Comuni interessati che hanno chiesto di disporre di            
tempi piu' ampi di confronto ed elaborazione progettuale;                       
visto l'atto dirigenziale n. 10849 del 24 novembre 1997 con il quale            
si e' data attuazione alla delibera 695/97 sopracitata, in                      
particolare all'obiettivo 1.a) che prevede il sostegno ai Comuni                
nella spesa di gestione degli asili nido;                                       
considerato che la scelta di limitare e meglio mirare le                        
sperimentazioni ha reso disponibile una quota di risorse che si                 
ritiene opportuno destinare al sostegno di tutti i Comuni montani e             
dei Comuni collinari (limitatamente a quelli con popolazione                    
inferiore ai 10.000 abitanti), che gestiscono servizi socio-educativi           
per l'infanzia, gia' ricompresi nella Tabella A) allegato parte                 
integrante del gia' citato atto del Dirigente n. 10849 del 24                   
novembre 1997, e cio' in base alla indicazione contenuta nell'ordine            
del giorno del Consiglio regionale n. 2552 dell'1 agosto 1997;                  
ritenuto di quantificare tale somma in Lire 217.000.000, come residuo           
risultante alla fine delle istruttorie relative ai punti 1.b), 3.a),            
3.b), 4.b) di cui sopra e nel rispetto delle quote per ciascun                  
intervento, definite indicativamente nella delibera consiliare                  
695/95, e di assegnarla in quote ugualmente suddivise tra i Comuni              
montani e collinari di cui sopra, cosi' come elencati nell'allegata             
Tabella E), parte integrante della presente delibera;                           
rilevata l'opportunita' di procedere con il presente atto                       
deliberativo all'assegnazione dei contributi ai Comuni per quanto               
attiene ai punti 1.b), 3.a), 3.b) e 4.b) essendosi gia' completate le           
relative istruttorie, nonche' nel rispetto della normativa regionale            
vigente, ad un'integrazione - per quanto riguarda il punto 1.a) -               
all'atto dirigenziale 10849/97 su citato;                                       
visti i criteri per l'assegnazione dei contributi in questione, cosi'           
come definiti ai punti 2.1b (Contributi per la gestione di servizi              
integrativi agli asili nido), 2.3a (Contributi per l'avvio di nuovi             
servizi integrativi), 2.3b (Contributi per la sperimentazione del               
servizio integrativo di educatrice familiare) e 2.4b (Contributi per            
l'incentivazione e il sostegno all'utilizzo di figure di                        
coordinamento pedagogico dei servizi comunali) del Programma allegato           
alla deliberazione del Consiglio regionale 695/97 piu' volte citata,            
della quale fa parte integrante e sostanziale;                                  
rilevato che, a fronte dell'applicazione dei suddetti criteri, i                
risultati sono i seguenti:                                                      
A) Contributi per la gestione dei servizi integrativi agli asili nido           
Sono state presentate dai Comuni n. 64 domande per l'accesso a tale             
contributo. Di queste, n. 48 sono state accolte (cosi' come elencate            
nell'allegata Tabella A), in quanto congruenti ai parametri                     
organizzativi definiti nell'atto 695/97 e alle procedure indicate con           
Circolare prot. n. 11427/SCS del 9 luglio 1997, mentre n. 16                    
richieste sono state escluse poiche' non soddisfano i prerequisiti di           
accesso (cosi' come elencate con la relativa motivazione di                     
esclusione nell'allegata Tabella A.1).                                          
Inoltre, l'intera procedura di calcolo e' riportata nella Tabella 1),           
prot. n. 20076/SCS del 26 novembre 1997 allegata in visione al                  
presente atto deliberativo.                                                     
E' stata rilevata la frequenza media giornaliera dei bambini per ogni           
centro gioco funzionante nei singoli comuni (o sommando i dati                  
relativi a piu' centri gioco funzionanti all'interno dello stesso               
comune); si e' quindi diviso il totale delle risorse finanziarie                
disponibili per questo intervento per il totale delle frequenze medie           
giornaliere, ottenendo cosi' una quota-frequenza procapite. Tale                
quota e' stata poi moltiplicata per il numero delle giornate di                 
apertura del servizio nell'arco di un anno, e cioe' per ciascun                 
servizio o per il totale dei servizi in ciascun comune, determinando            
cosi' il contributo per ogni singolo comune.                                    
Successivamente si e' proceduto con la determinazione degli                     
incrementi previsti dai criteri di spesa, con una quota pari al 20%             
attribuita ai Comuni in cui sono assenti i servizi 0-3 anni nel                 
territorio comunale, e di un ulteriore 20% per l'appartenenza alla              
zona montana.                                                                   
Una volta espletata l'istruttoria ed effettuati i relativi conteggi             
per determinare i singoli contributi - vedi allegata Tabella A) che             
e' parte integrante della presente delibera, la somma finale e' di              
Lire 666.334.000.                                                               
B) Contributi per la realizzazione e l'avvio di servizi integrativi             
agli asili nido                                                                 
Dall'esame dei progetti presentati complessivamente dai Comuni e dai            
dati forniti dagli stessi (numero dei bambini non serviti in eta' 0-3           
anni, assenza o comunque insufficienza di servizi per i bambini in              
eta' 0-3, congruenza tra qualita' e complessita' del progetto ed                
entita' delle voci di spesa, classi demografiche di appartenenza e              
disponibilita' ad aggregarsi con Comuni limitrofi) e' emerso quanto             
segue:                                                                          
- totale progetti presentati: n. 36;                                            
- totale progetti ammessi a contributo, in quanto pertinenti agli               
obiettivi e ai criteri regionali di cui alla delibera 695/97                    
sopracitata, corrispondenti alle procedure definite con Circolare               
regionale n. 11428/SCS del 9 luglio 1997: n. 29 (elencati                       
nell'allegata Tabella B);                                                       
- totale progetti esclusi: n. 7 (elencati nell'allegata Tabella B.1),           
con le relative motivazioni dell'esclusione.                                    
Nell'esame analitico dei progetti presentati dai Comuni si e'                   
provveduto a differenziarli sulla base del numero dei bambini non               
serviti, definendo cosi' quattro fasce di Comuni e assegnando,                  
secondo tale graduatoria di priorita', un contributo in percentuale             
rispetto alla spesa ammessa, differenziato in senso decrescente cosi'           
come di seguito dettagliato:                                                    
1) Comuni in cui non ci sono servizi 0-3 anni  70%                              
2) Comuni in cui i bambini non serviti                                          
   risultano superiori alle 200 unita'  65%                                     
3) Comuni in cui i bambini non serviti                                          
   risultano essere fra le 101 e le 200 unita'  60%                             
4) Comuni in cui i bambini non serviti                                          
   risultano essere inferiori alle 100 unita'  55%                              
Dal conteggio con cui si sono determinati i contributi per i singoli            
Comuni - vedasi Tabella B) che costituisce parte integrante della               
presente delibera, e' risultata una somma finale pari a Lire                    
1.053.266.000, a fronte di una richiesta complessiva pari a Lire                
2.437.833.633.                                                                  
C) Contributi per la sperimentazione del servizio integrativo di                
educatrice familiare                                                            
Per l'attuazione di tale intervento sono stati presentati n. 4                  
progetti da parte di alcuni dei Comuni interessati alla                         
sperimentazione.                                                                
Si e' proceduto alla verifica della rispondenza dei contenuti e                 
dell'articolazione organizzativa dei progetti con le indicazioni                
espresse per l'attuazione della sperimentazione, valutandone la                 
congruita' con i criteri e l'ammissibilita' dei costi.                          
Sono stati accolti tutti i progetti cosi' come dettagliato di                   
seguito:                                                                        
1) Bologna, per 5 unita' sperimentali;                                          
2) San Giovanni in Persiceto, in qualita' di Comune capo zona per               
l'aggregazione che comprende San Giovanni in Persiceto, Crevalcore e            
Sala Bolognese, per 4 unita' sperimentali;                                      
3) Forli', per 5 unita' sperimentali;                                           
4) Cattolica, per 1 unita' sperimentale.                                        
E' stato ridotto il numero di unita' sperimentali dei Comuni di:                
- Forli' (da 8 a 5), per consentire in questa prima fase di avvio               
della sperimentazione una maggiore focalizzazione dell'intervento e             
un adeguato monitoraggio della sperimentazione stessa;                          
- Cattolica (da 2 a 1) poiche' una delle due unita' sperimentali non            
risponde interamente al criterio indicato, e cioe' alla necessita'              
che due o tre famiglie si accordino per l'utilizzo del servizio di              
educatrice familiare.                                                           
Alle spese ammesse a contributo e' stata applicata la percentuale del           
50%, considerata la sostanziale omogeneita' sul piano qualitativo dei           
progetti presentati, pertanto l'importo complessivo per l'intervento            
e' stato definito in Lire 92.500.000, come indicato nell'allegata               
Tabella C) parte integrante della presente delibera.                            
D) Contributi per la qualificazione dei servizi per l'infanzia                  
tramite l'utilizzo di figure di coordinamento pedagogico                        
Le richieste avanzate dai Comuni (n. 34) sono state totalmente                  
accolte in quanto rispondenti agli obiettivi ed ai criteri indicati             
nella delibera 695/97 ed alle procedure definite con Circolare prot.            
n. 11429 del 9 luglio 1997.                                                     
Il contributo e' stato assegnato ai Comuni sulla base della                     
valutazione dei progetti presentati, tenendo conto dei criteri                  
individuati, ovvero dell'aggregazione tra piu' Comuni per                       
l'attuazione degli interventi e dell'impegno professionale dei                  
coordinatori, definito in relazione al numero dei Comuni coinvolti ed           
al numero dei servizi (asili nido, servizi integrativi e scuole                 
materne comunali) presenti negli stessi.                                        
La quota da attribuire a ciascun Comune e' stata determinata                    
individuando, prioritariamente, una quota-base pari a Lire 4.500.000            
per ciascun Comune. E' stata poi individuata una quota ulteriore da             
attribuire ai servizi, nel caso questi ultimi eccedano il numero dei            
Comuni, nella misura di Lire 3.000.000 ciascuno.                                
Nella determinazione del contributo, si e' anche tenuto conto                   
dell'appartenenza di uno o piu' Comuni della aggregazione                       
sovracomunale all'area montana attribuendo a ciascun Comune una quota           
aggiuntiva pari a Lire 4.500.000, al fine di garantire adeguati                 
interventi per l'infanzia anche in zone che per la scarsa densita'              
abitativa e la vastita' degli ambiti territoriali non possono                   
rientrare nel solo parametro della consistenza quantitativa                     
dell'intervento.                                                                
Dal conteggio finale per la determinazione dei contributi e'                    
risultata una somma pari a Lire 770.900.000 cosi' come                          
dettagliatamente indicato nell'allegata Tabella D) che e' parte                 
integrante del presente atto.                                                   
Ritenuto infine opportuno, per le motivazioni citate in premessa,               
integrare l'atto dirigenziale n. 10849 del 24 novembre 1997                     
assegnando una quota di Lire 7.000.000 a ciascuno dei Comuni montani            
e collinari, con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti, cosi' come           
indicato nell'allegata Tabella E) che e' parte integrante della                 
presente delibera;                                                              
dato atto che le domande di contributo riferite ai precedenti punti             
A), B), C), D), e la relativa documentazione, sono conservati agli              
atti del competente Servizio;                                                   
vista la L.R. 5 settembre 1994, n. 40 "Norme per la semplificazione e           
l'accelerazione delle procedure di spesa. Modifiche alla L.R. 6                 
luglio 1977, n. 31 - Disciplina della contabilita' della Regione                
Emilia-Romagna";                                                                
visto l'art. 57, secondo comma, della L.R. 31/77 e successive                   
modifiche;                                                                      
dato atto del parere favorevole espresso dal Direttore generale alla            
Formazione professionale e Lavoro dott. Roberto Balduini e dalla                
Responsabile del Servizio Politiche familiari, infanzia, adolescenza            
e sviluppo del sistema scolastico dott.ssa Orsola Patrizia Ghedini in           
merito rispettivamente alla legittimita' ed alla regolarita' tecnica            
del presente atto, ai sensi dell'art. 4, comma 6, della L.R. 19                 
novembre 1992, n. 41 e del punto 3.1 della deliberazione della Giunta           
regionale 2541/95, esecutiva ai sensi di legge;                                 
dato atto altresi' del parere favorevole di regolarita' contabile               
espresso dal Responsabile del Servizio Ragioneria e Credito dott.               
Gianni Mantovani, ai sensi del predetto articolo di legge e della               
deliberazione sopra citata;                                                     
su proposta dell'Assessore competente per materia,                              
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
1) di assegnare e concedere - sulla base degli obiettivi e dei                  
criteri stabiliti con la deliberazione del Consiglio regionale  n.695           
del 30 luglio 1997, esecutiva ai sensi di legge, e stante quanto                
indicato in premessa - i contributi regionali relativamente                     
all'esercizio finanziario 1997:                                                 
- per il supporto alle spese di gestione dei servizi integrativi agli           
asili nido;                                                                     
- per la promozione e lo sviluppo di servizi per l'infanzia                     
integrativi agli asili nido;                                                    
- per la promozione di un servizio sperimentale denominato                      
educatrice/tore familiare;                                                      
- per la promozione della qualificazione dei servizi tramite il                 
sostegno diretto ai Comuni di minori dimensioni che provvedono a                
dotarsi e ad utilizzare in forma associata la figura del coordinatore           
pedagogico;                                                                     
- per la gestione degli asili nido, nel rispetto della normativa                
regionale vigente, a integrazione dell'atto dirigenziale 10849/97,              
limitatamente a tutti i Comuni montani e i Comuni collinari sotto i             
10.000 abitanti, per le motivazioni espresse in premessa;                       
a favore dei Comuni, in forma singola o associata, elencati                     
rispettivamente:                                                                
- nell'allegata Tabella A) per gli interventi di cui al punto 1.b)              
della premessa, secondo le modalita' di calcolo riportate nella                 
Tabella 1), prot. n. 20076/SCS del 26 novembre 1997 allegata in                 
visione al presente atto;                                                       
- nell'allegata Tabella B) per gli interventi di cui al punto 3.a)              
della premessa;                                                                 
- nell'allegata Tabella C) per gli interventi di cui al punto 3.b)              
della premessa;                                                                 
- nell'allegata Tabella D) per gli interventi di cui al punto 4.b)              
della premessa;                                                                 
- nell'allegata Tabella E) ad integrazione degli interventi di cui al           
punto 1.a) della premessa                                                       
che fanno parte integrante e sostanziale della presente                         
deliberazione, per gli importi indicati a fianco di ciascun Comune e            
per un totale complessivo di Lire 2.800.000.000;                                
2) di imputare la spesa complessiva di Lire 2.800.000.000 registrata            
con il n. 5720 di impegno sul Cap. 58430 "Fondo regionale per i                 
servizi socio-educativi per l'infanzia. Contributi nelle spese di               
gestione. Mezzi propri della Regione (L.R. 21 giugno 1978, n. 17 e              
art. 10, commi 2 e 3, della L.R. 14 agosto 1989, n. 27)" del Bilancio           
per l'esercizio finanziario 1997 che presenta la necessaria                     
disponibilita';                                                                 
3) di stabilire che i Comuni assegnatari dei contributi per gli                 
interventi di cui ai punti 3.a (avvio di servizi integrativi agli               
asili nido) e 3.b (promozione sperimentale dell'educatrice familiare)           
hanno l'obbligo di utilizzare il contributo stesso entro 18 mesi                
dalla sua erogazione, pena la revoca;                                           
4) di dare atto che, relativamente agli interventi di cui ai punti              
1.b), 3.a) della premessa (gestione di servizi integrativi e avvio di           
servizi integrativi agli asili nido), sono stati esclusi i Comuni               
elencati nelle rispettive Tabelle A1) e B1) - anch'esse parte                   
integrante e sostanziale della presente deliberazione - per i motivi            
in essa evidenziati;                                                            
5) di dare atto, altresi', che alla liquidazione e alla emissione               
della richiesta del titolo di pagamento si provvedera' a norma degli            
artt. 61 e 62 della L.R. 31/77 cosi' come sostituiti dagli artt. 14 e           
15 della citata L.R. 40/94, e dei punti 5.2 e 5.3 della deliberazione           
di Giunta regionale 2541/95 ad avvenuta esecutivita' della presente             
deliberazione;                                                                  
6) di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale             
della Regione, garantendone la piu' ampia diffusione.                           

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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