REGIONE EMILIA-ROMAGNA - DIRETTORE GENERALE AMBIENTE

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE AMBIENTE 23 dicembre 1997, n. 12065

DPR 915/82 - Ditta Faggi Enrico Sas con sede in Sesto Fiorentino (FI), Via Majorana n. 38/40 - Attivita' di raccolta e trasporto di rifiuti tossici e nocivi prodotti da terzi - Delibera di Giunta regionale n. 630 dell'8 marzo 1994 e successiva modifica. Decadenza autorizzazione

IL DIRETTORE GENERALE                                                           
Premesso:                                                                       
- che il DPR 10 settembre 1982, n. 915, recante norme sullo                     
smaltimento dei rifiuti, all'art. 6, lett. d) attribuisce alla                  
competenza della Regione il rilascio dell'autorizzazione ad Enti o              
imprese ad effettuare lo smaltimento dei rifiuti urbani e speciali              
prodotti da terzi, delle autorizzazioni ad effettuare le operazioni             
di smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi, delle autorizzazioni               
alla installazione e gestione delle discariche e degli impianti di              
innocuizzazione e di eliminazione dei rifiuti speciali approvati ai             
sensi dell'art. 6, lett. c);                                                    
- che l'art. 16 del medesimo DPR prevede che ogni fase dello                    
smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi deve essere autorizzata ed             
in particolare sono previste le autorizzazioni per la raccolta ed il            
trasporto, lo stoccaggio provvisorio, il trattamento e lo stoccaggio            
definitivo in discarica controllata;                                            
- che la deliberazione del 27 luglio 1984 del Comitato                          
interministeriale di cui all'art. 5 del DPR 10 settembre 1982, n. 915           
(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Supplemento Ordinario n. 253             
del 13 settembre 1984) e successive modificazioni ed integrazioni               
detta le disposizioni per la prima applicazione delle norme in tema             
di smaltimento dei rifiuti ed in particolare ai punti 2, 3, 5.1.1 e             
5.3.4 reca disposizioni riguardanti il trasporto di rifiuti tossici e           
nocivi;                                                                         
vista la deliberazione n. 630 dell'8 marzo 1994 e successiva modifica           
con la quale la Giunta regionale ha autorizzato la ditta Faggi Enrico           
Sas con sede in Sesto Fiorentino (FI), Via Majorana n. 38/40, ad                
esercitare l'attivita' di raccolta e trasporto di rifiuti tossici e             
nocivi prodotti da terzi con scadenza al 30 giugno 1997;                        
considerato che la ditta Faggi Enrico Sas non ha inoltrato la domanda           
di proroga dell'autorizzazione sopracitata;                                     
rilevato:                                                                       
- che la direttiva regionale di cui alla delibera n. 6193 del 9                 
dicembre 1986 "Modalita' di presentazione e determinazione                      
dell'entita' della garanzia finanziaria prevista per il rilascio                
dell'autorizzazione alle attivita' di smaltimento dei rifiuti tossici           
e nocivi (art. 19, L.R. 27 gennaio 1986, n. 6)" all'Allegato A, punti           
7a) e 7b), prevede che la durata della garanzia finanziaria deve                
essere pari alla durata dell'autorizzazione e che decorso tale                  
periodo la garanzia rimane valida per i successivi due anni e                   
pertanto lo svincolo, previo accertamento dell'autorita' di controllo           
preposta, potra' avvenire dopo due anni dalla data della scadenza               
dell'autorizzazione regionale n. 630 dell'8 marzo 1994 e successiva             
modifica;                                                                       
- che si sono venute a verificare le condizioni per la pronuncia                
della decadenza dell'autorizzazione;                                            
visto il DLgs 5 febbraio 1997, n. 22 pubblicato nella Gazzetta                  
Ufficiale - Supplemento Ordinario n. 38 del 15 febbraio 1997;                   
visto il DPR 10 settembre 1982, n. 915;                                         
vista la deliberazione del Comitato interministeriale, pubblicata               
nella Gazzetta Ufficiale - Supplemento Ordinario n. 253 del 13                  
settembre 1984 e successive modificazioni ed integrazioni;                      
vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2541 del 4 luglio              
1995, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state fissate le           
direttive dell'esercizio delle funzioni dirigenziali;                           
vista la deliberazione della Giunta regionale n. 861 del 30 aprile              
1996, esecutiva ai sensi di legge, di individuazione degli atti di              
gestione di competenza dei dirigenti nell'ambito della Direzione                
generale Ambiente;                                                              
dato atto del parere favorevole espresso dal Responsabile                       
dell'Ufficio Disciplina e Controllo dello smaltimento dei rifiuti,              
ing. Claudio Marchesini, per quanto riguarda la regolarita' tecnica             
del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 4, sesto comma, della            
L.R. 19 novembre 1992, n. 41;                                                   
dato atto della legittimita' del presente provvedimento, ai sensi               
dell'art. 4, sesto comma, della L.R. 19 novembre 1992,  n.41;                   
determina:                                                                      
a) di dichiarare decaduta dalla data dell'1 luglio 1997 la ditta                
Faggi Enrico Sas con sede in Sesto Fiorentino (FI), Via Majorana n.             
38/40, dall'autorizzazione all'attivita' di raccolta e trasporto di             
rifiuti tossici e nocivi prodotti da terzi concessa con delibera di             
Giunta regionale n. 630 dell'8 marzo 1994 e successiva modifica e che           
pertanto dalla data dell'1 luglio 1997 decorrono i due anni di cui in           
premessa per procedere allo svincolo della garanzia finanziaria;b) di           
comunicare tempestivamente alla ditta interessata, le decisioni                 
assunte con la presente determinazione;                                         
c) di comunicare tempestivamente all'Assessore all'Ambiente della               
Regione Toscana ed alla Amministrazione provinciale di Bologna, le              
decisioni assunte con la presente determinazione;                               
d) di dare incarico all'Amministrazione provinciale, in qualita' di             
autorita' preposta al controllo di segnalare entro la data fissata al           
punto a) eventuali trasgressioni alle prescrizioni contenute                    
nell'autorizzazione ed alle norme vigenti, ostative allo svincolo               
della garanzia finanziaria di cui alla precedente lettera a).                   
La presente determinazione verra' pubblicata integralmente nel                  
Bollettino Ufficiale della Regione.                                             
IL DIRETTORE GENERALE                                                           
Leopolda Boschetti                                                              

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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