DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE AMBIENTE 23 dicembre 1997, n. 12065
DPR 915/82 - Ditta Faggi Enrico Sas con sede in Sesto Fiorentino (FI), Via Majorana n. 38/40 - Attivita' di raccolta e trasporto di rifiuti tossici e nocivi prodotti da terzi - Delibera di Giunta regionale n. 630 dell'8 marzo 1994 e successiva modifica. Decadenza autorizzazione
IL DIRETTORE GENERALE
Premesso:
- che il DPR 10 settembre 1982, n. 915, recante norme sullo
smaltimento dei rifiuti, all'art. 6, lett. d) attribuisce alla
competenza della Regione il rilascio dell'autorizzazione ad Enti o
imprese ad effettuare lo smaltimento dei rifiuti urbani e speciali
prodotti da terzi, delle autorizzazioni ad effettuare le operazioni
di smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi, delle autorizzazioni
alla installazione e gestione delle discariche e degli impianti di
innocuizzazione e di eliminazione dei rifiuti speciali approvati ai
sensi dell'art. 6, lett. c);
- che l'art. 16 del medesimo DPR prevede che ogni fase dello
smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi deve essere autorizzata ed
in particolare sono previste le autorizzazioni per la raccolta ed il
trasporto, lo stoccaggio provvisorio, il trattamento e lo stoccaggio
definitivo in discarica controllata;
- che la deliberazione del 27 luglio 1984 del Comitato
interministeriale di cui all'art. 5 del DPR 10 settembre 1982, n. 915
(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Supplemento Ordinario n. 253
del 13 settembre 1984) e successive modificazioni ed integrazioni
detta le disposizioni per la prima applicazione delle norme in tema
di smaltimento dei rifiuti ed in particolare ai punti 2, 3, 5.1.1 e
5.3.4 reca disposizioni riguardanti il trasporto di rifiuti tossici e
nocivi;
vista la deliberazione n. 630 dell'8 marzo 1994 e successiva modifica
con la quale la Giunta regionale ha autorizzato la ditta Faggi Enrico
Sas con sede in Sesto Fiorentino (FI), Via Majorana n. 38/40, ad
esercitare l'attivita' di raccolta e trasporto di rifiuti tossici e
nocivi prodotti da terzi con scadenza al 30 giugno 1997;
considerato che la ditta Faggi Enrico Sas non ha inoltrato la domanda
di proroga dell'autorizzazione sopracitata;
rilevato:
- che la direttiva regionale di cui alla delibera n. 6193 del 9
dicembre 1986 "Modalita' di presentazione e determinazione
dell'entita' della garanzia finanziaria prevista per il rilascio
dell'autorizzazione alle attivita' di smaltimento dei rifiuti tossici
e nocivi (art. 19, L.R. 27 gennaio 1986, n. 6)" all'Allegato A, punti
7a) e 7b), prevede che la durata della garanzia finanziaria deve
essere pari alla durata dell'autorizzazione e che decorso tale
periodo la garanzia rimane valida per i successivi due anni e
pertanto lo svincolo, previo accertamento dell'autorita' di controllo
preposta, potra' avvenire dopo due anni dalla data della scadenza
dell'autorizzazione regionale n. 630 dell'8 marzo 1994 e successiva
modifica;
- che si sono venute a verificare le condizioni per la pronuncia
della decadenza dell'autorizzazione;
visto il DLgs 5 febbraio 1997, n. 22 pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - Supplemento Ordinario n. 38 del 15 febbraio 1997;
visto il DPR 10 settembre 1982, n. 915;
vista la deliberazione del Comitato interministeriale, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale - Supplemento Ordinario n. 253 del 13
settembre 1984 e successive modificazioni ed integrazioni;
vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2541 del 4 luglio
1995, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state fissate le
direttive dell'esercizio delle funzioni dirigenziali;
vista la deliberazione della Giunta regionale n. 861 del 30 aprile
1996, esecutiva ai sensi di legge, di individuazione degli atti di
gestione di competenza dei dirigenti nell'ambito della Direzione
generale Ambiente;
dato atto del parere favorevole espresso dal Responsabile
dell'Ufficio Disciplina e Controllo dello smaltimento dei rifiuti,
ing. Claudio Marchesini, per quanto riguarda la regolarita' tecnica
del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 4, sesto comma, della
L.R. 19 novembre 1992, n. 41;
dato atto della legittimita' del presente provvedimento, ai sensi
dell'art. 4, sesto comma, della L.R. 19 novembre 1992, n.41;
determina:
a) di dichiarare decaduta dalla data dell'1 luglio 1997 la ditta
Faggi Enrico Sas con sede in Sesto Fiorentino (FI), Via Majorana n.
38/40, dall'autorizzazione all'attivita' di raccolta e trasporto di
rifiuti tossici e nocivi prodotti da terzi concessa con delibera di
Giunta regionale n. 630 dell'8 marzo 1994 e successiva modifica e che
pertanto dalla data dell'1 luglio 1997 decorrono i due anni di cui in
premessa per procedere allo svincolo della garanzia finanziaria;b) di
comunicare tempestivamente alla ditta interessata, le decisioni
assunte con la presente determinazione;
c) di comunicare tempestivamente all'Assessore all'Ambiente della
Regione Toscana ed alla Amministrazione provinciale di Bologna, le
decisioni assunte con la presente determinazione;
d) di dare incarico all'Amministrazione provinciale, in qualita' di
autorita' preposta al controllo di segnalare entro la data fissata al
punto a) eventuali trasgressioni alle prescrizioni contenute
nell'autorizzazione ed alle norme vigenti, ostative allo svincolo
della garanzia finanziaria di cui alla precedente lettera a).
La presente determinazione verra' pubblicata integralmente nel
Bollettino Ufficiale della Regione.
IL DIRETTORE GENERALE
Leopolda Boschetti