REGIONE EMILIA-ROMAGNA - DIRETTORE GENERALE TRASPORTI E SISTEMI DI MOBILITA'

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE TRASPORTI E SISTEMI DI MOBILITA' 18 settembre 1997, n. 8042

Art. 18 ter, DL 13 maggio 1991, n. 151 convertito con modificazioni dalla Legge 13 luglio 1991, n. 202. Contributo a TRAM - Rimini. Concessione, impegno e liquidazione unica soluzione

IL DIRETTORE GENERALE                                                           
Vista la L.R. 1 febbraio 1982, n. 7 recante "Norme per la concessione           
di contributi sulle spese di gestione e di investimento agli Enti,              
aziende ed imprese che esercitano servizi pubblici di linea per                 
trasporto persone di interesse regionale e locale. Modifiche ed                 
integrazioni alla L.R. 1 dicembre 1979, n. 45";                                 
visto l'art. 1 della predetta legge regionale - sostitutivo dell'art.           
38 della L.R. 45/79 - come modificato dall'art. 5 della L.R. 19                 
agosto 1994, n. 36 che prevede, fra l'altro, la concessione di                  
contributi nella misura massima del 75% della spesa ammissibile per             
l'acquisto di veicoli e di altri mezzi di trasporto persone;                    
vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2541 del 4 luglio              
1995, esecutiva ai sensi di legge avente ad oggetto "Direttive della            
Giunta regionale per l'esercizio delle funzioni dirigenziali";                  
vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1481 del 26 giugno             
1996, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto "Specificazione            
dei compiti dei dirigenti della Direzione generale Trasporti e                  
Sistemi di mobilita'";                                                          
vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1555 del 3 luglio              
1996 - esecutiva a norma di legge - avente ad oggetto "Integrazione             
della quota dei contributi per autobus gia' concessi con delibera di            
Giunta regionale 3416/94";                                                      
considerato:                                                                    
- che in relazione alla predetta delibera 1555/96, TRAM Trasporti               
riuniti area metropolitana Rimini e' stato ammesso a contributo per             
un massimo di Lire 338.532.000 per l'acquisto di n. 1 veicolo in                
sostituzione del bus SICCAR 176/L urbano targa FO/376225 del 1977;              
- che con determinazione n. 7232 in data 24 settembre 1996, TRAM                
Trasporti riuniti area metropolitana Rimini, ha ottenuto un                     
contributo di Lire 260.610.000 quale quota 75% della spesa                      
effettivamente sostenuta per l'acquisto di cui alla delibera di                 
Giunta regionale 1555/96;                                                       
- che residua pertanto, dallo stanziamento di cui alla delibera di              
Giunta regionale 1555/96, la quota di Lire 77.922.000, concedibile a            
TRAM Trasporti riuniti area metropolitana Rimini a fronte                       
dell'acquisto di un ulteriore veicolo oltre a quello gia' finanziato            
con determinazione 7232/96;preso atto che in attuazione del programma           
in oggetto TRAM Trasporti riuniti area metropolitana Rimini ha                  
acquistato un ulteriore autobus urbano medio Cacciamali TCM 890 CAU,            
per il quale richiede l'attribuzione del contributo residuo di Lire             
77.922.000;                                                                     
(omissis)  determina:                                                           
a) di concedere, per le motivazioni di cui in premessa, a favore di             
TRAM Trasporti riuniti area metropolitana Rimini un contributo di               
Lire 77.922.000 per l'acquisto dalla ditta Cacciamali di Brescia di             
n. 1 autobus urbano medio tipo TCM 890 CAU in sostituzione come                 
previsto con delibera 1555/96 e come di seguito specificato;                    
b) di autorizzare TRAM Trasporti riuniti area metropolitana Rimini,             
ai sensi del punto 18) delle premesse della delibera di Giunta                  
regionale 1555/96, al mantenimento in esercizio fino al 31 dicembre             
1998 del veicolo targato FO/388770;                                             
c) di dare atto che TRAM Trasporti riuniti area metropolitana Rimini            
e' tenuto, ai sensi dell'art. 38 della L.R. 1 dicembre 1979, n. 45,             
come modificato dall'art. 1 della L.R. 1 febbraio 1982, n. 7 e                  
dall'art. 39 della L.R. 16 giugno 1984, n. 33 - al rispetto delle               
seguenti prescrizioni:                                                          
1) il veicolo oggetto del contributo deve essere destinato al                   
trasporto pubblico di linea per viaggiatori;                                    
2) sul veicolo acquistato con il contributo regionale dovra' essere             
applicato il simbolo-marchio identificativo dei trasporti della                 
Regione Emilia-Romagna approvato con delibera della Giunta regionale            
n. 3084 del 29 giugno 1982. Detto simbolo-marchio dovra' essere                 
sempre chiaramente leggibile;                                                   
3) divieto di conteggiare la quota sovvenzionata in caso di                     
trasferimento della concessione;                                                
4) ripetibilita' della quota sovvenzionata relativamente al valore              
residuo nel caso di cessazione dell'attivita' aziendale o di                    
alienazione del veicolo che, in ogni caso, e' subordinata al                    
preventivo assenso della Regione;                                               
d) di imputare la somma complessiva di Lire 77.922.000, registrata al           
n. 3844 di impegno sul Capitolo 43224 "Contributi in capitale per               
investimenti nel settore del trasporto pubblico locale da destinare             
agli scopi di cui al comma 4 dell'art. 11 della Legge 10 aprile 1981,           
n. 151 (Legge 12 luglio 1991,  n.202, art. 18 ter; L.R. 1 dicembre              
1979, n. 45 e successive modifiche). Mezzi statali" del Bilancio per            
l'esercizio finanziario 1997, che e' dotato della necessaria                    
disponibilita';                                                                 
e) di dare atto che essendo la somma di Lire 77.922.000 pari al 100%            
del contributo gia' liquidabile in relazione alla documentazione                
richiamata in premessa, si provvedera' sulla base del presente atto             
ed a norma dell'art. 62 della L.R. 31/77, cosi' come sostituito                 
dall'art. 15 della L.R. 40/94 e della delibera della Giunta 2541/95,            
in ossequio a quanto previsto dall'art. 40 della L.R. 45/79 e                   
successive modifiche alla emissione della richiesta del titolo di               
pagamento.                                                                      
Il presente atto verra' pubblicato per estratto nel Bollettino                  
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.                                         
IL DIRETTORE GENERALE                                                           
Renzo Gorini                                                                    

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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