REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 settembre 1997, n. 1584

Assegnazione di incentivi economici alle Aziende Unita' sanitarie locali a sostegno dell'assistenza a domicilio a malati oncologici terminali nel corso del 1997 *** DOCUMENTO FOTOGRAFATO *** Richiedere copia all'UFFICIO BOLLETTINO.

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
Premesso che:                                                                   
- con delibera del Consiglio regionale n. 2358 dell'1 marzo 1995,               
esecutiva, e' stato varato il Programma di interventi per                       
l'assistenza a domicilio di pazienti oncologici terminali, ai sensi             
della L.R. 20 luglio 1994, n. 29 per il triennio 1995-97;                       
- in particolare in tale atto si stabiliscono gli obiettivi                     
assistenziali da raggiungere in ciascun anno, nonche' gli incentivi             
economici da assegnare alle Aziende Unita' sanitarie locali sulla               
base dei pazienti assistiti;                                                    
vista la propria deliberazione n. 3371 del 23 dicembre 1996,                    
sottoposta a richiesta di chiarimenti da parte della CCARER con atto            
n. 1872/14 del 7 gennaio 1997, con la quale viene accantonata la                
somma di Lire 24.748.000.000 destinata a progetti speciali di                   
interesse regionale, non espressamente specificati, tra i quali                 
rientrano i programmi gia' avviati in campo oncologico;                         
considerato che il Programma citato prevede per il 1997                         
l'assegnazione alle Aziende Unita' sanitarie locali di Lire                     
6.261.540.000, previa verifica dell'attivita' realizzata dalle                  
Aziende sanitarie nel 1996;                                                     
preso atto che l'obiettivo posto dal Programma per il 1996 e' di                
assistere, secondo le modalita' organizzative e gli standards                   
assistenziali espressamente tracciati, almeno il 25% dei pazienti               
oncologici terminali (calcolato sulla base dei dati di mortalita' del           
triennio 1989-91), come media regionale;                                        
considerato che, cosi' come stabilito al punto g) della delibera del            
Consiglio gia' citata, le Aziende Unita' sanitarie locali hanno                 
inoltrato il resoconto dell'attivita' effettuata, secondo le                    
indicazioni fornite dall'Assessorato alla Sanita' con nota prot.                
n.25251/PRC del 24/6/1996, agli atti del Servizio Prevenzione                   
collettiva, da cui si ricava il quadro di cui alla tabella n. 1,                
parte integrante e sostanziale del presente atto;                               
rilevato che la tabella n. 1 evidenzia come in ambito regionale                 
l'assistenza e' stata assicurata al 24% dei pazienti oncologici                 
terminali pur con una differenziazione tra le Aziende, tra le quali             
si segnalano le Aziende Unita' sanitarie locali di Imola, Ravenna,              
Forli', Cesena e Rimini, che hanno ampiamente superato l'obiettivo              
regionale del 25%;                                                              
richiamato che per il 1997 l'incentivo desumibile dal Programma e'              
pari a Lire 1.640.000 per ciascun paziente assistito, in                        
considerazione dell'aumento (da Lire 180.000 a Lire 240.000)                    
dell'incentivo stabilito per il responsabile terapeutico del caso,              
come da Accordo regionale con i medici di Medicina generale,                    
derivante da quanto previsto dal DPR 484/96 - Capo VI, approvato con            
atto deliberativo n. 1487 dell'1/8/1997, esecutivo;                             
reputato di dover attribuire, cosi' come previsto al punto h) della             
deliberazione di Consiglio piu' volte richiamata, alle Aziende Unita'           
sanitarie locali che hanno assistito nel 1996 un numero di malati               
superiore a quello atteso in relazione all'obiettivo del 25%, gli               
incentivi per i pazienti assistiti oltre tale standard, mentre per              
quelle Aziende che non hanno raggiunto tale obiettivo, gli incentivi            
gia' assegnati per il 1996 dovranno essere utilizzati per                       
l'assistenza da erogare nel corso del 1997;                                     
considerato che il confronto tra gli incentivi assegnati con propria            
delibera n. 1687 del 17/7/1996, esecutiva, e quelli calcolati in                
proporzione all'effettiva copertura assistenziale, secondo quanto               
stabilito dal Programma, mostra un residuo complessivo di Lire                  
139.040.000, cosi' come si evince dalla tabella n. 2, parte                     
integrante e sostanziale del presente atto;                                     
valutato che per garantire l'incremento del contributo per ciascun              
paziente assistito - in considerazione dell'obiettivo assistenziale             
del 1997 che prevede di assistere 3.963 malati - occorre destinare              
l'ulteriore somma di Lire 237.780.000 e che e' possibile utilizzare             
il residuo del 1996 sopra menzionato di Lire 139.040.000 a parziale             
copertura di tale differenza;                                                   
preso atto pertanto che e' necessario destinare l'ulteriore somma di            
Lire 98.740.000 (risultante dalla differenza tra 237.780.000 e                  
139.040.000) rispetto alla somma di 6.261.540.000 prevista nella gia'           
citata deliberazione di Consiglio n. 2358 dell'1/3/1995, per                    
consentire tale copertura;                                                      
preso atto inoltre che e' necessario predisporre un software di                 
gestione del sistema informativo regionale per monitorare l'andamento           
del Programma assistenziale in termini qualitativi e quantitativi;              
considerate positivamente le precedenti esperienze in campo                     
informativo sviluppate con il supporto dell'Azienda Unita' sanitaria            
locale di Modena ed in particolare quella relativa al sistema di                
sorveglianza per gli screening oncologici nella quale l'Azienda                 
Unita' sanitaria locale di Modena ha garantito tempestivita',                   
professionalita' e qualita';                                                    
preso atto che il software di cui al punto precedente ha comportato             
una spesa, come da deliberazione n. 2332 del 24/9/1996, esecutiva, di           
Lire 30.000.000 e che si stima che il presente sviluppo comporti una            
spesa di Lire 25.000.000;                                                       
valutato pertanto opportuno assegnare all'Azienda Unita' sanitaria              
locale di Modena l'ulteriore somma di Lire 25.000.000 per tale                  
adempimento;                                                                    
dato atto pertanto che la complessiva somma necessaria per                      
incentivare il raggiungimento degli obiettivi previsti dal Programma            
nel corso dell'anno 1997 e' di Lire 6.385.280.000;                              
reputato, pertanto, di dover approvare la ripartizione degli                    
incentivi tra le Aziende Unita' sanitarie locali per il sostegno                
dell'assistenza domiciliare ai malati oncologici terminali per l'anno           
1997, cosi' come previsto dal Programma, secondo quanto definito                
nella tabella n. 3, parte integrante e sostanziale del presente atto;           
vista la L.R. 12 maggio 1994, n. 19, recante "Norme per il riordino             
del Servizio Sanitario regionale ai sensi del DLgs 30 ottobre 1992,             
n. 502 modificato dal DLgs 7 dicembre 1993,  n.517";                            
vista la L.R. 24/4/1997, n. 8;                                                  
vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2541 del 4 luglio              
1995, esecutiva, con la quale sono state fissate le direttive per               
l'esercizio delle funzioni dirigenziali;                                        
vista la determinazione del Direttore generale n. 6595 del 28/7/1997,           
esecutiva, recante ad oggetto "Incarichi di sostituzione per assenza            
congedo ordinario dei Responsabili di Servizio della Direzione                  
generale Sanita' e Servizi sociali", con cui, tra l'altro, il dr.               
Giovanni Paganelli e' stato individuato quale sostituto di Paolo                
Tori, Responsabile del Servizio Prevenzione collettiva;                         
dato atto del parere favorevole espresso dal dott. Giovanni Paganelli           
e da Alberto Andreotti, Responsabile del Servizio Distretti sanitari,           
in merito alla regolarita' tecnica del presente atto deliberativo, ai           
sensi dell'art. 4, sesto comma della L.R. 19 novembre 1992, n. 41 e             
della delibera di Giunta regionale 2541/95;                                     
dato atto del parere favorevole espresso dal Direttore generale                 
Sanita' e Servizi sociali dott. Francesco Taroni, in merito alla                
legittimita' del presente atto deliberativo, ai sensi dell'art. 4,              
sesto comma della L.R. 19 novembre 1992, n. 41 e della citata                   
delibera;                                                                       
dato atto infine del parere favorevole di regolarita' contabile                 
espresso dal Responsabile del Servizio Ragioneria e Credito dott.               
Gianni Mantovani, in merito alla copertura finanziaria del presente             
atto, ai sensi del predetto articolo di legge, e della                          
soprarichiamata deliberazione;                                                  
su proposta dell'Assessore alla Sanita';                                        
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
1) di approvare il riparto tra le Aziende Unita' sanitarie locali del           
finanziamento finalizzato all'assistenza a domicilio ai pazienti                
oncologici terminali, per il 1997, cosi' come indicato nella tabella            
n. 3, parte integrante e sostanziale del presente atto, secondo le              
modalita' ed i criteri indicati in premessa;                                    
2) di dare atto che il finanziamento del programma grava sul Fondo              
sanitario regionale 1997, ed in particolare sul Capitolo 51700                  
"Assegnazioni correnti, a destinazione indistinta, per l'assistenza             
sanitaria ai sensi della Legge 23 dicembre 1978,  n.833 - Mezzi                 
statali" del Bilancio per l'esercizio 1997 che presenta la necessaria           
disponibilita';                                                                 
3) di stabilire che all'impegno di spesa e al trasferimento della               
somma di Lire 6.385.280.000 si dara' corso con successivo                       
provvedimento in sede di riparto per cassa del Fondo sanitario                  
regionale per l'anno 1997;                                                      
4) di stabilire che le Aziende Unita' sanitarie locali dovranno                 
inoltrare all'Assessorato alla Sanita' entro il 31/1/1998, con                  
riferimento alla verifica del budget assegnato, apposita relazione              
sullo stato di avanzamento nell'anno 1997 degli interventi previsti             
dalla L.R. 29/94, utilizzando gli specifici indicatori definiti a               
livello regionale in attuazione del Programma di cui alla                       
deliberazione del Consiglio regionale n. 2358 dell'1 marzo 1995;                
5) di vincolare le Aziende Unita' sanitarie locali ad impiegare le              
somme sopra indicate solo ed esclusivamente per gli scopi sopra                 
descritti;                                                                      
6) di stabilire che qualora alcune Aziende Unita' sanitarie locali              
superino l'obiettivo annuale del 30%, la Regione finanziera'                    
nell'ambito del fondo sanitario per il 1998 la maggiore spesa                   
sostenuta, subordinatamente alla disponibilita' di risorse                      
finanziarie;                                                                    
7) di pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione                         
Emilia-Romagna il presente provvedimento.                                       
(seguono Tabelle)                                                               

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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