COMUNE DI RAVENNA

COMUNICATO

Accordo di programma tra Comune di Ravenna e IACP di Ravenna per la definizione degli interventi da finanziare con i fondi attribuiti alla Regione Emilia-Romagna dal DM 7/4/1997

Premesso che ai sensi dell'art. 27 della Legge 142/90, il                       
sottoscritto, nella sua qualita' di Sindaco del Comune di Ravenna ha            
promosso un Accordo di programma con il Presidente dello IACP                   
(Istituto autonomo case popolari) di Ravenna per la definizione degli           
interventi da finanziare con i fondi attribuiti alla Regione                    
Emilia-Romagna dal DM 7/4/1997 per i programmi di recupero urbano di            
cui all'art. 11 della Legge 493/93;                                             
visto:                                                                          
- la nota dello IACP del 30/7/1998;                                             
- la nota integrativa dello IACP del 20/8/1998;                                 
- il parere dell'Ufficio Legale del 22/10/1998;                                 
- la relazione dei Servizio Gestione urbanistica ed edilizia                    
residenziale pubblica del 26/10/1998 e la correlata decisione di                
Giunta comunale n.53 del 3/11/1998;                                             
preso atto che l'Accordo di programma di cui trattasi si e' concluso            
in data 3 dicembre 1998 con consenso unanime dei due soggetti                   
pubblici interessati;                                                           
decreta:                                                                        
l'approvazione dell'Accordo di programma intervenuto tra Comune di              
Ravenna e lo IACP di Ravenna concernente la definizione degli                   
interventi da finanziare con i fondi attribuiti alla Regione                    
Emilia-Romagna con DM 7/4/1997 per i programmi di recupero urbano di            
cui all'art. 11 della Legge 493/93.                                             
Dispone agli uffici competenti di dar corso alla pubblicazione del              
suddetto Accordo di programma nel rispetto delle modalita' indicate             
al comma 4 dell'art. 27 della Legge 142/90.                                     
Accordo di programma ex art. 27 della Legge 142/90 per l'attuazione             
del PRU Darsena di citta' - II stralcio della I fase                            
L'anno 1998, il mese di dicembre, il giorno 3, nella sede municipale            
del Comune di Ravenna,                                                          
tra                                                                             
il Comune di Ravenna, codice fiscale n. 00354730392 rappresentato da            
Vidmer Mercatali (omissis), che interviene nella sua qualita' di                
Sindaco pro-tempore del Comune predetto,                                        
l'Istituto autonomo case popolari della Provincia di Ravenna, con               
sede in Ravenna, Viale Farini n. 26, codice fiscale  n.00080700396,             
rappresentato da Nadia Simoni (omissis), che interviene nella sua               
qualita' di Presidente, autorizzato al presente atto con                        
deliberazione del Consiglio d'amministrazione n. 217 del 25/11/1998;            
premesso                                                                        
- che le aree interessate dagli interventi previsti nel presente                
Accordo di programma rientrano nell'ambito del Programma speciale               
d'Area "Porto di Ravenna" individuato ai sensi della L.R. 30/96 e               
istituito con delibera di Giunta regionale n. 538 del 14 aprile 1997;           
- che il relativo Accordo di programma quadro prevede, fra l'altro,             
la riqualificazione urbana della Darsena di citta' ed in specifico la           
realizzazione di interventi di edilizia residenziale pubblica per la            
locazione permanente (per Lire 2.000.000.000, da finanziarsi con                
fondi di cui al DM 7 aprile 1997), di interventi di risanamento parti           
comuni ed alloggi di proprieta' IACP e Stato nei quartieri erp di Via           
Trieste (per Lire 3.498.171.469 di cui Lire 1.000.000.000 con fondi             
di cui al DM 7 aprile 1997 e Lire 2.498.171.469 con fondi IACP e                
Stato) ed opere di urbanizzazione a servizio del Parco urbano di                
Teodorico (per Lire 800.000.000 con fondi IACP per la realizzazione             
della viabilita' d'accesso dalla Via Romea, individuato come IV lotto           
del I stralcio nell'ambito degli interventi del Giubileo 2000);                 
- che il Comune di Ravenna e' proprietario di un'area in Via Trieste            
denominata ex ETIR, compresa nel subcomparto 23, in cui e'                      
localizzato parte dell'intervento citato di edilizia residenziale               
pubblica per la locazione permanente;                                           
- che il ricavato delle vendite degli alloggi erp del Comune di                 
Ravenna e' stimato in Lire 3.728.321.579 di cui Lire 2.500.000.000              
gia' localizzati nel subcomparto 11 del PRU Darsena (area ex Pansac)            
e Lire 1.228.321.579 ancora da localizzare;                                     
- che con delibera di Giunta regionale 21 settembre 1998,  n.1629 e'            
stata approvata la localizzazione dei Programmi di recupero urbano e            
l'entita' dei finanziamenti, attribuiti dalla Regione Emilia-Romagna            
in base al DM 7 aprile 1997 al Comune di Ravenna, consistono in Lire            
2.000.000.000 per edilizia agevolata a locazione permanente, Lire               
1.000.000.000 per edilizia sovvenzionata e Lire 2.000.000.000 per               
opere di urbanizzazione;                                                        
- che la delibera di Giunta comunale del 19 maggio 1998,  n.22171               
individua lo IACP di Ravenna quale soggetto attuatore dell'intervento           
di erp per la locazione permanente;                                             
- che la decisione di Giunta comunale n. 53 del 3 novembre 1998                 
esprime parere favorevole all'assegnazione diretta allo IACP                    
dell'area denominata ex ETIR compresa nel subcomparto 23 sulla base             
delle argomentazioni di cui al referto del Capo Servizio Gestione               
urbanistica ed edilizia residenziale pubblica del 26 ottobre 1998 a             
cui si rinvia;                                                                  
- che si ritiene opportuno realizzare in un unico intervento la quota           
di edilizia agevolata e locazione permanente finanziate dalla Regione           
e la quota di alloggi del Comune finanziati con la vendita degli                
alloggi erp (Legge 560/93);                                                     
- che si ritiene opportuno disciplinare i rapporti giuridici tra                
Comune e IACP in attuazione dei suddetti provvedimenti ed                       
orientamenti tenendo conto dei rispettivi interessi, nel rispetto dei           
loro fini istituzionali ed in considerazione della rilevanza                    
pubblicistica degli interessi coinvolti;                                        
tutto cio' premesso, tra le parti come sopra individuate si conviene,           
ai sensi e per gli effetti dell'art. 27 di cui alla Legge 8 giugno              
1990, n. 142, quanto segue:                                                     
1) Premesse                                                                     
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente Accordo           
di programma (di seguito indicato come "Accordo") con forza di patto.           
2) Oggetto dell'Accordo e copertura finanziaria                                 
Il presente Accordo disciplina i rapporti relativi all'attuazione di:           
- intervento di edilizia residenziale pubblica per la locazione                 
permanente (nuova costruzione) finanziato per Lire 2.000.000.000 con            
fondi di cui al DM 7 aprile 1997 e per Lire 1.334.000.000 con fondi             
propri IACP, da localizzarsi parte nell'area di proprieta' comunale             
ex ETIR compresa nel subcomparto 23 e parte in area di cui all'art.             
VI.2, comma 11, del PRG 93, compresa nel PRU Darsena;                           
- risanamento parti comuni ed alloggi di proprieta' IACP nei                    
quartieri erp di Via Trieste finanziato per Lire 1.000.000.000 con              
fondi di cui al DM 7 aprile 1997;                                               
- risanamento parti comuni ed alloggi di proprieta' IACP e Stato                
finanziati per Lire 1.698.171.469 con fondi di cui all'art. 25 della            
Legge 513/77 (localizzati in Via Eraclea n. 27/39, Via Fiume n. 29,             
Via Gulli nn. 76/78 - 110/112 - 261/267, Via Lanciani n. 14/16) e per           
Lire 800.000.000 con fondi di cui alla Legge 560/93 - reinvestimento            
dello Stato (localizzati in Via Grado n. 13/19);                                
- un intervento di edilizia residenziale pubblica finanziato per Lire           
1.228.321.579 con fondi di cui alla Legge 560/93 - reinvestimento del           
Comune di Ravenna, che il Comune intende localizzare nell'area                  
denominata ex ETIR compresa nel subcomparto 23.                                 
3) Responsabilita' del procedimento                                             
Si individua nel Comune di Ravenna il soggetto gestore del                      
procedimento.                                                                   
4) Tempi di attuazione del programma                                            
I tempi di attuazione del programma oggetto del presente Accordo sono           
quelli stabiliti dalle norme vigenti e dalle procedure previste dai             
rispettivi finanziamenti.                                                       
5) Impegni delle parti                                                          
Ai fini del rispetto dei tempi e delle modalita' di attuazione del              
programma di cui al presente Accordo, il Comune si impegna per la               
propria competenza a:                                                           
- cedere allo IACP, per la quota parte destinata alla locazione                 
permanente, l'area urbanizzata ex ETIR compresa nel subcomparto 23 a            
prezzo da determinarsi con successivo atto sulla base della stima               
effettuata dal Servizio Patrimonio;                                             
- indicare, a norma dell'art. VI.2, comma 11, del PRG 93, l'area                
compresa nel PRU Darsena ove localizzare parte dell'intervento per la           
locazione permanente;                                                           
- stipulare la convenzione per l'attuazione dell'intervento di erp di           
cui alla Legge 560/93 - reinvestimento del Comune di Ravenna, da                
localizzare in parte dell'intervento nell'area denominata ex ETIR               
compresa nel subcomparto 23;                                                    
- predisporre tutti gli atti necessari per la realizzazione delle               
opere indicate nel precedente punto 2;                                          
- rilasciare le concessioni ed autorizzazioni in tempo utile per                
consentire l'inizio dei lavori correlati agli interventi sopra                  
individuati entro i termini fissati dalla normativa vigente.                    
Ai fini dell'attuazione del programma lo IACP di Ravenna si impegna,            
per la propria competenza a:                                                    
- attuare gli interventi previsti al punto 2 del presente Accordo;              
- acquisire dal Comune la quota parte dell'area ex ETIR compresa nel            
subcomparto 23, al prezzo determinato dalla stima effettuata dal                
Servizio Patrimonio, e l'area compresa nel PRU Darsena indicata dal             
Comune di Ravenna a norma dell'art. VI.2, comma 11, del PRG 93,                 
utilizzando a tal fine i fondi che gli saranno attribuiti secondo le            
procedure previste per il finanziamento dell'intervento destinato               
alla locazione permanente;                                                      
- mettere a disposizione i fondi propri per Lire 1.334.000.000 quale            
quota di propria competenza ed integrazione dei fondi di cui al DM 7            
aprile 1997, nel rispetto delle procedure relative;                             
- mettere a disposizione i fondi di cui all'art. 25 della Legge                 
513/77 e di cui alla Legge 560/93 - reinvestimento dello Stato negli            
importi di cui al precedente punto 2 secondo le modalita' ed i tempi            
previsti dai rispettivi finanziamenti;                                          
- stipulare con il Comune la convenzione per l'attuazione                       
dell'intervento di cui alla Legge 560/93 - reinvestimento del Comune            
di Ravenna da localizzarsi nell'area ex ETIR compresa nel subcomparto           
23;                                                                             
- espletare e perfezionare ogni adempimento procedurale e documentale           
necessario all'attuazione degli interventi.                                     
6) Ritardi, inadempienze e sanzioni                                             
Per quanto riguarda gli interventi ricompresi nel programma, non                
fruenti di contributi pubblici, qualora questi non siano avviati nei            
termini convenuti per motivi imputabili al soggetto attuatore, il               
Comune, a norma, e per gli effetti di cui all'art. 1454 del Codice              
civile, diffidera' il soggetto attuatore inadempiente, a mezzo di               
raccomandata con avviso di ricevimento, ad adempiere agli obblighi              
contratti entro un termine stabilito, dandone notizia alla Regione.             
Trascorso inutilmente il termine fissato nella diffida il Comune                
dichiara risolta l'impegnativa limitatamente alla parte inadempiente,           
fatta salva la facolta' di agire giudizialmente anche per                       
risarcimento del danno.                                                         
Per quanto riguarda, invece, gli interventi di edilizia agevolata per           
la locazione permanente e sovvenzionata ricompresi nel programma,               
questi devono pervenire alla fase di inizio lavori nei termini di               
legge, pena la decadenza del beneficio pubblico, con contestuale                
attivazione delle procedure previste dall'art. 3 della Legge 18                 
febbraio 1992, n. 179, e successive modifiche ed integrazioni.                  
In questo caso, se il mancato inizio dei lavori e' imputabile ad                
inadempienze del soggetto attuatore, il Comune, anche in relazione              
alla natura della titolarita' dell'area o dell'edificio oggetto di              
contributo pubblico, puo' proporre alla Regione la sostituzione                 
dell'operatore inadempiente con altro soggetto, ovvero lo stralcio              
della parte di intervento non avviato, purche' permangano in ogni               
caso le caratteristiche ed i requisiti del programma.                           
La modifica del programma potra' avere attuazione soltanto se questa            
sara' approvata dalla Regione, in quanto, se la proposta di modifica            
dovesse limitare la quantita' e la qualita' dei requisiti essenziali            
che hanno consentito la localizzazione del programma, cio' potrebbe             
comportare la revoca di tutte le agevolazioni assegnate al programma            
stesso.                                                                         
I soggetti inadempienti potranno essere esclusi dalle future                    
assegnazioni di contributi pubblici in materia di edilizia                      
residenziale, qualora l'inadempienza sia imputabile a loro negligente           
comportamento.                                                                  
7) Durata dell'Accordo                                                          
L'Accordo ha durata di anni 5 ed e' prorogabile ad anni 10 nel caso             
di interventi di particolare complessita'.                                      
8) Pubblicazione Accordo                                                        
Il presente Accordo sara' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della             
Regione Emilia-Rornagna a cura dell'ente gestore del procedimento.              
Letto, confermato e sottoscritto.                                               
IL SINDACO  IL PRESIDENTE                                                       
Vidmer Mercatali  Nadia Simoni                                                  

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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