DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 novembre 1998, n. 2114
Affidamento ad ARPA - Agenzia regionale prevenzione ambiente dell'Emilia-Romagna della realizzazione di uno studio sulla stima del fabbisogno tecnologico per il recepimento della direttiva CEE 271/91. Approvazione schema di convenzione
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
(omissis) delibera:
A) di affidare all'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente
dell'Emilia-Romagna la realizzazione dello studio sulla "Stima del
fabbisogno tecnologico per il recepimento della direttiva CEE 271/91
sul trattamento delle acque di scarico ed analisi delle dinamiche
qualitative attese sui corpi idrici emiliani recapitanti in Po" ai
sensi della Legge 4 agosto 1989, n. 283, di cui alla specifica
tecnico-economica citata in premessa;
B) di approvare lo schema di convenzione tra la Regione
Emilia-Romagna e l'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente
dell'Emilia-Romagna, allegata quale parte integrante della presente
deliberazione;
C) di dare atto che il Direttore generale dell'Ambiente, in
applicazione della normativa regionale vigente, provvedera' a
sottoscrivere la convenzione allegata al presente atto deliberativo;
D) di stabilire, la durata della presente convenzione in 16 mesi a
decorrere dalla sottoscrizione della stessa;
E) di dare atto che il Direttore generale dell'Ambiente nominera' per
lo studio oggetto del presente atto, con proprio atto formale, una
equipe tecnica di controllo composta da 3 membri prescelti tra i
funzionari regionali. L'equipe riferira' al Responsabile del Servizio
Analisi Pianificazione ambientale;
F) di stabilire in Lire 800.000.000, IVA inclusa, l'ammontare
complessivo della spesa per la realizzazione dello studio
sopradescritto;
G) di stabilire che la liquidazione delle somme di cui al precedente
punto F) avverra' su presentazione di idonee fatture, previo nulla
osta dell'equipe tecnica di controllo, secondo le seguenti modalita':
1) il 25% dell'importo, e piu' precisamente Lire 200.000.000, ad
avvenuto rilascio, da parte dell'equipe tecnica di controllo, del
certificato di effettivo inizio della attivita', previa presentazione
da parte di ARPA, del Programma dettagliato delle attivita' (PDA);
2) il 50% dell'importo, e piu' precisamente Lire 400.000.000, da
corrispondere dietro presentazione di una relazione, con la quale si
illustra la stato di avanzamento delle attivita', e comunque non
prima di dieci mesi dall'inizio delle stesse;
3) il 25% dell'importo a saldo e piu' precisamente 200.000.000, da
corrispondere al completamento delle attivita', a seguito della
presentazione del rapporto finale sulle attivita' svolte;
4) rimane inteso che la effettiva liquidazione delle somme spettanti
ad ARPA e' subordinata al preventivo trasferimento delle
corrispondenti somme da parte del Ministero dell'Ambiente (con le
modalita' indicate ai punti 5.1.4 e 5.1.6 - Delibera CIPE 21/12/1993)
approvate con la delibera di Giunta regionale n. 6300 del 13 dicembre
1994;
H) di dare atto che il Responsabile del Servizio competente ai sensi
della L.R. 40/94 ed in applicazione della delibera di Giunta 2541/95,
provvedera' con proprie determinazioni alla liquidazione della spesa
di cui al precedente punto F) al verificarsi delle condizioni
previste al precedente punto G) cosi' come richiamate all'art. 4
della convenzione allegata;
I) di impegnare la spesa complessiva di Lire 800.000.000 registrata
al n. 5718 di impegno sul Capitolo 37351 "Azioni di pianificazione
concernenti il risanamento del territorio del Bacino del Po (Punto
3.6 PTTA 1994/96 - Delibera CIPE 21/12/1993 e successive
modificazioni, art. 2 bis, Legge 4 agosto 1989, n. 283) - Mezzi
statali" del bilancio per l'esercizio finanziario 1998 che e' stato
dotato della necessaria disponibilita';
L) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna.
Schema di convenzione tra la Regione Emilia-Romagna ed ARPA per
l'esecuzione dello studio sulla stima del fabbisogno tecnologico per
il recepimento della direttiva CEE 271/91 sul trattamento delle acque
di scarico ed analisi delle dinamiche qualitative attese sui corpi
idrici emiliani recapitanti in Po
L'anno 1998, il giorno . . . . . . . del mese . . . . . . . . . . .
. . ,
fra
la Regione Emilia-Romagna, con sede in Bologna - Via dei Mille n. 21,
codice fiscale n. 80062590379 rappresentata per la presente
convenzione dal Direttore generale all'Ambiente dott.ssa Leopolda
Boschetti, che elegge domicilio legale presso il sopracitato
indirizzo;
l'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente
dell'Emilia-Romagna (d'ora in avanti denominata ARPA) p.IVA e c.f.
04290860370, rappresentata dal Direttore generale ing. Edolo
Minarelli, che elegge domicilio legale presso la sede ARPA di
Bologna, Via Po n. 5,vista:
- la Legge 4 agosto 1989, n. 283 recante provvedimenti urgenti per la
lotta all'eutrofizzazione delle acque costiere del Mare Adriatico e
per l'eliminazione degli effetti;
- la L.R. 19/4/1995, n. 44 che istituisce l'ARPA, Agenzia regionale
per la prevenzione e l'ambiente, ente strumento della Regione
Emilia-Romagna preposto all'esercizio delle funzioni tecniche per la
prevenzione collettiva e per i controlli ambientali, nonche'
all'erogazione di prestazioni analitiche di rilievo sia ambientale
sia sanitario;
visto che:
- l'art. 5, comma 1, lett. n), della medesima L.R. 44/95 prevede tra
le funzioni, attivita' e compiti dell'Agenzia il supporto alla
Regione e agli Enti locali per la predisposizione di piani e progetti
ambientali;
- l'art. 5, comma 2, della L.R. 44/95 consente ad ARPA di definire
convenzioni con Enti pubblici per l'adempimento delle proprie
funzioni;
visto inoltre:
- l'art. 5 del DLgs n. 157 del 17 marzo 1995 che consente di affidare
appalti pubblici di servizi anche senza procedere all'aggiudicazione
tramite pubblico incanto, licitazione privata, appalto concorso o
trattativa privata ad Enti che siano essi stessi un'Amministrazione
aggiudicatrice e che siano titolari di un diritto d'esclusiva in
virtu' di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative;
vista la Legge 28 maggio 1997, n. 140 "Misure urgenti per la finanza
pubblica";
visto inoltre:
- che ARPA ha inviato in data 5/11/1998 prot. reg.le 24012 la
specifica tecnico-economica dello studio: "Stima del fabbisogno
tecnologico per il recepimento della direttiva CEE 271/91 sul
trattamento delle acque di scarico ed analisi delle dinamiche
qualitative attese sui corpi idrici emiliani recapitanti in Po (6R)";
- che la Regione Emilia-Romagna ha valutato la specifica
tecnico-economica dello studio (6R) idonea sotto il profilo
tecnico-scientifico, nonche' congrua sotto il profilo economico, e
ritiene pertanto di affidare ad ARPA la realizzazione di tale studio;
tutto cio' premesso si stipula quanto segue:
Art. 1
Oggetto della convenzione
La Regione Emilia-Romagna affida all'ARPA, che accetta, l'esecuzione
del seguente studio, analiticamente descritto nella specifica
tecnico-economica allegata alla presente convenzione: "Stima del
fabbisogno tecnologico per il recepimento della direttiva CEE 271/91
sul trattamento delle acque di scarico ed analisi delle dinamiche
qualitative attese sui corpi idrici emiliani recapitanti in Po (6R)".
Art. 2
Tempi di esecuzione
I tempi di esecuzione previsti per lo studio sono di 16 mesi a
decorrere dalla data di stipula della presente convenzione. Qualora,
per cause non imputabili all'ARPA e debitamente riconosciute dalla
Regione Emilia-Romagna, si dovessero verificare sospensioni
temporanee delle prestazioni dell'ARPA, la situazione verra'
accertata attraverso uno scambio di lettere tra il Responsabile del
Servizio, sentita l'equipe tecnica di controllo, e l'ARPA. I tempi
della sospensione, cosi' accertati, daranno luogo ad una proroga dei
termini di consegna, pari al periodo di sospensione.
Art. 3
Coordinamento nell'esecuzione della convenzione
Per questo studio il Direttore generale dell'Ambiente nominera'
un'equipe tecnica di controllo col compito di sovraintendere alla
esecuzione delle attivita', attestando anche il raggiungimento dei
livelli di avanzamento previsti per la liquidazione degli acconti e
del saldo.
L'equipe tecnica svolge le seguenti funzioni:
- supervisione, controllo e valutazione delle prestazioni
contrattuali;
- esame e valutazione degli stati di avanzamento con relativo nulla
osta alla liquidazione delle rate d'acconto e del saldo.
Art. 4
Corrispettivo delle prestazioni e modalita' di pagamento
La Regione corrispondera' ad ARPA quale compenso per l'esecuzione
degli studi di cui all'art. 1, l'importo di Lire 800.000.000, IVA
inclusa, analiticamente descritti nella specifica tecnico-economica
allegata.
Tale corrispettivo verra' liquidato dalla Regione Emilia-Romagna a
presentazione di regolari fatture, previo nulla osta dell'equipe
tecnica di controllo, secondo le seguenti modalita':
A) il 25% dell'importo, e piu' precisamente Lire 200.000.000 ad
avvenuto rilascio da parte dell'equipe tecnica di controllo, del
certificato di effettivo inizio delle attivita', previa presentazione
da parte di ARPA, del Programma dettagliato della attivita' (PDA);
B) il 50% dell'importo, e piu' precisamente Lire 400.000.000 da
corrispondere dietro presentazione di una relazione, con la quale si
illustra lo stato di avanzamento delle attivita', e comunque non
prima di dieci mesi dall'inizio delle stesse;
C) il 25% dell'importo, e piu' precisamente Lire 200.000.000 da
corrispondere al completamento dello studio, a seguito della
presentazione di un rapporto finale sulle attivita' svolte;
D) rimane inteso che la effettiva liquidazione delle somme spettanti
ad ARPA e' subordinata al preventivo trasferimento delle
corrispondenti somme da parte del Ministero dell'Ambiente (con le
modalita' indicate ai punti 5.1.4. e 5.1.6. - Delibera CIPE 21
dicembre 1993) approvata con delibera di Giunta regionale n. 6300 del
13 dicembre 1994.
Art. 5
Obblighi dell'ARPA
L'ARPA si impegna, altresi', in adempimento della presente
convenzione a:
- preventivamente comunicare il nominativo del Responsabile dello
svolgimento dello studio, che la Regione potra' sindacare chiedendone
la sostituzione a suo libero convincimento;
- tenere informata la Regione sullo svolgimento di ciascuno studio;
- mantenere a disposizione della Regione, nonche' esibirla a
richiesta della stessa, la documentazione relativa allo svolgimento
dello studio nonche' predisporre, a richiesta, relazioni illustrative
dell'attivita' stessa;
- fornire alla Regione l'assistenza tecnica per la diffusione dei
risultati.
Art. 6
Elaborati finali
L'ARPA si impegna a fornire copia della bozza degli elaborati finali,
due mesi prima del termine previsto, al fine di consentire al
Responsabile del Servizio le opportune verifiche e, alla scadenza del
termine contrattuale, dopo aver provveduto ad apportare le eventuali
modifiche ed integrazioni, a consegnare n. 20 copie degli elaborati
finali dello studio, su supporto cartaceo e n. 10 copie su supporto
informatico da concordare. L'ARPA inoltre su richiesta del
Responsabile del Servizio entro tre mesi dalla consegna definitiva,
fornira' copia dei documenti (ricerche, materiale grigio, basi di
dati su qualsiasi supporto) consultati ed utilizzati per
l'elaborazione del progetto, ritenuti di interesse dalla Regione.
Art. 7
Collaborazioni esterne
Per l'espletamento di specifiche prestazioni, l'ARPA potra' avvalersi
rispettando la normativa vigente, dell'opera di altri organismi
specializzati, societa', gruppi di lavoro nonche' di professionisti
dandone tempestiva informazione al Responsabile del Servizio. L'ARPA,
nei rapporti con tali soggetti, evitera' nel modo piu' assoluto di
coinvolgere la Regione e fara' fronte a sua cura e spese, degli
eventuali diritti dovuti agli autori terzi. In nessun caso, pero', i
contratti con i terzi dovranno essere di impedimento all'esecuzione
delle prestazioni di cui all'art. 4.
Art. 8
Diritti d'autore e riservatezza
Con la firma della presente convenzione, l'ARPA riconosce
sull'oggetto della presente, ai sensi della Legge 633/41, art. 11, la
titolarita' a titolo originario del diritto d'autore della Regione.
L'ARPA e' rigorosamente tenuta ad osservare il segreto nei confronti
di qualsiasi soggetto, in mancanza di esplicita autorizzazione
scritta della Regione, per quanto riguarda fatti, dati, cognizioni,
documenti e oggetti di cui sia venuta a conoscenza, fatte salve le
procedure che si rendano necessarie per gli adempimenti di legge in
materia di diritto di accesso.
Art. 9
Responsabilita' nei confronti di terzi
L'ARPA esonera la Regione da qualsiasi impegno e responsabilita' che
a qualsiasi titolo possa derivare nei confronti di terzi
dall'esecuzione della presente convenzione.
Art. 10
Integrazione dell'accordo
Per quanto non contemplato nel presente disciplinare valgono le
disposizioni contenute nel Codice civile e le leggi speciali in
quanto compatibili.
Art. 11
Oneri fiscali
Il presente atto sara' registrato solo in caso d'uso ai sensi del DPR
n. 131 del 26/4/1986 con spesa a carico della parte richiedente. E'
inoltre esente da bollo ai sensi dell'art. 16, Tab. B del DPR 26
ottobre 1972, n. 642, modificato dall'art. 28 del DPR 30 dicembre
1982, n. 955.
IL DIRETTORE GENERALE IL DIRETTORE GENERALE
DELL'ARPA ALL'AMBIENTE