REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 novembre 1998, n. 2114

Affidamento ad ARPA - Agenzia regionale prevenzione ambiente dell'Emilia-Romagna della realizzazione di uno studio sulla stima del fabbisogno tecnologico per il recepimento della direttiva CEE 271/91. Approvazione schema di convenzione

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
(omissis)  delibera:                                                            
A) di affidare all'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente            
dell'Emilia-Romagna la realizzazione dello studio sulla "Stima del              
fabbisogno tecnologico per il recepimento della direttiva CEE 271/91            
sul trattamento delle acque di scarico ed analisi delle dinamiche               
qualitative attese sui corpi idrici emiliani recapitanti in Po" ai              
sensi della Legge 4 agosto 1989, n. 283, di cui alla specifica                  
tecnico-economica citata in premessa;                                           
B) di approvare lo schema di convenzione tra la Regione                         
Emilia-Romagna e l'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente            
dell'Emilia-Romagna, allegata quale parte integrante della presente             
deliberazione;                                                                  
C) di dare atto che il Direttore generale dell'Ambiente, in                     
applicazione della normativa regionale vigente, provvedera' a                   
sottoscrivere la convenzione allegata al presente atto deliberativo;            
D) di stabilire, la durata della presente convenzione in 16 mesi a              
decorrere dalla sottoscrizione della stessa;                                    
E) di dare atto che il Direttore generale dell'Ambiente nominera' per           
lo studio oggetto del presente atto, con proprio atto formale, una              
equipe tecnica di controllo composta da 3 membri prescelti tra i                
funzionari regionali. L'equipe riferira' al Responsabile del Servizio           
Analisi Pianificazione ambientale;                                              
F) di stabilire in Lire 800.000.000, IVA inclusa, l'ammontare                   
complessivo della spesa per la realizzazione dello studio                       
sopradescritto;                                                                 
G) di stabilire che la liquidazione delle somme di cui al precedente            
punto F) avverra' su presentazione di idonee fatture, previo nulla              
osta dell'equipe tecnica di controllo, secondo le seguenti modalita':           
1) il 25% dell'importo, e piu' precisamente Lire 200.000.000, ad                
avvenuto rilascio, da parte dell'equipe tecnica di controllo, del               
certificato di effettivo inizio della attivita', previa presentazione           
da parte di ARPA, del Programma dettagliato delle attivita' (PDA);              
2) il 50% dell'importo, e piu' precisamente Lire 400.000.000, da                
corrispondere dietro presentazione di una relazione, con la quale si            
illustra la stato di avanzamento delle attivita', e comunque non                
prima di dieci mesi dall'inizio delle stesse;                                   
3) il 25% dell'importo a saldo e piu' precisamente 200.000.000, da              
corrispondere al completamento delle attivita', a seguito della                 
presentazione del rapporto finale sulle attivita' svolte;                       
4) rimane inteso che la effettiva liquidazione delle somme spettanti            
ad ARPA e' subordinata al preventivo trasferimento delle                        
corrispondenti somme da parte del Ministero dell'Ambiente (con le               
modalita' indicate ai punti 5.1.4 e 5.1.6 - Delibera CIPE 21/12/1993)           
approvate con la delibera di Giunta regionale n. 6300 del 13 dicembre           
1994;                                                                           
H) di dare atto che il Responsabile del Servizio competente ai sensi            
della L.R. 40/94 ed in applicazione della delibera di Giunta 2541/95,           
provvedera' con proprie determinazioni alla liquidazione della spesa            
di cui al precedente punto F) al verificarsi delle condizioni                   
previste al precedente punto G) cosi' come richiamate all'art. 4                
della convenzione allegata;                                                     
I) di impegnare la spesa complessiva di Lire 800.000.000 registrata             
al n. 5718 di impegno sul Capitolo 37351 "Azioni di pianificazione              
concernenti il risanamento del territorio del Bacino del Po (Punto              
3.6 PTTA 1994/96 - Delibera CIPE 21/12/1993 e successive                        
modificazioni, art. 2 bis, Legge 4 agosto 1989, n. 283) - Mezzi                 
statali" del bilancio per l'esercizio finanziario 1998 che e' stato             
dotato della necessaria disponibilita';                                         
L) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale             
della Regione Emilia-Romagna.                                                   
Schema di convenzione tra la Regione Emilia-Romagna ed ARPA per                 
l'esecuzione dello studio sulla stima del fabbisogno tecnologico per            
il recepimento della direttiva CEE 271/91 sul trattamento delle acque           
di scarico ed analisi delle dinamiche qualitative attese sui corpi              
idrici emiliani recapitanti in Po                                               
L'anno 1998, il giorno . . . . . . .  del mese . . . . . . . . . . .            
. . ,                                                                           
fra                                                                             
la Regione Emilia-Romagna, con sede in Bologna - Via dei Mille n. 21,           
codice fiscale n. 80062590379 rappresentata per la presente                     
convenzione dal Direttore generale all'Ambiente dott.ssa Leopolda               
Boschetti, che elegge domicilio legale presso il sopracitato                    
indirizzo;                                                                      
l'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente                             
dell'Emilia-Romagna (d'ora in avanti denominata ARPA) p.IVA e c.f.              
04290860370, rappresentata dal Direttore generale ing. Edolo                    
Minarelli, che elegge domicilio legale presso la sede ARPA di                   
Bologna, Via Po n. 5,vista:                                                     
- la Legge 4 agosto 1989, n. 283 recante provvedimenti urgenti per la           
lotta all'eutrofizzazione delle acque costiere del Mare Adriatico e             
per l'eliminazione degli effetti;                                               
- la L.R. 19/4/1995, n. 44 che istituisce l'ARPA, Agenzia regionale             
per la prevenzione e l'ambiente, ente strumento della Regione                   
Emilia-Romagna preposto  all'esercizio delle funzioni tecniche per la           
prevenzione collettiva e per i controlli ambientali, nonche'                    
all'erogazione di prestazioni analitiche di rilievo sia ambientale              
sia sanitario;                                                                  
visto che:                                                                      
- l'art. 5, comma 1, lett. n), della medesima L.R. 44/95 prevede tra            
le funzioni, attivita' e compiti dell'Agenzia il supporto alla                  
Regione e agli Enti locali per la predisposizione di piani e progetti           
ambientali;                                                                     
- l'art. 5, comma 2, della L.R. 44/95 consente ad ARPA di definire              
convenzioni con Enti pubblici per l'adempimento delle proprie                   
funzioni;                                                                       
visto inoltre:                                                                  
- l'art. 5 del DLgs n. 157 del 17 marzo 1995 che consente di affidare           
appalti pubblici di servizi anche senza procedere all'aggiudicazione            
tramite pubblico incanto, licitazione privata, appalto concorso o               
trattativa privata ad Enti che siano essi stessi un'Amministrazione             
aggiudicatrice e che siano titolari di un diritto d'esclusiva in                
virtu' di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative;             
vista la Legge 28 maggio 1997, n. 140 "Misure urgenti per la finanza            
pubblica";                                                                      
visto inoltre:                                                                  
- che ARPA ha inviato in data 5/11/1998 prot. reg.le 24012 la                   
specifica tecnico-economica dello studio: "Stima del fabbisogno                 
tecnologico per il recepimento della direttiva CEE 271/91 sul                   
trattamento delle acque di scarico ed analisi delle dinamiche                   
qualitative attese sui corpi idrici emiliani recapitanti in Po (6R)";           
- che la Regione Emilia-Romagna ha valutato la specifica                        
tecnico-economica dello studio (6R) idonea sotto il profilo                     
tecnico-scientifico, nonche' congrua sotto il profilo economico, e              
ritiene pertanto di affidare ad ARPA la realizzazione di tale studio;           
tutto cio' premesso si stipula quanto segue:                                    
Art. 1                                                                          
Oggetto della convenzione                                                       
La Regione Emilia-Romagna affida all'ARPA, che accetta, l'esecuzione            
del seguente studio, analiticamente descritto nella specifica                   
tecnico-economica allegata alla presente convenzione: "Stima del                
fabbisogno tecnologico per il recepimento della direttiva CEE 271/91            
sul trattamento delle acque di scarico ed analisi delle dinamiche               
qualitative attese sui corpi idrici emiliani recapitanti in Po (6R)".           
Art. 2                                                                          
Tempi di esecuzione                                                             
I tempi di esecuzione previsti per lo studio sono di 16 mesi a                  
decorrere dalla data di stipula della presente convenzione. Qualora,            
per cause non imputabili all'ARPA e debitamente riconosciute dalla              
Regione Emilia-Romagna, si dovessero verificare sospensioni                     
temporanee delle  prestazioni dell'ARPA, la situazione verra'                   
accertata attraverso uno scambio di lettere tra il Responsabile del             
Servizio, sentita l'equipe tecnica di controllo, e l'ARPA. I tempi              
della sospensione, cosi' accertati, daranno luogo ad una proroga dei            
termini di consegna, pari al periodo di sospensione.                            
Art. 3                                                                          
Coordinamento nell'esecuzione della convenzione                                 
Per questo studio il Direttore generale dell'Ambiente nominera'                 
un'equipe tecnica di controllo col compito di sovraintendere alla               
esecuzione delle attivita', attestando anche il raggiungimento dei              
livelli di avanzamento previsti per la liquidazione degli acconti e             
del saldo.                                                                      
L'equipe tecnica svolge le seguenti funzioni:                                   
- supervisione, controllo e valutazione delle prestazioni                       
contrattuali;                                                                   
- esame e valutazione degli stati di avanzamento con relativo nulla             
osta alla liquidazione delle rate d'acconto e del saldo.                        
Art. 4                                                                          
Corrispettivo delle prestazioni e modalita' di pagamento                        
La Regione corrispondera' ad ARPA quale compenso per l'esecuzione               
degli studi di cui all'art. 1, l'importo di Lire 800.000.000, IVA               
inclusa, analiticamente descritti nella specifica tecnico-economica             
allegata.                                                                       
Tale corrispettivo verra' liquidato dalla Regione Emilia-Romagna a              
presentazione di regolari fatture, previo nulla osta dell'equipe                
tecnica di controllo, secondo le seguenti modalita':                            
A) il 25% dell'importo, e piu' precisamente Lire 200.000.000 ad                 
avvenuto rilascio da parte dell'equipe tecnica di controllo, del                
certificato di effettivo inizio delle attivita', previa presentazione           
da parte di ARPA, del Programma dettagliato della attivita' (PDA);              
B) il 50% dell'importo, e piu' precisamente Lire 400.000.000 da                 
corrispondere dietro presentazione di una relazione, con la quale si            
illustra lo stato di avanzamento delle attivita', e comunque non                
prima di dieci mesi dall'inizio delle stesse;                                   
C) il 25% dell'importo, e piu' precisamente Lire 200.000.000 da                 
corrispondere al completamento dello studio, a seguito della                    
presentazione di un rapporto finale sulle attivita' svolte;                     
D) rimane inteso che la effettiva liquidazione delle somme spettanti            
ad ARPA e' subordinata al preventivo trasferimento delle                        
corrispondenti somme da parte del Ministero dell'Ambiente (con le               
modalita' indicate ai punti 5.1.4. e 5.1.6. - Delibera CIPE 21                  
dicembre 1993) approvata con delibera di Giunta regionale n. 6300 del           
13 dicembre 1994.                                                               
Art. 5                                                                          
Obblighi dell'ARPA                                                              
L'ARPA si impegna, altresi', in adempimento della presente                      
convenzione a:                                                                  
- preventivamente comunicare il nominativo del Responsabile dello               
svolgimento dello studio, che la Regione potra' sindacare chiedendone           
la sostituzione a suo libero convincimento;                                     
- tenere informata la Regione sullo svolgimento  di ciascuno studio;            
- mantenere a disposizione della Regione, nonche' esibirla a                    
richiesta della stessa, la documentazione relativa allo svolgimento             
dello studio nonche' predisporre, a richiesta, relazioni illustrative           
dell'attivita' stessa;                                                          
- fornire alla Regione l'assistenza tecnica per la diffusione dei               
risultati.                                                                      
Art. 6                                                                          
Elaborati finali                                                                
L'ARPA si impegna a fornire copia della bozza degli elaborati finali,           
due mesi prima del termine previsto, al fine di consentire al                   
Responsabile del Servizio le opportune verifiche e, alla scadenza del           
termine contrattuale, dopo aver provveduto ad apportare le eventuali            
modifiche ed integrazioni, a consegnare n. 20 copie degli elaborati             
finali dello studio, su supporto cartaceo e n. 10 copie su supporto             
informatico da concordare. L'ARPA inoltre su richiesta del                      
Responsabile del Servizio entro tre mesi dalla consegna definitiva,             
fornira' copia dei documenti (ricerche, materiale grigio, basi di               
dati su qualsiasi supporto) consultati ed utilizzati per                        
l'elaborazione del progetto, ritenuti di interesse dalla Regione.               
Art. 7                                                                          
Collaborazioni esterne                                                          
Per l'espletamento di specifiche prestazioni, l'ARPA potra' avvalersi           
rispettando la normativa vigente, dell'opera di altri organismi                 
specializzati, societa', gruppi di lavoro nonche' di professionisti             
dandone tempestiva informazione al Responsabile del Servizio. L'ARPA,           
nei rapporti con tali soggetti, evitera' nel modo piu' assoluto di              
coinvolgere la Regione e fara' fronte a sua cura e spese, degli                 
eventuali diritti dovuti agli autori terzi. In nessun caso, pero', i            
contratti con i terzi dovranno essere di impedimento all'esecuzione             
delle prestazioni di cui all'art. 4.                                            
Art. 8                                                                          
Diritti d'autore e riservatezza                                                 
Con la firma della presente convenzione, l'ARPA riconosce                       
sull'oggetto della presente, ai sensi della Legge 633/41, art. 11, la           
titolarita' a titolo originario del diritto d'autore della Regione.             
L'ARPA e' rigorosamente tenuta ad osservare il segreto nei confronti            
di qualsiasi soggetto, in mancanza di esplicita autorizzazione                  
scritta della Regione, per quanto riguarda fatti, dati, cognizioni,             
documenti e oggetti di cui sia venuta a conoscenza, fatte salve le              
procedure che si rendano necessarie per gli adempimenti di legge in             
materia di diritto di accesso.                                                  
Art. 9                                                                          
Responsabilita' nei confronti di terzi                                          
L'ARPA esonera la Regione da qualsiasi impegno e responsabilita' che            
a qualsiasi titolo possa derivare nei confronti di terzi                        
dall'esecuzione della presente convenzione.                                     
Art. 10                                                                         
Integrazione dell'accordo                                                       
Per quanto non contemplato nel presente disciplinare valgono le                 
disposizioni contenute nel Codice civile e le leggi speciali in                 
quanto compatibili.                                                             
Art. 11                                                                         
Oneri fiscali                                                                   
Il presente atto sara' registrato solo in caso d'uso ai sensi del DPR           
n. 131 del 26/4/1986 con spesa a carico della parte richiedente. E'             
inoltre esente da bollo ai sensi dell'art. 16, Tab. B del DPR 26                
ottobre 1972, n. 642, modificato dall'art. 28 del DPR 30 dicembre               
1982, n. 955.                                                                   
IL DIRETTORE GENERALE  IL DIRETTORE GENERALE                                    
DELL'ARPA  ALL'AMBIENTE                                                         

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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