DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 novembre 1998, n. 2034
Approvazione del progetto "Misure della rete regionale di controllo della subsidenza e misure di linee della rete costiera non compresa nella rete regionale, rilievi batimetrici". Affidamento ad ARPA dell'esecuzione del progetto ed approvazione dello schema di convenzione
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
(omissis) delibera:
1) di approvare la realizzazione della "Rete regionale per il
controllo della subsidenza" e del progetto "Misure della rete
regionale di controllo della subsidenza e misure di linee della rete
costiera non comprese nella rete regionale, rilievi batimetrici",
allegati in visione al presente atto, dell'importo di Lire
1.481.040.000 cosi' finanziato:
- con delibera di Giunta regionale 315/98 Lire 983.040.000
- con delibera di Giunta regionale 1679/98 Lire 120.000.000
- con fondi propri ARPA tramite finanziamento MURST Lire
250.000.000
- con propri fondi ARPA (relativo all'impiego di personale nel
progetto MURST) Lire 128.000.000
per un totale di Lire 1.481.040.000
2) di affidare all'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente
dell'Emilia-Romagna (ARPA), la realizzazione del progetto "Misure
della rete regionale di controllo della subsidenza e misure di linee
della rete costiera non compresa nella rete regionale, rilievi
batimetrici";
3) di approvare lo schema di convenzione tra Regione Emilia-Romagna e
ARPA, facente parte integrante della presente delibera, riguardante
in particolare le modalita' di gestione dei rapporti tra la Regione
Emilia-Romagna e l'ARPA sul finanziamento di Lire 983.040.000;
4) di dare atto che il Direttore generale all'Ambiente, in
applicazione della normativa regionale vigente, provvedera' a
sottoscrivere la convenzione allegata al presente atto
deliberativo;5) di dare atto che il Direttore generale all'Ambiente
nominera' con proprio atto formale, una equipe tecnica di controllo
composta da tre membri prescelti tra i funzionari regionali. L'equipe
riferira' al Responsabile del Servizio Analisi e Pianificazione
ambientale;
6) di impegnare la spesa di Lire 983.040.000, IVA inclusa, per la
realizzazione di una rete regionale per il controllo della
subsidenza, registrata al n. 5440 di impegno sul Capitolo 35500
"Interventi relativi al risparmio idrico e al riuso delle acque
reflue nonche' alle finalita' di cui alla Legge 18 maggio 1989,
n.183 (art. 18, comma 3, Legge 5 gennaio 1994, n. 36 e DPR 18
novembre 1997) - Mezzi statali (CNI)" del Bilancio di previsione per
l'esercizio finanziario 1998 che e' stato dotato della necessaria
disponibilita';
7) di dire atto che il Responsabile del Servizio competente ai sensi
della L.R. 40/94 ed in applicazione della deliberazione di Giunta
2541/95, provvedera' con propria determinazione alla liquidazione
della spesa di cui al punto 4) al verificarsi delle condizioni
previste all'art. 7 della convenzione allegata;
8) di dare atto che alla liquidazione del finanziamento di Lire
120.000.000 per le attivita' relative alla rete regionale di
controllo della subsidenza si provvedera' secondo le modalita'
specificate al punto 4) del dispositivo della deliberazione della
Giunta regionale n. 1679 del 28 settembre 1998;
9) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna.
Schema di convenzione tra la Regione Emilia-Romagna ed ARPA (Agenzia
regionale per la prevenzione e l'ambiente) per l'esecuzione di un
progetto finanziato ai sensi del DPR 18 novembre 1997, riguardante
"Misure della rete regionale di controllo della subsidenza e misure
di linee della rete costiera non comprese nella rete regionale,
rilievi batimetrici"
L'anno 1998, il giorno . . . . . . . . . del mese . . . . . . . . . .
. . .
fra
la Regione Emilia-Romagna, con sede in Bologna - Via dei Mille n. 21
- codice fiscale n. 80062590379 rappresentata per la presente
convenzione dal Direttore generale dell'Ambiente . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . che elegge domicilio legale presso il
sopracitato indirizzo;
l'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente
dell'Emilia-Romagna (d'ora in avanti denominata ARPA), p. IVA e c.f.
04290860370, rappresentata dal Direttore generale . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . , che elegge domicilio legale presso la
sede ARPA di Bologna, Via Po n. 5;
visto:
- il DPR del 18 novembre 1997 indicante "Finalizzazione e riparto
delle somme di cui al fondo speciale previsto dall'art. 18, comma 3,
della Legge 5 gennaio 1994, n. 36;
- l'art. 1 dello stesso DPR che prevede che "Le somme di cui all'art.
18, comma 3, della Legge 5 gennaio 1994, n. 36, iscritte in conto
residui al Capitolo 7750 dello stato di previsione della spesa del
Ministero dei Lavori pubblici per l'anno 1997 l'importo complessivo
di Lire 20.192.383.000 relativo agli anni 1994-1995-1996, sono
utilizzate, attraverso programmi adottati dalle Regioni e dalle
Provincie autonome, per il finanziamento di attivita' ed interventi
finalizzati prioritariamente alla ricognizione delle infrastrutture
dei servizi idrici ed agli adempimenti connessi all'attuazione della
Legge 18 maggio 1989, n. 183, relative al risanamento delle acque,
completamento e gestione delle reti di monitoraggio, fruizione e
gestione del patrimonio idrico e tutela degli aspetti ambientali ad
esso connesso";
considerato che l'ARPA in collaborazione con l'Universita' di
Bologna, su richiesta della Regione, ha predisposto un progetto per
l'istituzione di una rete per il controllo della subsidenza nella
regione Emilia-Romagna;
dato atto che:
- per quota parte di tale progetto l'ARPA ha a suo tempo richiesto un
finanziamento al Ministero dell'Universita' e della Ricerca
scientifica e tecnologica per l'importo di Lire 250.000.000 e che
tale progetto e' stato ritenuto dal Ministero stesso di particolare
interesse e inserito nell'elenco dei progetti programmati ed e' in
via di finanziamento per la quota richiesta;
- la Giunta regionale ha approvato con delibera n. 1679 del 28
settembre 1998 la concessione di un contributo all'ARPA per il
completamento delle attivita' di istituzione delle reti di controllo
per un importo di Lire 120.000.000 che trova imputazione sul Capitolo
37032 (impegno n. 4671) definendo altresi' al punto 4) del
dispositivo le modalita' di liquidazione di detto contributo;
tenuto conto che:
- la Giunta regionale ha approvato con delibera 315/98 il Programma
delle attivita' comprendente "Rete regionale per il controllo dalla
subsidenza" e gli "Studi finalizzati al risparmio idrico" da
realizzarsi con risorse derivanti dal fondo speciale di cui all'art.
18, Legge 36/94 e definite nel DPR 18 novembre 1997 per un importo
rispettivamente di Lire 983.040.000 il primo e Lire 240.000.000 il
secondo (non oggetto della presente convenzione);
- il progetto della "Rete regionale per il controllo della
subsidenza" predisposto dall'Agenzia regionale prevenzione e ambiente
(ARPA) su richiesta del Servizio Analisi e Pianificazione ambientale
comprende:
a) la misura e calcolo della rete di livellazione;
b) la misura e calcolo della rete GPS (Global Positioning System);
c) l'integrazione del sistema informativo con i dati misurati;
e una serie di ulteriori attivita':
d) le misure di livellazione sulla rete costiera;
e) i rilievi batimetrici della zona costiera;
per un costo totale, IVA compresa di Lire 1.481.040.000 e che il
progetto risulta cosi' finanziato:
- con delibera di Giunta regionale 315/98 Lire 983.040.000
- con delibera di Giunta regionale 1676/98 Lire 120.000.000
- con fondi propri ARPA tramite finanziamento MURST Lire
250.000.000
- con propri fondi ARPA (relativo all'impiego di personale nel
progetto MURST) Lire 128.000.000
per un totale di Lire 1.481.040.000
visto inoltre che:
- l'art. 5 del DLgs n. 157 del 17 marzo 1995 consente di affidare
appalti pubblici di servizi anche senza procedere all'aggiudicazione
tramite l'espletamento di apposita gara ad Enti che siano essi stessi
un'Amministrazione aggiudicatrice e che siano titolari di un diritto
di esclusiva in virtu' di disposizioni legislative, regolamentari o
amministrative;
- l'Agenzia regionale prevenzione e ambiente (ARPA) istituita con
L.R. n. 44 del 19 aprile 1995, ha tra le varie funzioni anche quella
prevista dall'art. 5 punto c) della legge regionale citata di
"Fornire il necessario supporto tecnico scientifico alla Regione ai
fini della elaborazione dei programmi regionali di intervento per la
prevenzione e il controllo ambientale e la verifica della salubrita'
degli ambienti di vita";
tutto cio' premesso si stipula e si conviene quanto segue
Art. 1
Oggetto della convenzione
La Regione Emilia-Romagna affida all'ARPA, che accetta, l'incarico
per l'esecuzione del progetto, avente per oggetto "Misure della rete
regionale di controllo della subsidenza, misure di linee della rete
costiera non comprese nella rete regionale, rilievi batimetrici".
L'incarico sara' svolto dall'ARPA secondo i contenuti, le modalita'
ed i tempi analiticamente descritti nelle specifiche tecniche, che
sono depositate presso il Servizio Analisi e Pianificazione
ambientale.
Art. 2
Controllo sull'esecuzione dell'incarico
Le attivita' della presente convenzione verranno realizzate sotto la
vigilanza ed il controllo del Responsabile del Servizio Analisi e
Pianificazione ambientale che accertera', tramite una equipe tecnica,
l'operato dell'ARPA ed il rispetto dei tempi e della modalita' di
attuazione del programma di lavoro in conformita' alle clausole della
presente convenzione.
Il Responsabile del Servizio potra', nel corso dello sviluppo delle
attivita', definire eventuali variazioni ed indirizzi integrativi
in accordo con ARPA, al fine di assicurare la migliore
corrispondenza agli obiettivi del progetto. In particolare, nel caso
di ribassi d'asta, i fondi risultanti da tali ribassi potranno essere
utilizzati per lavori e studi integrativi al progetto di cui
all'art. 1 previo semplice scambio di lettere tra il Responsabile del
Servizio e ARPA.
Art. 3
Coordinamento nell'esecuzione della convenzione
Entro 30 giorni dall'approvazione della presente convenzione, il
Direttore generale all'Ambiente nominera' l'equipe Tecnica con il
compito di collaborare con il Responsabile del Servizio per la
verifica dell'esecuzione degli studi e delle azioni previste, e di
attestare inoltre il raggiungimento dei livelli di avanzamento per
la liquidazione degli acconti previsti.
Art. 4
Durata della prestazione
Le attivita' del programma di lavoro si svilupperanno nell'arco
temporale di realizzazione del progetto complessivo, pari a 21 mesi
dalla data di sottoscrizione della presente convenzione.
Qualora, per cause non imputabili all'ARPA e debitamente riconosciute
dalla Regione Emilia-Romagna, si dovessero verificare sospensioni
temporanee delle prestazioni dell'ARPA, la situazione verra'
accertata attraverso uno scambio di lettere tra il Responsabile del
Servizio, sentiti l'equipe tecnica di controllo e l'ARPA. I tempi
della sospensione, cosi' accertati, daranno luogo ad una proroga dei
termini di consegna, pari al periodo di sospensione.
Art. 5
Obblighi dell'ARPA
L'ARPA si impegna altresi':
1) entro 15 giorni dalla stipula della presente convenzione a
comunicare il nominativo del Responsabile sia dello svolgimento delle
attivita', sia dei compiti di coordinamento con l'Amministrazione
regionale. Inoltre l'ARPA, entro un mese dalla data di stipula della
presente convenzione, consegnera' un programma dettagliato delle
attivita' (PDA) del progetto, comprensivo dei tempi e dei costi delle
singole attivita';
2) tenere informata l'equipe tecnica di controllo sullo svolgimento
dei lavori;
3) mantenere la documentazione relativa allo svolgimento dei lavori e
predisporre, in accordo con la Regione, relazioni illustrative
sull'attivita' svolta;
4) predisporre, a conclusione di ogni singola attivita', dei rapporti
intermedi per la verifica della conformita' degli studi e lavori
eseguiti con gli obiettivi previsti dal programma;
5) redigere, a conclusione dei lavori, un piano dettagliato di
manutenzione ordinaria della rete;
6) fornire alla Regione l'assistenza tecnica per la diffusione dei
risultati.
Art. 6
Elaborati finali
L'ARPA si impegna a fornire copia della bozza degli elaborati
finali, due mesi prima del termine previsto, al fine di consentire al
Responsabile del Servizio le opportune verifiche e, alla scadenza del
termine contrattuale, dopo aver provveduto ad apportare le
eventuali modifiche ed integrazioni, a consegnare n. 30 copie degli
elaborati conclusivi, di cui n. 5 copie su supporto cartaceo e n. 25
copie su supporto informatico da concordare.
L'ARPA inoltre, su richiesta del Responsabile del Servizio entro tre
mesi dalla consegna definitiva, fornira' copia dei documenti
(ricerche, materiale grigio, basi di dati su qualsiasi supporto)
consultati ed utilizzati per l'elaborazione del progetto, ritenuti di
interesse dalla Regione.
Art. 7
Corrispettivo delle prestazioni e modalita' di pagamento
La Regione liquidera' ad ARPA l'importo di Lire 983.040.000 (IVA 20%
inclusa) quale compenso per l'esecuzione del Progetto di cui all'art.
1 a presentazione di regolari fatture, previo nulla-osta dell'equipe
tecnica di controllo, secondo le modalita' di seguito riportate:
- il 30% pari a Lire 294.912.000 (IVA inclusa) ad avvenuta verifica
dell'effettivo inizio dei lavori e dell'approvazione del programma
dettagliato delle attivita' (PDA) da parte dell'equipe tecnica di
controllo;
- il 50% pari a Lire 491.520.000 (IVA inclusa) da corrispondere
dietro presentazione di una relazione entro il 31 ottobre 1999, con
la quale viene illustrato lo stato di avanzamento delle attivita';
- il 20% pari a Lire 196.608.000 (IVA inclusa) al completamento delle
attivita', da corrispondere dietro presentazione degli elaborati
finali e di un rapporto sui lavori svolti.
Art. 8
Integrazione dell'accordo
Per quanto non contemplato nel presente disciplinare valgono le
disposizioni contenute nel Codice civile e le leggi speciali in
quanto compatibili.
Art. 9
Collaborazioni esterne
Per l'espletamento di specifiche prestazioni l'ARPA potra'
avvalersi, rispettando la normativa vigente, dell'opera di altri
organismi specializzati, societa', gruppi di lavoro nonche' di
professionisti dandone tempestiva informazione al Responsabile del
Servizio.
L'ARPA, nei rapporti con tali soggetti, evitera' nel modo piu'
assoluto di coinvolgere la Regione e fara' fronte a sua cura e spese,
degli eventuali diritti dovuto agli autori terzi.
In nessun caso, pero', i contratti con i terzi dovranno essere di
impedimento all'esecuzione delle prestazioni di cui all'art. 4.
Art. 10
Diritti d'autore e riservatezza
Con la firma della presente convenzione, l'ARPA riconosce
sull'oggetto della presente, ai sensi della Legge 633/41, art. 11, la
titolarita' a titolo originario del diritto d'autore della Regione.
L'ARPA e' rigorosamente tenuta ad osservare il segreto nei confronti
di qualsiasi soggetto, in mancanza di esplicita autorizzazione
scritta della Regione, per quanto riguarda fatti, dati, cognizioni,
documenti e oggetti di cui sia venuta a conoscenza, fatte salve le
procedure che si rendano necessarie per gli adempimenti di legge in
materia di diritto di accesso.
L'ARPA potra', in conseguenza della disponibilita' gia' data dalla
Regione Emilia-Romagna alle Amministrazioni provinciali, mettere a
disposizione delle stesse, tutti quei dati necessari allo sviluppo di
progetti con le stesse finalita' della presente convenzione, ed
eseguire lavori in contemporanea per realizzare reti di dettaglio in
occasione della livellazione regionale, tale da garantire una
migliore omogeneita' dei dati.
Art. 11
Responsabilita' nei confronti di terzi
L'ARPA esonera la Regione da qualsiasi impegno e responsabilita' che
a qualsiasi titolo possa derivare nei confronti di terzi
dall'esecuzione della presente convenzione.
Art. 12
Oneri fiscali
Il presente atto sara' registrato solo in caso d'uso ai sensi del DPR
n. 131 del 26 aprile 1986 con spesa a carico della parte richiedente.
E' inoltre esente da bollo ai sensi dell'art. 16, Tab. B del DPR 26
ottobre 1972, n. 642, modificato dall'art. 28 del DPR 30 ottobre
1982, n. 933.
IL DIRETTORE GENERALE IL DIRETTORE GENERALE
DELL'ARPA ALL'AMBIENTE