DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 novembre 1998, n. 1972
Modifica alla deliberazione della Giunta regionale n.3583 del 26 luglio 1994. Modalita' di prestazione e determinazione dell'entita' delle garanzie finanziarie previste per il rilascio dell'autorizzazione alle attivita' di smaltimento dei rifiuti
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Visto il DLgs 5 febbraio 1997, n. 22, recante "Attuazione delle
Direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e
94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio", cosi' come
modificato dal DLgs 8 novembre 1997, n. 389, ed in particolare l'art.
57, comma 1, il quale prevede che sino all'adozione delle specifiche
norme tecniche di attuazione del decreto medesimo, restano in vigore
le norme precedenti;
vista la deliberazione 27 luglio 1984 del Comitato interministeriale
ed in particolare il punto 5.3.1., lett. f) della suddetta
deliberazione nel quale viene stabilito che l'autorizzazione alle
attivita' di smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi, debba
contenere anche la determinazione delle garanzie finanziarie nonche'
il termine e le modalita' di prestazione delle medesime;
visto l'art. 27 della L.R. n. 27 del 12 luglio 1994 "Disciplina dello
smaltimento dei rifiuti" che attribuisce alla Giunta regionale la
competenza a fissare parametri articolati per tipo di attivita' e
caratteristiche degli impianti, ai fini della determinazione
dell'importo della garanzia finanziaria;
visto l'art. 27, comma 4 della legge regionale citata, che fissa i
criteri cui deve riferirsi la determinazione degli importi della
garanzia finanziaria;
vista la deliberazione della Giunta regionale n. 3583 del 26 luglio
1994, che determina le modalita' di presentazione e determinazione
della entita' delle garanzie finanziarie previste per il rilascio
dell'autorizzazione alle attivita' di smaltimento di cui all'art. 27
della legge regionale citata;
considerato che nel corso degli anni di applicazione della normativa
riguardante la prestazione delle garanzie finanziarie, a fronte di
una puntuale ed efficace azione di controllo esperita dalle
competenti autorita', si e' verificato un unico caso di utilizzazione
della stessa, pur essendo state prestate centinaia di garanzie;
dato atto:
- che la complessa istruttoria tecnica-amministrativa prevista per il
rilascio dell'autorizzazione all'esercizio delle attivita' di
smaltimento dei rifiuti per cui e' richiesta la prestazione della
garanzia finanziaria, permette una valutazione preventiva della
sicurezza degli impianti che saranno realizzati;
- che da parte degli operatori economici del settore e' stato
segnalato che il sistema delle garanzie finanziarie come attualmente
disciplinato determina esposizioni finanziarie insostenibili e
comunque eccessive rispetto all'oggetto della garanzia stessa;
- che gli stessi hanno sollecitato una revisione della deliberazione
regionale n. 3583 del 26 luglio 1994;
considerato che le ragioni esposte risultano fondate anche sulla base
degli accertamenti svolti dai competenti Servizi regionali;
ravvisata pertanto la necessita' di modificare la deliberazione della
Giunta regionale n. 3583 del 26 luglio 1994, disponendo un'adeguata
riduzione dell'importo delle garanzie finanziarie e della loro durata
oltre il termine di scadenza dell'autorizzazione rilasciata dalla
Provincia competente;
rilevata l'opportunita' di procedere alla suddetta modifica lasciando
invariata la terminologia che definisce la categoria dei rifiuti,
cosi' come prevista dalla delibera del Comitato interministeriale 27
luglio 1984, tuttora in vigore per le motivazioni piu' sopra esposte;
dato atto del parere favorevole espresso dal Direttore generale
all'Ambiente dott.ssa Leopolda Boschetti, competente in merito alla
legittimita' della presente deliberazione ai sensi dell'art. 4, sesto
comma, della L.R. 19 novembre 1992, n. 41 e del punto 3.1 della
deliberazione 2541/95;
dato atto del parere favorevole espresso dal Responsabile del
Servizio Analisi e Pianificazione ambientale, ing. Giuseppe
Benedetti, in merito alla regolarita' tecnica della presente
deliberazione, ai sensi dell'art. 4, sesto comma, della L.R. 19
novembre 1992, n. 41 e della deliberazione sopra citata;su proposta
dell'Assessore al Territorio, Programmazione e Ambiente;
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di modificare i punti 6) e 7b) dell'Allegato A) della
deliberazione della Giunta regionale n. 3583 del 26 luglio 1994 come
segue:
la lett. A) del punto 6 dell'Allegato A) della delibera n. 3583 del
26 luglio 1994 e' cosi' sostituita:
"A) Stoccaggio provvisorio di rifiuti tossici e nocivi
L'ammontare della garanzia e' calcolato moltiplicando la cifra di
Lire 100.000 per il quantitativo massimo di rifiuti tossici nocivi
che la ditta e' autorizzata a stoccare provvisoriamente espresso in
tonnellate; l'ammontare della garanzia non dovra' comunque essere
inferiore a Lire 100.000.000.
Limitatamente allo stoccaggio provvisorio di accumulatori usati e
relativi liquidi elettrolitici, l'ammontare della garanzia e'
calcolato moltiplicando la cifra di Lire 5.000 per il quantitativo
massimo che la ditta e' autorizzata a stoccare provvisoriamente,
espresso in metri cubi, con un valore minimo di Lire 30.000.000.".
I capoversi c1), c2), c3), della lett. C) del punto 6 dell'Allegato
A) sono cosi' sostituiti:
"C1) Discarica di II categoria - tipo B - adibita allo stoccaggio
definitivo di rifiuti speciali. L'ammontare della garanzia e'
calcolato moltiplicando la cifra di Lire 35.000 per la capacita'
complessiva della discarica espressa in metri cubi cosi' come
indicati nei singoli atti autorizzativi e addizionando al valore
cosi' ottenuto l'importo di Lire 5.000 per ogni metro quadro di
superficie dell'area di sedime della discarica misurata al piano di
campagna.
C2) Discarica di II categoria - tipo B - adibita anche allo
stoccaggio definitivo di rifiuti tossici e nocivi. L'ammontare della
garanzia e' calcolato moltiplicando la cifra di Lire 70.000 per la
capacita' complessiva della discarica espressa in metri cubi cosi'
come indicati nei singoli atti autorizzativi e addizionando al valore
cosi' ottenuto l'importo di Lire 10.000 per ogni metro quadro di
superficie di sedime della discarica misurata al piano di campagna.
C3) Discarica di II categoria - tipo C. L'ammontare della garanzia e'
calcolato moltiplicando la cifra di Lire 100.000 per la capacita'
complessiva della discarica espressa in metri cubi cosi' come
indicati nei singoli atti autorizzativi e addizionando al valore
cosi' ottenuto l'importo di Lire 10.000 per ogni metro quadro di
superficie dell'area di sedime della discarica misurata al piano di
campagna.".
Il punto 7b) dell'Allegato A) e' sostituito con il seguente:
"7b) Decorso tale periodo per le attivita' di cui al precedente
punto 6, la garanzia rimane valida: per i successivi 2 anni per le
attivita' di cui alle lettere A), B), per i successivi 5 anni per le
attivita' di cui alla lettera C), punti c1) e c2), per i successivi 5
anni per le attivita' di cui alla lettera C) punti c3) e c4).".
2) di applicare la presente deliberazione in caso di rinnovo o
rilascio di nuova autorizzazione;
3) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna.