REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 novembre 1998, n. 1972

Modifica alla deliberazione della Giunta regionale n.3583 del 26 luglio 1994. Modalita' di prestazione e determinazione dell'entita' delle garanzie finanziarie previste per il rilascio dell'autorizzazione alle attivita' di smaltimento dei rifiuti

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
Visto il DLgs 5 febbraio 1997, n. 22, recante "Attuazione delle                 
Direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e           
94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio", cosi' come             
modificato dal DLgs 8 novembre 1997, n. 389, ed in particolare l'art.           
57, comma 1, il quale prevede che sino all'adozione delle specifiche            
norme tecniche di attuazione del decreto medesimo, restano in vigore            
le norme precedenti;                                                            
vista la deliberazione 27 luglio 1984 del Comitato interministeriale            
ed in particolare il punto 5.3.1., lett. f) della suddetta                      
deliberazione nel quale viene stabilito che l'autorizzazione alle               
attivita' di smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi, debba                    
contenere anche la determinazione delle garanzie finanziarie nonche'            
il termine e le modalita' di prestazione delle medesime;                        
visto l'art. 27 della L.R. n. 27 del 12 luglio 1994 "Disciplina dello           
smaltimento dei rifiuti" che attribuisce alla Giunta regionale la               
competenza a fissare parametri articolati per tipo di attivita' e               
caratteristiche degli impianti, ai fini della determinazione                    
dell'importo della garanzia finanziaria;                                        
visto l'art. 27, comma 4 della legge regionale citata, che fissa i              
criteri cui deve riferirsi la determinazione degli importi della                
garanzia finanziaria;                                                           
vista la deliberazione della Giunta regionale n. 3583 del 26 luglio             
1994, che determina le modalita' di presentazione e determinazione              
della entita' delle garanzie finanziarie previste per il rilascio               
dell'autorizzazione alle attivita' di smaltimento di cui all'art. 27            
della legge regionale citata;                                                   
considerato che nel corso degli anni di applicazione della normativa            
riguardante la prestazione delle garanzie finanziarie, a fronte di              
una puntuale ed efficace azione di controllo esperita dalle                     
competenti autorita', si e' verificato un unico caso di utilizzazione           
della stessa, pur essendo state prestate centinaia di garanzie;                 
dato atto:                                                                      
- che la complessa istruttoria tecnica-amministrativa prevista per il           
rilascio dell'autorizzazione all'esercizio delle attivita' di                   
smaltimento dei rifiuti per cui e' richiesta la prestazione della               
garanzia finanziaria, permette una valutazione preventiva della                 
sicurezza degli impianti che saranno realizzati;                                
- che da parte degli operatori economici del settore e' stato                   
segnalato che il sistema delle garanzie finanziarie come attualmente            
disciplinato determina esposizioni finanziarie insostenibili e                  
comunque eccessive rispetto all'oggetto della garanzia stessa;                  
- che gli stessi hanno sollecitato una revisione della deliberazione            
regionale n. 3583 del 26 luglio 1994;                                           
considerato che le ragioni esposte risultano fondate anche sulla base           
degli accertamenti svolti dai competenti Servizi regionali;                     
ravvisata pertanto la necessita' di modificare la deliberazione della           
Giunta regionale n. 3583 del 26 luglio 1994, disponendo un'adeguata             
riduzione dell'importo delle garanzie finanziarie e della loro durata           
oltre il termine di scadenza dell'autorizzazione rilasciata dalla               
Provincia competente;                                                           
rilevata l'opportunita' di procedere alla suddetta modifica lasciando           
invariata la terminologia che definisce la categoria dei rifiuti,               
cosi' come prevista dalla delibera del Comitato interministeriale 27            
luglio 1984, tuttora in vigore per le motivazioni piu' sopra esposte;           
dato atto del parere favorevole espresso dal Direttore generale                 
all'Ambiente dott.ssa Leopolda Boschetti, competente in merito alla             
legittimita' della presente deliberazione ai sensi dell'art. 4, sesto           
comma, della L.R. 19 novembre 1992, n. 41 e del punto 3.1 della                 
deliberazione 2541/95;                                                          
dato atto del parere favorevole espresso dal Responsabile del                   
Servizio Analisi e Pianificazione ambientale, ing. Giuseppe                     
Benedetti, in merito alla regolarita' tecnica della presente                    
deliberazione, ai sensi dell'art. 4, sesto comma, della L.R. 19                 
novembre 1992, n. 41 e della deliberazione sopra citata;su proposta             
dell'Assessore al Territorio, Programmazione e Ambiente;                        
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
1) di modificare i punti 6) e 7b) dell'Allegato A) della                        
deliberazione della Giunta regionale n. 3583 del 26 luglio 1994 come            
segue:                                                                          
la lett. A) del punto 6 dell'Allegato A) della delibera n. 3583 del             
26 luglio 1994 e' cosi' sostituita:                                             
"A) Stoccaggio provvisorio di rifiuti tossici e nocivi                          
L'ammontare della garanzia e' calcolato moltiplicando la cifra di               
Lire 100.000 per il quantitativo massimo di rifiuti tossici nocivi              
che la ditta e' autorizzata a stoccare provvisoriamente espresso in             
tonnellate; l'ammontare della garanzia non dovra' comunque essere               
inferiore a Lire 100.000.000.                                                   
Limitatamente allo stoccaggio provvisorio di accumulatori usati e               
relativi liquidi elettrolitici, l'ammontare della garanzia e'                   
calcolato moltiplicando la cifra di Lire 5.000 per il quantitativo              
massimo che la ditta e' autorizzata a stoccare provvisoriamente,                
espresso in metri cubi, con un valore minimo di Lire 30.000.000.".              
I capoversi c1), c2), c3), della lett. C) del punto 6 dell'Allegato             
A) sono cosi' sostituiti:                                                       
"C1) Discarica di II categoria - tipo B - adibita allo stoccaggio               
definitivo di rifiuti speciali. L'ammontare della garanzia e'                   
calcolato moltiplicando la cifra di Lire 35.000 per la capacita'                
complessiva della discarica espressa in metri cubi cosi' come                   
indicati nei singoli atti autorizzativi e addizionando al valore                
cosi' ottenuto l'importo di Lire 5.000 per ogni metro quadro di                 
superficie dell'area di sedime della discarica misurata al piano di             
campagna.                                                                       
C2) Discarica di II categoria - tipo B - adibita anche allo                     
stoccaggio definitivo di rifiuti tossici e nocivi. L'ammontare della            
garanzia e' calcolato moltiplicando la cifra di Lire 70.000 per la              
capacita' complessiva della discarica espressa in metri cubi cosi'              
come indicati nei singoli atti autorizzativi e addizionando al valore           
 cosi' ottenuto l'importo di Lire 10.000 per ogni metro quadro di               
superficie di sedime della discarica misurata al piano di campagna.             
C3) Discarica di II categoria - tipo C. L'ammontare della garanzia e'           
calcolato moltiplicando la cifra di Lire 100.000 per la capacita'               
complessiva della discarica espressa in metri cubi cosi' come                   
indicati nei singoli atti autorizzativi e addizionando al valore                
cosi' ottenuto l'importo di Lire 10.000 per ogni metro quadro di                
superficie dell'area di sedime della discarica misurata al piano di             
campagna.".                                                                     
Il punto 7b) dell'Allegato A) e' sostituito con il seguente:                    
"7b) Decorso tale periodo per le attivita' di cui  al precedente                
punto 6, la garanzia rimane valida: per i successivi 2 anni per le              
attivita' di cui alle lettere A), B), per i successivi 5 anni per le            
attivita' di cui alla lettera C), punti c1) e c2), per i successivi 5           
anni per le attivita' di cui alla lettera C) punti c3) e c4).".                 
2) di applicare la presente deliberazione in caso di rinnovo o                  
rilascio di nuova autorizzazione;                                               
3) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale             
della Regione Emilia-Romagna.                                                   

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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