DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PROMOZIONE, INDIRIZZO E CONTROLLO AMBIENTALE 25 novembre 1998, n. 12272
DLgs 27 gennaio 1992, n. 95. Autorizzazione alla ditta TRS Ecologia Srl sita in comune di Caorso (PC), ad esercitare l'attivita' di stoccaggio provvisorio oli usati
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso:
- che il DLgs 27 gennaio 1992, n. 95 "Attuazione delle Direttive
75/439/CEE e 87/101/CEE relative alla eliminazione degli oli usati"
all'art 5, comma 1, attribuisce alla Regione la competenza al
rilascio dell'autorizzazione all'esercizio delle attivita' di
raccolta e di eliminazione degli oli usati;
- che il DM dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 16
maggio 1996, n. 392 "Regolamento recante norme tecniche relative alla
eliminazione degli oli usati" detta disposizioni sui requisiti
tecnici richiesti all'impresa nonche' norme tecniche sulle
caratteristiche dei mezzi di trasporto, delle attrezzature e degli
impianti da destinarsi alla raccolta ed allo stoccaggio degli oli
usati;
- che con determinazione del Direttore generale dell'Area Ambiente n.
8685 dell'8/11/1996 e' stata affidata all'ARPA, ai sensi dell'art. 5,
comma 1, lett. p) della L.R. 44/95 l'istruttoria delle domande di
autorizzazione all'esercizio delle attivita' di raccolta e di
eliminazione degli oli usati;
vista la domanda presentata in data 27/7/1998 nostro protocollo n.
16970/AMB dalla ditta TRS Ecologia Srl avente sede in comune di
Caorso (PC) intesa ad ottenere l'autorizzazione alla raccolta di oli
usati presso il centro di stoccaggio provvisorio sito in Via I Maggio
n. 34;
vista la documentazione presentata e la successiva integrazione in
data 20/10/1998;
visto l'esito dell'istruttoria della domanda di autorizzazione
effettuata dall'ARPA e trasmesso alla Regione in data 9/11/1998,
nostro protocollo n. 24259/AMB;
richiamato l'art. 3, commi 1, 2 e 3, del citato DM dell'Industria,
del Commercio e dell'Artigianato 16 maggio 1996, n.392 con il quale
sono stati stabiliti i criteri per la determinazione dell'importo
delle garanzie finanziarie, le modalita' di prestazione delle
medesime nonche' i rischi coperti;
dato atto che la ditta TRS Ecologia Srl e' stata autorizzata con
ordinanza del Presidente della Provincia di Piacenza n. 538 del 29
ottobre 1998 alla gestione del centro di stoccaggio per rifiuti
speciali sito in Caorso (PC), Via I Maggio n. 34;
vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2541 del 4 luglio
1995, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state fissate le
direttive per l'esercizio delle funzioni dirigenziali;
dato atto del parere favorevole espresso dal Responsabile
dell'Ufficio Disciplina e Controllo dello smaltimento dei rifiuti,
ing. Claudio Marchesini, per quanto riguarda la regolarita' tecnica
del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 4, sesto comma, della
L.R. 19 novembre 1992, n. 41;
dato atto della legittimita' del presente provvedimento, ai sensi
dell'art. 4, comma 6 della L.R. 19 novembre 1992, n. 41;
determina:
1) di autorizzare la ditta TRS Ecologia Srl sita in comune di Caorso
(PC), Via I Maggio n. 34 all'attivita di stoccaggio di oli usati;
2) di vincolare l'autorizzazione al rispetto delle seguenti
prescrizioni:
- entro 1 anno dal rilascio della autorizzazione dovranno essere
installati sugli sfiati dei serbatoi adeguati sistemi di filtrazione
a carboni attivi o sistemi equivalenti per il trattamento delle
emissioni originate dalle fasi di movimentazione degli oli usati;
- lo stoccaggio degli oli usati dovra' essere effettuato nel pieno
rispetto di quanto indicato dal DLgs 27/2/1992, n. 95, dal DM
16/5/1996, n. 392 con particolare riferimento a quanto indicato
all'Allegato C dello stesso;
- durante le operazioni di stoccaggio provvisorio, di carico e
scarico, dovra' essere evitato ogni rischio di inquinamento
dell'aria, dell'acqua e del suolo, nonche' ogni inconveniente
ambientale dovuto a rumori o cattivi odori;
3) lo stoccaggio degli oli usati dovra' essere effettuato nel pieno
rispetto di tutte le disposizioni contenute nel DLgs 27/2/1992, n. 95
ed in particolare di quanto disposto dall'art.11, commi 10 e 11;
4) la ditta dovra' prestare, entro il termine massimo di 90 giorni
dalla data di ricevimento a mezzo raccomandata a.r., della presente
determinazione e a pena di decadenza della medesima in caso di
inadempienza, la garanzia finanziaria irrevocabile a favore della
Regione da prestarsi in una delle forme indicate al comma 1, lett.
d), dell'art. 3 del citato decreto 392/96 e piu' precisamente:
a) fidejussione bancaria;
b) polizza assicurativa (rilasciata dalle societa' assicurative
elencate nei decreti aggiornati annualmente e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale come prescritto dal punto c) dell'art. 1 della
Legge 10/6/1982, n. 348);
c) fideiussione personale dei soci o di altre societa' del medesimo
gruppo.
Tale garanzia finanziaria, che avra' durata pari alla durata
dell'autorizzazione, e' prestata a copertura, senza eccezione alcuna,
dei rischi e nei limiti indicati ai commi 2 e 3 del medesimo art. 3.
L'efficacia dell'autorizzazione e' subordinata al rilascio da parte
della Regione dell'attestazione di avvenuta accettazione della
garanzia predetta;
5) di fissare il termine di validita' della presente determinazione
al 27 luglio 2002;
6) di dare incarico all'ARPA territorialmente competente, di svolgere
le funzioni tecniche di controllo, ai sensi dell'art. 5, comma 1,
lett. i della L.R. 44/95, di segnalare tempestivamente all'
Assessorato regionale competente le eventuali trasgressioni alle
prescrizioni sopraddette ed alle norme vigenti;
7) di pubblicare integralmente la presente determinazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna ad avvenuta
efficacia stessa.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Sergio Garagnani