REGIONE EMILIA-ROMAGNA - SERVIZIO PROMOZIONE, INDIRIZZO E CONTROLLO AMBIENTALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PROMOZIONE, INDIRIZZO E CONTROLLO AMBIENTALE 2 ottobre 1998, n. 9808

Ditta Spaggiari Giovannina - Concessione in sanatoria di derivazione acqua pubblica per uso irriguo dalle falde sotterranee in comune di Sant'Ilario d'Enza (RE)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                                    
(omissis)  determina:                                                           
a) di assentire in sanatoria, salvi i diritti dei terzi, alla ditta             
Spaggiari Giovannina residente in Via Brenta n. 41 del Comune di                
Sant'Ilario d'Enza e legalmente domiciliata presso la sede dello                
stesso Comune, la concessione di derivazione di acqua pubblica dalle            
falde sotterranee in localita' Calerno del Comune di Sant'Ilario                
d'Enza (RE); (omissis) per la quantita' d'acqua, stabilita in medi              
moduli 0,07 (l/s 7) e fino ad un massimo uguale e non superiore a               
moduli 0,25 (l/s 25) per uso irriguo e piu' precisamente per irrigare           
un appezzamento di terreno di ha 15 coltivato a prato e seminativo;             
(omissis)                                                                       
b) di stabilire che la concessione sia praticata per trenta anni,               
consecutivi e continui, decorrenti dalla data del 4 marzo 1982, data            
di pubblicazione del II Elenco supplettivo delle acque pubbliche                
della Provincia di Reggio Emilia in cui le acque derivate sono                  
inserite, subordinatamente all'osservanza delle condizioni e degli              
obblighi contenuti nel disciplinare;                                            
c) di pubblicare per estratto la presente determinazione ed il                  
relativo disciplinare.                                                          
Estratto del disciplinare n. 3632 di repertorio del 7/10/1997                   
(omissis)                                                                       
Art. 6 - Garanzie da osservarsi                                                 
(omissis)                                                                       
Il concessionario e' obbligato a provvedere affinche' le opere di               
presa e restituzione si mantengano innocue al pubblico e privato                
interesse. E' tenuto altresi' ad adottare le misure di sicurezza                
previste dalla legge, atte ad evitare il verificarsi sia di eventi              
dannosi a carico di terzi, sia l'inquinamento delle falde acquifere             
sotterranee, nonche' di eventuali giacimenti minerari.                          
(omissis)                                                                       

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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