REGIONE EMILIA-ROMAGNA - SERVIZIO PROMOZIONE, INDIRIZZO E CONTROLLO AMBIENTALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PROMOZIONE, INDIRIZZO E CONTROLLO AMBIENTALE 2 ottobre 1998, n. 9805

Consorzio Acquedotto rurale San Bartolomeo - Concessione in sanatoria di derivazione acqua pubblica per uso acquedottistico dalle falde sotterranee in comune di Reggio Emilia

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                                    
(omissis)  determina:                                                           
a) di assentire in sanatoria, salvi i diritti dei terzi, al Consorzio           
Acquedotto rurale San Bartolomeo con sede in Via Freddi n. 53 del               
Comune di Reggio Emilia (RE) e legalmente domiciliata presso la sede            
dello stesso Comune, la concessione di derivazione di acqua pubblica            
dalle falde sotterranee in localita' San Bartolomeo del Comune di               
Reggio Emilia; (omissis) per la quantita' d'acqua, stabilita in medi            
moduli 0,02 (l/s 2) e fino ad un massimo uguale e non superiore a               
moduli 0,10 (l/s 10) per uso consumo umano e piu' precisamente per il           
rifornimento idrico della rete dell'acquedotto di San Bartolomeo;               
(omissis)                                                                       
b) di stabilire che la concessione sia praticata per trenta anni,               
consecutivi e continui, decorrenti dalla data del 4 marzo 1982, data            
di pubblicazione del II Elenco supplettivo delle acque pubbliche                
della Provincia di Reggio Emilia in cui le acque derivate sono                  
inserite, subordinatamente all'osservanza delle condizioni e degli              
obblighi contenuti nel disciplinare;                                            
c) di pubblicare per estratto la presente determinazione ed il                  
relativo disciplinare.                                                          
Estratto del disciplinare n. 3633 di repertorio del 7/10/1997                   
(omissis)                                                                       
Art. 6 - Garanzie da osservarsi                                                 
(omissis)                                                                       
Il concessionario e' obbligato a provvedere affinche' le opere di               
presa e restituzione si mantengano innocue al pubblico e privato                
interesse. E' tenuto altresi' ad adottare le misure di sicurezza                
previste dalla legge, atte ad evitare il verificarsi sia di eventi              
dannosi a carico di terzi, sia l'inquinamento delle falde acquifere             
sotterranee, nonche' di eventuali giacimenti minerari.                          
(omissis)                                                                       

Azioni sul documento

ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina