REGIONE EMILIA-ROMAGNA - SERVIZIO PROMOZIONE, INDIRIZZO E CONTROLLO AMBIENTALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PROMOZIONE, INDIRIZZO E CONTROLLO AMBIENTALE 2 ottobre 1998, n. 9802

Ditta Latteria sociale "Nuova" - Concessione in sanatoria di derivazione acqua pubblica per uso zootecnico assimilabile all'industriale dalle falde sotterranee in comune di Bibbiano (RE)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                                    
(omissis)  determina:                                                           
a) di assentire in sanatoria, salvi i diritti dei terzi, alla ditta             
Latteria sociale "Nuova" con sede in Via V. Veneto n. 4 del Comune di           
Bibbiano (RE) e legalmente domiciliata presso la sede dello stesso              
Comune, la concessione di derivazione di acqua pubblica dalle falde             
sotterranee in localita' Fornaci del Comune di Bibbiano (RE);                   
(omissis) per la quantita' d'acqua, stabilita in medi moduli 0,0019             
(l/s 0,19) e fino ad un massimo uguale e non superiore a moduli 0,02            
(l/s 2) per uso zootecnico assimilabile all'industriale e piu'                  
precisamente per l'allevamento di n. 1200 suini e per la pulizia                
delle porcilaie; (omissis)                                                      
b) di stabilire che la concessione sia praticata per trenta anni,               
consecutivi e continui, decorrenti dalla data del 4 marzo 1982, data            
di pubblicazione del II Elenco supplettivo delle acque pubbliche                
della Provincia di Reggio Emilia in cui le acque derivate sono                  
inserite, subordinatamente all'osservanza delle condizioni e degli              
obblighi contenuti nel disciplinare;                                            
c) di pubblicare per estratto la presente determinazione ed il                  
relativo disciplinare.                                                          
Estratto del disciplinare n. 3627 di repertorio del 6/10/1997                   
(omissis)                                                                       
Art. 6 - Garanzie da osservarsi                                                 
(omissis)                                                                       
Il concessionario e' obbligato a provvedere affinche' le opere di               
presa e restituzione si mantengano innocue al pubblico e privato                
interesse. E' tenuto altresi' ad adottare le misure di sicurezza                
previste dalla legge, atte ad evitare il verificarsi sia di eventi              
dannosi a carico di terzi, sia l'inquinamento delle falde acquifere             
sotterranee, nonche' di eventuali giacimenti minerari.                          
(omissis)                                                                       

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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