REGIONE EMILIA-ROMAGNA - SERVIZIO PROMOZIONE, INDIRIZZO E CONTROLLO AMBIENTALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PROMOZIONE, INDIRIZZO E CONTROLLO AMBIENTALE 2 ottobre 1998, n. 9800

Ditta Enza Sas - Concessione in sanatoria di derivazione acqua pubblica per uso irriguo dalle falde sotterranee in comune di Montecchio Emilia (RE)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                                    
(omissis)  determina:                                                           
a) di assentire in sanatoria, salvi i diritti dei terzi, alla ditta             
Enza Sas con sede in Via Farini n. 35 del Comune di Bologna e                   
legalmente domiciliata presso la sede del Comune di Montecchio                  
Emilia, la concessione di derivazione di acqua pubblica dalle falde             
sotterranee in localita' Orologio del Comune di Montecchio Emilia               
(RE); (omissis) per la quantita' d'acqua, stabilita in medi moduli              
0,16 (l/s 16) e fino ad un massimo uguale e non superiore a moduli              
0,35 (l/s 35) per uso irriguo e piu' precisamente per irrigare un               
appezzamento di terreno di complessivi ettari 165 coltivato a prato;            
(omissis)                                                                       
b) di stabilire che la concessione sia praticata per trenta anni,               
consecutivi e continui, decorrenti dalla data del 4 marzo 1982, data            
di pubblicazione del II Elenco supplettivo delle acque pubbliche                
della Provincia di Reggio Emilia in cui le acque derivate sono                  
inserite, subordinatamente all'osservanza delle condizioni e degli              
obblighi contenuti nel disciplinare;                                            
c) di pubblicare per estratto la presente determinazione ed il                  
relativo disciplinare.                                                          
Estratto del disciplinare n. 3640 di repertorio del 20/10/1997                  
(omissis)                                                                       
Art. 6 - Garanzie da osservarsi                                                 
(omissis)                                                                       
Il concessionario e' obbligato a provvedere affinche' le opere di               
presa e restituzione si mantengano innocue al pubblico e privato                
interesse. E' tenuto altresi' ad adottare le misure di sicurezza                
previste dalla legge, atte ad evitare il verificarsi sia di eventi              
dannosi a carico di terzi, sia l'inquinamento delle falde acquifere             
sotterranee, nonche' di eventuali giacimenti minerari.                          
(omissis)                                                                       

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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