DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 novembre 1998, n. 2082
Protocollo d'intesa tra la Regione Emilia-Romagna, i Comuni capoluogo di provincia per la gestione coordinata degli stati di attenzione e di allarme degli inquinanti atmosferici
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Premesso che:
- il decreto 15 aprile 1994 del Ministero dell'Ambiente, modificato
con successivo decreto in data 25 novembre 1994 dal Ministro
dell'Ambiente definisce i livelli di attenzione e di allarme per gli
inquinanti atmosferici nelle aree urbane e nelle zone individuate
dalla Regione ai sensi dell'art. 9 del DM 20 maggio 1991 "Criteri di
raccolta dei dati inerenti la qualita' dell'aria";
- il citato decreto del 15 aprile 1994 stabilisce inoltre i criteri
di individuazione degli stati di attenzione e di allarme in base ai
quali adottare provvedimenti per prevenire episodi acuti di
inquinamento atmosferico e per rientrare nei limiti della norma nel
caso in cui i livelli di attenzione e di allarme siano stati
superati;
- in particolare il predetto decreto fa obbligo all'autorita'
competente di individuare le misure da adottare in seguito al
raggiungimento dei livelli di attenzione e di allarme;
- la delibera della Giunta regionale 5925/92 ha individuato, ai sensi
del DM 12 novembre 1992 i territori dei Comuni di Bologna, Modena e
Reggio Emilia quali zone particolarmente esposte al rischio di
inquinamento atmosferico e il Sindaco del Comune quale autorita'
competente all'adozione dei provvedimenti conseguenti alla insorgenza
dello stato di attenzione o di allarme;
- con la stessa deliberazione la Giunta si e' riservata di procedere,
successivamente, all'individuazione di altre zone particolarmente
esposte sulla base dei dati forniti dalle reti di rilevamento;
- e' stato emanato il decreto ministeriale, cui e' demandato, ai
sensi dell'art. 3 della Legge 4 novembre 1997, n. 413, che definisce
i criteri sulla base dei quali i Sindaci adottano le misure di
limitazione della circolazione;
- il parco autoveicolare delle citta' interessate e' costituito in
gran parte da veicoli dotati di un sistema catalitico per il
contenimento delle emissioni in atmosfera e che dalle verifiche
effettuate nei giorni di limitazione della circolazione non sono
state rilevate riduzioni significative dei flussi veicolari. Quindi,
per rendere piu' incisivo il provvedimento di restrizione della
circolazione, questo deve riguardare tutti i tipi di autoveicoli con
qualsiasi tipo di alimentazione, con o senza marmitta catalitica ad
eccezione di quelli ad emissione nulla;
considerato che:
- l'art. 4 del DPR 24 maggio 1988, n. 203 affida alla competenza
delle Regioni la formulazione del Piano di risanamento e tutela del
proprio territorio nel rispetto dei valori limite di qualita'
dell'aria sulla base di criteri definiti dal Ministero dell'Ambiente;
- DM 20 maggio 1991 ha definito i criteri per l'elaborazione del
Piano regionale per il risanamento e tutela della qualita' dell'aria
ed in particolare agli artt. 2 e 5 sancisce il principio che il Piano
di risanamento puo' essere sviluppato per parti (o stralci) sia a
livello di settore territoriale, sia a livello industriale, sia a
livello civile;
- la Regione e' impegnata a definire criteri ed indirizzi per
l'individuazione delle zone nelle quali e' necessario limitare o
prevenire l'inquinamento atmosferico per la predisposizione dei piani
finalizzati alla prevenzione, conservazione e risanamento della
qualita' dell'aria;
considerato inoltre che:
- la Regione per accrescere l'efficacia degli strumenti di conoscenza
sta procedendo, con il supporto di ARPA, alla realizzazione dei
seguenti programmi:
a) studi e rilevazioni di alcuni specifici inquinanti, quali benzene
e PM1 0 al fine di dare puntuale applicazione alla specifica
normativa con l'obiettivo di fornire elementi per la formulazione di
linee guida nella gestione delle situazioni critiche;
b) la messa a punto di modelli previsionali sugli stati di
inquinamento atmosferico che, non appena validati, renderanno
possibile l'adozione di interventi preventivi per evitare il
superamento dei livelli di attenzione;
c) iniziative di studio e coordinamento a livello nazionale,
finalizzate al controllo dell'inquinamento da ozono e per
l'individuazione di provvedimenti di prevenzione del fenomeno;
d) in convenzione con le Regioni Liguria e Piemonte la determinazione
dei fattori di emissione provenienti da ciclomotori e motocicli a
differenti tecnologie di abbattimento delle emissioni nell'ambito di
un programma piu' generale di analisi e studio dei fattori di
emissione del parco veicolare circolante;
ritenuto che:
- gia' in questa fase sia comunque utile, nell'ambito delle
rispettive competenze, attivare un'azione comune e coordinata per la
tutela della qualita' dell'aria e della salute dei cittadini;
- la definizione di un protocollo d'intesa, scaturito dal tavolo di
confronto tra la Regione e i Comuni capoluogo di provincia, sia un
primo strumento efficace per uniformare i comportamenti e gli
interventi in ambito regionale;
tenuto conto che:
- per ridurre il disagio dei cittadini e garantirne la mobilita'
anche nelle giornate di restrizione della circolazione, la Regione ed
i Comuni di Bologna, Modena, Reggio Emilia, Forli', Ferrara, Ravenna
e Rimini, aderenti all'iniziativa, si impegnano a definire azioni di
carattere promozionale, adeguate agli obiettivi indicati, da adattare
a ciascuna realta' locale, come meglio precisato nel Protocollo
d'intesa allegato;
- la Regione, a tal fine, mette a disposizione dei Comuni
sottoscrittori, per ogni giornata di restrizione della circolazione,
il seguente contributo previsto dall'art. 33, comma 1, lettera c),
della L.R. 30/98:
Bologna 70 milioni, Modena 20 milioni, Reggio Emilia 12 milioni,
Ferrara 12 milioni, Forli' 10 milioni, Ravenna 7 milioni, Rimini 10
milioni, per un limite di quattro giornate pari alla somma massima di
Lire 564 milioni con imputazione al Capitolo 43175 "Fondo per il
riequilibrio e la riorganizzazione dei servizi di trasporto pubblico
locale (artt. 1 e 2, L.R. 14 ottobre 1996, n. 38)" dell'esercizio
finanziario di competenza;
visto il parere favorevole espresso dai Comuni di Bologna, Modena,
Reggio Emilia, Ferrara, Forli', Ravenna e Rimini al Protocollo
d'intesa, parte integrante del presente atto;
vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2541 del 4 luglio
1995, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state fissate le
direttive dell'esercizio delle funzioni dirigenziali;
dato atto che, all'impegno della spesa, provvedera' il Direttore
generale ai Trasporti e Sistemi di mobilita', a maturazione delle
condizioni previste dal Protocollo d'intesa e comunque a
presentazione da parte dei Comuni interessati del piano degli
interventi previsti;
dato atto, altresi':
- del parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio
Promozione Indirizzo e Controllo ambientale, dott. Sergio Garagnani,
in merito alla regolarita' tecnica del presente atto, ai sensi
dell'art. 4, comma 6 della L.R. 19 novembre 1992, n.41 e successive
modificazioni e del punto 3.2 della deliberazione 2541/95;
- del parere favorevole espresso dal Direttore generale dell'Area
Ambiente dott.ssa Leopolda Boschetti e dal Direttore generale ai
Trasporti e Sistemi di mobilita' dott. Renzo Gorini, in merito alla
legittimita' della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 4,
sesto comma della L.R. 41/92 e del punto 3.1 della delibera 2541/95;
su proposta congiunta dell'Assessore al Territorio, Programmazione ed
Ambiente e dell'Assessore alla Mobilita';
a voti unanimi e palesi, delibera:
a) di approvare il Protocollo d'intesa, tra la Regione Emilia-Romagna
ed i Comuni di Bologna, Modena, Reggio Emilia, Ferrara, Forli',
Ravenna e Rimini, per i quali si applicano i livelli di attenzione e
di allarme, cosi' come fissati dal DM Ambiente 15 gennaio 1994 e dal
DM Ambiente 25 novembre 1994, e il cui testo e' allegato alla
presente deliberazione e ne costituisce parte integrante;
b) di dare mandato all'Assessore al Territorio, Programmazione e
Ambiente di sottoscrivere il Protocollo in oggetto;
c) di dare atto che all'adozione degli atti necessari all'attuazione
del Protocollo in oggetto ed all'assunzione del relativo impegno di
spesa, provvedera' il Direttore generale ai Trasporti e Sistemi di
mobilita' dott. Renzo Gorini;
d) di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna.
Protocollo d'intesa tra la Regione Emilia-Romagna, i Comuni di
Bologna, Modena, Reggio Emilia, Ferrara, Forli', Ravenna e Rimini per
coordinare gli impegni delle Amministrazioni
Premesso che:
- il decreto 15 aprile 1994 del Ministero dell'Ambiente, modificato
con successivo decreto in data 25 novembre 1994 dal Ministro
dell'Ambiente definisce i livelli di attenzione e di allarme per gli
inquinanti atmosferici nelle aree urbane e nelle zone individuate
dalla Regione ai sensi dell'art. 9 del DM 20 maggio 1991 "Criteri di
raccolta dei dati inerenti la qualita' dell'aria";
- il citato decreto del 15 aprile 1994 stabilisce inoltre i criteri
di individuazione degli stati di attenzione e di allarme in base ai
quali adottare provvedimenti per prevenire episodi acuti di
inquinamento atmosferico e per rientrare nei limiti della norma nel
caso in cui i livelli di attenzione e di allarme siano stati
superati;
- in particolare il predetto decreto fa obbligo all'autorita'
competente di individuare le misure da adottare in seguito al
raggiungimento dei livelli di attenzione e di allarme;
- la delibera della Giunta regionale 5925/92 ha individuato, ai sensi
del DM 12 novembre 1992 i territori dei Comuni di Bologna, Modena e
Reggio Emilia quali zone particolarmente esposte al rischio di
inquinamento atmosferico e il Sindaco del Comune quale autorita'
competente all'adozione dei provvedimenti conseguenti alla insorgenza
dello stato di attenzione o di allarme;
- con la stessa deliberazione la Giunta si e' riservata di procedere,
successivamente, all'individuazione di altre zone particolarmente
esposte sulla base dei dati forniti dalle reti di rilevamento;
- e' stato emanato il decreto ministeriale, cui e' demandato, ai
sensi dell'art. 3 della Legge 4 novembre 1997, n. 413, che definisce
i criteri sulla base dei quali i Sindaci adottano le misure di
limitazione della circolazione;
- il parco autoveicolare delle citta' interessate e' costituito in
gran parte da veicoli dotati di un sistema catalitico per il
contenimento delle emissioni in atmosfera e che dalle verifiche
effettuate nei giorni di limitazione della circolazione non sono
state rilevate riduzioni significative dei flussi veicolari quindi,
per rendere piu' incisivo il provvedimento di restrizione della
circolazione, questo deve riguardare tutti i tipi di autoveicoli con
qualsiasi tipo di alimentazione, con o senza marmitta catalitica ad
eccezione di quelli ad emissione nulla;
considerato che:
- l'art. 4 del DPR 24 maggio 1988, n. 203 affida alla competenza
delle Regioni la formulazione del Piano di risanamento e tutela del
proprio territorio nel rispetto dei valori limite di qualita'
dell'aria sulla base di criteri definiti dal Ministero dell'Ambiente;
- il DM 20 maggio 1991 ha definito i criteri per l'elaborazione del
Piano regionale per il risanamento e tutela della qualita' dell'aria
ed in particolare agli artt. 2 e 5 sancisce il principio che il Piano
di risanamento puo' essere sviluppato per parti (o stralci) sia a
livello di settore territoriale, sia a livello industriale, sia a
livello civile;
- la Regione e' impegnata a definire criteri ed indirizzi per
l'individuazione delle zone nelle quali e' necessario limitare o
prevenire l'inquinamento atmosferico per la predisposizione dei piani
finalizzati alla prevenzione, conservazione e risanamento della
qualita' dell'aria;
considerato inoltre che:
- la Regione per accrescere l'efficacia degli strumenti di conoscenza
sta procedendo, con il supporto di ARPA, alla realizzazione dei
seguenti programmi:
a) studi e rilevazioni di alcuni specifici inquinanti, quali benzene
e PM1 0 al fine di dare puntuale applicazione alla specifica
normativa con l'obiettivo di fornire elementi per la formulazione di
linee guida nella gestione delle situazioni critiche;
b) la messa a punto di modelli previsionali sugli stati di
inquinamento atmosferico che, non appena validati, renderanno
possibile l'adozione di interventi preventivi per evitare il
superamento dei livelli di attenzione;
c) iniziative di studio e coordinamento a livello nazionale,
finalizzate al controllo dell'inquinamento da ozono e per
l'individuazione di provvedimenti di prevenzione del fenomeno;
- d) in convenzione con le Regioni Liguria e Piemonte la
determinazione dei fattori di emissione provenienti da ciclomotori e
motocicli a differenti tecnologie di abbattimento delle emissioni
nell'ambito di un programma piu' generale di analisi e studio dei
fattori di emissione del parco veicolare circolante;
ritenuto che:
- gia' in questa fase sia comunque utile, nell'ambito delle
rispettive competenze, attivare un'azione comune e coordinata per la
tutela della qualita' dell'aria e della salute dei cittadini;
- la definizione di un protocollo d'intesa, scaturito dal tavolo di
confronto tra la Regione e i Comuni capoluogo di provincia, sia un
primo strumento efficace per uniformare i comportamenti e gli
interventi in ambito regionale;
si conviene quanto segue:
1) Nei territori comunali di Bologna, Modena, Reggio Emilia, Ferrara,
Forli', Ravenna e Rimini soggetti a possibili episodi acuti di
inquinamento atmosferico si applicano le misure di prevenzione e di
contenimento dell'inquinamento sulla base dello schema di ordinanza
tipo, concordata e proposta dai Comuni, che costituisce parte
integrante del presente atto.
2) Per rendere piu' efficaci le misure di contenimento
dell'inquinamento atmosferico, al verificarsi degli stati di
attenzione e di allarme, occorre limitare la circolazione di tutti i
tipi di autoveicoli con qualsiasi tipo di alimentazione, compresi
quelli con marmitta catalitica, ad eccezione di quelli ad emissione
nulla.
3) I Comuni di Bologna, Modena, Reggio Emilia, Ferrara, Forli',
Ravenna e Rimini adottano l'iniziativa, denominata "Bollino Blu", per
il controllo sistematico e generalizzato della corretta funzionalita'
del parco veicoli con le procedure indicate dalla direttiva del
Ministro dei Lavori pubblici del 7 luglio 1998. Per l'estensione di
tale iniziativa a tutti i Comuni del territorio regionale si esprime
l'impegno di operare anche attraverso gli strumenti della Conferenza
Regione-Autonomie locali.
4) I Comuni, al fine di contribuire alla riduzione dell'inquinamento
atmosferico, si impegnano ad accelerare la realizzazione degli
interventi gia' previsti dagli Accordi di Programma e di Servizio
1999/2000, riguardanti i criteri per la valutazione delle istanze ai
fini della ripartizione dei contributi per autobus, e ad attuare
l'ammodernamento oltre che dei mezzi di trasporto pubblico anche di
quelli dedicati ad altri servizi pubblici, tra cui l'igiene urbana.
5) Per ridurre il disagio dei cittadini e garantirne la mobilita'
anche nelle giornate di restrizione della circolazione, i
sottoscrittori del presente accordo si impegnano ad assumere
iniziative di carattere promozionale di potenziamento del trasporto
pubblico, secondo gli obiettivi indicati, quali:
- potenziare l'offerta dei servizi di trasporto pubblico locale anche
con aumento della loro frequenza;
- favorire l'uso del trasporto pubblico attraverso facilitazioni
tariffarie individuate nell'estensione della fascia oraria di
validita' dei biglietti fino a forme di gratuita';
- specifiche iniziative di informazione e sensibilizzazione rivolte
agli utenti, ivi compresa l'adozione del sistema di vendita dei
biglietti a bordo dei mezzi finalizzate ad agevolare l'accesso ai
servizi di trasporto pubblico.
6) Le parti si impegnano inoltre a sviluppare ulteriori iniziative
promozionali nell'ambito della campagna "Bollino Blu" per i controlli
dei gas di scarico dei veicoli privati, individuando contestualmente
modalita' idonee a garantire ai cittadini il rilascio di biglietti
speciali di trasporto pubblico da utilizzare nelle giornate di
restrizione della circolazione.
7) La Regione, per l'attuazione delle azioni indicate, contribuira'
con una somma, rapportata per ciascuna realta' locale, al presumibile
costo delle iniziative promozionali assunte, per ciascuna giornata di
restrizione della circolazione e per un limite di quattro giornate,
nella seguente misura:
Bologna 70 milioni, Reggio Emilia 12 milioni, Modena 20 milioni,
Ferrara 12 milioni, Forli' 10 milioni, Ravenna 7 milioni e Rimini 10
milioni.
8) La Regione, in attuazione di quanto previsto dal DPR 203/88 e dal
DM 20 maggio 1991, entro 6 mesi provvede a:
a) definire criteri ed indirizzi per l'individuazione delle zone
nelle quali e' necessario limitare o prevenire l'inquinamento
atmosferico per la predisposizione di piani finalizzati alla
prevenzione, conservazione e risanamento della qualita' dell'aria;
b) le caratteristiche dei combustibili da riscaldamento impiegati
esclusivamente nelle zone a rischio gia' individuate e in quelle che
verranno individuate ai sensi del precedente punto a);
c) i limiti massimi di emissione di nuovi impianti industriali e
particolari regimi di gestione per le zone soggette ad episodi acuti.
9) La presente intesa e' valida fino all'adozione di successivi atti
che ne rendano di fatto nulla la validita'.
per LA REGIONE per IL COMUNE DI BOLOGNA
EMILIA-ROMAGNA . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . .
per IL COMUNE DI FERRARA per IL COMUNE DI FORLI'
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
per IL COMUNE DI MODENA per IL COMUNE DI RAVENNA
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
per IL COMUNE DI REGGIO EMILIA per IL COMUNE DI RIMINI
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SCHEMA-TIPO DI ORDINANZA
Il Sindaco, premesso:
- che il decreto 15 aprile 1994 del Ministero dell'Ambiente
modificato con successivo decreto in data 25 novembre 1994 del
Ministro dell'Ambiente definisce i livelli di attenzione e di allarme
per gli inquinanti atmosferici nelle aree urbane e nelle zone
individuate dalle Regioni ai sensi dell'art. 9 del DM 20 maggio 1991
"Criteri per la raccolta dei dati inerenti la qualita' dell'aria";
- che il citato decreto 15 aprile 1994 stabilisce i criteri di
individuazione degli stati di attenzione e di allarme in base ai
quali adottare provvedimenti per prevenire episodi acuti di
inquinamento atmosferico e per rientrare nei limiti della norma nel
caso in cui i livelli di attenzione e di allarme siano stati
superati;
- che in particolare il predetto decreto fa obbligo all'autorita'
competente di individuare le misure da adottare in seguito al
raggiungimento dei livelli di attenzione e di allarme;
- che al riguardo con nota del 8 luglio 1994, in atti, la Regione
Emilia-Romagna ha fornito chiarimenti in ordine all'applicazione
delle disposizioni di cui al decreto in parola precisando che le
norme tecniche in esso contenute sono immediatamente e direttamente
applicabili per le zone individuate come particolarmente esposte al
rischio di inquinamento atmosferico con delibera della Giunta
regionale 5925/92 ai sensi dell'art. 9 del DM 20 maggio 1991, ovvero
per il territorio dei Comuni di Bologna, Modena e Reggio Emilia. In
tali aree l'autorita' competente all'adozione dei provvedimenti
conseguenti alla insorgenza e allo stato di attenzione o di allarme
e' il Sindaco del Comune;
- che e' stato emanato il decreto ministeriale, cui e' demandato, ai
sensi dell'art. 3 della Legge 4 novembre 1997, n. 413, che definisce
i criteri sulla base dei quali i Sindaci adottano le misure di
limitazione della circolazione;
considerato che il parco autoveicolare delle citta' interessate e'
ormai costituito in gran parte da veicoli con marmitta catalitica, e
che dalle verifiche effettuate non sono state rilevate nei giorni di
limitazione del traffico riduzioni dei flussi veicolari
significative, affinche' il provvedimento di restrizione abbia
qualche incisivita', riguardera' tutti i tipi di autoveicoli con
qualsiasi tipo di alimentazione, con o senza marmitta catalitica;
dato atto che a livello di misure di prevenzione sono gia' operative
nei confronti delle emissioni del traffico veicolare, le disposizioni
relative al controllo obbligatorio dei gas di scarico degli
autoveicoli;
visto il DM Ambiente in data 15 aprile 1994 "Norme tecniche in
materia di livelli di stati di attenzione e di allarme per gli
inquinanti atmosferici nelle aree urbane, ai sensi degli artt. 3 e 4
del DPR 24 maggio 1988, n. 203 e dell'art. 9 del DM 20 maggio 1991";
vista la Legge 23 dicembre 1978, n. 833;
visti gli artt. 136 bis, ter, quater, e quinques del vigente
Regolamento di Igiene;
visto l'art. 107 del TULCP approvato con RD 3 marzo l934, n. 383,
cosi' come richiamato dall'art. 16, comma 2, Legge 24 novembre 1981,
n. 689, il quale prevede, all'atto dell'accertamento delle violazioni
ai regolamenti ed alle ordinanze del Sindaco, il pagamento di una
somma di denaro predeterminata nelle mani dell'agente accertatore;
ritenuto pertanto opportuno individuare le somme da pagare per le
diverse fattispecie di violazioni alle disposizioni della presente
ordinanza;
visti altresi' gli artt. 106, 108, 109 del TULCP di cui sopra;
visto l'art. 16 della Legge 24 novembre 1981, n. 689;
ordina e rende noto:
entrano in vigore nel territorio comunale con effetto immediato le
seguenti disposizioni:
1) Gli stati di attenzione e di allarme vengono decretati in caso di
superamento dei rispettivi livelli verificati a conclusione di un
ciclo giornaliero di monitoraggio secondo le modalita' di cui alla
sottoriportata tabella. Si provvede a decretare lo stato di allarme
anche nel caso in cui lo stato di attenzione perduri per almeno tre
giorni consecutivi e le condizioni meteorologiche siano sfavorevoli
alla dispersione degli inquinanti. In caso di indisponibilita'
contemporanea di dati per ciascun inquinante da piu' di un terzo del
totale delle stazioni installate componenti la rete, sara' valutata
la possibilita' della dichiarazione dello stato di attenzione o di
allarme in base alla rappresentativita' delle stazioni in funzione,
in relazione ai particolari livelli di inquinamento registrati e alle
generali condizioni meteorologiche. Il ciclo giornaliero di
monitoraggio resta fissato dalle ore 8 alle ore 8 del giorno
successivo.
Concentrazioni limite degli inquinanti aerodispersi per la
determinazione degli stati di attenzione e di allarme
Parametro livello di livello di n. e tipologia attenzione
allarme stazioni
SO2 ug/mc
(media giornaliera) 125 250 50% delle stazioni
di tipo A, B e C
polveri totali ug/mc
(media giornaliera) 150 300 50% delle stazioni
di tipo A, B e C
NO2 ug/mc
(media oraria) 200 400 50% delle stazioni
di tipo A e B
CO mg/mc
(media oraria) 15 30 50% delle stazioni
di tipo A e C
O3 ug/mc
(media oraria) 180 360 Una qualsiasi
stazione di
tipo A o D
2) I provvedimenti di decretazione degli stati di attenzione e di
allarme entreranno in vigore il giorno successivo a quello nel quale
si e' rilevato il superamento, salvo che le previsioni meteorologiche
non attestino il verificarsi di variazioni climatiche in grado di
assicurare la spontanea dispersione degli inquinanti atmosferici, con
conseguente recupero di condizioni di normalita'. Una volta disposti,
gli stati di attenzione e/o di allarme restano in vigore finche' le
concentrazioni di inquinanti rilevate durante un ciclo giornaliero
non risultino inferiori ai livelli di attenzione e/o di allarme
ovvero qualora le previsioni meteorologiche attestino il verificarsi
di variazioni climatiche in grado di assicurare la riduzione della
concentrazione degli inquinanti nell'aria.
Gli stati di attenzione e/o di allarme e con essi i provvedimenti
limitativi delle emissioni gia' attivati potranno essere mantenuti in
vigore qualora, ad esempio, in occasione di un successivo ciclo di
monitoraggio, si riscontri il superamento dei livelli per una sola
stazione e le previsioni meteorologiche, per le 24 ore successive,
finalizzate alla comprensione della tendenza evolutiva delle
condizioni di inquinamento in base al quadro meteorologico, attestino
il permanere di condizioni avverse.
Qualora il superamento dei livelli di attenzione e/o di allarme
dovesse riguardare CO e/o NO2 si dovra' disporre la limitazione del
traffico veicolare privato all'interno dell'area individuata
nell'allegata planimetria, parte integrante della presente ordinanza
e delimitata come segue.
3) Al verificarsi degli stati di attenzione e/o di allarme,
l'Assessore delegato all'Ambiente e' incaricato dell'esecuzione dei
provvedimenti di seguito riportati:
- nel caso che lo stato di attenzione derivi dal superamento del
livello fissato per l'ossido di carbonio e per il biossido di azoto:
limitazione della circolazione dei veicoli prescrivendo la
circolazione a targhe alterne nelle fasce orarie comprese tra 9-12 e
14-19, all'interno dell'area di cui al precedente punto 2);
- nel caso che lo stato di allarme derivi dal perdurare del
superamento del livello di attenzione per piu' di 3 giorni o dal
superamento del livello di allarme per l'ossido di carbonio, la
limitazione al traffico potra' essere estesa alla fascia oraria dalle
8 alle 20, garantendo una fascia oraria limitata per il trasporto
merci e per le operazioni di carico e scarico;
- nel caso che lo stato di allarme derivi dal perdurare del
superamento del livello di attenzione per piu' di 3 giorni o dal
superamento del livello fissato per il biossido di azoto, oltre alle
limitazioni del traffico di cui al punto precedente, si dara' corso
alla riduzione di 4 ore di funzionamento giornaliero consentito per
gli impianti di riscaldamento ed a una limitazione delle emissioni
degli impianti termici delle attivita' produttive;
- nel caso che le restrizioni adottate per lo stato di allarme non
portino al rientro, almeno entro i valori di attenzione delle
concentrazioni degli inquinanti si potra' estendere il provvedimento
di divieto di circolazione a tutti i veicoli;
- potranno circolare nei giorni di calendario dispari soltanto i
veicoli con l'ultima cifra della targa dispari e nei giorni di
calendario pari i veicoli con l'ultima cifra della targa pari o zero.
4) Qualora la concentrazione dell'ozono, inquinante fotochimico per
il cui contenimento non risultano efficaci interventi contingenti e
limitati nello spazio e nel tempo, dovesse risultare superiore al
livello di attenzione e/o di allarme si dara' corso alla sola
informazione alla cittadinanza dei rischi conseguenti.
5) Le limitazioni al traffico di cui alla presente ordinanza non
riguardano:
a) gli autoveicoli a emissione nulla;
b) ciclomotori e motocicli;
c) autoveicoli guidati da handicappati con patente B speciale (ex F);
d) autoveicoli al servizio di persone invalide munite del
contrassegno di cui al DM 8 giugno 1979;
e) mezzi di trasporto collettivo compresi taxi;
f) autoveicoli adibiti a servizio di Stato o pubblico, a compiti di
sicurezza pubblica e di soccorso;
g) autoveicoli di medici e veterinari in visita urgente muniti di
apposito contrassegno rilasciato dall'Ordine;
h) autoveicoli di personale sanitario e di vigilanza e controllo
ambientale in pronta disponibilita' con attestazione rilasciata dalla
struttura;
i) autoveicoli per trasporto persone per trattamenti sanitari e
riabilitativi programmati e/o continuativi attestati da certificato
medico;
j) autoveicoli di assistenti domiciliari che prestano servizio per
strutture e/o organizzazioni pubbliche o private con attestazione
rilasciata dalla struttura;
k) autoveicoli dei cortei funebri;
l) autoveicoli dei cortei nuziali;
m) autoveicoli che trasportano derrate deperibili, farmaci,
attrezzature, merci per il rifornimento di ospedali, scuole, esercizi
commerciali, aziende e cantieri;
n) autoveicoli al servizio degli organi costituzionali e del
Consiglio regionale, dei componenti degli organi della Provincia, dei
Comuni limitatamente alla partecipazione delle rispettive sedute
provata da lettera di convocazione;
o) autoveicoli in servizio, di proprieta' o in uso, di testate
giornalistiche, radio, emittenti televisive, per l'espletamento dei
servizi professionali in possesso di tessera di riconoscimento;
p) autoveicoli di lavoratori in turno in ciclo continuo o doppio
turno, residenti o con sede di lavoro nella zona interessata dai
provvedimenti, limitatamente ai percorsi casa-lavoro per i turni con
inizio e fine in periodi non coperti dal servizio di trasporto
pubblico urbano con corse utili al raggiungimento in orario alla sede
di lavoro. I lavoratori interessati dovranno essere muniti di
certificazione, rilasciata ogni anno, dal datore di lavoro attestante
la tipologia e l'articolazione dei turni ed effettiva turnazione;
q) autoveicoli delle autoscuole riconoscibili come tali dalla
iscrizione, durante lo svolgimento delle esercitazioni di guida
(almeno due persone a bordo);
r) autoveicoli diretti agli alberghi della citta' se i conducenti
sono muniti di prenotazione o fattura dell'avvenuto pagamento
dell'albergo.
6) Le limitazioni al funzionamento degli impianti di riscaldamento
non riguardano:
a) impianti ad emissione nulla;
b) attivita' scolastiche, assistenziali e di diagnosi e cura.
7) Per consentire l'attivita' di controllo degli organi addetti alla
vigilanza e' fatto obbligo di esporre in modo ben visibile i
contrassegni di cui ai punti 5c, 5d, 5g e di esibire, su richiesta,
agli organi addetti alla vigilanza, le certificazioni di cui ai punti
5h, 5i, 5j, 5n, 5o, 5p e 5r.
L'uso improprio del contrassegno o certificazione ne comporta il
ritiro.
I contraffattori saranno puniti a norma di quanto disposto dal Codice
penale.
L'inosservanza delle prescrizioni di cui al punto 3 di cui alla
presente ordinanza e' punita con la sanzione di Lire 100.000.
La mancata esposizione del contrassegno, per i veicoli che ne
possiedono i requisiti, e' punito con la sanzione di Lire 30.000.
La mancata ottemperanza al divieto di limitare gli orari massimi di
funzionamento degli impianti di riscaldamento e' punito con la
sanzione di Lire 200.000.
li' . . . . . . . . . . . . . . . . IL SINDACO