REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 novembre 1998, n. 2082

Protocollo d'intesa tra la Regione Emilia-Romagna, i Comuni capoluogo di provincia per la gestione coordinata degli stati di attenzione e di allarme degli inquinanti atmosferici

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
Premesso che:                                                                   
- il decreto 15 aprile 1994 del Ministero dell'Ambiente, modificato             
con successivo decreto in data 25 novembre 1994 dal Ministro                    
dell'Ambiente definisce i livelli di attenzione e di allarme per gli            
inquinanti atmosferici nelle aree urbane e nelle zone individuate               
dalla Regione ai sensi dell'art. 9 del DM 20 maggio 1991 "Criteri di            
raccolta dei dati inerenti la qualita' dell'aria";                              
- il citato decreto del 15 aprile 1994 stabilisce inoltre i criteri             
di individuazione degli stati di attenzione e di allarme in base ai             
quali adottare provvedimenti per prevenire episodi acuti di                     
inquinamento atmosferico e per rientrare nei limiti della norma nel             
caso in cui i livelli di attenzione e di allarme siano stati                    
superati;                                                                       
- in particolare il predetto decreto fa obbligo all'autorita'                   
competente di individuare le misure da adottare in seguito al                   
raggiungimento dei livelli di attenzione e di allarme;                          
- la delibera della Giunta regionale 5925/92 ha individuato, ai sensi           
del DM 12 novembre 1992 i territori dei Comuni di Bologna, Modena e             
Reggio Emilia quali zone particolarmente esposte al rischio di                  
inquinamento atmosferico e il Sindaco del Comune quale autorita'                
competente all'adozione dei provvedimenti conseguenti alla insorgenza           
dello stato di attenzione o di allarme;                                         
- con la stessa deliberazione la Giunta si e' riservata di procedere,           
successivamente, all'individuazione di altre zone particolarmente               
esposte sulla base dei dati forniti dalle reti di rilevamento;                  
- e' stato emanato il decreto ministeriale, cui e' demandato, ai                
sensi dell'art. 3 della Legge 4 novembre 1997, n. 413, che definisce            
i criteri sulla base dei quali i Sindaci adottano le misure di                  
limitazione della circolazione;                                                 
- il parco autoveicolare delle citta' interessate e' costituito in              
gran parte da veicoli dotati di un sistema catalitico per il                    
contenimento delle emissioni in atmosfera e che dalle verifiche                 
effettuate nei giorni di limitazione della circolazione non sono                
state rilevate riduzioni significative dei flussi veicolari. Quindi,            
per rendere piu' incisivo il provvedimento di restrizione della                 
circolazione, questo deve riguardare tutti i tipi di autoveicoli con            
qualsiasi tipo di alimentazione, con o senza marmitta catalitica ad             
eccezione di quelli ad emissione nulla;                                         
considerato che:                                                                
- l'art. 4 del DPR 24 maggio 1988, n. 203 affida alla competenza                
delle Regioni la formulazione del Piano di risanamento e tutela del             
proprio territorio nel rispetto dei valori limite di qualita'                   
dell'aria sulla base di criteri definiti dal Ministero dell'Ambiente;           
- DM 20 maggio 1991 ha definito i criteri per l'elaborazione del                
Piano regionale per il risanamento e tutela della qualita' dell'aria            
ed in particolare agli artt. 2 e 5 sancisce il principio che il Piano           
di risanamento puo' essere sviluppato per parti (o stralci) sia a               
livello di settore territoriale, sia a livello industriale, sia a               
livello civile;                                                                 
- la Regione e' impegnata a definire criteri ed indirizzi per                   
l'individuazione delle zone nelle quali e' necessario limitare o                
prevenire l'inquinamento atmosferico per la predisposizione dei piani           
finalizzati alla prevenzione, conservazione e risanamento della                 
qualita' dell'aria;                                                             
considerato inoltre che:                                                        
- la Regione per accrescere l'efficacia degli strumenti di conoscenza           
sta procedendo, con il supporto di ARPA, alla realizzazione dei                 
seguenti programmi:                                                             
a) studi e rilevazioni di alcuni specifici inquinanti, quali benzene            
e PM1 0 al fine di dare puntuale applicazione alla specifica                    
normativa con l'obiettivo di fornire elementi per la formulazione di            
linee guida nella gestione delle situazioni critiche;                           
b) la messa a punto di modelli previsionali sugli stati di                      
inquinamento atmosferico che, non appena validati, renderanno                   
possibile l'adozione di interventi preventivi per evitare il                    
superamento dei livelli di attenzione;                                          
c) iniziative di studio e coordinamento a livello nazionale,                    
finalizzate al controllo dell'inquinamento da ozono e per                       
l'individuazione di provvedimenti di prevenzione del fenomeno;                  
d) in convenzione con le Regioni Liguria e Piemonte la determinazione           
dei fattori di emissione provenienti da ciclomotori e motocicli a               
differenti tecnologie di abbattimento delle emissioni nell'ambito di            
un programma piu' generale di analisi e studio dei fattori di                   
emissione del parco veicolare circolante;                                       
ritenuto che:                                                                   
- gia' in questa fase sia comunque utile, nell'ambito delle                     
rispettive competenze, attivare un'azione comune e coordinata per la            
tutela della qualita' dell'aria e della salute dei cittadini;                   
- la definizione di un protocollo d'intesa, scaturito dal tavolo di             
confronto tra la Regione e i Comuni capoluogo di provincia, sia un              
primo strumento efficace per uniformare i comportamenti e gli                   
interventi in ambito regionale;                                                 
tenuto conto che:                                                               
- per ridurre il disagio dei cittadini e garantirne la mobilita'                
anche nelle giornate di restrizione della circolazione, la Regione ed           
i Comuni di Bologna, Modena, Reggio Emilia, Forli', Ferrara, Ravenna            
e Rimini, aderenti all'iniziativa, si impegnano a definire azioni di            
carattere promozionale, adeguate agli obiettivi indicati, da adattare           
a ciascuna realta' locale, come meglio precisato nel Protocollo                 
d'intesa allegato;                                                              
- la Regione, a tal fine, mette a disposizione dei Comuni                       
sottoscrittori, per ogni giornata di restrizione della circolazione,            
il seguente contributo previsto dall'art. 33, comma 1, lettera c),              
della L.R. 30/98:                                                               
Bologna 70 milioni, Modena 20 milioni, Reggio Emilia 12 milioni,                
Ferrara 12 milioni, Forli' 10 milioni, Ravenna 7 milioni, Rimini 10             
milioni, per un limite di quattro giornate pari alla somma massima di           
Lire 564 milioni con imputazione al Capitolo 43175 "Fondo per il                
riequilibrio e la riorganizzazione dei servizi di trasporto pubblico            
locale (artt. 1 e 2, L.R. 14 ottobre 1996, n. 38)" dell'esercizio               
finanziario di competenza;                                                      
visto il parere favorevole espresso dai Comuni di Bologna, Modena,              
Reggio Emilia, Ferrara, Forli', Ravenna e Rimini al Protocollo                  
d'intesa, parte integrante del presente atto;                                   
vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2541 del 4 luglio              
1995, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state fissate le           
direttive dell'esercizio delle funzioni dirigenziali;                           
dato atto che, all'impegno della spesa, provvedera' il Direttore                
generale ai Trasporti e Sistemi di mobilita', a maturazione delle               
condizioni previste dal Protocollo d'intesa e comunque a                        
presentazione da parte dei Comuni interessati del piano degli                   
interventi previsti;                                                            
dato atto, altresi':                                                            
- del parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio                  
Promozione Indirizzo e Controllo ambientale, dott. Sergio Garagnani,            
in merito alla regolarita' tecnica del presente atto, ai sensi                  
dell'art. 4, comma 6 della L.R. 19 novembre 1992,  n.41 e successive            
modificazioni e del punto 3.2 della deliberazione 2541/95;                      
- del parere favorevole espresso dal Direttore generale dell'Area               
Ambiente dott.ssa Leopolda Boschetti e dal Direttore generale ai                
Trasporti e Sistemi di mobilita' dott. Renzo Gorini, in merito alla             
legittimita' della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 4,                
sesto comma della L.R. 41/92 e del punto 3.1 della delibera 2541/95;            
su proposta congiunta dell'Assessore al Territorio, Programmazione ed           
Ambiente e dell'Assessore alla Mobilita';                                       
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
a) di approvare il Protocollo d'intesa, tra la Regione Emilia-Romagna           
ed i Comuni di Bologna, Modena, Reggio Emilia, Ferrara, Forli',                 
Ravenna e Rimini, per i quali si applicano i livelli di attenzione e            
di allarme, cosi' come fissati dal DM Ambiente 15 gennaio 1994 e dal            
DM Ambiente 25 novembre 1994, e il cui testo e' allegato alla                   
presente deliberazione e ne costituisce parte integrante;                       
b) di dare mandato all'Assessore al Territorio, Programmazione e                
Ambiente di sottoscrivere il Protocollo in oggetto;                             
c) di dare atto che all'adozione degli atti necessari all'attuazione            
del Protocollo in oggetto ed all'assunzione del relativo impegno di             
spesa, provvedera' il Direttore generale ai Trasporti e Sistemi di              
mobilita' dott. Renzo Gorini;                                                   
d) di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della                
Regione Emilia-Romagna.                                                         
Protocollo d'intesa tra la Regione Emilia-Romagna, i Comuni di                  
Bologna, Modena, Reggio Emilia, Ferrara, Forli', Ravenna e Rimini per           
coordinare gli impegni delle Amministrazioni                                    
Premesso che:                                                                   
- il decreto 15 aprile 1994 del Ministero dell'Ambiente, modificato             
con successivo decreto in data 25 novembre 1994 dal Ministro                    
dell'Ambiente definisce i livelli di attenzione e di allarme per gli            
inquinanti atmosferici nelle aree urbane e nelle zone individuate               
dalla Regione ai sensi dell'art. 9 del DM 20 maggio 1991 "Criteri di            
raccolta dei dati inerenti la qualita' dell'aria";                              
- il citato decreto del 15 aprile 1994 stabilisce inoltre i criteri             
di individuazione degli stati di attenzione e di allarme in base ai             
quali adottare provvedimenti per prevenire episodi acuti di                     
inquinamento atmosferico e per rientrare nei limiti della norma nel             
caso in cui i livelli di attenzione e di allarme siano stati                    
superati;                                                                       
- in particolare il predetto decreto fa obbligo all'autorita'                   
competente di individuare le misure da adottare in seguito al                   
raggiungimento dei livelli di attenzione e di allarme;                          
- la delibera della Giunta regionale 5925/92 ha individuato, ai sensi           
del DM 12 novembre 1992 i territori dei Comuni di Bologna, Modena e             
Reggio Emilia quali zone particolarmente esposte al rischio di                  
inquinamento atmosferico e il Sindaco del Comune quale autorita'                
competente all'adozione dei provvedimenti conseguenti alla insorgenza           
dello stato di attenzione o di allarme;                                         
- con la stessa deliberazione la Giunta si e' riservata di procedere,           
successivamente, all'individuazione di altre zone particolarmente               
esposte sulla base dei dati forniti dalle reti di rilevamento;                  
- e' stato emanato il decreto ministeriale, cui e' demandato, ai                
sensi dell'art. 3 della Legge 4 novembre 1997, n. 413, che definisce            
i criteri sulla base dei quali i Sindaci adottano le misure di                  
limitazione della circolazione;                                                 
- il parco autoveicolare delle citta' interessate e' costituito in              
gran parte da veicoli dotati di un sistema catalitico per il                    
contenimento delle emissioni in atmosfera e che dalle verifiche                 
effettuate nei giorni di limitazione della circolazione non sono                
state rilevate riduzioni significative dei flussi veicolari quindi,             
per rendere piu' incisivo il provvedimento di restrizione della                 
circolazione, questo deve riguardare tutti i tipi di autoveicoli con            
qualsiasi tipo di alimentazione, con o senza marmitta catalitica ad             
eccezione di quelli ad emissione nulla;                                         
considerato che:                                                                
- l'art. 4 del DPR 24 maggio 1988, n. 203 affida alla competenza                
delle Regioni la formulazione del Piano di risanamento e tutela del             
proprio territorio nel rispetto dei valori limite di qualita'                   
dell'aria sulla base di criteri definiti dal Ministero dell'Ambiente;           
- il DM 20 maggio 1991 ha definito i criteri per l'elaborazione del             
Piano regionale per il risanamento e tutela della qualita' dell'aria            
ed in particolare agli artt. 2 e 5 sancisce il principio che il Piano           
di risanamento puo' essere sviluppato per parti (o stralci) sia a               
livello di settore territoriale, sia a livello industriale, sia a               
livello civile;                                                                 
- la Regione e' impegnata a definire criteri ed indirizzi per                   
l'individuazione delle zone nelle quali e' necessario limitare o                
prevenire l'inquinamento atmosferico per la predisposizione dei piani           
finalizzati alla prevenzione, conservazione e risanamento della                 
qualita' dell'aria;                                                             
considerato inoltre che:                                                        
- la Regione per accrescere l'efficacia degli strumenti di conoscenza           
sta procedendo, con il supporto di ARPA, alla realizzazione dei                 
seguenti programmi:                                                             
a) studi e rilevazioni di alcuni specifici inquinanti, quali benzene            
e PM1 0 al fine di dare puntuale applicazione alla specifica                    
normativa con l'obiettivo di fornire elementi per la formulazione di            
linee guida nella gestione delle situazioni critiche;                           
b) la messa a punto di modelli previsionali sugli stati di                      
inquinamento atmosferico che, non appena validati, renderanno                   
possibile l'adozione di interventi preventivi per evitare il                    
superamento dei livelli di attenzione;                                          
c) iniziative di studio e coordinamento a livello nazionale,                    
finalizzate al controllo dell'inquinamento da ozono e per                       
l'individuazione di provvedimenti di prevenzione del fenomeno;                  
- d) in convenzione con le Regioni Liguria e Piemonte la                        
determinazione dei fattori di emissione provenienti da ciclomotori e            
motocicli a differenti tecnologie di abbattimento delle emissioni               
nell'ambito di un programma piu' generale di analisi e studio dei               
fattori di emissione del parco veicolare circolante;                            
ritenuto che:                                                                   
- gia' in questa fase sia comunque utile, nell'ambito delle                     
rispettive competenze, attivare un'azione comune e coordinata per la            
tutela della qualita' dell'aria e della salute dei cittadini;                   
- la definizione di un protocollo d'intesa, scaturito dal tavolo di             
confronto tra la Regione e i Comuni capoluogo di provincia, sia un              
primo strumento efficace per uniformare i comportamenti e gli                   
interventi in ambito regionale;                                                 
si conviene quanto segue:                                                       
1) Nei territori comunali di Bologna, Modena, Reggio Emilia, Ferrara,           
Forli', Ravenna e Rimini soggetti a possibili episodi acuti di                  
inquinamento atmosferico si applicano le misure di prevenzione e di             
contenimento dell'inquinamento sulla base dello schema di ordinanza             
tipo, concordata e proposta dai Comuni, che costituisce parte                   
integrante del presente atto.                                                   
2) Per rendere piu' efficaci le misure di contenimento                          
dell'inquinamento atmosferico, al verificarsi degli stati di                    
attenzione e di allarme, occorre limitare la circolazione di tutti i            
tipi di autoveicoli con qualsiasi tipo di alimentazione, compresi               
quelli con marmitta catalitica, ad eccezione di quelli ad emissione             
nulla.                                                                          
3) I Comuni di Bologna, Modena, Reggio Emilia, Ferrara, Forli',                 
Ravenna e Rimini adottano l'iniziativa, denominata "Bollino Blu", per           
il controllo sistematico e generalizzato della corretta funzionalita'           
del parco veicoli con le procedure indicate dalla direttiva del                 
Ministro dei Lavori pubblici del 7 luglio 1998. Per l'estensione di             
tale iniziativa a tutti i Comuni del territorio regionale si esprime            
l'impegno di operare anche attraverso gli strumenti della Conferenza            
Regione-Autonomie locali.                                                       
4) I Comuni, al fine di contribuire alla riduzione dell'inquinamento            
atmosferico, si impegnano ad accelerare la realizzazione degli                  
interventi gia' previsti dagli Accordi di Programma e di Servizio               
1999/2000, riguardanti i criteri per la valutazione delle istanze ai            
fini della ripartizione dei contributi per autobus, e ad attuare                
l'ammodernamento oltre che dei mezzi di trasporto pubblico anche di             
quelli dedicati ad altri servizi pubblici, tra cui l'igiene urbana.             
5) Per ridurre il disagio dei cittadini e garantirne la mobilita'               
anche nelle giornate di restrizione della circolazione, i                       
sottoscrittori del presente accordo si impegnano ad assumere                    
iniziative di carattere promozionale di potenziamento del trasporto             
pubblico, secondo gli obiettivi indicati, quali:                                
- potenziare l'offerta dei servizi di trasporto pubblico locale anche           
con aumento della loro frequenza;                                               
- favorire l'uso del trasporto pubblico attraverso facilitazioni                
tariffarie individuate nell'estensione della fascia oraria di                   
validita' dei biglietti fino a forme di gratuita';                              
- specifiche iniziative di informazione e sensibilizzazione rivolte             
agli utenti, ivi compresa l'adozione del sistema di vendita dei                 
biglietti a bordo dei mezzi finalizzate ad agevolare l'accesso ai               
servizi di trasporto pubblico.                                                  
6) Le parti si impegnano inoltre a sviluppare ulteriori iniziative              
promozionali nell'ambito della campagna "Bollino Blu" per i controlli           
dei gas di scarico dei veicoli privati, individuando contestualmente            
modalita' idonee a garantire ai cittadini il rilascio di biglietti              
speciali di trasporto pubblico da utilizzare nelle giornate di                  
restrizione della circolazione.                                                 
7) La Regione, per l'attuazione delle azioni indicate, contribuira'             
con una somma, rapportata per ciascuna realta' locale, al presumibile           
costo delle iniziative promozionali assunte, per ciascuna giornata di           
restrizione della circolazione e per un limite di quattro giornate,             
nella seguente misura:                                                          
Bologna 70 milioni, Reggio Emilia 12 milioni, Modena 20 milioni,                
Ferrara 12 milioni, Forli' 10 milioni, Ravenna 7 milioni e Rimini 10            
milioni.                                                                        
8) La Regione, in attuazione di quanto previsto dal DPR 203/88 e dal            
DM 20 maggio 1991, entro 6 mesi provvede a:                                     
a) definire criteri ed indirizzi per l'individuazione delle zone                
nelle quali e' necessario limitare o prevenire l'inquinamento                   
atmosferico per la predisposizione di piani finalizzati alla                    
prevenzione, conservazione e risanamento della qualita' dell'aria;              
b) le caratteristiche dei combustibili da riscaldamento impiegati               
esclusivamente nelle zone a rischio gia' individuate e in quelle che            
verranno individuate ai sensi del precedente punto a);                          
c) i limiti massimi di emissione di nuovi impianti industriali e                
particolari regimi di gestione per le zone soggette ad episodi acuti.           
9) La presente intesa e' valida fino all'adozione di successivi atti            
che ne rendano di fatto nulla la validita'.                                     
per LA REGIONE  per IL COMUNE DI BOLOGNA                                        
EMILIA-ROMAGNA  . . . . . . . . . . . . . . . . . .                             
. . . . . . . . . . . . . . . . .                                               
per IL COMUNE DI FERRARA  per IL COMUNE DI FORLI'                               
. . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . .            
per IL COMUNE DI MODENA  per IL COMUNE DI RAVENNA                               
. . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . .                
per IL COMUNE DI REGGIO EMILIA  per IL COMUNE DI RIMINI                         
. . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . .                
SCHEMA-TIPO DI ORDINANZA                                                        
Il Sindaco, premesso:                                                           
- che il decreto 15 aprile 1994 del Ministero dell'Ambiente                     
modificato con successivo decreto in data 25 novembre 1994 del                  
Ministro dell'Ambiente definisce i livelli di attenzione e di allarme           
per gli inquinanti atmosferici nelle aree urbane e nelle zone                   
individuate dalle Regioni ai sensi dell'art. 9 del DM 20 maggio 1991            
"Criteri per la raccolta dei dati inerenti la qualita' dell'aria";              
- che il citato decreto 15 aprile 1994 stabilisce i criteri di                  
individuazione degli stati di attenzione e di allarme in base ai                
quali adottare provvedimenti per prevenire episodi acuti di                     
inquinamento atmosferico e per rientrare nei limiti della norma nel             
caso in cui i livelli di attenzione e di allarme siano stati                    
superati;                                                                       
- che in particolare il predetto decreto fa obbligo all'autorita'               
competente di individuare le misure da adottare in seguito al                   
raggiungimento dei livelli di attenzione e di allarme;                          
- che al riguardo con nota del 8 luglio 1994, in atti, la Regione               
Emilia-Romagna ha fornito chiarimenti in ordine all'applicazione                
delle disposizioni di cui al decreto in parola precisando che le                
norme tecniche in esso contenute sono immediatamente e direttamente             
applicabili per le zone individuate come particolarmente esposte al             
rischio di inquinamento atmosferico con delibera della Giunta                   
regionale 5925/92 ai sensi dell'art. 9 del DM 20 maggio 1991, ovvero            
per il territorio dei Comuni di Bologna, Modena e Reggio Emilia. In             
tali aree l'autorita' competente all'adozione dei provvedimenti                 
conseguenti alla insorgenza e allo stato di attenzione o di allarme             
e' il Sindaco del Comune;                                                       
- che e' stato emanato il decreto ministeriale, cui e' demandato, ai            
sensi dell'art. 3 della Legge 4 novembre 1997, n. 413, che definisce            
i criteri sulla base dei quali i Sindaci adottano le misure di                  
limitazione della circolazione;                                                 
considerato che il parco autoveicolare delle citta' interessate e'              
ormai costituito in gran parte da veicoli con marmitta catalitica, e            
che dalle verifiche effettuate non sono state rilevate nei giorni di            
limitazione del traffico riduzioni dei flussi veicolari                         
significative, affinche' il provvedimento di restrizione abbia                  
qualche incisivita', riguardera' tutti i tipi di autoveicoli con                
qualsiasi tipo di alimentazione, con o senza marmitta catalitica;               
dato atto che a livello di misure di prevenzione sono gia' operative            
nei confronti delle emissioni del traffico veicolare, le disposizioni           
relative al controllo obbligatorio dei gas di scarico degli                     
autoveicoli;                                                                    
visto il DM Ambiente in data 15 aprile 1994 "Norme tecniche in                  
materia di livelli di stati di attenzione e di allarme per gli                  
inquinanti atmosferici nelle aree urbane, ai sensi degli artt. 3 e 4            
del DPR 24 maggio 1988, n. 203 e dell'art. 9 del DM 20 maggio 1991";            
vista la Legge 23 dicembre 1978, n. 833;                                        
visti gli artt. 136 bis, ter, quater, e quinques del vigente                    
Regolamento di Igiene;                                                          
visto l'art. 107 del TULCP approvato con RD 3 marzo l934, n. 383,               
cosi' come richiamato dall'art. 16, comma 2, Legge 24 novembre 1981,            
n. 689, il quale prevede, all'atto dell'accertamento delle violazioni           
ai regolamenti ed alle ordinanze del Sindaco, il pagamento di una               
somma di denaro predeterminata nelle mani dell'agente accertatore;              
ritenuto pertanto opportuno individuare le somme da pagare per le               
diverse fattispecie di violazioni alle disposizioni della presente              
ordinanza;                                                                      
visti altresi' gli artt. 106, 108, 109 del TULCP di cui sopra;                  
visto l'art. 16 della Legge 24 novembre 1981, n. 689;                           
ordina e rende noto:                                                            
entrano in vigore nel territorio comunale con effetto immediato le              
seguenti disposizioni:                                                          
1) Gli stati di attenzione e di allarme vengono decretati in caso di            
superamento dei rispettivi livelli verificati a conclusione di un               
ciclo giornaliero di monitoraggio secondo le modalita' di cui alla              
sottoriportata tabella. Si provvede a decretare lo stato di allarme             
anche nel caso in cui lo stato di attenzione perduri per almeno tre             
giorni consecutivi e le condizioni meteorologiche siano sfavorevoli             
alla dispersione degli inquinanti. In caso di indisponibilita'                  
contemporanea di dati per ciascun inquinante da piu' di un terzo del            
totale delle stazioni installate componenti la rete, sara' valutata             
la possibilita' della dichiarazione dello stato di attenzione o di              
allarme in base alla rappresentativita' delle stazioni in funzione,             
in relazione ai particolari livelli di inquinamento registrati e alle           
generali condizioni meteorologiche. Il ciclo giornaliero di                     
monitoraggio resta fissato dalle ore 8 alle ore 8 del giorno                    
successivo.                                                                     
Concentrazioni limite degli inquinanti aerodispersi per la                      
determinazione degli stati di attenzione e di allarme                           
Parametro  livello di  livello di  n. e tipologia     attenzione                
allarme  stazioni                                                               
SO2 ug/mc                                                                       
(media giornaliera)  125  250  50% delle stazioni                               
      di tipo A, B e C                                                          
polveri totali ug/mc                                                            
(media giornaliera)  150  300  50% delle stazioni                               
      di tipo A, B e C                                                          
NO2 ug/mc                                                                       
(media oraria)  200  400  50% delle stazioni                                    
      di tipo A e B                                                             
CO mg/mc                                                                        
(media oraria)  15  30  50% delle stazioni                                      
      di tipo A e C                                                             
O3 ug/mc                                                                        
(media oraria)  180  360  Una qualsiasi                                         
      stazione di                                                               
      tipo A o D                                                                
2) I provvedimenti di decretazione degli stati di attenzione e di               
allarme entreranno in vigore il giorno successivo a quello nel quale            
si e' rilevato il superamento, salvo che le previsioni meteorologiche           
non attestino il verificarsi di variazioni climatiche in grado di               
assicurare la spontanea dispersione degli inquinanti atmosferici, con           
conseguente recupero di condizioni di normalita'. Una volta disposti,           
gli stati di attenzione e/o di allarme restano in vigore finche' le             
concentrazioni di inquinanti rilevate durante un ciclo giornaliero              
non risultino inferiori ai livelli di attenzione e/o di allarme                 
ovvero qualora le previsioni meteorologiche attestino il verificarsi            
di variazioni climatiche in grado di assicurare la riduzione della              
concentrazione degli inquinanti nell'aria.                                      
Gli stati di attenzione e/o di allarme e con essi i provvedimenti               
limitativi delle emissioni gia' attivati potranno essere mantenuti in           
vigore qualora, ad esempio, in occasione di un successivo ciclo di              
monitoraggio, si riscontri il superamento dei livelli per una sola              
stazione e le previsioni meteorologiche, per le 24 ore successive,              
finalizzate alla comprensione della tendenza evolutiva delle                    
condizioni di inquinamento in base al quadro meteorologico, attestino           
il permanere di condizioni avverse.                                             
Qualora il superamento dei livelli di attenzione e/o di allarme                 
dovesse riguardare CO e/o NO2 si dovra' disporre la limitazione del             
traffico veicolare privato all'interno dell'area individuata                    
nell'allegata planimetria, parte integrante della presente ordinanza            
e delimitata come segue.                                                        
3) Al verificarsi degli stati di attenzione e/o di allarme,                     
l'Assessore delegato all'Ambiente e' incaricato dell'esecuzione dei             
provvedimenti di seguito riportati:                                             
- nel caso che lo stato di attenzione derivi dal superamento del                
livello fissato per l'ossido di carbonio e per il biossido di azoto:            
limitazione della circolazione dei veicoli prescrivendo la                      
circolazione a targhe alterne nelle fasce orarie comprese tra 9-12 e            
14-19, all'interno dell'area di cui al precedente punto 2);                     
- nel caso che lo stato di allarme derivi dal perdurare del                     
superamento del livello di attenzione per piu' di 3 giorni o dal                
superamento del livello di allarme per l'ossido di carbonio, la                 
limitazione al traffico potra' essere estesa alla fascia oraria dalle           
8 alle 20, garantendo una fascia oraria limitata per il trasporto               
merci e per le operazioni di carico e scarico;                                  
- nel caso che lo stato di allarme derivi dal perdurare del                     
superamento del livello di attenzione per piu' di 3 giorni o dal                
superamento del livello fissato per il biossido di azoto, oltre alle            
limitazioni del traffico di cui al punto precedente, si dara' corso             
alla riduzione di 4 ore di funzionamento giornaliero consentito per             
gli impianti di riscaldamento ed a una limitazione delle emissioni              
degli impianti termici delle attivita' produttive;                              
- nel caso che le restrizioni adottate per lo stato di allarme non              
portino al rientro, almeno entro i valori di attenzione delle                   
concentrazioni degli inquinanti si potra' estendere il provvedimento            
di divieto di circolazione a tutti i veicoli;                                   
- potranno circolare nei giorni di calendario dispari soltanto i                
veicoli con l'ultima cifra della targa dispari e nei giorni di                  
calendario pari i veicoli con l'ultima cifra della targa pari o zero.           
4) Qualora la concentrazione dell'ozono, inquinante fotochimico per             
il cui contenimento non risultano efficaci interventi contingenti e             
limitati nello spazio e nel tempo, dovesse risultare superiore al               
livello di attenzione e/o di allarme si dara' corso alla sola                   
informazione alla cittadinanza dei rischi conseguenti.                          
5) Le limitazioni al traffico di cui alla presente ordinanza non                
riguardano:                                                                     
a) gli autoveicoli a emissione nulla;                                           
b) ciclomotori e motocicli;                                                     
c) autoveicoli guidati da handicappati con patente B speciale (ex F);           
d) autoveicoli al servizio di persone invalide munite del                       
contrassegno di cui al DM 8 giugno 1979;                                        
e) mezzi di trasporto collettivo compresi taxi;                                 
f) autoveicoli adibiti a servizio di Stato o pubblico, a compiti di             
sicurezza pubblica e di soccorso;                                               
g) autoveicoli di medici e veterinari in visita urgente muniti di               
apposito contrassegno rilasciato dall'Ordine;                                   
h) autoveicoli di personale sanitario e di vigilanza e controllo                
ambientale in pronta disponibilita' con attestazione rilasciata dalla           
struttura;                                                                      
i) autoveicoli per trasporto persone per trattamenti sanitari e                 
riabilitativi programmati e/o continuativi attestati da certificato             
medico;                                                                         
j) autoveicoli di assistenti domiciliari che prestano servizio per              
strutture e/o organizzazioni pubbliche o private con attestazione               
rilasciata dalla struttura;                                                     
k) autoveicoli dei cortei funebri;                                              
l) autoveicoli dei cortei nuziali;                                              
m) autoveicoli che trasportano derrate deperibili, farmaci,                     
attrezzature, merci per il rifornimento di ospedali, scuole, esercizi           
commerciali, aziende e cantieri;                                                
n) autoveicoli al servizio degli organi costituzionali e del                    
Consiglio regionale, dei componenti degli organi della Provincia, dei           
Comuni limitatamente alla partecipazione delle rispettive sedute                
provata da lettera di convocazione;                                             
o) autoveicoli in servizio, di proprieta' o in uso, di testate                  
giornalistiche, radio, emittenti televisive, per l'espletamento dei             
servizi professionali in possesso di tessera di riconoscimento;                 
p) autoveicoli di lavoratori in turno in ciclo continuo o doppio                
turno, residenti o con sede di lavoro nella zona interessata dai                
provvedimenti, limitatamente ai percorsi casa-lavoro per i turni con            
inizio e fine in periodi non coperti dal servizio di trasporto                  
pubblico urbano con corse utili al raggiungimento in orario alla sede           
di lavoro. I lavoratori interessati dovranno essere muniti di                   
certificazione, rilasciata ogni anno, dal datore di lavoro attestante           
la tipologia e l'articolazione dei turni ed effettiva turnazione;               
q) autoveicoli delle autoscuole riconoscibili come tali dalla                   
iscrizione, durante lo svolgimento delle esercitazioni di guida                 
(almeno due persone a bordo);                                                   
r) autoveicoli diretti agli alberghi della citta' se i conducenti               
sono muniti di prenotazione o fattura dell'avvenuto pagamento                   
dell'albergo.                                                                   
6) Le limitazioni al funzionamento degli impianti di riscaldamento              
non riguardano:                                                                 
a) impianti ad emissione nulla;                                                 
b) attivita' scolastiche, assistenziali e di diagnosi e cura.                   
7) Per consentire l'attivita' di controllo degli organi addetti alla            
vigilanza e' fatto obbligo di esporre in modo ben visibile i                    
contrassegni di cui ai punti 5c, 5d, 5g e di esibire, su richiesta,             
agli organi addetti alla vigilanza, le certificazioni di cui ai punti           
5h, 5i, 5j, 5n, 5o, 5p e 5r.                                                    
L'uso improprio del contrassegno o certificazione ne comporta il                
ritiro.                                                                         
I contraffattori saranno puniti a norma di quanto disposto dal Codice           
penale.                                                                         
L'inosservanza delle prescrizioni di cui al punto 3 di cui alla                 
presente ordinanza e' punita con la sanzione di Lire 100.000.                   
La mancata esposizione del contrassegno, per i veicoli che ne                   
possiedono i requisiti, e' punito con la sanzione di Lire 30.000.               
La mancata ottemperanza al divieto di limitare gli orari massimi di             
funzionamento degli impianti di riscaldamento e' punito con la                  
sanzione di Lire 200.000.                                                       
li' . . . . . . . . . . . . . . . .  IL SINDACO                                 

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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