DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 18 luglio 1998, n. 930
Istituzione del Comitato regionale di coordinamento degli interventi della pubblica Amministrazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, ai sensi dell'art. 27, comma 1, del DLgs 626/94 (proposta della Giunta regionale in data 18 maggio 1998, n. 689)
IL CONSIGLIO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Richiamata la deliberazione della Giunta regionale, progr. n. 689 del
18 maggio 1998, avente ad oggetto "Istituzione del Comitato regionale
di coordinamento degli interventi della pubblica Amministrazione in
materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, ai sensi
dell'art. 27, comma 1, del DLgs 626/94 - Proposta al Consiglio";
preso atto del favorevole parere espresso dalla Commissione referente
"Sicurezza sociale" di questo Consiglio, giusta nota prot. n. 7437 in
data 3 giugno 1998;
previa votazione palese, a maggioranza dei presenti,
delibera:
di approvare le proposte contenute nella deliberazione della Giunta
regionale, progr. n. 689 del 18 maggio 1998, sopra citata e qui
allegata quale parte integrante e sostanziale.
"LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Premesso che la legge istitutiva del Servizio sanitario nazionale e
quelle di riordino della materia sanitaria confermano e specificano
le funzioni legislative e amministrative affidate alle Regioni in
materia di assistenza sanitaria ed ospadaliera in attuazione
dell'art. 117 della Costituzione;
premesso altresi' che la tutela della salute dei lavoratori nei
luoghi di lavoro rientra tra le materie assegnate alla competenza
regionale e che tale materia e' stata recentemente aggiornata con una
serie di decreti legislativi promulgati per adeguare l'ordinamento
nazionale alle direttive comunitarie regolanti tali tematiche;
visto quanto previsto dal DLgs 626/94 cosi' come modificato dal DLgs
242/96 ed in particolare le disposizioni contenute nel Capo VII,
concernenti le attivita' della pubblica Amministrazione per
l'applicazione di tale normativa;
rilevato quanto specificatamente indicato dagli artt. 23, 24, 25 e 27
del citato DLgs 626/94 per le attivita' di "vigilanza",
"informazione", "consulenza" ed "assistenza", nonche' per il
coordinamento di tali attivita' a livello nazionale e regionale;
considerato che il 2 febbraio 1995 e' stato approvato da parte dei
Presidenti delle Regioni e delle Province autonome il documento
dedicato alle "Prime linee di indirizzo per l'attuazione del DLgs
626/94 di recepimento delle direttive CEE, per il miglioramento della
sicurezza e della salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro", che
definisce le attivita' di informazione, assistenza e consulenza ed
orienta la Regioni ad operare correttamente in materia, utilizzando
le Aziende Unita' sanitarie locali, ed in particolare i Dipartimenti
di prevenzione, per erogare le prestazioni non in contrasto con le
funzioni di vigilanza assegnate ai medesimi Dipartimenti;
considerato altresi' che le azioni promosse indicate dal sopra citato
documento paiono non solo legittime, ma anche doverose alla luce del
fatto che il DLgs 626/94 non ha abrogato la norma posta dall'art. 7
del DLgs 502/92 e successive integrazioni e modificazioni, che
richiama esplicitamente i contenuti degli artt. 16, 20 e 21 della
Legge 833/78, ai fini dell'esercizio delle funzioni di prevenzione
attribuite ai Dipartimenti di prevenzione del Servizio sanitario
nazionale;valutato che l'applicazione della normativa comunitaria
recepita debba avvenire in maniera certamente sostanziale e non solo
formale, in modo che sia davvero possibile incidere sul fenomeno
degli infortuni sul lavoro, si' da ridurre drasticamente il loro
numero;
ritenuto dunque che sia necessaria un'intensa opera di promozione
delle azioni e degli istituti previsti dalla nuova normativa;
visto l'atto di indirizzo e coordinamento, emanato dal Presidente del
Consiglio dai Ministri con decreto del 5 dicembre 1997 che, per
realizzare sul territorio l'uniformita' degli interventi della
pubblica Amministrazione, in materia di sicurezza e tutela della
salute nei lunghi di lavoro, affida alle Regioni il compito di
istituire Comitati di coordinamento nel campo di cui trattasi
dettando, contestualmente, le indicazioni per la loro istituzione;
considerato quanto sopraddetto, la Regione Emilia-Romagna ritiene
opportuno e necessario, affinche' il Comitato sia reso rispondente
alle esigenze delle diverse realta' locali esistenti nel proprio
territorio e alle specifiche richieste da esse emergenti, stabilire:
a) la funzioni ad i compiti da esercitare;
b) la composizione, le modalita' di funzionamento, le articolazioni
operative;
atteso che, per quanto riguarda il punto a), si individuano quali
funzioni e compiti del Comitato:
1) l'esame dei problemi applicativi delle normative in materia di
sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, al fine di suggerire
interventi e/o procedure, secondo le esigenze e le richieste
evidenziate dai diversi soggetti destinatari delle norme;
2) la proposta di piani di intervento, rapportata alle effettive
risorse disponibili nelle diverse Amministrazioni pubbliche, in modo
da permettere, nel rispetto dei ruoli di ognuna di esse, le massime
sinergie possibili;
3) le indicazioni per la formulazione di piani annuali di intervento
per le azioni prioritarie emergenti nelle diverse realta'
territoriali;
4) il supporto alla Regione per la predisposizione di una relazione
annuale sull'andamento dei fenomeni infortunistici e delle malattie
professionali, nonche' sulle azioni realizzate per favorire
l'applicazione della normativa di prevenzione vigente;
5) il collegamento a livello regionale con la Commissione consultiva
di cui all'art. 26 del DLgs 626/94;
6) la proposta alla Regione di interventi atti a superare le
situazioni di difficolta' causate nei soggetti destinatari delle
azioni prevista dalla normativa vigente;
7) la proposta di linee-guida applicative della normativa di
sicurezza.
Dato atto che il Comitato per l'espletamento dei suoi compiti puo'
richiedere dati a soggetti pubblici e/o privati o promuovere
indagini;
atteso che, per quanto riguarda il punto b), la Regione, considerate
le funzioni assegnatele dall'art. 27 del DLgs 626/94, cosi' come
specificate dal DPCM del 5 dicembre 1997, emanato quale atto di
indirizzo e coordinamento in attuazione del sopraddetto articolo,
impegna le Amministrazioni coordinate a indicare un proprio
funzionario quale membro effettivo del comitato, delegato a
rappresentarle;
il Comitato sara' pertanto composto da:
- l'Assessore alla Sanita' con funzione di presidenza, quale delegato
del Presidente della Giunta regionale;
- il Responsabile del Servizio di Prevenzione collettiva
dell'Assessorato alla Sanita' con funzioni di coordinamento tecnico
operativo e organizzativo delle attivita' del Comitato;
- un rappresentante per ognuno degli Assessorati regionali:
- alla Sanita';
- al Lavoro - Formazione - Universita' - Immigrazione;
- alle Attivita' produttive;
- i Direttori dei Dipartimenti di prevenzione delle Aziende Unita'
sanitarie locali;
- il Direttore della Direzione regionale del Lavoro;
- il Capo dell'Ispettorato regionale dei VVFF;
- i Direttori delle sedi periferiche regionali dell'ISPESL
dell'Emilia-Romagna;
- il Direttore regionale dell'INAIL;
- il rappresentante regionale dell'ANCI;
- il rappresentante regionale dell'UPI;
- i responsabili degli Uffici di Sanita' aerea e marittima del
Ministero della Sanita';
- il Direttore del Centro regionale di documentazione per la salute;
preso atto che gli appena indicati componenti il Comitato in parola
designano, in caso di loro impedimento a presenziare alle riunioni
del Comitato stesso, propri sostituti con piena capacita' di
rappresentarli per quanto riguarda l'esercizio delle funzioni
esercitate per conto dell'ente o dell'ambito istituzionale di
riferimento;
dato atto che:
- le funzioni di supporto organizzativo e di segreteria del Comitato
sono svolte dal Servizio di Prevenzione collettiva dell'Assessorato
alla Sanita';
- alle riunioni del Comitato in cui sono presentate le linee di
intervento ed i programmi operativi in materia di vigilanza,
informazione, assistenza, formazione e consulenza della pubblica
Amministrazione sono invitate a partecipare e ad esprimere le proprie
considerazioni, proposte e valutazioni le parti sociali maggiormente
rappresentative a livello regionale;
- nelle riunioni preparatorie alla presentazione delle linee di
intervento e dei programmi operativi di cui al paragrafo precedente e
in cui non vengono consultate la parti sociali, il Presidente del
Comitato puo' delegare il Responsabile del Servizio Prevenzione
collettiva a presiedere a dette riunioni;
rilevato che per la varieta' e la complessita' delle attivita'
produttive presenti sul territorio regionale, che si caratterizzano a
livello provinciale per tipologia produttiva a cui conseguono diversi
profili di rischio, e' opportuno che i relativi interventi ed azioni,
volti e garantire la sicurezza e la tutela della salute nei luoghi di
lavoro, vengano coordinati anche a livello provinciale;
ritenuto pertanto necessario che il Comitato regionale operi
attraverso articolazioni per conseguire l'ottimale realizzazione
degli obiettivi, delle prestazioni e delle attivita', cosi' da
assicurare il necessario coordinamento delle funzioni di cui si
tratta anche a livello provinciale, si prevede quanto segue:
- le articolazioni funzionali del Comitato operano in ambito
territoriale coincidente con il territorio delle singole Aziende
Unita' sanitarie locali, quando questo coincide con il territorio
provinciale. Le articolazioni funzionali provinciali sono presiedute
dai Direttori dei Dipartimenti di prevenzione quali delegati del
Presidente della Giunta regionale. Nel caso dalle province di Bologna
e di Forli', le articolazioni funzionali in parola sono coordinate
rispettivamente dai Direttori dei Dipartimenti di prevenzione
dell'Azienda Unita' sanitaria locale della Citta' di Bologna e
dell'Azienda Unita' sanitaria locale di Forli'. Della direzione di
tali ultime articolazioni funzionali fanno necessariamente parte i
Direttori dei Dipartimenti di prevenzione delle Aziende Unita'
sanitarie locali di Bologna Sud, Bologna Nord e Imola per quanto
riguarda la provincia di Bologna, e il Direttore del Dipartimento di
prevenzione dell'Azienda Unita' sanitaria locale di Cesena per quanto
riguarda la provincia di Forli';
- le articolazioni funzionali provinciali sono composte da funzionari
rappresentanti le strutture di seguito elencate e indicate dalle
Amministrazioni di appartenenza:
- Servizio di Prevenzione e Sicurezza nei luoghi di lavoro delle
Aziende Unita' sanitarie locali;
- Servizio Ispezioni del lavoro delle Direzioni povinciali del
lavoro;
- Sedi provinciali dell'INAIL;
- Comandi provinciali dei VVFF;
- Dipartimenti periferici dell'ISPESL;
- Uffici di Sanita' marittima ed aerea per la province di Bologna e
Ravenna;
- le articolazioni provinciali predispongono, secondo gli indirizzi
del Comitato regionale:
- i programmi di intervento secondo le priorita' individuate a
livello provinciale;
- le azioni di coordinamento delle attivita' di controllo,
formazione, informazione, assistenza da erogarsi da parte della
pubblica Amministrazione, alle unita' locali presenti nel territorio;
- l'istruttoria delle istanze provenienti dal territorio provinciale
per supportare le aziende ad adempiere agli obblighi previsti dalle
norme nel campo dalla sicurezza e della tutela della salute nei
luoghi di lavoro;
- l'inoltro a livello regionale dei quesiti in ordine alla
definizione e specificazione dei comportamenti tecnici e
interpretativi delle normative di sicurezza;
ritenuto che le funzioni di segreteria organizzativa della
articolazioni provinciali vengono assicurate dai Dipartimenti di
prevenzione a cui ne e' affidato il coordinamento;
dato atto che, con apposito successivo decreto del Presidente della
Giunta regionale vengono nominati i componenti del Comitato, della
sua segreteria nonche' i componenti delle articolazioni provinciali;
rilevato che e' possibile prevedere l'intervento nell'ambito del
Comitato, per specifici temi e problemi, di esperti particolarmente
qualificati sulla materia di cui trattasi;
dato atto altresi' che, in considerazione che i soggetti indicati dal
decreto del Presidente della Giunta regionale prima menzionato,
svolgono la loro opera nella propria veste istituzionale di
rappresentanti delle rispettive Amministrazioni, nessun beneficio
economico a qualsiasi titolo e' loro dovuto;
ritenuto che il Comitato puo', per l'espletamento dei suoi compiti,
richiedere dati ai soggetti pubblici e/o privati interessati o
promuovere indagini;
vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2541 del 4 luglio
1995, esecutiva, con la quale sono state fissate le direttive per
l'esercizio della funzioni dirigenziali;
dato atto, relativamente al contenuto del presente atto deliberativo,
ai sensi dell'art. 4, setto comma, della L.R. 19 novembre 1992, n.
41, e della sopra citata deliberazione 2541/95, del pareri favorevoli
espressi da:
- il Responsabile del Servizio Prevenzione collettiva, Paolo Tori, in
merito alla regolarita' tecnica del presente provvedimento;
- il Direttore generale Sanita' e Servizi sociali, Francesco Taroni,
in merito alla legittimita' del presente provvedimento;
su proposta dell'Assessore alla Sanita',
a voti unanimi e palesi, delibera:
di proporre al Consiglio regionale l'adozione del presente
provvedimento con cui si determina:
1) di istituire, in conformita' a quanto previsto nella premessa
della presente deliberazione che qui integralmente si richiama, il
Comitato di coordinamento regionale (da qui in avanti definito
Comitato) per realizzare sul territorio l'uniformita' degli
interventi della pubblica Amministrazione in materia di sicurezza e
tutela della salute nei luoghi di lavoro;
2) di stabilire che le funzioni ed i compiti da esercitarsi da parte
del Comitato sono:
a) l'esame dei problemi applicativi delle normative in materia di
sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, al fine di suggerire
interventi e/o procedure, che possono essere assunti dalle diverse
Amministrazioni pubbliche secondo le esigenze e le richieste
evidenziate dai diversi soggetti destinatari delle norme;
b) la proposta di piani di intervento, rapportata alle effettive
risorse disponibili, della diverse Amministrazioni pubbliche in modo
da permettere, nel rispetto dei ruoli di ognuna di esse, la massima
sinergia possibile;
c) le indicazioni per la formulazione di piani annuali di intervento
per le azioni prioritarie emergenti nelle diverse realta'
territoriali;
d) il supporto alla Regione per la predisposizione di una relazione
annuale sull'andamento dei fenomeni infortunistici e delle malattie
professionali nonche' sulle azioni realizzate per favorire
l'applicazione della normativa di prevenzione vigente;
e) il collegamento a livello regionale con la Commissione consultiva
di cui all'art. 26, del DLgs 626/94;
f) la proposta alla Regione di interventi atti a superare le
situazioni di difficolta' causate nei soggetti destinatari delle
azioni previste dalla normativa vigente;
g) la proposta di linee-guida applicative della normativa di
sicurezza;
3) di stabilire che il Comitato puo', per l'espletamento dei suoi
compiti, richiedere dati a soggetti pubblici e/o privati competenti o
promuovere indagini;
4) il Comitato sara' pertanto composto da:
- l'assessore alla Sanita' con funzione di presidenza, quale delegato
del Presidente della Giunta regionale;
- il Responsabile del Servizio di Prevenzione collettiva
dell'Assessorato alla Sanita', con funzioni di coordinamento tecnico
operativo e organizzativo delle attivita' del Comitato;
- un rappresentante per ognuno degli Assessorati regionali:
- alla Sanita';
- al Lavoro - Formazione - Universita' - Immigrazione;
- alle Attivita' produttive;
- i Direttori dei Dipartimenti di prevenzione delle Aziende Unita'
sanitarie locali;
- il Direttore della Direzione regionale del Lavoro;
- il Capo dell'Ispettorato regionale dei VVFF;
- i Direttori delle sedi periferiche regionali dell'ISPESL
dell'Emilia-Romagna;
- Il Direttore regionale dell'INAIL;
- il rappresentante regionale dell'ANCI;
- il rappresentante regionale dell'UPI;
- i responsabili degli Uffici di Sanita' aerea e marittima del
Ministero della Sanita';
- il Direttore del Centro regionale di documentazione per la salute;
5) di determinare che gli appena indicati componenti il Comitato in
parola designano, in caso di loro impedimento, a presenziare alle
riunioni del Comitato stesso, propri sostituti con piena capacita' di
rappresentarli per quanto riguarda l'esercizio delle funzioni
esercitate per conto dell'ente o dell'ambito istituzionale di
riferimento;
6) di stabilire che le funzioni di supporto organizzativo e di
segreteria del Comitato sono svolte dal Servizio di Prevenzione
collettiva dell'Assessorato alla Sanita';
7) di stabilire che alle riunioni del Comitato in cui sono presentate
e discusse le linee di intervento ed i programmi operativi in materia
di vigilanza, informazione, assistenza, formazione e consulenza della
pubblica Amministrazione sono invitate a partecipare e ad esprimere
le proprie considerazioni, proposte e valutazioni le parti sociali
maggiormente rappresentative a livello regionale;
8) di stabilire che nelle riunioni preparatorie alla presentazione
delle linee di intervento e dei programmi operativi di cui al punto
precedente e in cui non vengono consultate le parti sociali, il
Presidente del Comitato puo' delegare il Responsabile del Servizio
Prevenzione collettiva a presiedere a dette riunioni;
9) di stabilire che il Comitato operi, per le ragioni espresse in
premessa, attraverso articolazioni provinciali per conseguire
l'ottimale realizzazione degli obiettivi, delle prestazioni e delle
attivita', cosi' da assicurare il necessario coordinamento delle
funzioni di cui si tratta anche a livello provinciale, ed in
particolare che:
- le articolazioni funzionali del Comitato operano in ambito
territoriale coincidente con il territorio delle singole Aziende
Unita' sanitarie locali, quando questo coincida con il territorio
provinciale. La articolazioni funzionali provinciali sono presiedute
dai Direttori dei Dipartimenti di prevenzione quali delegati del
Presidente della Giunta regionale. Nel caso delle province di Bologna
e di Forli', le articolazioni funzionali in parola sono coordinate
rispettivamente dai Direttori dei Dipartimenti di prevenzione
dell'Azienda Unita' sanitaria locale della Citta' di Bologna e
dell'Azienda Unita' sanitaria locale di Forli'. Della direzione di
tali ultime articolazioni funzionali fanno necessariamente parte i
Direttori dei Dipartimenti di prevenzione delle Aziende Unita'
sanitarie locali di Bologna Sud, Bologna Nord e Imola per quanto
riguarda la provincia di Bologna, e il Direttore del Dipartimento di
prevenzione dell'Azienda Unita' sanitaria locale di Cesena per quanto
riguarda la provincia di Forli';
10) di stabilire che le articolazioni funzionali provinciali sono
composte da funzionari indicati dalle Amministrazioni di seguito
elencate:
- Servizio di Prevenzione e Sicurezza nei luoghi di lavoro delle
Aziende Unita' sanitarie locali;
- Servizio Ispezione del lavoro delle Direzioni provinciali del
lavoro;
- Sedi provinciali dell'INAIL;
- Comandi provinciali dei VVFF;
- Dipartimenti periferici dell'ISPESL;
- Uffici di Sanita' marittima ed aerea per le province di Bologna e
Ravenna;
11) di stabilire che le articolazioni provinciali predispongono,
secondo gli indirizzi dal Comitato regionale:
- i programmi di intervento secondo le priorita' individuate a
livello provinciale;
- le azioni di coordinamento delle attivita' di controllo,
formazione, informazione, assistenza da erogarsi da parte della
pubblica Amministrazione, alle unita' locali presenti nel territorio;
- l'istruttoria delle istanze provenienti dal territorio provinciale
per supportare le aziende ad adempiere agli obblighi previsti dalle
norme nel campo della sicurezza e della tutela della salute nei
luoghi di lavoro;
- l'inoltro a livello regionale dei quesiti in ordine alla
definizione e specificazione dei comportamenti tecnici e
interpretativi delle normative di sicurezza;
12) di stabilire che le funzioni di segretaria organizzativa delle
articolazioni provinciali vengano assicurate dai Dipartimenti di
prevenzione a cui ne e' affidato il coordinamento;
13) di stabilire che, con apposito successivo decreto del Presidente
della Giunta regionale vengono nominati i componenti del Comitato,
della sua segreteria, nonche' i componenti delle articolazioni
provinciali;
14) di stabilire che alle sedute del Comitato, ovvero delle sue
articolazioni provinciali, possano intervenire, per affrontare
specifici temi e problemi, esperti particolarmente qualificati sulla
materia di cui trattasi;
15) di stabilire, per le considerazioni espresse in premessa, che
nessun beneficio economico a qualsiasi titolo e' dovuto ai componenti
del Comitato, ovvero delle sue articolazioni provinciali;
16) di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna.".