REGIONE EMILIA-ROMAGNA - CONSIGLIO REGIONALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 18 luglio 1998, n. 930

Istituzione del Comitato regionale di coordinamento degli interventi della pubblica Amministrazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, ai sensi dell'art. 27, comma 1, del DLgs 626/94 (proposta della Giunta regionale in data 18 maggio 1998, n. 689)

IL CONSIGLIO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                       
Richiamata la deliberazione della Giunta regionale, progr. n. 689 del           
18 maggio 1998, avente ad oggetto "Istituzione del Comitato regionale           
di coordinamento degli interventi della pubblica Amministrazione in             
materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, ai sensi                    
dell'art. 27, comma 1, del DLgs 626/94 - Proposta al Consiglio";                
preso atto del favorevole parere espresso dalla Commissione referente           
"Sicurezza sociale" di questo Consiglio, giusta nota prot. n. 7437 in           
data 3 giugno 1998;                                                             
previa votazione palese, a maggioranza dei presenti,                            
delibera:                                                                       
di approvare le proposte contenute nella deliberazione della Giunta             
regionale, progr. n. 689 del 18 maggio 1998, sopra citata e qui                 
allegata quale parte integrante e sostanziale.                                  
"LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                         
Premesso che la legge istitutiva del Servizio sanitario nazionale e             
quelle di riordino della materia sanitaria confermano e specificano             
le funzioni legislative e amministrative affidate alle Regioni in               
materia di assistenza sanitaria ed ospadaliera in attuazione                    
dell'art. 117 della Costituzione;                                               
premesso altresi' che la tutela della salute dei lavoratori nei                 
luoghi di lavoro rientra tra le materie assegnate alla competenza               
regionale e che tale materia e' stata recentemente aggiornata con una           
serie di decreti legislativi promulgati per adeguare l'ordinamento              
nazionale alle direttive comunitarie regolanti tali tematiche;                  
visto quanto previsto dal DLgs 626/94 cosi' come modificato dal DLgs            
242/96 ed in particolare le disposizioni contenute nel Capo VII,                
concernenti le attivita' della pubblica Amministrazione per                     
l'applicazione di tale normativa;                                               
rilevato quanto specificatamente indicato dagli artt. 23, 24, 25 e 27           
del citato DLgs 626/94 per le attivita' di "vigilanza",                         
"informazione", "consulenza" ed "assistenza", nonche' per il                    
coordinamento di tali attivita' a livello nazionale e regionale;                
considerato che il 2 febbraio 1995 e' stato approvato da parte dei              
Presidenti delle Regioni e delle Province autonome il documento                 
dedicato alle "Prime linee di indirizzo per l'attuazione del DLgs               
626/94 di recepimento delle direttive CEE, per il miglioramento della           
sicurezza e della salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro", che              
definisce le attivita' di informazione, assistenza e consulenza ed              
orienta la Regioni ad operare correttamente in materia, utilizzando             
le Aziende Unita' sanitarie locali, ed in particolare i Dipartimenti            
di prevenzione, per erogare le prestazioni non in contrasto con le              
funzioni di vigilanza assegnate ai medesimi Dipartimenti;                       
considerato altresi' che le azioni promosse indicate dal sopra citato           
documento paiono non solo legittime, ma anche doverose alla luce del            
fatto che il DLgs 626/94 non ha abrogato la norma posta dall'art. 7             
del DLgs 502/92 e successive integrazioni e modificazioni, che                  
richiama esplicitamente i contenuti degli artt. 16, 20 e 21 della               
Legge 833/78, ai fini dell'esercizio delle funzioni di prevenzione              
attribuite ai Dipartimenti di prevenzione del Servizio sanitario                
nazionale;valutato che l'applicazione della normativa comunitaria               
recepita debba avvenire in maniera certamente sostanziale e non solo            
formale, in modo che sia davvero possibile incidere sul fenomeno                
degli infortuni sul lavoro, si' da ridurre drasticamente il loro                
numero;                                                                         
ritenuto dunque che sia necessaria un'intensa opera di promozione               
delle azioni e degli istituti previsti dalla nuova normativa;                   
visto l'atto di indirizzo e coordinamento, emanato dal Presidente del           
Consiglio dai Ministri con decreto del 5 dicembre 1997 che, per                 
realizzare sul territorio l'uniformita' degli interventi della                  
pubblica Amministrazione, in materia di sicurezza e tutela della                
salute nei lunghi di lavoro, affida alle Regioni il compito di                  
istituire Comitati di coordinamento nel campo di cui trattasi                   
dettando, contestualmente, le indicazioni per la loro istituzione;              
considerato quanto sopraddetto, la Regione Emilia-Romagna ritiene               
opportuno e necessario, affinche' il Comitato sia reso rispondente              
alle esigenze delle diverse realta' locali esistenti nel proprio                
territorio e alle specifiche richieste da esse emergenti, stabilire:            
a) la funzioni ad i compiti da esercitare;                                      
b) la composizione, le modalita' di funzionamento, le articolazioni             
operative;                                                                      
atteso che, per quanto riguarda il punto a), si individuano quali               
funzioni e compiti del Comitato:                                                
1) l'esame dei problemi applicativi delle normative in materia di               
sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, al fine di suggerire                   
interventi e/o procedure, secondo le esigenze e le richieste                    
evidenziate dai diversi soggetti destinatari delle norme;                       
2) la proposta di piani di intervento, rapportata alle effettive                
risorse disponibili nelle diverse Amministrazioni pubbliche, in modo            
da permettere, nel rispetto dei ruoli di ognuna di esse, le massime             
sinergie possibili;                                                             
3) le indicazioni per la formulazione di piani annuali di intervento            
per le azioni prioritarie emergenti nelle diverse realta'                       
territoriali;                                                                   
4) il supporto alla Regione per la predisposizione di una relazione             
annuale sull'andamento dei fenomeni infortunistici e delle malattie             
professionali, nonche' sulle azioni realizzate per favorire                     
l'applicazione della normativa di prevenzione vigente;                          
5) il collegamento a livello regionale con la Commissione consultiva            
di cui all'art. 26 del DLgs 626/94;                                             
6) la proposta alla Regione di interventi atti a superare le                    
situazioni di difficolta' causate nei soggetti destinatari delle                
azioni prevista dalla normativa vigente;                                        
7) la proposta di linee-guida applicative della normativa di                    
sicurezza.                                                                      
Dato atto che il Comitato per l'espletamento dei suoi compiti puo'              
richiedere dati a soggetti pubblici e/o privati o promuovere                    
indagini;                                                                       
atteso che, per quanto riguarda il punto b), la Regione, considerate            
le funzioni assegnatele dall'art. 27 del DLgs 626/94, cosi' come                
specificate dal DPCM del 5 dicembre 1997, emanato quale atto di                 
indirizzo e coordinamento in attuazione del sopraddetto articolo,               
impegna le Amministrazioni coordinate a indicare un proprio                     
funzionario quale membro effettivo del comitato, delegato a                     
rappresentarle;                                                                 
il Comitato sara' pertanto composto da:                                         
- l'Assessore alla Sanita' con funzione di presidenza, quale delegato           
del Presidente della Giunta regionale;                                          
- il Responsabile del Servizio di Prevenzione collettiva                        
dell'Assessorato alla Sanita' con funzioni di coordinamento tecnico             
operativo e organizzativo delle attivita' del Comitato;                         
- un rappresentante per ognuno degli Assessorati regionali:                     
- alla Sanita';                                                                 
- al Lavoro - Formazione - Universita' - Immigrazione;                          
- alle Attivita' produttive;                                                    
- i Direttori dei Dipartimenti di prevenzione delle Aziende Unita'              
sanitarie locali;                                                               
- il Direttore della Direzione regionale del Lavoro;                            
- il Capo dell'Ispettorato regionale dei VVFF;                                  
- i Direttori delle sedi periferiche regionali dell'ISPESL                      
dell'Emilia-Romagna;                                                            
- il Direttore regionale dell'INAIL;                                            
- il rappresentante regionale dell'ANCI;                                        
- il rappresentante regionale dell'UPI;                                         
- i responsabili degli Uffici di Sanita' aerea e marittima del                  
Ministero della Sanita';                                                        
- il Direttore del Centro regionale di documentazione per la salute;            
preso atto che gli appena indicati componenti il Comitato in parola             
designano, in caso di loro impedimento a presenziare alle riunioni              
del Comitato stesso, propri sostituti con piena capacita' di                    
rappresentarli per quanto riguarda l'esercizio delle funzioni                   
esercitate per conto dell'ente o dell'ambito istituzionale di                   
riferimento;                                                                    
dato atto che:                                                                  
- le funzioni di supporto organizzativo e di segreteria del Comitato            
sono svolte dal Servizio di Prevenzione collettiva dell'Assessorato             
alla Sanita';                                                                   
- alle riunioni del Comitato in cui sono presentate le linee di                 
intervento ed i programmi operativi in materia di vigilanza,                    
informazione, assistenza, formazione e consulenza della pubblica                
Amministrazione sono invitate a partecipare e ad esprimere le proprie           
considerazioni, proposte e valutazioni le parti sociali maggiormente            
rappresentative a livello regionale;                                            
- nelle riunioni preparatorie alla presentazione delle linee di                 
intervento e dei programmi operativi di cui al paragrafo precedente e           
in cui non vengono consultate la parti sociali, il Presidente del               
Comitato puo' delegare il Responsabile del Servizio Prevenzione                 
collettiva a presiedere a dette riunioni;                                       
rilevato che per la varieta' e la complessita' delle attivita'                  
produttive presenti sul territorio regionale, che si caratterizzano a           
livello provinciale per tipologia produttiva a cui conseguono diversi           
profili di rischio, e' opportuno che i relativi interventi ed azioni,           
volti e garantire la sicurezza e la tutela della salute nei luoghi di           
lavoro, vengano coordinati anche a livello provinciale;                         
ritenuto pertanto necessario che il Comitato regionale operi                    
attraverso articolazioni per conseguire l'ottimale realizzazione                
degli obiettivi, delle prestazioni e delle attivita', cosi' da                  
assicurare il necessario coordinamento delle funzioni di cui si                 
tratta anche a livello provinciale, si prevede quanto segue:                    
- le articolazioni funzionali del Comitato operano in ambito                    
territoriale coincidente con il territorio delle singole Aziende                
Unita' sanitarie locali, quando questo coincide con il territorio               
provinciale. Le articolazioni funzionali provinciali sono presiedute            
dai Direttori dei Dipartimenti di prevenzione quali delegati del                
Presidente della Giunta regionale. Nel caso dalle province di Bologna           
e di Forli', le articolazioni funzionali in parola sono coordinate              
rispettivamente dai Direttori dei Dipartimenti di prevenzione                   
dell'Azienda Unita' sanitaria locale della Citta' di Bologna e                  
dell'Azienda Unita' sanitaria locale di Forli'. Della direzione di              
tali ultime articolazioni funzionali fanno necessariamente parte i              
Direttori dei Dipartimenti di prevenzione delle Aziende Unita'                  
sanitarie locali di Bologna Sud, Bologna Nord e Imola per quanto                
riguarda la provincia di Bologna, e il Direttore del Dipartimento di            
prevenzione dell'Azienda Unita' sanitaria locale di Cesena per quanto           
riguarda la provincia di Forli';                                                
- le articolazioni funzionali provinciali sono composte da funzionari           
rappresentanti le strutture di seguito elencate e indicate dalle                
Amministrazioni di appartenenza:                                                
- Servizio di Prevenzione e Sicurezza nei luoghi di lavoro delle                
Aziende Unita' sanitarie locali;                                                
- Servizio Ispezioni del lavoro delle Direzioni povinciali del                  
lavoro;                                                                         
- Sedi provinciali dell'INAIL;                                                  
- Comandi provinciali dei VVFF;                                                 
- Dipartimenti periferici dell'ISPESL;                                          
- Uffici di Sanita' marittima ed aerea per la province di Bologna e             
Ravenna;                                                                        
- le articolazioni provinciali predispongono, secondo gli indirizzi             
del Comitato regionale:                                                         
- i programmi di intervento secondo le priorita' individuate a                  
livello provinciale;                                                            
- le azioni di coordinamento delle attivita' di controllo,                      
formazione, informazione, assistenza da erogarsi da parte della                 
pubblica Amministrazione, alle unita' locali presenti nel territorio;           
- l'istruttoria delle istanze provenienti dal territorio provinciale            
per supportare le aziende ad adempiere agli obblighi previsti dalle             
norme nel campo dalla sicurezza e della tutela della salute nei                 
luoghi di lavoro;                                                               
- l'inoltro a livello regionale dei quesiti in ordine alla                      
definizione e specificazione dei comportamenti tecnici e                        
interpretativi delle normative di sicurezza;                                    
ritenuto che le funzioni di segreteria organizzativa della                      
articolazioni provinciali vengono assicurate dai Dipartimenti di                
prevenzione a cui ne e' affidato il coordinamento;                              
dato atto che, con apposito successivo decreto del Presidente della             
Giunta regionale vengono nominati i componenti del Comitato, della              
sua segreteria nonche' i componenti delle articolazioni provinciali;            
rilevato che e' possibile prevedere l'intervento nell'ambito del                
Comitato, per specifici temi e problemi, di esperti particolarmente             
qualificati sulla materia di cui trattasi;                                      
dato atto altresi' che, in considerazione che i soggetti indicati dal           
decreto del Presidente della Giunta regionale prima menzionato,                 
svolgono la loro opera nella propria veste istituzionale di                     
rappresentanti delle rispettive Amministrazioni, nessun beneficio               
economico a qualsiasi titolo e' loro dovuto;                                    
ritenuto che il Comitato puo', per l'espletamento dei suoi compiti,             
richiedere dati ai soggetti pubblici e/o privati interessati o                  
promuovere indagini;                                                            
vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2541 del 4 luglio              
1995, esecutiva, con la quale sono state fissate le direttive per               
l'esercizio della funzioni dirigenziali;                                        
dato atto, relativamente al contenuto del presente atto deliberativo,           
ai sensi dell'art. 4, setto comma, della L.R. 19 novembre 1992, n.              
41, e della sopra citata deliberazione 2541/95, del pareri favorevoli           
espressi da:                                                                    
- il Responsabile del Servizio Prevenzione collettiva, Paolo Tori, in           
merito alla regolarita' tecnica del presente provvedimento;                     
- il Direttore generale Sanita' e Servizi sociali, Francesco Taroni,            
in merito alla legittimita' del presente provvedimento;                         
su proposta dell'Assessore alla Sanita',                                        
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
di proporre al Consiglio regionale l'adozione del presente                      
provvedimento con cui si determina:                                             
1) di istituire, in conformita' a quanto previsto nella premessa                
della presente deliberazione che qui integralmente si richiama, il              
Comitato di coordinamento regionale (da qui in avanti definito                  
Comitato) per realizzare sul territorio l'uniformita' degli                     
interventi della pubblica Amministrazione in materia di sicurezza e             
tutela della salute nei luoghi di lavoro;                                       
2) di stabilire che le funzioni ed i compiti da esercitarsi da parte            
del Comitato sono:                                                              
a) l'esame dei problemi applicativi delle normative in materia di               
sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, al fine di suggerire                   
interventi e/o procedure, che possono essere assunti dalle diverse              
Amministrazioni pubbliche secondo le esigenze e le richieste                    
evidenziate dai diversi soggetti destinatari delle norme;                       
b) la proposta di piani di intervento, rapportata alle effettive                
risorse disponibili, della diverse Amministrazioni pubbliche in modo            
da permettere, nel rispetto dei ruoli di ognuna di esse, la massima             
sinergia possibile;                                                             
c) le indicazioni per la formulazione di piani annuali di intervento            
per le azioni prioritarie emergenti nelle diverse realta'                       
territoriali;                                                                   
d) il supporto alla Regione per la predisposizione di una relazione             
annuale sull'andamento dei fenomeni infortunistici e delle malattie             
professionali nonche' sulle azioni realizzate per favorire                      
l'applicazione della normativa di prevenzione vigente;                          
e) il collegamento a livello regionale con la Commissione consultiva            
di cui all'art. 26, del DLgs 626/94;                                            
f) la proposta alla Regione di interventi atti a superare le                    
situazioni di difficolta' causate nei soggetti destinatari delle                
azioni previste dalla normativa vigente;                                        
g) la proposta di linee-guida applicative della normativa di                    
sicurezza;                                                                      
3) di stabilire che il Comitato puo', per l'espletamento dei suoi               
compiti, richiedere dati a soggetti pubblici e/o privati competenti o           
promuovere indagini;                                                            
4) il Comitato sara' pertanto composto da:                                      
- l'assessore alla Sanita' con funzione di presidenza, quale delegato           
del Presidente della Giunta regionale;                                          
- il Responsabile del Servizio di Prevenzione collettiva                        
dell'Assessorato alla Sanita', con funzioni di coordinamento tecnico            
operativo e organizzativo delle attivita' del Comitato;                         
- un rappresentante per ognuno degli Assessorati regionali:                     
- alla Sanita';                                                                 
- al Lavoro - Formazione - Universita' - Immigrazione;                          
- alle Attivita' produttive;                                                    
- i Direttori dei Dipartimenti di prevenzione delle Aziende Unita'              
sanitarie locali;                                                               
- il Direttore della Direzione regionale del Lavoro;                            
- il Capo dell'Ispettorato regionale dei VVFF;                                  
- i Direttori delle sedi periferiche regionali dell'ISPESL                      
dell'Emilia-Romagna;                                                            
- Il Direttore regionale dell'INAIL;                                            
- il rappresentante regionale dell'ANCI;                                        
- il rappresentante regionale dell'UPI;                                         
- i responsabili degli Uffici di Sanita' aerea e marittima del                  
Ministero della Sanita';                                                        
- il Direttore del Centro regionale di documentazione per la salute;            
5) di determinare che gli appena indicati componenti il Comitato in             
parola designano, in caso di loro impedimento, a presenziare alle               
riunioni del Comitato stesso, propri sostituti con piena capacita' di           
rappresentarli per quanto riguarda l'esercizio delle funzioni                   
esercitate per conto dell'ente o dell'ambito istituzionale di                   
riferimento;                                                                    
6) di stabilire che le funzioni di supporto organizzativo e di                  
segreteria del Comitato sono svolte dal Servizio di Prevenzione                 
collettiva dell'Assessorato alla Sanita';                                       
7) di stabilire che alle riunioni del Comitato in cui sono presentate           
e discusse le linee di intervento ed i programmi operativi in materia           
di vigilanza, informazione, assistenza, formazione e consulenza della           
pubblica Amministrazione sono invitate a partecipare e ad esprimere             
le proprie considerazioni, proposte e valutazioni le parti sociali              
maggiormente rappresentative a livello regionale;                               
8) di stabilire che nelle riunioni preparatorie alla presentazione              
delle linee di intervento e dei programmi operativi di cui al punto             
precedente e in cui non vengono consultate le parti sociali, il                 
Presidente del Comitato puo' delegare il Responsabile del Servizio              
Prevenzione collettiva a presiedere a dette riunioni;                           
9) di stabilire che il Comitato operi, per le ragioni espresse in               
premessa, attraverso articolazioni provinciali per conseguire                   
l'ottimale realizzazione degli obiettivi, delle prestazioni e delle             
attivita', cosi' da assicurare il necessario coordinamento delle                
funzioni di cui si tratta anche a livello provinciale, ed in                    
particolare che:                                                                
- le articolazioni funzionali del Comitato operano in ambito                    
territoriale coincidente con il territorio delle singole Aziende                
Unita' sanitarie locali, quando questo coincida con il territorio               
provinciale. La articolazioni funzionali provinciali sono presiedute            
dai Direttori dei Dipartimenti di prevenzione quali delegati del                
Presidente della Giunta regionale. Nel caso delle province di Bologna           
e di Forli', le articolazioni funzionali in parola sono coordinate              
rispettivamente dai Direttori dei Dipartimenti di prevenzione                   
dell'Azienda Unita' sanitaria locale della Citta' di Bologna e                  
dell'Azienda Unita' sanitaria locale di Forli'. Della direzione di              
tali ultime articolazioni funzionali fanno necessariamente parte i              
Direttori dei Dipartimenti di prevenzione delle Aziende Unita'                  
sanitarie locali di Bologna Sud, Bologna Nord e Imola per quanto                
riguarda la provincia di Bologna, e il Direttore del Dipartimento di            
prevenzione dell'Azienda Unita' sanitaria locale di Cesena per quanto           
riguarda la provincia di Forli';                                                
10) di stabilire che le articolazioni funzionali provinciali sono               
composte da funzionari indicati dalle Amministrazioni di seguito                
elencate:                                                                       
- Servizio di Prevenzione e Sicurezza nei luoghi di lavoro delle                
Aziende Unita' sanitarie locali;                                                
- Servizio Ispezione del lavoro delle Direzioni provinciali del                 
lavoro;                                                                         
- Sedi provinciali dell'INAIL;                                                  
- Comandi provinciali dei VVFF;                                                 
- Dipartimenti periferici dell'ISPESL;                                          
- Uffici di Sanita' marittima ed aerea per le province di Bologna e             
Ravenna;                                                                        
11) di stabilire che le articolazioni provinciali predispongono,                
secondo gli indirizzi dal Comitato regionale:                                   
- i programmi di intervento secondo le priorita' individuate a                  
livello provinciale;                                                            
- le azioni di coordinamento delle attivita' di controllo,                      
formazione, informazione, assistenza da erogarsi da parte della                 
pubblica Amministrazione, alle unita' locali presenti nel territorio;           
- l'istruttoria delle istanze provenienti dal territorio provinciale            
per supportare le aziende ad adempiere agli obblighi previsti dalle             
norme nel campo della sicurezza e della tutela della salute nei                 
luoghi di lavoro;                                                               
- l'inoltro a livello regionale dei quesiti in ordine alla                      
definizione e specificazione dei comportamenti tecnici e                        
interpretativi delle normative di sicurezza;                                    
12) di stabilire che le funzioni di segretaria organizzativa delle              
articolazioni provinciali vengano assicurate dai Dipartimenti di                
prevenzione a cui ne e' affidato il coordinamento;                              
13) di stabilire che, con apposito successivo decreto del Presidente            
della Giunta regionale vengono nominati i componenti del Comitato,              
della sua segreteria, nonche' i componenti delle articolazioni                  
provinciali;                                                                    
14) di stabilire che alle sedute del Comitato, ovvero delle sue                 
articolazioni provinciali, possano intervenire, per affrontare                  
specifici temi e problemi, esperti particolarmente qualificati sulla            
materia di cui trattasi;                                                        
15) di stabilire, per le considerazioni espresse in premessa, che               
nessun beneficio economico a qualsiasi titolo e' dovuto ai componenti           
del Comitato, ovvero delle sue articolazioni provinciali;                       
16) di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale            
della Regione Emilia-Romagna.".                                                 

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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