REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 1 dicembre 1998, n. 40

INTERVENTI FINANZIARI SPECIALI PER LA REALIZZAZIONE DI "BOLOGNA CITTA' EUROPEA DELLA CULTURA PER L'ANNO 2000", PER LE CELEBRAZIONI DEL I CENTENARIO DELLA MORTE DI GIUSEPPE VERDI E PER LA PARTECIPAZIONE AD INIZIATIVE STRAORDINARIE PER LA VALORIZZAZIONE DELLE ESPRESSIONI STORICHE, ARTISTICHE E CULTURALI NELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

          Art. 4                                                                
Norma finanziaria                                                               
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa              
fronte nel seguente modo:                                                       
a) per gli interventi di cui all'art. 1, comma 1, lett. a),                     
ammontanti a complessive Lire 20.000.000.000 nel triennio 1998/2000,            
di cui Lire 6.000.000.000 per l'esercizio 1998, si fa fronte con i              
fondi a tal scopo specifico accantonati nell'ambito del fondo globale           
di cui al Cap. 86500 "Fondo per far fronte ai provvedimenti                     
legislativi regionali in corso di approvazione. Spese di investimento           
di sviluppo" alla voce n. 9 dell'elenco n. 5 allegato alla legge di             
approvazione del Bilancio per l'esercizio 1998 e con le modalita' di            
attivazione stabilite dall'art. 11 della L.R. 23 aprile 1998, n. 14;            
b) per gli interventi di cui all'art. 1, comma 1, lett. b),                     
ammontanti a complessive Lire 5.000.000.000 nel biennio 1998/1999, di           
cui Lire 2.000.000.000 per l'esercizio 1998, si fa fronte con i fondi           
a tal scopo specifico accantonati nell'ambito del fondo globale di              
cui al Cap. 86500 "Fondo per far fronte ai provvedimenti legislativi            
regionali in corso di approvazione. Spese di investimento di                    
sviluppo" alla voce n. 10 dell'elenco n. 5 allegato alla legge di               
approvazione del Bilancio per l'esercizio 1998 e con le modalita' di            
attivazione stabilite dall'art. 11 della L.R. 23 aprile 1998, n. 14;            
c) per gli interventi di cui al comma 2 dell'art. 1 si fa fronte con            
l'istituzione di appositi capitoli nella parte spesa del bilancio               
regionale che verranno dotati della necessaria disponibilita' a norma           
dell'art. 13 bis della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e successive                   
modificazioni e integrazioni.                                                   
2. Alla definizione della scansione temporale degli oneri di cui alle           
lettere a), b) e c) del precedente comma, da far gravare sugli                  
esercizi successivi al 1998, ferma restando l'autorizzazione                    
complessiva di spesa, provvede la legge annuale di bilancio a norma             
di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 12 della L.R. 6 luglio 1977,           
n. 31 e successive modificazioni e integrazioni.                                
La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale           
della Regione.                                                                  
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare              
come legge della Regione Emilia-Romagna.                                        
Bologna, 1 dicembre 1998  IL VICEPRESIDENTE                                     
  Emilio Sabattini                                                              
NOTE ALL'ART. 4                                                                 
Comma 1                                                                         
1) La voce n. 9 dell'elenco n. 5 concernente Spese d'investimento di            
sviluppo allegato alla legge di approvazione del Bilancio per                   
l'esercizio 1998, e' la seguente:                                               
"9 P.L.R.: Interventi per Bologna Capitale                                      
europea della cultura per l'anno 2000  6.000.000.000".                          
2) Il testo dell'art. 11 della L.R. 23 aprile 1998, n. 14,                      
concernente Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per             
l'anno finanziario 1998 e Bilancio pluriennale 1998-2000, e' il                 
seguente:                                                                       
"Art. 11                                                                        
1. Al fine di consentire l'ottimizzazione nella gestione degli                  
interventi finanziati con mezzi propri della Regione, la Giunta                 
regionale e' autorizzata ad apportare, ove necessario, con proprio              
atto, le opportune variazioni al bilancio di competenza e di cassa,             
esclusivamente nel caso in cui siano approvate leggi settoriali di              
spesa per le quali sia previsto, nel bilancio in vigore, apposito               
specifico accantonamento nell'ambito dei fondi globali di cui al                
successivo art. 14.                                                             
2. Le variazioni di cui al comma 1 devono essere effettuate nel                 
rispetto degli equilibri economico-finanziari del bilancio e non                
possono essere deliberate dopo il 30 novembre dell'anno a cui il                
bilancio stesso si riferisce, a norma dell'art. 38, quinto comma,               
della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e successive modifiche.".                       
3) La voce n. 10 dell'elenco n. 5, citato alla nota 1) al presente              
articolo, allegato alla legge di approvazione del Bilancio per                  
l'esercizio 1998, e' la seguente:                                               
"10 P.L.R.: Interventi sui territori verdiani                                   
per celebrazioni G. Verdi anno 2001  2.000.000.000".                            
4) Il testo dell'art. 11 della L.R. 23 aprile 1998, n. 14 e'                    
riportato alla nota 2) al presente articolo.                                    
5) Il testo dell'art. 13 bis della L.R. 6 luglio 1977, n. 31                    
concernente Norme per la disciplina della contabilita' della Regione            
Emilia-Romagna, e' il seguente:                                                 
"Art. 13 bis - Legge finanziaria regionale                                      
In coincidenza con l'approvazione della legge annuale  di bilancio,             
delle leggi di assestamento o di variazione generale al bilancio di             
previsione annuale e pluriennale, e' adottato un provvedimento                  
legislativo di contenuto generale e sostanziale avente per finalita:            
a) il finanziamento dei programmi di settore con riferimento alle               
rispettive leggi settoriali di intervento;                                      
b) la diversa decorrenza o la diversa distribuzione nel tempo e fra i           
singoli obiettivi di uno stesso programma settoriale, dei                       
finanziamenti gia' autorizzati in passato;                                      
c) la introduzione di modifiche alle modalita' di intervento per il             
costante adattamento della vigente legislazione regionale di settore            
agli obiettivi specifici dei programmi di settore, nel rispetto degli           
obiettivi generali e delle finalita' originarie delle singole leggi;            
d) la fissazione del livello massimo del finanziamento  regionale nei           
singoli tipi di intervento; la indicazione dei termini per la                   
presentazione delle domande di finanziamento con riferimento alle               
nuove od ulteriori dotazioni pluriennali di spesa autorizzate per i             
singoli programmi nonche' ogni altra determinazione attribuita alla             
legge finanziaria  dalla presente legge.                                        
La legge finanziaria e' approvata immediatamente  prima delle                   
corrispondenti leggi di bilancio, dalle quali trae il riferimento               
necessario per la dimostrazione della copertura finanziaria delle               
autorizzazioni pluriennali di spesa da esse disposte  e nei confronti           
delle quali fornisce legittimazione  alla iscrizione di specifiche              
allocazioni di spesa le cui obbligazioni scadono prevedibilmente                
nell'esercizio cui il bilancio si riferisce.".                                  
Comma 2                                                                         
6) Il testo del comma 1 dell'art. 12 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31,           
citata alla nota 5) al presente articolo, e' il seguente:                       
"Art. 12 - Leggi che autorizzano spese pluriennali                              
Salvo il caso previsto dal comma successivo, le leggi regionali che             
autorizzano spese a carattere pluriennale ne indicano di norma solo             
l'ammontare complessivo nonche' la quota eventualmente a carico del             
bilancio gia' approvato o gia' presentato al Consiglio, rinviando ai            
successivi bilanci la determinazione delle quote destinate a gravare            
su ciascuno dei relativi esercizi.                                              
(omissis)".                                                                     
LAVORI PREPARATORI                                                              
Progetto di legge d'iniziativa della Giunta regionale: deliberazione            
n. 980 del 22 giugno 1998; oggetto consiliare n. 3939 (VI                       
legislatura);                                                                   
- pubblicato nel Supplemento Speciale del Bollettino Ufficiale della            
Regione n. 249 in data 9 luglio 1998;                                           
- assegnato alla V Commissione consiliare permanente "Scuola, Cultura           
e Turismo" in sede referente.                                                   
Testo licenziato dalla Commissione referente con atto n. 8/II.7 del             
15 ottobre 1998, con relazione scritta del consigliere Amoretti;                
- approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 22 ottobre 1998,           
atto n. 149/98;                                                                 
- vistato dal Commissario del Governo con atto n. 2203/4.1.27/C.G.              
del 25 novembre 1998.                                                           

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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