REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 1 dicembre 1998, n. 40

INTERVENTI FINANZIARI SPECIALI PER LA REALIZZAZIONE DI "BOLOGNA CITTA' EUROPEA DELLA CULTURA PER L'ANNO 2000", PER LE CELEBRAZIONI DEL I CENTENARIO DELLA MORTE DI GIUSEPPE VERDI E PER LA PARTECIPAZIONE AD INIZIATIVE STRAORDINARIE PER LA VALORIZZAZIONE DELLE ESPRESSIONI STORICHE, ARTISTICHE E CULTURALI NELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

          Art. 3                                                                
Modalita' degli interventi                                                      
1. La Regione, per l'attuazione delle finalita' di cui all'art. 1,              
comma 1, lett. a), approva il programma poliennale delle iniziative             
nell'ambito delle proposte del Comune di Bologna, con il relativo               
costo e determina la tipologia, fra quelle previste dall'art. 2, e la           
misura del proprio intervento finanziario. La Regione, per                      
l'attuazione del programma approvato, puo', con le modalita' definite           
dalla Giunta regionale, concedere contributi in conto capitale ovvero           
contributi in conto interessi attualizzati fino ad un massimo di                
cinque punti percentuali sul tasso di interesse. I contributi in                
conto interessi attualizzati sono corrisposti direttamente allo                 
stesso Comune di Bologna, previa presentazione dei contratti di                 
mutuo. I contributi possono essere concessi anche per interventi gia'           
avviati al momento dell'entrata in vigore della presente legge.                 
2. La Regione, per l'attuazione delle finalita' di cui all'art. 1,              
comma 1, lett. b), stipula accordi con i competenti Ministeri, gli              
Enti locali e i privati interessati, nei quali vengono definite le              
iniziative, i costi, le eventuali forme di compartecipazione dei                
soggetti nonche' la tipologia, nell'ambito di quelle previste                   
dall'art. 2, e la misura del proprio intervento finanziario. La                 
Regione, per l'attuazione degli accordi stipulati, puo' con le                  
modalita' stabilite dalla Giunta regionale, attuare interventi                  
diretti o concedere contributi ai vari soggetti pubblici o privati.             
La Regione concede contributi in conto capitale ovvero contributi in            
conto interessi attualizzati fino ad un massimo di cinque punti                 
percentuali sul tasso di interesse.                                             
3. La Regione, per l'attuazione delle finalita' di cui all'art. 1,              
comma 2, puo' stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati o           
concludere accordi con gli Enti locali ai sensi dell'art. 15 della              
Legge 7 agosto 1990, n. 241, indicanti la tipologia degli interventi            
fra quelli previsti dall'art. 2, gli oneri a carico dei firmatari               
nonche' i soggetti attuatori, la durata e le modalita' di attuazione.           
Nell'ambito delle convenzioni e degli accordi la Regione puo'                   
intervenire con contributi in conto capitale ovvero contributi in               
conto interesse attualizzati, fino ad un massimo di cinque punti                
percentuali sul tasso di interesse. I contributi in conto interesse             
attualizzati possono essere corrisposti direttamente ai soggetti                
attuatori pubblici, previa presentazione dei contratti di mutuo.                
NOTA ALL'ART. 3                                                                 
Comma 3                                                                         
Il testo dell'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente            
Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di           
accesso ai documenti amministrativi, e' il seguente:                            
"Art. 15                                                                        
1. Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14, le                
Amministrazioni pubbliche possono  sempre concludere tra loro accordi           
per disciplinare  lo svolgimento in collaborazione di attivita' di              
interesse comune.                                                               
2. Per detti accordi si osservano in quanto applicabili, le                     
disposizioni previste dall'articolo 11, commi 2, 3 e 5.".                       

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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