DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 22 ottobre 1998, n. 1009
Aggiornamento limite di reddito per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica. (Proposta della Giunta regionale in data 28 settembre 1998, n. 1716)
IL CONSIGLIO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Richiamata la deliberazione della Giunta regionale progr. n.1716 del
28 settembre 1998 contenente iniziative per l'aggiornamento del
limite di reddito per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica;
preso atto delle modificazioni apportate sulla predetta proposta
dalla Commissione consiliare Territorio e Ambiente, in sede
preparatoria e referente al Consiglio regionale, giusta nota prot. n.
13020 del 19 ottobre 1998;
vista la Legge 5 agosto 1978, n. 457;
vista la L.R. 14 marzo 1984, n. 12 e successive modifiche;
visto il DLgs 31 marzo 1998, n. 112;
vista la deliberazione del Consiglio regionale 3 luglio 1996, n. 360;
vista la delibera CIPE 13 marzo 1995 e successive modifiche;
premesso che in base a quanto disposto dall'art. 50 della L.R. 12/84
come modificata dalla L.R. 13/95, il limite di reddito per l'accesso
all'edilizia residenziale pubblica e' aggiornato con cadenze non
superiori ai due anni sulla base dell'andamento dei prezzi al consumo
per le famiglie di operai e di impiegati, quale risulta dalle
determinazioni ISTAT;dato atto che le disposizioni nazionali in
materia di limite di reddito per l'accesso all'edilizia residenziale
pubblica restano ferme alla citata deliberazione CIPE del 13 marzo
1995 e che tale ultimo limite di reddito debba essere adeguato alle
dinamiche reddituali intervenute nel frattempo;
ritenuto pertanto che il vigente limite di reddito per l'accesso
all'edilizia residenziale pubblica debba essere incrementato sulla
base delle variazioni percentuali sotto indicate;
accertato che gli indici ISTAT per i seguenti periodi risultano cosi'
definiti:
- variazione dal 6/95 al 6/96 = 3,9%
- variazione dal 6/96 al 6/97 = 1,4%
- variazione dal 6/97 al 6/98 = 1,8%;
previa votazione palese, a maggioranza dei presenti,
delibera:
1) l'elevazione del limite di reddito ai soli fini dell'accesso
all'edilizia residenziale pubblica in Lire 22.500.000, ai sensi
dell'art. 22 della Legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modifiche
ed integrazioni, nonche' ai sensi dell'art. 50 della L.R. 12/84 e
successive modificazioni;
2) di rinviare ad un successivo provvedimento regionale la decorrenza
dell'utilizzo del limite di reddito di cui al punto precedente, per
tutti gli altri effetti previsti dalla normativa vigente;
3) di comunicare al CER la presente deliberazione;
4) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna.