DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 22 ottobre 1998, n. 1008
Ratifica della deliberazione di Giunta n. 1671 del 28 settembre 1998 "Programma 1998 relativo alla concessione di contributi in conto capitale ai Comuni per la formazione di piani di circolazione urbana a servizio dei portatori di handicap e delle categorie svantaggiate"
IL CONSIGLIO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Vista la deliberazione progr. n. 1671 in data 28 settembre 1998, di
cui all'oggetto, assunta dalla Giunta regionale con i poteri del
Consiglio a termini dell'articolo 19, comma 2, lett. i) dello
Statuto;
preso atto del favorevole parere espresso dalla Commissione referente
"Territorio e Ambiente" di questo Consiglio, giusta nota prot. n.
13021 in data 19 ottobre 1998;
previa votazione palese, all'unanimita' dei presenti,
ratifica:
la deliberazione della Giunta regionale, progr. n. 1671 del 28
settembre 1998, citata in premessa.
"LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Premesso:
- che l'art. 1 della L.R. 2 novembre 1989, n. 38 - pubblicata nel
Bollettino Ufficiale della Regione n. 74 del 6 novembre 1989 -
dispone che "Al fine di promuovere la formazione di piani di
circolazione urbana a servizio dei portatori di handicap e delle
categorie svantaggiate, onde consentire loro una migliore fruizione
della citta' e facilitarne la vita di relazione, la Regione concede
ai Comuni contributi in conto capitale, nella misura massima del 50%
della spesa ritenuta ammissibile, sulla base di programmi annuali
approvati dal Consiglio regionale.";
- che, ai sensi dell'art. 2 della legge regionale citata, detti piani
di circolazione urbana "individuano prioritariamente i percorsi
urbani protetti, provvedono ad eliminare o ridurre le barriere
architettoniche presenti nelle strutture e negli spazi pubblici
dotando gli stessi di apposite aree di parcheggio, predispongono il
necessario adeguamento dell'arredo urbano organizzando anche aree di
sosta ed assicurano accurate misure di segnaletica.";
- che, in forza dell'art. 4 della medesima L.R. 2 novembre 1989, n.
38 "Fermo restando l'obbligo per tutti i Comuni della regione di
eliminare o ridurre le barriere architettoniche presenti nelle
strutture e negli spazi pubblici, sono obbligati alla formazione dei
piani di circolazione urbana i Comuni aventi una popolazione
superiore a 5.000 abitanti.";
- che, ai sensi dell'art. 3, commi primo e secondo, della ripetuta
L.R. 38/89, per la definizione dei programmi annuali di cui al
richiamato art. 1 successivi a quello relativo alla prima
applicazione degli adempimenti di cui all'art. 2, le Amministrazioni
comunali devono, entro il 31 ottobre di ogni anno, avanzare al
Presidente della Giunta regionale le proprie richieste di contributo,
corredate da copia delle deliberazioni relative all'affidamento degli
incarichi di progettazione dei piani di circolazione urbana che
intendono predisporre a liberi professionisti o ad uffici pubblici,
da un preventivo di spesa comprensivo degli oneri occorrenti per le
consulenze e le indagini preliminari nonche' da copia del prospetto
riassuntivo del bilancio preventivo riferentesi all'ultimo esercizio
finanziario;
- che, in forza dell'art. 3, comma terzo, della stessa L.R. 38/89
"Sulla base delle richieste pervenute, il Consiglio regionale, su
proposta della Giunta, approva il programma annuale, tenendo conto
della situazione di bilancio dei Comuni richiedenti e dell'importanza
ed urgenza dei piani di circolazione urbana proposti in relazione
alle caratteristiche socio-strutturali dell'area considerata ed alla
densita' delle strutture pubbliche, per le quali va garantita
l'accessibilita', presenti nella medesima.";
considerato:
- che dal 1990 al 1996 il Consiglio regionale, su proposta della
Giunta, ha annualmente approvato il programma relativo alla
concessione dei contributi in conto capitale ai Comuni per la
formazione di piani di circolazione urbana a servizio dei portatori
di handicap e delle categorie svantaggiate;
- che la Giunta regionale, assunti i poteri del Consigllo, ha
approvato il medesimo Programma per l'anno 1997;
- che occorre ora provvedere all'approvazione del programma 1998 di
concessione dei contributi in oggetto, sulla base delle richieste
avanzate dalle Amministrazioni comunali entro il 31 ottobre 1997;
preso atto che nel sopra indicato termine del 31 ottobre 1997 e'
stata presentata alla Regione la seguente domanda di contributo, che
viene conservata agli atti presso il Servizio "Pianificazione
urbanistica" dell'Assessorato al Territorio, Programmazione e
Ambiente:
Provincia di Parma
- Comune di Langhirano (richiesta del Coordinatore dell'Ufficio
Tecnico) n. 17056 del 7 ottobre 1997, assunta al protocollo della
Presidenza della Giunta regionale al n. 20483 del 13 ottobre 1997;
ritenuto urgente disporre l'approvazione del presente programma al
fine di consentire al Comune di Langhirano (PR) l'immediato avvio
della relativa progettazione, ritenendo assentibile in toto la
richiesta di contributo presentata dal medesimo, che viene
corrispondentemente soddisfatta nella misura del 50% della spesa
ritenuta ammissibile secondo quanto appresso indicato:
Comuni Importo spesa Importo contributo ammissibile
concesso Lire Lire
Langhirano (PR) 39.873.330 19.936.665
assunti i poteri del Consiglio regionale, ai sensi dell'art. 19,
secondo comma, lett. i) dello Statuto regionale, salvo ratifica;
ritenuto inoltre:
- che risulti opportuno stimolare l'iniziativa del Comune ammesso a
contributo, stabilendo un termine per la presentazione a questo Ente
della delibera di approvazione del piano di circolazione urbana di
che trattasi, ai fini della susseguente erogazione del contributo
sopra indicato;
- che il termine di cui sopra possa essere stabilito in mesi 9 dalla
data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione della
delibera di approvazione del programma 1998;
viste le Leggi regionali 23 aprile 1998, nn. 13 e 14;
ritenuto che ricorrono gli elementi di cui all'art. 57 della L.R.
31/77 e successive modificazioni e che, pertanto, l'impegno di spesa
relativo al programma di contributi in argomento possa essere assunto
con la presente deliberazione;
dato atto del parere favorevole di legittimita' e di regolarita'
tecnica del presente provvedimento, rispettivamente espressi - ai
sensi dell'art. 4, comma 6, della L.R. 19 novembre 1992, n.41 e dei
disposti della deliberazione della Giunta regionale n. 2541 in data 4
luglio 1995 - dal Direttore generale alla "Programmazione e
Pianificazione urbanistica" dott. Roberto Raffaelli e dal
Responsabile del Servizio "Pianificazione urbanistica" arch. Giovanni
De Marchi;
dato altresi' atto del parere di regolarita' contabile, espresso ai
sensi del medesimo art. 4, comma 6, della L.R. 41/92 e della citata
deliberazione della Giunta regionale 2541/95 dal Responsabile del
Servizio "Ragioneria e Credito" dott. Gianni Mantovani;
quanto sopra premesso e considerato;
su proposta dell'Assessore al Territorio, Programmazione e Ambiente;
a voti unanimi e palesi delibera:
1) di approvare il programma 1998 specificamente illustrato in parte
narrativa, relativo alla concessione di contributi in conto capitale
al Comune di Langhirano (PR) per la formazione del piano di
circolazione urbana a servizio dei portatori di handicap e delle
categorie svantaggiate al cui costo quale spesa ammissibile di Lire
39.873.330 corrisponde un contributo a carico della Regione
Emilia-Romagna di Lire 19.936.665;
2) di disporre il termine di mesi 9 dalla data di pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione della delibera di approvazione del
programma 1998 in discorso per la presentazione a questa Ente della
delibera comunale di approvazione del piano di circolazione urbana la
cui formazione e' stata ammessa a contributo;
3) di imputare la somma di Lire 19.936.665 discendente
dall'attuazione del programma regionale in argomento, registrata al
n. 4625 di impegno sul Capitolo 30555 "Contributi in conto capitale
ai Comuni per i piani di circolazione urbana al servizio dei
portatori di handicap e delle categorie svantaggiate (L.R. 2 novembre
1989, n. 38)" del Bilancio per l'esercizio finanziario 1998, che
presenta la necessaria disponibilita';
4) di dare atto che ai sensi degli artt. 61 e 62 della L.R. 31/77
cosi' come sostituiti dagli artt. 14 e 15 della L.R. 40/94 e della
deliberazione della Giunta regionale 2541/95, il Responsabile del
Servizio regionale competente provvedera' alla liquidazione ed alla
richiesta di emissione del titolo di pagamento del contributo di che
trattasi a favore del Comune di Langhirano (PR) incluso nel presente
programma a condizione che abbia prodotto entro il termine sopra
indicato la delibera consiliare di approvazione del piano di
circolazione urbana come meglio specificato al precedente punto 2);
5) di sottoporre il presente atto alla ratifica del Consiglio
regionale ai sensi dell'art. 19, lett. i), dello Statuto e secondo le
motivazioni espresse in premessa;
6) di pubblicare la delibera di approvazione della presente proposta
nel Bollettino Ufficiale della Regione.".