COMUNICATO
Ordinanza n. 787 Reg. ord. 1998 2/3-21/12/1995-6/5/1998 (pervenuta alla Corte Costituzionale il 7 ottobre 1998) dal TAR per l'Emilia-Romagna sui ricorsi riuniti proposti da Accarisi Serena ed altri contro Regione Emilia-Romagna
Il Tribunale Amministrativo per l'Emilia-Romagna, Sede di Bologna -
Sezione II, composto dai signori magistrati: dott. Vincenzo Laurita -
Presidente; dott. Giancarlo Mozzarelli - consigliere; dott. Domenico
Lundini - Cons. rel. est.
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
- sul ricorso 856/86 proposto da Accarisi Serena, Bonora Giampaolo,
Ginocchini Bruno, Rondelli Adriano, Ligabue Guido, Pontillo
Pierluigi, Grandi Giovanni, Zanini Maurizia, Venturelli Massimo,
Giunchedi Gioietta, Corticelli Stefano, Roversi Maria Grazia,
Innocenti Mauro, Schiff Laura, Sani Stefania, Corradini Giulio e
Resta Claudia;
- sul ricorso 1073/86, proposto da Mattiussi Paolo;
- sul ricorso 1074/86, proposto da Caruso Pietro;
tutti rappresentati e difesi dall'avv. Giovanni Brentazzoli ed
elettivamente domiciliati presso lo studio del medesimo, in Bologna,
Strada Maggiore n. 24;
contro
la Regione Emilia-Romagna, in persona del Presidente pro-tempore
della Giunta regionale, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
della deliberazione della Giunta regionale n. 81 del 21 gennaio 1986,
recante criteri per l'applicazione dell'art. 32 della L.R. n.26 del
20/7/1973;
e per l'accertamento
del diritto dei ricorrenti di ottenere, a far tempo dalla data di
inquadramento nel ruolo unico regionale o, in subordine, dal 31
dicembre 1985, il riconoscimento di un'anzianita' pari al 100% di
quella relativa al servizio dagli stessi svolto, anche non di ruolo e
per periodi anche non continuativi, presso altre pubbliche
Amministrazioni pure se diverse da quella di provenienza, e cosi' di
conseguire i benefici economici tutti connessi a detto
riconoscimento, da computarsi con riferimento ai criteri del
riequilibrio tra anzianita' economica ed anzianita' giuridica e del
salario di anzianita', indicati dagli artt. 12 e 13 della L.R. 11/84,
con la maggiorazione per interessi e rivalutazione monetaria secondo
gli indici ISTAT, dalle singole scadenze al saldo;
e per la condanna
dell'Amministrazione intimata al pagamento a favore dei ricorrenti
delle somme tutte di cui risulti debitrice per il titolo di cui
sopra, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria secondo gli
indici ISTAT, dalle singole scadenze sino al saldo.
Visti i ricorsi con i relativi allegati;
viste le memorie prodotte dalle parti ricorrenti a sostegno delle
proprie pretese;
visti gli atti tutti delle cause;
designato relatore, per la pubblica udienza del 2/3/1995, il cons.
dott. Domenico Lundini;
udito all'udienza stessa l'avv. Bagala', in sostituzione dell'avv.
Brentazzoli, per i ricorrenti;
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
1. Con gli odierni menzionati atti di gravame i ricorrenti hanno
impugnato il provvedimento specificato in epigrafe, chiedendone
l'annullamento per violazione di legge, nella specie della violazione
e falsa applicazione di disposizioni normative e di principi
generali, nonche' per eccesso di potere sotto il profilo della
contraddittorieta' di comportamento della pubblica Amministrazione,
ed affidando, in via ipotetica e subordinata, l'accoglimento
dell'azionata pretesa ad una duplice questione di incostituzionalita'
di norme regionali applicate nella circostanza, dedotta con
riferimento agli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione.
In sintesi, gli istanti lamentano, con due distinti motivi di
doglianza, che illegittimamente l'Amministrazione regionale avrebbe
ritenuto applicabile, nei loro confronti, l'art. 32 della L.R. n. 26
del 20/7/1973, con il conseguente riconoscimento, agli effetti
economici, di un'anzianita' pari al 50% del periodo di servizio
pre-ruolo prestato presso pubbliche Amministrazioni, con mansioni
corrispondenti o propedeutiche alla qualifica di inquadramento nei
ruoli regionali acquisita per pubblico concorso.
2. Sostengono invece i ricorrenti che l'art. 12, L.R. 11/84 ha
imposto la valutazione, per intero, a favore dei dipendenti
regionali, anche se assunti dopo il 31/12/1982, di tutti gli anni di
servizio prestati nell'ambito di rapporti di pubblico impiego,
compresi quelli resi presso lo Stato, Enti pubblici, Enti locali e
Regioni.
La valutazione totale dell'anzianita' di servizio gia' era del resto,
assumono, principio immanente nell'ordinamento regionale ex art. 112,
L.R. 25/73 ed art. 7, L.R. 30/82.
Il principio invocato trova anche fondamento nell'art. 199, TU 3/57 e
nella L.R. 27/85 il cui art. 29 ha chiarito che, in caso di accesso
al ruolo regionale per pubblico concorso da parte di personale che
abbia prestato servizio presso altre pubbliche Amministrazioni, e'
conservato il trattamento economico di anzianita' eventualmente
maturato presso l'Amministrazione di provenienza.
La deliberazione impugnata si pone poi anche in contrasto col divieto
della reformatio in pejus del trattamento economico dei pubblici
dipendenti (art. 227, TU 383/34).
La ratio di tale principio, avente portata generale, e' quella di
evitare che mutamenti di status determinino diminuzione del livello
economico raggiunto dal pubblico dipendente.
Quantomeno, infine, i benefici rivendicati dai ricorrenti avrebbero
dovuto essere loro riconosciuti dal 31/12/1985, data di entrata in
vigore della L.R. 27/85 il cui art. 29, come gia' detto, ha stabilito
il principio del totale riconoscimento dell'anzianita' maturata
presso l'Amministrazione di provenienza.
L'efficacia di tale legge invero non puo' essere limitata ai
dipendenti assunti dal 31/12/1985.
Ove poi si ritenesse che gli artt. 10, 12, 13 della L.R. 11/84 sono
applicabili solo al personale assunto prima del 31/12/1982 e non
anche a quello immesso in ruolo tra tale data e quella d'entrata in
vigore della L.R. n. 27 del 1985, ne conseguirebbe l'illegittimita'
costituzionale della normativa richiamata, per contrasto con il
principio di uguaglianza (art. 3 Costituzione) e con quelli della
giusta retribuzione e dell'imparzialita' e buon funzionamento della
pubblica Amministrazione (artt. 36 e 97 Costituzione).
Per le stesse ragioni dovrebbe altresi' sollevarsi questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 29, L.R. 27/85, ove tale norma
dovesse essere intesa come dettata al fine di regolare il trattamento
economico dei soli dipendenti regionali entrati in ruolo a far tempo
dal 31/12/1985.
3. Alcuni dei ricorrenti poi (particolarmente quelli proponenti i
ricorsi n. 1073 e n. 1074 del 1986) provengono da rapporti a tempo
determinato presso la stessa Regione Emilia-Romagna, ex art. 61
Statuto regionale.
Costoro lamentano tra l'altro (a parte quanto gia' sopra rilevato),
che a far tempo dall'inquadramento in ruolo, sono stati privati di
ogni emolumento connesso all'anzianita' maturata in veste di
personale incaricato; percepiscono il solo stipendio iniziale del
livello di inquadramento; non hanno neppure percepito la somma
maturata a titolo di "salario di anzianita'" con riferimento al
biennio 1983/1984.
Richiamano dunque, nel senso ed ai fini del totale riconoscimento
dell'anzianita' gia' maturata, l'art. 2, L.R. 41/78, l'art. 56, comma
5, della L.R. 2/79, gli artt. 9 e 21 della L.R. 9/81, l'art. 47,
comma 7, della L.R. 12/79.
Prospettano anche la contraddittorieta' della posizione
dell'Amministrazione regionale che ha ritenuto non irrilevante, in
relazione al prescritto periodo di prova, il periodo di attivita'
prestato dagli interessati medesimi nella veste di incaricati a tempo
determinato.
L'esistenza di un nesso di continuita' tra servizio di ruolo e quello
svolto come incaricati presso la Regione sarebbe anche dimostrato
dalle disposizioni di legge (art. 6, L.R. 2/83) che hanno ammesso
detto personale a partecipare ai concorsi, dei quali sono poi
risultati vincitori, anche in presenza del superamento del prescritto
limite d'eta'.
Inoltre, per le ipotesi in cui l'ingresso in ruolo di tali ricorrenti
ha coinciso con il passaggio degli stessi ad altra qualifica
funzionale, il riconoscimento intero dell'anzianita' maturata
conseguirebbe all'applicazione dell'art. 27, L.R. 11/84 il quale
stabilisce che in detti casi il beneficio economico da attribuire
consiste nella differenza tra l'iniziale della qualifica di
provenienza e l'iniziale della qualifica di accesso.
4. Con sentenze dell'8 luglio 1994 sono stati disposti incombenti
istruttori, cui ha ottemperato la pubblica Amministrazione.
Hanno fatto seguito ulteriori memorie difensive dei ricorrenti.
Alla pubblica udienza del 2 marzo 1995 le cause sono state poste in
decisione.
DIRITTO
I. Il Collegio, come da separata sentenza, ha proceduto alla riunione
dei tre ricorsi indicati in epigrafe, in quanto parzialmente connessi
dal punto di vista soggettivo e comunque tutti coinvolgenti identiche
questioni di fondo.
II. I ricorrenti sono dipendenti regionali immessi giuridicamente in
ruolo, per pubblico concorso, in momenti diversi, ma tutti in un arco
di tempo compreso tra il 31/12/1982 e il 31/12/1985.
Con la delibera oggetto d'impugnativa l'Amministrazione regionale ha
stabilito d'applicare, nei confronti del proprio personale vincitore,
come appunto i ricorrenti, di pubblico concorso e proveniente da
altre pubbliche Amministrazioni o da rapporti non di ruolo instaurati
con la stessa Regione ex art. 61 dello Statuto regionale all'epoca
vigente - ove assunto in ruolo nel periodo dall'1/1/1983 al
31/12/1985 - l'art. 98 della L.R. Emilia-Romagna 25/73 come
sostituito dall'art. 32 della L.R. n. 26 del 20/7/1973, con
conseguente riconoscimento, agli interessati, ai fini della
determinazione del trattamento retributivo, di un'anzianita' pari al
50% di quella risultante dal servizio effettivo prestato presso
l'Amministrazione di provenienza, con mansioni corrispondenti o
propedeutiche rispetto a quelle previste per la qualifica regionale
nella quale sono immessi.
Sostanzialmente l'Amministrazione ritiene che il personale in
questione debba essere escluso dal beneficio della valutazione, ai
fini di cui sopra, dell'intera anzianita' di servizio pregressa
comunque maturata presso pubbliche Amministrazioni (beneficio che
spetterebbe infatti, ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 11
dell'8/3/1984, al solo personale regionale in servizio al 31/12/1982)
nonche' dall'ambito di applicabilita' dell'art. 29 della L.R.
12/12/1985, n. 27, norma la quale, nello stabilire la conservazione
del trattamento economico di anzianita' maturato presso
l'Amministrazione di provenienza, si riferirebbe soltanto al
personale regionale assunto (per pubblico concorso) dopo l'entrata in
vigore della detta legge.
I ricorrenti rivendicano invece il riconoscimento totale, ai fini
economici, dei servizi precedenti, postulando l'applicabilita' degli
artt. 12 e 13 della L.R. 11/84 anche al personale entrato in ruolo
dopo il 31/12/1982 e sostengono comunque che i benefici economici da
essi maturati durante i precedenti servizi presso altre pubbliche
Amministrazioni o in rapporti pre ruolo alle dipendenze della Regione
medesima dovrebbero essere loro riconosciuti quantomeno a far tempo
dall'entrata in vigore della L.R. 27/85, e cioe' dal 31/12/1985.
III. Tanto premesso, ritiene il Collegio che il riferito quadro
normativo sia stato interpretato, dall'intimata Amministrazione
regionale, in maniera esatta ed appropriata.
Invero, per cio' che concerne anzitutto l'art. 12 della menzionata
L.R. n. 11 del 1984, il quale ai fini della determinazione del
trattamento economico prevede il riconoscimento, per intero, dei
servizi pregressi resi alle dipendenze dello Stato, Enti pubblici,
Enti locali e Regioni, trattasi effettivamente di norma non a
carattere permanente ma da applicarsi solamente a quanti si trovavano
in servizio alle dipendenze della Regione alla data dell'1 gennaio
1983 (vedi, per una fattispecie analoga, CdS, VI, n. 724 del
25/10/1991).
A tale conclusione conducono diverse considerazioni. Anzitutto, dal
punto di vista testuale, non puo' pretermettersi che si tratta della
determinazione di nuovi livelli retributivi (cfr. ultimo comma della
norma in questione): il che presuppone l'esistenza di un "vecchio"
livello e quindi di un rapporto gia' in atto con relativo trattamento
stipendiale a carico della medesima Amministrazione. Diversamente non
avrebbe senso la distinzione tra "vecchio" e "nuovo" livello
stipendiale.
In secondo luogo deve rilevarsi che lo stesso art. 12, nella lettera
a), si occupa della valutazione di servizi maturati nella qualifica
nella quale il dipendente trovasi inquadrato al momento nella
operazione di riequilibrio, e tale riequilibrio va effettuato con
riferimento al 31/12/1982; sicche' deve ritenersi che ci si voglia
riferire al personale in servizio a tale data.
In terzo luogo va osservato che soltanto il successivo art. 13 della
L.R. 11/84 si occupa anche del personale assunto dopo l'1 gennaio
1983, ma cio' al fine di riconoscere ad esso il solo salario di
anzianita' stabilito a decorrere da tale data ed in proporzione ai
mesi trascorsi in servizio all'1 gennaio 1985.
Non si parla in tale norma (come invece si fa nel precedente art. 12)
di servizi svolti presso altre pubbliche Amministrazioni; sicche',
riguardando, entrambe le dette norme, il cosiddetto "salario di
anzianita'", se la ratio di esse fosse stata quella di estendere tale
beneficio - in caso di personale assunto dopo l'1/1/1983 - ai servizi
prestati precedentemente a quello relativo alla nomina in ruolo alle
dipendenze della Regione, non si vede, da un lato, perche' l'art. 13
non lo avrebbe stabilito espressamente e, dall'altro, perche' l'art.
12 non si sarebbe anch'esso occupato, esplicitamente e chiaramente,
di tale stesso personale.
Piu' in generale ed al di la' dei rilievi di ordine testuale, va
osservato che l'art. 12 appare funzionalizzato all'inquadramento alla
data dell'1/1/1983, cosi' presupponendo un rapporto in atto alla
stessa data con la medesima Amministrazione.
Ne' a tali conclusioni e' d'ostacolo l'art. 10 della legge in
questione che, nello stabilire il trattamento economico all'1/1/1983
del personale regionale (indicato senza distinzioni), parla anche del
salario di anzianita' di cui agli artt. 12 e 13 della legge stessa,
dal momento che tale disposizione indica genericamente tutte le varie
voci retributive (stipendio, salario d'anzianita', ind. int.
speciale, indennita' e compensi vari) previste dall'accordo di
lavoro, ma la spettanza di ciascuna di esse, nei singoli e diversi
casi, va stabilita tenendo conto delle specificazioni enucleabili dai
vari articoli che espressamente riguardano e disciplinano ciascuna
delle dette componenti patrimoniali.
IV. Quanto all'art. 29, secondo comma, della L.R. 12/12/1985, n. 27,
tale disposizione, nello stabilire che "in caso di accesso al ruolo
regionale per pubblico concorso, da parte di personale di pubbliche
Amministrazioni, e' conservato al medesimo il trattamento economico
di anzianita' eventualmente maturato presso l'Amministrazione di
provenienza", si riferisce, ad avviso di questo Collegio, al solo
personale assunto dopo l'entrata in vigore della legge stessa. Cio'
in assenza di elementi testuali e logici da cui se ne possa inferire
un'efficacia retroattiva.
La legge di cui trattasi disciplina invero, ex novo, requisiti e
procedimenti di accesso ai ruoli regionali attraverso concorsi,
nonche' il conferimento di incarichi a norma dell'art. 61 dello
Statuto regionale. In correlazione con tale disciplina stabilisce
poi, all'art. 29, ipotesi di mantenimento del trattamento economico
di anzianita' per coloro che siano stati assunti o incaricati in
esito alle relative procedure da essa legge regolate o modificate.
V. Deve quindi ritenersi che effettivamente al personale assunto in
ruolo per pubblico concorso dalla Regione dopo il 31/12/1982 e fino
al 31/12/1985, proveniente da altre pubbliche Amministrazioni o da
rapporti d'incarico ex art. 61 dello Statuto regionale debba essere
applicato (nel secondo caso in virtu' del richiamo operato dall'art.
47 della L.R. n. 12 del 23/4/1979) l'art. 32 della L.R. n. 26 del
1973 con riconoscimento solo parziale, ai fini economici,
dell'anzianita' pregressa.Il che porterebbe inevitabilmente, nella
fattispecie all'esame, al rigetto dei ricorsi proposti dagli
interessati (non potendosi in senso contrario nemmeno valorizzare la
diversa normativa invocata dai ricorrenti: artt. 112 e 114 della L.R.
25/73, art. 7, L.R. 30/82, art. 2, L.R. 41/78, art. 56, L.R. 12/79,
trattandosi di disciplina specifica per ipotesi e fattispecie
peculiari e diverse da quelle relative agli istanti).
VI. Senonche' il Collegio, in parte secondo quanto prospettato in via
subordinata dai ricorrenti ed in parte d'ufficio, ritiene non
manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale
delle ridette norme (artt. 12 e 13, L.R. Emilia-Romagna n.11 dell'8
marzo 1984; art. 29, L.R. Emilia-Romagna n. 27 del 12/12/1985; art.
47, L.R. 23 aprile 1979, n. 12 e art. 98, L.R. 25/73 come sostituito
dall'art. 32 della L.R. Emilia-Romagna 20 luglio 1973, n. 26), per il
seguente ordine di considerazioni.
Gli artt. 12 e 13 della L.R. 11/84 e l'art. 29 della L.R. 27/85 si
pongono anzitutto in contrasto col principio costituzionale di
uguaglianza (art. 3 Costituzione) nella parte in cui limitano al solo
personale assunto nei ruoli regionali, rispettivamente, fino al
31/12/1982 e dal 31/12/1985, la valutazione ai fini economici
dell'intera anzianita' di servizio pregressa posseduta dai detti
dipendenti e la conservazione agli stessi del trattamento economico
gia' acquisito, escludendo dal loro ambito di applicazione il
personale assunto per pubblico concorso tra il 31/12/1982 ed il
31/12/1985.
Ne' appare giustificata al Collegio la detta disparita' di
trattamento in ragione della diversa data di assunzione dei
dipendenti regionali esclusi dai benefici, atteso che si tratta pur
sempre (o quantomeno non e' escluso che cio' possa avvenire) di
servizi pregressi prestati in ogni caso nei medesimi periodi
temporali, sicche' appaiono illogiche previsioni normative atte a
differenziare posizioni da questo punto di vista completamente
omogenee.
D'altro canto la disposizione di cui all'art. 12 menzionato neppure
appare giustificata, per i dipendenti gia' in ruolo al 31/12/1982, da
un particolare collegamento delle loro anzianita' precedenti col
servizio in atto presso la Regione, considerata l'ampia latitudine di
considerazione della vasta gamma di servizi pregressi che devono
intendersi valorizzati dalla citata norma (presso lo Stato, Enti
pubblici, Enti locali, Regioni, di ruolo e non di ruolo ed anche se
resi al di fuori di ogni collegamento propedeutico e/o di
derivazione-trasformazione rispetto all'impiego regionale).
Ne' la diversificazione e la penalizzazione dei dipendenti assunti
dopo il 31/12/1982 e fino al 31/12/1985 puo' trovare razionale
giustificazione nell'accesso di essi in ruolo per pubblico concorso,
atteso che tale stessa circostanza e' possibile e non esclusa anche
nel caso dei beneficiari dell'art. 12, L.R. 11/84, mentre e'
espressamente prevista nelle ipotesi di cui all'art. 29, L.R. 27/85.
Le denunciate disposizioni appaiono poi anche in contrasto con artt.
36 e 97 della Costituzione atteso che la valutazione, per il solo
personale assunto per pubblico concorso tra il 31/12/1982 e il
31/12/1985, del 50% dell'anzianita' precedente maturata in mansioni
corrispondenti o propedeutiche a quelle regionali, contrasta col
principio della giusta retribuzione e dell'imparzialita' e buon
andamento dell'Amministrazione, garantiti dalle dette norme
costituzionali.
Cio' anche in considerazione del fatto che al personale di cui
trattasi, col limitato suddetto riconoscimento, non appare nemmeno
garantita la conservazione del trattamento economico acquisito presso
l'Amministrazione di provenienza (maturato economico).
altresi' sospetto d'incostituzionalita', ad avviso del Collegio,
l'art. 32 della L.R. n. 26 del 1973, dal momento che tale norma -
applicata nella specie ai ricorrenti - riconoscendo, ai fini del
trattamento economico del personale proveniente da altre pubbliche
Amministrazioni, un'anzianita' pari soltanto al 50% di quella
risultante dal servizio prestato presso l'Amministrazione di
provenienza (per di piu' col limite della valorizzazione dei soli
servizi resi con mansioni corrispondenti o propedeutiche rispetto a
quelle della qualifica regionale d'immissione), non assicura e
garantisce nemmeno la conservazione del cosiddetto "maturato
economico", ponendosi quindi in contrasto col divieto della
reformatio in pejus del trattamento economico acquisito dai pubblici
dipendenti, divieto sancito dall'art. 227 del TU 3/3/1934, n. 383 e
da altre analoghe norme statali, da ritenersi quindi principio
fondamentale delle leggi dello Stato, con conseguente violazione da
parte della detta norma regionale dell'art. 117 della Costituzione
che impone, appunto, il limite, in sede di legislazione regionale,
dei principi fondamentali delle leggi statali.
Nella specie appare poi particolarmente evidente
l'incostituzionalita', ad avviso di questo Tribunale, secondo la
prospettazione gia' esposta, del citato art. 32 in relazione
all'ipotesi specifica di coloro tra i ricorrenti che provengono da
precedente incarico, ex art. 61 Statuto regionale, alle dipendenze
della Regione Emilia-Romagna, trattandosi in questo caso di personale
nemmeno proveniente da altra pubblica Amministrazione, bensi' da un
rapporto gia' intrattenuto con la medesima Regione Emilia-Romagna, in
posizione parificata (cfr. artt. 9 e 21, ultimo comma, della L.R.
3/3/1981, n. 9, nonche' art. 18, L.R. 12/12/1985, n. 27), quanto a
trattamento giuridico-economico, a quella del personale regionale di
ruolo.
Per questa categoria di dipendenti e' coinvolto, per le ragioni
anzidette, nel sospetto d'incostituzionalita', anche l'art. 47 della
L.R. 12/79 che estende l'applicabilita' dell'art. 32 della L.R. 26/73
agli incaricati nominati in ruolo.
VII. Per le considerazioni, nei termini e limiti suesposti, appare
dunque rilevante e non manifestatamente infondata, con riferimento
agli artt. 3, 36, 97 e 117 della Costituzione, la questione di
legittimita' costituzionale degli artt. 12 e 13 della L.R. Emilia
Romagna 11/84, 29 della L.R. 27/85, 32 della L.R. 26/73 e 47 della
L.R. 12/79.
Il Collegio ritiene quindi che le citate norme vadano sottoposte
all'esame della Corte Costituzionale, con conseguente sospensione dei
giudizi in corso.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna, Sede di
Bologna, Sezione II, previa riunione come da separata sentenza dei
ricorsi in epigrafe, visti gli artt. 134 della Costituzione e 23
della Legge 11/3/1953, n. 87, dichiara rilevante e non manifestamente
infondata, nei limiti e secondo i termini specificati in motivazione,
la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 12 e 13 della
L.R. Emilia-Romagna 11/84, 29 della L.R. Emilia-Romagna 27/85, 32
della L.R. 26/73 e 47 della L.R. 12/79, per contrasto con gli artt.
3, 36, 97 e 117 della Costituzione.
Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte
Costituzionale, a cura della Segreteria di questo Tribunale.
Ordina altresi' che, a cura della suddetta Segreteria, la presente
ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente della
Giunta regionale dell'Emilia-Romagna e comunicata al Presidente del
Consiglio regionale della medesima Regione.
Sospende i giudizi introdotti coi ricorsi riuniti in epigrafe.
Ordina che la presente ordinanza sia eseguita dall'Autorita'
amministrativa.
Cosi' deciso, in Bologna, nelle Camere di Consiglio del 2 marzo e del
21 dicembre 1995. L'ordinanza e' sottoscritta ai sensi dell'art. 132
del c.p.c., a causa della morte del Presidente V. Laurita in data
15/4/1998.
CONSIGLIERE CONS. REL. EST.
Giancarlo Mozzarelli Domenico Lundini
depositato in Segreteria in data 6 maggio 1998
Bologna, 6 maggio 1998 IL SEGRETARIO
(firma illeggibile)