LEGGE REGIONALE 6 novembre 1998, n. 37
AUMENTO DELLA TASSA AUTOMOBILISTICA REGIONALE E DELLA SOPRATTASSA ANNUALE REGIONALE
IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Aumento della tassa automobilistica regionale
e della soprattassa annuale regionale
1. Gli importi della tassa automobilistica regionale e della
soprattassa annuale regionale di cui al Capo I del Titolo III del
DLgs 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modifiche ed
integrazioni, sono aumentati del 10 per cento.
2. L'aumento di cui al comma 1 non si applica ai veicoli a motore
assoggettati a tassa in base alla portata, in quanto ricadenti gia'
nell'aumento disposto, con decorrenza 1 gennaio 1998, dall'art. 1
della L.R. 3 novembre 1997, n.36.
3. Gli aumenti di cui al comma 1 si applicano agli importi vigenti
nell'anno 1998 ed hanno effetto dai pagamenti da eseguire dall'1
gennaio 1999 e relativi a periodi fissi posteriori a tale data.
La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale
della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare
come legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 6 novembre 1998 ANTONIO LA FORGIA
NOTE ALL'ART. 1
Comma 1
1) Il Capo I del Titolo III del DLgs 30 dicembre 1992, n. 504
concernente Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma
dell'articolo 4 della Legge 23 ottobre 1992, n. 421, riguarda Tasse
automobilistiche regionali.
Comma 2
2) Il testo dell'art. 1 della L.R. 3 novembre 1997, n. 36 concernente
Aumento dei tributi automobilistici regionali e dell'addizionale
regionale all'imposta di consumo sul gas metano usato come
combustibile, e' il seguente:
"Art. 1 - Aumento dei tributi automobilistici regionali
1. Gli importi della tassa automobilistica regionale, della
soprattassa annuale regionale, e della tassa speciale regionale di
cui al Capo I del Titolo III del DLgs 30 dicembre 1992, n. 504, e
successive modificazioni ed integrazioni, sono aumentati del 10 per
cento.
2. Gli aumenti di cui al comma 1 si applicano agli importi vigenti
nell'anno 1997 ed hanno effetto dai pagamenti da eseguire dall'1
gennaio 1998 e relativi a periodi fissi posteriori a tale data.".
LAVORI PREPARATORI
Progetto di legge d'iniziativa della Giunta regionale: deliberazione
n. 1287 del 27 luglio 1998; oggetto consiliare n. 4092 (VI
legislatura);
- pubblicato nel Supplemento Speciale del Bollettino Ufficiale della
Regione n. 259 in data 20 agosto 1998;
- assegnato alla I Commissione consiliare permanente "Bilancio e
Programmazione" in sede referente.
Testo licenziato dalla Commissione referente con atto n. 12/II.3 del
22 settembre 1998, con relazione scritta del consigliere Giovanelli;
- approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 30 settembre
1998, atto n. 146/98;
- vistato dal Commissario del Governo con atto n. 2054/4.1.27/C.G.
del 29 ottobre 1998.