REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 6 novembre 1998, n. 37

AUMENTO DELLA TASSA AUTOMOBILISTICA REGIONALE E DELLA SOPRATTASSA ANNUALE REGIONALE

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO                                             
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA                                   
la seguente legge:                                                              
          Art. 1                                                                
Aumento della tassa automobilistica regionale                                   
e della soprattassa annuale regionale                                           
1. Gli importi della tassa automobilistica regionale e della                    
soprattassa annuale regionale di cui al Capo I del Titolo III del               
DLgs 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modifiche ed                        
integrazioni, sono aumentati del 10 per cento.                                  
2. L'aumento di cui al comma 1 non si applica ai veicoli a motore               
assoggettati a tassa in base alla portata, in quanto ricadenti gia'             
nell'aumento disposto, con decorrenza 1 gennaio 1998, dall'art. 1               
della L.R. 3 novembre 1997,  n.36.                                              
3. Gli aumenti di cui al comma 1 si applicano agli importi vigenti              
nell'anno 1998 ed hanno effetto dai pagamenti da eseguire dall'1                
gennaio 1999 e relativi a periodi fissi posteriori a tale data.                 
La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale           
della Regione.                                                                  
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare           
come legge della Regione Emilia-Romagna.                                        
Bologna, 6 novembre 1998  ANTONIO LA FORGIA                                     
NOTE ALL'ART. 1                                                                 
Comma 1                                                                         
1) Il Capo I del Titolo III del DLgs 30 dicembre 1992, n. 504                   
concernente Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma             
dell'articolo 4 della Legge 23 ottobre 1992, n. 421, riguarda Tasse             
automobilistiche regionali.                                                     
Comma 2                                                                         
2) Il testo dell'art. 1 della L.R. 3 novembre 1997, n. 36 concernente           
Aumento dei tributi automobilistici regionali e dell'addizionale                
regionale all'imposta di consumo sul gas metano usato come                      
combustibile, e' il seguente:                                                   
"Art. 1 - Aumento dei tributi automobilistici regionali                         
1. Gli importi della tassa automobilistica regionale, della                     
soprattassa annuale regionale, e della tassa speciale regionale di              
cui al Capo I del Titolo III del DLgs 30 dicembre 1992, n. 504, e               
successive modificazioni ed integrazioni, sono aumentati del 10 per             
cento.                                                                          
2. Gli aumenti di cui al comma 1 si applicano agli importi vigenti              
nell'anno 1997 ed hanno effetto dai pagamenti da eseguire dall'1                
gennaio 1998 e relativi a periodi fissi posteriori a tale data.".               
LAVORI PREPARATORI                                                              
Progetto di legge d'iniziativa della Giunta regionale: deliberazione            
n. 1287 del 27 luglio 1998; oggetto consiliare n. 4092 (VI                      
legislatura);                                                                   
- pubblicato nel Supplemento Speciale del Bollettino Ufficiale della            
Regione n. 259 in data 20 agosto 1998;                                          
- assegnato alla I Commissione consiliare permanente "Bilancio e                
Programmazione" in sede referente.                                              
Testo licenziato dalla Commissione referente con atto n. 12/II.3 del            
22 settembre 1998, con relazione scritta del consigliere Giovanelli;            
- approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 30 settembre               
1998, atto n. 146/98;                                                           
- vistato dal Commissario del Governo con atto n. 2054/4.1.27/C.G.              
del 29 ottobre 1998.                                                            

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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