DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE TRASPORTI E SISTEMI DI MOBILITA' 7 ottobre 1998, n. 9975
Legge 122/89. Delibera di Giunta regionale 2999/96. Parcheggio Via Amendola in Reggio Emilia. Concessione, impegno e liquidazione al Comune di Reggio Emilia del contributo regionale
IL DIRETTORE GENERALE
Visto il secondo comma dell'art. 60 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31,
cosi' come sostituito dall'art. 13 della L.R. 5 settembre 1994, n.
40;
visto il secondo comma dell'art. 61 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31,
cosi' come, sostituito dall'art. 14 della L.R. 5 settembre 1994, n.
40;
vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2541 del 4 luglio
1995, esecutiva ai sensi di legge avente ad oggetto "Direttive della
Giunta regionale per l'esercizio delle funzioni dirigenziali";
vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1481 del 26 giugno
1996, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto "Specificazione
dei compiti dei dirigenti della Direzione generale Trasporti e
Sistemi di mobilita'";visti:
- la Legge 24 marzo 1989, n. 122, recante disposizioni in materia di
parcheggi;
- gli articoli 3 e 4 della Legge 122/89 recanti disposizioni per
l'ammissione ai contributi dei Comuni, individuati dalle Regioni
competenti, che attuano programmi urbani dei parcheggi, nonche' per
la corresponsione dei contributi stessi;
- il decreto del Ministro per i Problemi delle aree urbane n. 41 in
data 14 febbraio 1990, avente ad oggetto: "Regolamento recante
disposizioni in ordine ai criteri di priorita' tra gli interventi
proposti nella realizzazione di parcheggi pubblici ai fini
dell'ammissione ai contributi previsti dalla Legge 24 marzo 1989, n.
122";
- in particolare gli artt. 6 e 7 del suddetto decreto 41/90, che
fissa i criteri e le modalita' per la concessione ed erogazione dei
contributi di cui alla Legge 122/89;
- la deliberazione del Consiglio regionale n. 365 del 13 febbraio
1991 di ratifica della deliberazione della Giunta regionale n. 6365
del 18 dicembre 1990 - esecutive a norma di legge - con le quali la
Regione Emilia-Romagna ha approvato, nell'ambito dei Comuni tenuti
alla realizzazione del Programma urbano dei parcheggi, i relativi
programmi stabilendo tra l'altro le priorita' degli interventi,
secondo i criteri fissati dagli artt. 1, 2 e 3 del DM 41/90;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 620 del 2 aprile 1996 -
esecutiva a norma di legge - avente ad oggetto: "Procedure e criteri
per la ripresentazione delle richieste di contributo relative alla
realizzazione di parcheggi ai sensi della Legge 122/89", ratificata
dal Consiglio regionale con delibera n. 304 in data 2 maggio 1996;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 2999 in data 3 dicembre
1996 avente ad oggetto: "Ammissione a contributo per interventi di
cui alla delibera di Giunta regionale 620/96 relativa di parcheggi
pubblici da realizzare direttamente dai Comuni ai sensi dell'art. 3,
Legge 122/89";
(omissis) determina:
1) di autorizzare, per le motivazioni espresse in premessa, il Comune
di Reggio Emilia alla riduzione dei posti auto del parcheggio Via
Amendola da 270 a 170 a raso e di ridefinire in Lire 425.000.000 il
relativo costo standard ammissibile a finanziamento da parte della
Regione Emilia-Romagna, da attuarsi tramite accensione di mutuo con
la Cassa depositi e prestiti;
2) di concedere al Comune di Reggio Emilia il contributo regionale
costante semestrale di Lire 27.198.214 pari ad un contributo annuo di
Lire 54.396.428 per 10 anni dal 1998 al 2008 incluso, per
l'esecuzione del parcheggio denominato Via Amendola con un onere
complessivo di Lire 543.964.280;
3) di dare atto che detto contributo semestrale di Lire 27.198.214,
pari ad una annualita' di Lire 54.396.428 sara' corrisposto, secondo
le motivazioni espresse in premessa, a favore del Comune di Reggio
Emilia alle scadenze del 30 giugno e del 31 dicembre di ciascun anno
a far tempo dal 31 dicembre 1998 al 30 giugno 2008;
4) che l'onere relativo grava come appresso:
a) quanto a Lire 27.198.214, registrata al n. 167 di impegno sul
Capitolo 45545 "Interventi urgenti per gli investimenti di cui agli
artt. 3 e 6 della Legge 24 marzo 1989, n. 122 in materia di parcheggi
(art. 12, Legge 21 dicembre 1981, n. 151 e L.R. 7 gennaio 1984, n.
2)" del Bilancio per l'esercizio finanziario 1998 che presenta la
necessaria disponibilita';
b) quanto a Lire 54.396.428 annue sul capitolo del Bilancio per
l'esercizio finanziario 1999, corrispondente al Capitolo 45545 del
Bilancio per l'esercizio finanziario 1998 e sui corrispondenti
capitoli di spesa per gli esercizi futuri, fino al 2008, che saranno
dotati della necessaria disponibilita';
5) di liquidare, sulla base della documentazione richiamata in
premessa, a favore del Comune di Reggio Emilia le somme di cui ai
precedenti punti ai sensi dell'art. 61 della L.R. 31/77 cosi' come
sostituito dall'art. 14 della L.R. 40/94 e dal punto 5.2 della
deliberazione della Giunta regionale 2541/95;
6) di dare atto inoltre che ad avvenuta esecutivita' del presente
atto il Responsabile del Servizio competente provvedera' ai sensi
degli artt. 62 e 63 della L.R. 31/77 cosi' come sostituiti dagli
artt. 15 e 16 della L.R. 40/94 e dal punto 5.3 della deliberazione
della Giunta regionale 2541/95, alla richiesta di emissione del
ruolo di spesa fissa;
7) che l'Ente beneficiario, entro 3 mesi dall'avvenuto collaudo
dovra' trasmettere con cadenza semestrale, certificazione
progressivamente attestante il regolare avvio e la prosecuzione della
gestione del servizio, ai sensi del citato art. 7, quinto comma, del
DPR 41/90;
8) che l'Ente beneficiario, dovra' trasmettere, alla Regione gli
atti di collaudo finale delle opere nonche' il decreto della Cassa
depositi e prestiti relativo all'erogazione dell'ultima rata di mutuo
che, rilasciato solo dopo il collaudo e la certificazione di
agibilita' dell'opera, a cura dell'istituto mutuante, attestera'
anche l'effettiva spesa sostenuta per l'esecuzione dell'opera, a
carico del mutuo ammesso a contributo.
Il presente atto sara' pubblicato per estratto nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
IL DIRETTORE GENERALE
Renzo Gorini