DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 agosto 1998, n. 336
Ricorso ex art. 21 Legge 833/78 proposto dal Liceo Scientifico statale "Aldo Moro" di Reggio Emilia - Decisione richiesta sospensiva provvedimenti di cui ai verbali del 20/5/1998; n. CV/39/98 del 22/5/1998; n. CV/41/98 del 25/5/1998; n. CV/40/98 del 25/5/1998 redatti dal SPSAL dell'Azienda Unita' Sanitaria locale di Reggio Emilia
Visto il ricorso presentato dal Preside del Liceo Scientifico Statale
"Aldo Moro" di Reggio Emilia, avverso i provvedimenti di cui ai
verbali del 20/5/1998; n. CV/39/98 del 22/5/1998; n. CV/41/98 del
25/5/1998; n. CV/40/98 del 25/5/1998 redatti dal Servizio Prevenzione
Sicurezza ambienti di lavoro (SPSAL) dell'Azienda Unita' Sanitaria
locale di Reggio Emilia;
visti i succitati verbali;
considerato che il verbale del 20/5/1998 e' un atto di constatazione
e che in quanto tale non contiene provvedimenti prescritti o
dispositivi;
rilevato che i provvedimenti del verbale n. CV/39/98 del 22/5/1998
sono prescrizioni di cui all'art. 20 del Dlgs 758/94 recante
"Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro", e
che quindi sono state impartite dal Servizio nell'esercizio delle
funzioni di polizia giudiziaria di cui all'art. 55 del codice di
procedura penale, e pertanto non possono essere valutate in sede
amministrativa;
rilevata quindi l'incompetenza del Presidente della Regione a
decidere relativamente al verbale sopracitato;
constatato che i provvedimenti di cui ai verbali CV/41/98 e CV/40/98
sono disposizioni che attengono allo stoccaggio delle sostanze e dei
preparati pericolosi, ai terminali di collegamento del gas metano;
alla verifica del funzionamento dei rilevatori di gas, al
posizionamento degli estintori presenti; all'installazione di un
relais in un trapano ed infine a disposizioni impartite per evitare
infortuni durante l'attivita' sportiva;
ritenuto che l'esecutivita', dei provvedimenti dispositivi di cui ai
succitati verbali, prima della valutazione nel merito, non possa
costituire un onere tale da configurare la sussistenza di un grave
motivo tale da giustificare la sospensione dell'esecutivita' dei
provvedimenti impugnati;
considerata inoltre la facolta' di richiedere al Servizio Prevenzione
e Sicurezza ambienti di lavoro una proroga dei termini per
ottemperanza;
vista la determinazione n. 7677 del 3/8/1998 relativamente agli
incarichi di sostituzione per assenza in congedo ordinario dei
Responsabili di Servizio e del Responsabile dell'Ufficio Funzionale
della Direzione Sanita' e Servizi sociali;
dato atto del parere favorevole espresso dal Direttore generale alla
Sanita' e Servizi sociali, Francesco Taroni, in merito alla
legittimita' del presente atto, ai sensi dell'art. 4, comma 6 della
L.R. 19 novembre 1992, n. 41 e della direttiva di Giunta regionale n.
2541 del 4/7/1995;
dato atto del parere favorevole espresso dal Responsabile del
Servizio Veterinario e Igiene degli alimenti dell'Assessorato alla
Sanita', Giovanni Paganelli, in ordine alla regolarita' tecnica del
presente atto, ai sensi dell'art. 4, comma 6 della L.R. 19 novembre
1992, n. 41 e della direttiva di Giunta regionale n.2541 del
4/7/1995;
alla luce delle argomentazioni sopra svolte;
decreta:
a) la propria incompetenza per quanto attiene al verbale n.CV/39/98
in quanto impartito nell'esercizio della attivita' di polizia
giudiziaria, secondo le procedure previste dal Dlgs 758/94;
b) di non accogliere la richiesta di sospensione dell'esecutivita'
dei provvedimenti impugnati di cui ai verbali CV/41/98 e CV/40/98;
in quanto attengono ad azioni che non possono configurarsi come grave
motivo tale da giustificarne la richiesta anche in considerazione che
tali provvedimenti sono soggetti alla eventuale concessione di
proroga dei termini di ottemperanza da parte dell'organo di
vigilanza.
IL VICEPRESIDENTE
Emilio Sabattini