DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 agosto 1998, n. 320
Legge 122/92. Ricorso avverso il provvedimento di reiezione dell'iscrizione al RIA dell'impresa "Lenzi Gianni e Basenghi Roberto Snc" con sede a Reggio Emilia
Visto il ricorso presentato dal sig. Lenzi Gianni, relativamente
all'impresa Lenzi Gianni e Basenghi Roberto Snc con sede a Reggio
Emilia - Via Emilia Ospizio n. 38, ai sensi della Legge 5 febbraio
1992, n. 122 "Disposizioni in materia di sicurezza della circolazione
stradale e disciplina dell'attivita' di autoriparazione" art. 3,
comma 4, pervenuto al Presidente della Regione nei termini di legge,
contro la determinazione del Segretario generale della Camera di
Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura (CCIAA) di Reggio
Emilia n. 52 dell'11/2/1998, concernente la negata iscrizione al
Registro imprese esercenti l'attivita' di autoriparazione (RIA)
previsto dall'art. 2 della summenzionata Legge 122/92 per l'inizio
dell'attivita' di elettrauto;
premesso:
- che l'impresa ricorrente, gia' iscritta al RIA dal 1986 per
l'attivita' di autofficina, meccanica e riparazione autoveicoli,
nonche' riparazione di carburatori, nel 1987 viene iscritta all'Albo
delle imprese artigiane per le medesime attivita' e in data 3/2/1998
chiede l'iscrizione al RIA per la sezione elettrauto lettera c),
articolo 1 della Legge 122/92;
- che con determinazione del Segretario generale della CCIAA di
Reggio Emilia n. 52 dell'11/2/1998 e' stata respinta la domanda in
quanto non sussistono i requisiti tecnico-professionali previsti
dall'art. 7 della legge medesima;
- che nel ricorso l'interessato dichiara che, prima dell'entrata in
vigore della Legge 122/92, gia' svolgeva attivita' di elettrauto
supportata da fatture di materiale acquistato negli anni 1990-1991;
esaminata la documentazione presentata a corredo del ricorso,
consistente in: autocertificazione in merito allo svolgimento
dell'attivita'; dichiarazioni rilasciate dalla Bosch SpA per la
frequenza a corsi di elettronica; fatture di materiali acquisiti nel
corso del 1997 per l'esercizio dell'attivita' richiesta, nonche'
elencazione delle attrezzature e strumentazioni di cui devono essere
dotate le imprese esercenti le attivita' nella sezione richiesta e
prevista dall'art. 1, comma 3, lettera c) della piu' volte citata
Legge 122/92;
vista la Legge 122/92;
visto il DM 30/7/1997, n. 406 "Regolamento recante le dotazioni delle
attrezzature e delle strumentazioni delle imprese esercenti attivita'
di autoriparazione";
ritenuto che sussistono i requisiti tecnico-professionali in capo
all'impresa per l'iscrizione al Registro imprese di autoriparazioni
nella sezione elettrauto;
preso atto del parere espresso dalla Commissione regionale
Artigianato in data 25/6/1998, ai sensi della delibera della Giunta
regionale n. 3299 del 12/9/1995;
vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2541 del 4/7/1995,
esecutiva, ad oggetto "Direttive della Giunta regionale per
l'esercizio delle funzioni dirigenziali";
dato atto dei pareri favorevoli espressi dal Direttore generale
Attivita' produttive, dott. Uber Fontanesi, in merito alla
regolarita' tecnica ed alla legittimita' del presente atto, ai sensi
dell'art. 4, sesto comma, della L.R. 19 novembre 1992, n. 41 e della
deliberazione di Giunta 2541/95;
decreta:
di accogliere il ricorso di cui in premessa, presentato dal sig.
Lenzi Gianni, relativamente all'impresa Lenzi Gianni e Basenghi
Roberto Snc con sede a Reggio Emilia - Via Emilia Ospizio n. 38, per
le motivazioni sopra menzionate.
IL VICEPRESIDENTE
Emilio Sabattini