REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 agosto 1998, n. 320

Legge 122/92. Ricorso avverso il provvedimento di reiezione dell'iscrizione al RIA dell'impresa "Lenzi Gianni e Basenghi Roberto Snc" con sede a Reggio Emilia

Visto il ricorso presentato dal sig. Lenzi Gianni, relativamente                
all'impresa Lenzi Gianni e Basenghi Roberto Snc con sede a Reggio               
Emilia - Via Emilia Ospizio n. 38, ai sensi della Legge 5 febbraio              
1992, n. 122 "Disposizioni in materia di sicurezza della circolazione           
stradale e disciplina dell'attivita' di autoriparazione" art. 3,                
comma 4, pervenuto al Presidente della Regione nei termini di legge,            
contro la determinazione del Segretario generale della Camera di                
Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura (CCIAA) di Reggio                
Emilia n. 52 dell'11/2/1998, concernente la negata iscrizione al                
Registro imprese esercenti l'attivita' di autoriparazione (RIA)                 
previsto dall'art. 2 della summenzionata Legge 122/92 per l'inizio              
dell'attivita' di elettrauto;                                                   
premesso:                                                                       
- che l'impresa ricorrente, gia' iscritta al RIA dal 1986 per                   
l'attivita' di autofficina, meccanica e riparazione autoveicoli,                
nonche' riparazione di carburatori, nel 1987 viene iscritta all'Albo            
delle imprese artigiane per le medesime attivita' e in data 3/2/1998            
chiede l'iscrizione al RIA per la sezione elettrauto lettera c),                
articolo 1 della Legge 122/92;                                                  
- che con determinazione del Segretario generale della CCIAA di                 
Reggio Emilia n. 52 dell'11/2/1998 e' stata respinta la domanda in              
quanto non sussistono i requisiti tecnico-professionali previsti                
dall'art. 7 della legge medesima;                                               
- che nel ricorso l'interessato dichiara che, prima dell'entrata in             
vigore della Legge 122/92, gia' svolgeva attivita' di elettrauto                
supportata da fatture di materiale acquistato negli anni 1990-1991;             
esaminata la documentazione presentata a corredo del ricorso,                   
consistente in: autocertificazione in merito allo svolgimento                   
dell'attivita'; dichiarazioni rilasciate dalla Bosch SpA per la                 
frequenza a corsi di elettronica; fatture di materiali acquisiti nel            
corso del 1997 per l'esercizio dell'attivita' richiesta, nonche'                
elencazione delle attrezzature e strumentazioni di cui devono essere            
dotate le imprese esercenti le attivita' nella sezione richiesta e              
prevista dall'art. 1, comma 3, lettera c) della piu' volte citata               
Legge 122/92;                                                                   
vista la Legge 122/92;                                                          
visto il DM 30/7/1997, n. 406 "Regolamento recante le dotazioni delle           
attrezzature e delle strumentazioni delle imprese esercenti attivita'           
di autoriparazione";                                                            
ritenuto che sussistono i requisiti tecnico-professionali in capo               
all'impresa per l'iscrizione al Registro imprese di autoriparazioni             
nella sezione elettrauto;                                                       
preso atto del parere espresso dalla Commissione regionale                      
Artigianato in data 25/6/1998, ai sensi della delibera della Giunta             
regionale n. 3299 del 12/9/1995;                                                
vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2541 del 4/7/1995,             
esecutiva, ad oggetto "Direttive della Giunta regionale per                     
l'esercizio delle funzioni dirigenziali";                                       
dato atto dei pareri favorevoli espressi dal Direttore generale                 
Attivita' produttive, dott. Uber Fontanesi, in merito alla                      
regolarita' tecnica ed alla legittimita' del presente atto, ai sensi            
dell'art. 4, sesto comma, della L.R. 19 novembre 1992, n. 41 e della            
deliberazione di Giunta 2541/95;                                                
decreta:                                                                        
di accogliere il ricorso di cui in premessa, presentato dal sig.                
Lenzi Gianni, relativamente all'impresa Lenzi Gianni e Basenghi                 
Roberto Snc con sede a Reggio Emilia - Via Emilia Ospizio n. 38, per            
le motivazioni sopra menzionate.                                                
IL VICEPRESIDENTE                                                               
Emilio Sabattini                                                                

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