REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 settembre 1998, n. 1560

Approvazione nuovo statuto "O.P. Leopoldo Castelli" di Ottone (PC)

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
Acquisita agli atti del Servizio Servizi socio-sanitari l'istanza in            
data 8 maggio 1997, con cui il Presidente dell'IPAB "Opera pia                  
Leopoldo Castelli", avente sede in Ottone (Piacenza), chiede che la             
Regione Emilia-Romagna approvi il nuovo statuto deliberato dal                  
Consiglio di amministrazione con atto n. 1 del 15 marzo 1997;                   
dato atto che il suindicato provvedimento e' stato pubblicato senza             
seguito di opposizioni all'Albo pretorio comunale;                              
dato atto che il Comune di Ottone, interpellato dall'IPAB interessata           
a norma dell'art. 62 della Legge 17 luglio 1890,  n.6972 con nota               
prot. n. 34 in data 8 maggio 1997, non ha espresso alcun parere in              
merito allo statuto in esame;                                                   
dato atto che lo statuto di cui trattasi ridefinisce le modalita' di            
funzionamento dell'IPAB in oggetto, recependo i principi ispiratori             
del DLgs 29/93 nella misura consentita dalle ridotte dimensioni                 
dell'ente stesso;                                                               
considerata l'opportunita' di approvare lo statuto di cui trattasi,             
apportandovi tuttavia le seguenti modificazioni:                                
 1) nel terzo e nel sesto comma del preambolo storico, le parole                
"degli ospiti paganti" e "ospiti  paganti" vengono sostituite                   
rispettivamente con "dei bambini" e "bambini verso pagamento di una             
retta";                                                                         
 2) il primo comma dell'attuale art. 3 viene inserito nell'art. 2,              
quale primo comma dell'articolo stesso, con conseguente modifica                
della numerazione dei commi di entrambi detti articoli;                         
 3) nell'ex primo comma dell'art. 2 (divenuto secondo comma) le                 
parole "portatori di handicap" vengono sostituite con "persone adulte           
portatrici  di handicaps";                                                      
 4) l'intitolazione dell'art. 5 viene modificata in "ammissione e               
modalita' di funzionamento dei servizi"; allo stesso articolo vengono           
eliminate le parole "(entro i limiti dei posti disponibili)";                   
 5) l'articolo 7 viene eliminato;                                               
 6) al secondo comma dell'ex art. 8 (ora 7) le parole "per il                   
mantenimento ed il miglioramento" vengono sostituite con "nonche'               
ogni intervento teso al mantenimento ed al miglioramento";                      
 7) al primo comma dell'ex art. 11 (ora 10), dopo le parole "degli              
ospiti" vengono aggiunte le parole "e dei loro familiari";                      
 8) all'ex art. 12 (ora 11) vengono eliminate le parole "c) il                  
Segretario";                                                                    
 9) all'ex art. 13 (ora 12): - al primo comma, le parole "Consiglio             
comunale" vengono sostituite con "Comune" e le parole "con voto                 
limitato ad un solo nominativo" vengono eliminate; - al secondo comma           
vengono eliminate le parole "viene costituito dalla Regione                     
Emilia-Romagna ed"; - all'ultimo comma, le parole "ed il Presidente             
della Giunta regionale la puo' promuovere" vengono sostituite con "e            
puo' essere promossa  dalla Regione";                                           
10) il quarto comma dell'ex art. 17 (ora 16) viene cosi' sostituito             
"In caso di assenza o temporaneo impedimento anche del Vice                     
Presidente, le funzioni presidenziali sono svolte dal Consigliere               
anziano per appartenenza al Consiglio o, a parita' di appartenenza,             
dal Consigliere piu' anziano per eta'";                                         
11) l'ex art. 20 viene eliminato;                                               
12) l'ex art. 21 (ora 19) viene inserito nel Titolo IV "Disposizioni            
di amministrazione", sotto il Capo I "Del Segretario", con testo                
immutato;                                                                       
13) gli ex articoli dal 22 a 26 (ora 20-24) vanno a costituire il               
Capo II del Titolo IV, da intitolarsi "Disposizioni generali";                  
14) nel primo comma dell'ex art. 26 (ora 24) vengono inserite le                
parole "nonche' per il rilascio di copia delle deliberazioni" dopo le           
parole "atti dell'Ente"; il secondo comma dello stesso articolo viene           
eliminato;                                                                      
15) al primo comma dell'ex art. 29 (ora 27) le parole "due anni"                
vengono sostituite con "un anno"; allo stesso comma, i riferimenti              
agli artt. "22" e "23" vengono sostituiti rispettivamente con "20" e            
"21";                                                                           
16) l'ex art. 30 (ora 28) viene cosi' sostituito "Il Consiglio in               
carica alla data di approvazione del presente statuto portera' a                
termine il proprio mandato e cessera' quindi con il 31 dicembre                 
2000";                                                                          
dato atto che le modificazioni di cui sopra sono state comunicate               
all'IPAB in oggetto con nota dell'Assessorato alle Politiche sociali,           
educative e familiari, Qualita' urbana, Immigrazione, Aiuti                     
internazionali prot. n. 32052/SOC del 18 agosto 1998 e che                      
l'Amministrazione interessata ha espresso assenso in proposito con              
nota prot. n. 86 del 19 agosto successivo;                                      
visti gli artt. 62 e 68 della Legge 17 luglio 1890, n. 6972 ed 1,               
lettere a) - i) del DPR 15 gennaio 1972, n. 9;                                  
dato atto del parere favorevole espresso dal Responsabile del                   
Servizio Servizi socio-sanitari dr. Graziano Giorgi in merito alla              
regolarita' tecnica della presente deliberazione, ai sensi dell'art.            
4, sesto comma, della L.R. 19 novembre 1992, n. 41 e della                      
deliberazione della Giunta regionale 2541/95;                                   
dato atto del parere favorevole espresso dal Direttore generale alla            
Sanita' e Servizi sociali dr. Francesco Taroni in merito alla                   
legittimita' della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 4,                
sesto comma, della L.R. 19 novembre 1992, n. 41 e della deliberazione           
della Giunta regionale 2541/95;                                                 
su proposta dell'Assessore alle Politiche sociali, educative e                  
familiari, Qualita' urbana, Immigrazione, Aiuti internazionali;                 
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
di approvare il nuovo statuto dell'IPAB "Opera pia Leopoldo                     
Castelli", avente sede in Ottone (Piacenza), nel testo deliberato dal           
Consiglio di amministrazione con atto n. 1 del 15 marzo 1997, con le            
modificazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente            
riportate;                                                                      
di dare atto che la presente deliberazione verra' pubblicata                    
integralmente nel Bollettino Ufficiale regionale.                               

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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