REGIONE EMILIA-ROMAGNA - SERVIZIO PROMOZIONE, INDIRIZZO E CONTROLLO AMBIENTALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PROMOZIONE, INDIRIZZO E CONTROLLO AMBIENTALE 16 luglio 1998, n. 7060

Consorzio irriguo Bombacina pulita - Concessione in sanatoria di derivazione acqua pubblica per uso irriguo dalle falde sotterranee in comune di Reggio Emilia e in comune di Quattro Castella (RE)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                                    
(omissis)  determina:                                                           
a) di assentire in sanatoria, salvi i diritti di terzi, al Consorzio            
irriguo Bombacina pulita, con sede in Via Giovanardi n. 12 del comune           
di Reggio Emilia e legalmente domiciliata presso la sede di tale                
Comune, la concessione di derivazione di acqua pubblica dalle falde             
sotterranee in localita' San Bartolomeo del comune di Reggio Emilia e           
in localita' Montecavolo del comune di Quattro Castella (RE);                   
(omissis) per la quantita' d'acqua, stabilita in medi moduli 0,1157             
(l/s 11,57) e fino ad un massimo uguale e non superiore a moduli 0,48           
(l/s 48) per uso irriguo e piu' precisamente per irrigare ettari 100            
di terreno coltivato a prato stabile, vigneto e mais; (omissis)                 
b) di stabilire che la concessione sia praticata per trenta anni,               
consecutivi e continui, decorrenti dalla data del 4 marzo 1982, data            
di pubblicazione del II Elenco supplettivo delle acque pubbliche                
della provincia di Reggio Emilia in cui le acque derivate sono                  
inserite, subordinatamente all'osservanza delle condizioni e degli              
obblighi contenuti nel disciplinare;                                            
c) di pubblicare per estratto la presente determinazione ed il                  
relativo disciplinare.                                                          
Estratto del disciplinare n. 3601 di Rep. del 16/7/1997                         
Art. 6 - Garanzie da osservarsi                                                 
Il concessionario e' obbligato a provvedere affinche' le opere di               
presa e restituzione si mantengano innocue al pubblico e privato                
interesse. E' tenuto altresi' ad adottare le misure di sicurezza                
previste dalla legge, atte ad evitare il verificarsi sia di eventi              
dannosi a carico di terzi, sia l'inquinamento delle falde acquifere             
sotterranee, nonche' di eventuali giacimenti minerari.                          

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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