REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 12 ottobre 1998, n. 34

Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private in attuazione del DPR 14 gennaio 1997, nonche' di funzionamento di strutture pubbliche e private che, svolgono attivita' socio-sanitaria e socio-assistenzioale

          Art. 16                                                               
Norma transitoria                                                               
1. Fino alla approvazione da parte della Giunta regionale dei                   
requisiti minimi per l'esercizio di attivita' sanitarie non                     
contemplate dal DPR 14 gennaio 1997, si applicano, ove previsti, i              
requisiti adottati in attuazione della L.R. 1 aprile 1985, n. 10.               
2. Fino all'approvazione da parte della Giunta regionale della                  
deliberazione di cui all'art. 1, comma 3, si applicano i requisiti e            
le disposizioni adottate in attuazione degli artt. 9, 36 e 37 della             
L.R. 12 gennaio 1985, n. 2.                                                     
La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale           
della Regione.                                                                  
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare              
come legge della Regione Emilia-Romagna.                                        
Bologna, 12 ottobre 1998  ANTONIO LA FORGIA                                     
NOTE ALL'ART. 16                                                                
Comma 1                                                                         
1) Il DPR 14 gennaio 1997 e' citato alla nota 1) all'art. 1.                    
2) La L.R. 1 aprile 1985, n. 10 concerne Denominazione e definizione            
dei presidi diagnostici, curativi e riabilitativi ambulatoriali                 
privati. Determinazione dei requisiti per la loro apertura ed                   
esercizio.                                                                      
Comma 2                                                                         
3) Il testo dell'art. 9 della L.R. 12 gennaio 1985, n. 2, e'                    
riportato alla nota 1) all'art. 15.                                             
4) Il testo degli articoli 36 e 37 della L.R. 12 gennaio 1985, n. 2,            
citata alla nota 1) all'art. 15, e' il seguente:                                
"Art. 36 - Funzioni delegate e subdelegate                                      
Nell'ambito delle funzioni amministrative regionali di cui al secondo           
comma del precedente articolo 10, sono delegate e subdelegate ai                
Comuni:                                                                         
a) l'autorizzazione al funzionamento delle strutture, pubbliche e               
private, ai sensi del precedente articolo 9;                                    
b) la vigilanza sul funzionamento delle strutture e dei servizi,                
pubblici e privati, di assistenza sociale;                                      
c) le funzioni di controllo pubblico sull'amministrazione delle                 
persone giuridiche private disciplinate dall'art. 12 del Codice                 
civile, operanti nelle materie di cui all'art. 22 del DPR 24 luglio             
1977, n. 616 e le cui finalita' si esauriscono nell'ambito della                
Regione, previste dagli articoli 23, ultimo comma, 25 e 26 del Codice           
civile, nonche' le funzioni relative alla autorizzazione all'acquisto           
di immobili, all'accettazione di donazioni, eredita' o legati di cui            
all'articolo 17 del Codice civile;                                              
d) la nomina ad amministratore delle Istituzioni pubbliche di                   
assistenza e beneficienza.                                                      
          Art. 37 - Esercizio delle funzioni delegate e subdelegate             
L'esercizio delle funzioni subdelegate di cui alla lettera c) e di              
quella delegata di cui alla lettera d) del primo comma del precedente           
articolo e' effettuato dal Comune nel cui territorio ha sede legale             
la persona giuridica privata o l'Istituzione pubblica di assistenza e           
beneficenza.                                                                    
In caso di persistente inerzia nell'esercizio delle funzioni delegate           
e subdelegate, la Regione, sentito il Comune competente, e previa               
assegnazione di un congruo termine per provvedere, si sostituisce al            
soggetto inadempiente limitatamente alla sola attivita' non                     
adempiuta.                                                                      
La revoca delle funzioni delegate e subdelegate nei confronti di                
tutti o uno solo dei soggetti delegati, segue la disciplina prevista            
nel Titolo III della L.R. 27 febbraio 1984, n. 6.                               
Il Consiglio regionale impartisce direttive sui requisiti funzionali            
e strutturali, sulle procedure per il rilascio, la sospensione, la              
revoca dell'autorizzazione al funzionamento, nonche' sui criteri di             
vigilanza volti anche alla verifica della permanenza delle condizioni           
e requisiti che hanno dato luogo all'autorizzazione stessa.                     
Le deleghe e subdeleghe di cui ai punti a) e b) dell'articolo                   
precedente si attivano quando siano stati precisati i requisiti di              
cui al precedente articolo 9.".                                                 
LAVORI PREPARATORI                                                              
Progetto di legge d'iniziativa della Giunta regionale: deliberazione            
n. 280 del 10 marzo 1998; oggetto consiliare n. 3568 (VI                        
legislatura);                                                                   
- pubblicato nel Supplemento Speciale del Bollettino Ufficiale della            
Regione n. 226 in data 30 marzo 1998;                                           
- assegnato alla IV Commissione consiliare permanente "Sicurezza                
sociale" in sede referente.                                                     
Testo licenziato dalla Commissione referente con atto n. 12 del 14              
luglio 1998, con relazione scritta del consigliere Lombardi;                    
- approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 3 settembre                
1998, atto n. 141/98;                                                           
- vistato dal Commissario del Governo con atto n. 1920/4.1.8/C.G. del           
5 ottobre 1998.                                                                 

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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