REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 12 ottobre 1998, n. 34

Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private in attuazione del DPR 14 gennaio 1997, nonche' di funzionamento di strutture pubbliche e private che, svolgono attivita' socio-sanitaria e socio-assistenzioale

          Art. 15                                                               
Abrogazione di norme                                                            
1. Sono abrogate:                                                               
a) la L.R. 8 gennaio 1980, n. 2 "Disciplina per l'apertura,                     
l'esercizio e le convenzioni delle istituzioni sanitarie di carattere           
privato";                                                                       
b) la L.R. 1 aprile 1985, n. 10 "Denominazione e definizione dei                
presidi diagnostici, curativi e riabilitativi ambulatoriali privati.            
Determinazione dei requisiti per la loro apertura ed esercizio";                
c) l'art. 9 della L.R. 12 gennaio 1985, n. 2;                                   
d) l'art. 36, lett. a) e lett. b), della L.R. 12 gennaio 1985, n. 2,            
limitatamente alle parole "delle strutture e";                                  
e) l'art. 37 della L.R. 12 gennaio 1985, n. 2, comma 5.                         
NOTE ALL'ART. 15                                                                
Comma 1                                                                         
1) Il testo dell'art. 9 della L.R. 12 gennaio 1985, n. 2 concernente            
Riordino e programmazione delle funzioni di assistenza sociale, era             
il seguente:                                                                    
"Art. 9 - Autorizzazione al funzionamento delle strutture                       
residenziali e semiresidenziali                                                 
Le strutture socio-assistenziali a carattere residenziale o                     
semiresidenziale, ancorche' gestite a scopo di lucro, debbono essere            
in possesso dei requisiti minimi stabiliti dal Consiglio regionale ai           
sensi del successivo articolo 37 e il loro funzionamento e'                     
subordinato al rilascio di apposita autorizzazione.                             
I requisiti di cui al precedente comma attengono agli elementi                  
indispensabili per garantire la sicurezza degli utenti e degli                  
operatori, nonche' la capacita' del servizio a espletare le relative            
funzioni.                                                                       
Le strutture funzionanti, gia' sottoposte all'obbligo del rilascio              
dell'autorizzazione al funzionamento e quelle per le quali tale                 
obbligo non era previsto, sono tenute ad adeguarsi ai requisiti                 
stabiliti dal Consiglio regionale nei tempi dallo stesso indicati.              
A tal fine i gestori sono tenuti a richiedere l'autorizzazione al               
funzionamento.".                                                                
2) Il testo delle lettere a) e b) dell'art. 36 della L.R. 12 gennaio            
1985, n. 2, citata alla nota 1) al presente articolo, era il                    
seguente:                                                                       
"Art. 36 - Funzioni delegate e subdelegate                                      
Nell'ambito delle funzioni amministrative regionali di cui al secondo           
comma del precedente articolo 10, sono delegate e subdelegate ai                
Comuni:                                                                         
a) l'autorizzazione al funzionamento delle strutture, pubbliche e               
private, ai sensi del precedente articolo 9;                                    
b) la vigilanza sul funzionamento delle strutture e dei servizi,                
pubblici e privati, di assistenza sociale;                                      
omissis".                                                                       
3) Il testo del quinto comma dell'art. 37 della L.R. 12 gennaio 1985,           
n. 2, citata alla nota 1) al presente articolo, era il seguente:                
"Art. 37 - Esercizio delle funzioni delegate e subdelegate                      
omissis                                                                         
Il Consiglio regionale impartisce direttive sui requisiti funzionali            
e strutturali, sulle procedure per il rilascio, la sospensione, la              
revoca dell'autorizzazione al funzionamento, nonche' sui criteri di             
vigilanza volti anche alla verifica della permanenza delle condizioni           
e requisiti che hanno dato luogo all'autorizzazione stessa.                     
omissis".                                                                       

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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