LEGGE REGIONALE 12 ottobre 1998, n. 34
Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private in attuazione del DPR 14 gennaio 1997, nonche' di funzionamento di strutture pubbliche e private che, svolgono attivita' socio-sanitaria e socio-assistenzioale
Art. 15
Abrogazione di norme
1. Sono abrogate:
a) la L.R. 8 gennaio 1980, n. 2 "Disciplina per l'apertura,
l'esercizio e le convenzioni delle istituzioni sanitarie di carattere
privato";
b) la L.R. 1 aprile 1985, n. 10 "Denominazione e definizione dei
presidi diagnostici, curativi e riabilitativi ambulatoriali privati.
Determinazione dei requisiti per la loro apertura ed esercizio";
c) l'art. 9 della L.R. 12 gennaio 1985, n. 2;
d) l'art. 36, lett. a) e lett. b), della L.R. 12 gennaio 1985, n. 2,
limitatamente alle parole "delle strutture e";
e) l'art. 37 della L.R. 12 gennaio 1985, n. 2, comma 5.
NOTE ALL'ART. 15
Comma 1
1) Il testo dell'art. 9 della L.R. 12 gennaio 1985, n. 2 concernente
Riordino e programmazione delle funzioni di assistenza sociale, era
il seguente:
"Art. 9 - Autorizzazione al funzionamento delle strutture
residenziali e semiresidenziali
Le strutture socio-assistenziali a carattere residenziale o
semiresidenziale, ancorche' gestite a scopo di lucro, debbono essere
in possesso dei requisiti minimi stabiliti dal Consiglio regionale ai
sensi del successivo articolo 37 e il loro funzionamento e'
subordinato al rilascio di apposita autorizzazione.
I requisiti di cui al precedente comma attengono agli elementi
indispensabili per garantire la sicurezza degli utenti e degli
operatori, nonche' la capacita' del servizio a espletare le relative
funzioni.
Le strutture funzionanti, gia' sottoposte all'obbligo del rilascio
dell'autorizzazione al funzionamento e quelle per le quali tale
obbligo non era previsto, sono tenute ad adeguarsi ai requisiti
stabiliti dal Consiglio regionale nei tempi dallo stesso indicati.
A tal fine i gestori sono tenuti a richiedere l'autorizzazione al
funzionamento.".
2) Il testo delle lettere a) e b) dell'art. 36 della L.R. 12 gennaio
1985, n. 2, citata alla nota 1) al presente articolo, era il
seguente:
"Art. 36 - Funzioni delegate e subdelegate
Nell'ambito delle funzioni amministrative regionali di cui al secondo
comma del precedente articolo 10, sono delegate e subdelegate ai
Comuni:
a) l'autorizzazione al funzionamento delle strutture, pubbliche e
private, ai sensi del precedente articolo 9;
b) la vigilanza sul funzionamento delle strutture e dei servizi,
pubblici e privati, di assistenza sociale;
omissis".
3) Il testo del quinto comma dell'art. 37 della L.R. 12 gennaio 1985,
n. 2, citata alla nota 1) al presente articolo, era il seguente:
"Art. 37 - Esercizio delle funzioni delegate e subdelegate
omissis
Il Consiglio regionale impartisce direttive sui requisiti funzionali
e strutturali, sulle procedure per il rilascio, la sospensione, la
revoca dell'autorizzazione al funzionamento, nonche' sui criteri di
vigilanza volti anche alla verifica della permanenza delle condizioni
e requisiti che hanno dato luogo all'autorizzazione stessa.
omissis".