LEGGE REGIONALE 12 ottobre 1998, n. 34
Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private in attuazione del DPR 14 gennaio 1997, nonche' di funzionamento di strutture pubbliche e private che, svolgono attivita' socio-sanitaria e socio-assistenzioale
Art. 14
Pubblicita' sanitaria
1. Le funzioni amministrative concernenti l'autorizzazione alla
pubblicita' sanitaria di cui agli artt. 4 e 5 della Legge 5 febbraio
1992, n. 175 sono esercitate dai Comuni.
NOTA ALL'ART. 14
Comma 1
Il testo degli articoli 4 e 5 della Legge 5 febbraio 1992, n. 175
concernente Norme in materia di pubblicita' sanitaria e di
repressione dell'esercizio abusivo delle professioni sanitarie, e' il
seguente:
"Art. 4
1. La pubblicita' concernente le case di cura private e i gabinetti e
ambulatori mono o polispecialistici soggetti alle autorizzazioni di
legge e' consentita mediante targhe o insegne apposte sull'edificio
in cui si svolge l'attivita' professionale nonche' con inserzioni
sugli elenchi telefonici, attraverso giornali e periodici destinati
esclusivamente agli esercenti le professioni sanitarie, con facolta'
di indicare le specifiche attivita' medico-chirurgiche e le
prescrizioni diagnostiche e terapeutiche effettivamente svolte,
purche' accompagnate dalla indicazione del nome, cognome e titoli
professionali dei responsabili di ciascuna branca specialistica.
2. E' in ogni caso obbligatoria l'indicazione del nome, cognome e
titoli professionali del medico responsabile della direzione
sanitaria.
3. Ai responsabili di ciascuna branca specialistica di cui al comma
1, nonche' al medico responsabile della direzione sanitaria di cui al
comma 2, si applicano le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo
1.
Art. 5
1. La pubblicita' di cui all'articolo 4 e' autorizzata dalla Regione,
sentite le federazioni regionali degli ordini o dei collegi
professionali, ove costituiti, che devono garantire il possesso e la
validita' dei titoli accademici e scientifici, nonche' la rispondenza
delle caratteristiche estetiche della targa, dell'insegna o
dell'inserzione a quelle stabilite dal regolamento di cui al comma 3
dell'articolo 2.
2. Con decreto del Ministro della Sanita' sono stabilite le modalita'
per il rilascio dell'autorizzazione regionale.
3. Gli annunci pubblicitari di cui al presente articolo devono
indicare gli estremi dell'autorizzazione regionale.
4. I titolari e i direttori sanitari responsabili delle strutture di
cui all'articolo 4, che effettuino pubblicita' nelle forme consentite
senza l'autorizzazione regionale, sono sospesi dall'esercizio della
professione sanitaria per un periodo da due a sei mesi.
5. Qualora l'annuncio pubblicitario contenga indicazioni false sulle
attivita' o prestazioni che la struttura e' abilitata a svolgere o
non contenga l'indicazione del Direttore sanitario, l'autorizzazione
amministrativa all'esercizio dell'attivita' sanitaria e' sospesa per
un periodo da sei mesi ad un anno.".