LEGGE REGIONALE 12 ottobre 1998, n. 34
Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private in attuazione del DPR 14 gennaio 1997, nonche' di funzionamento di strutture pubbliche e private che, svolgono attivita' socio-sanitaria e socio-assistenzioale
Art. 13
Nuove costruzioni
1. Per tre anni dall'entrata in vigore dalla presente legge, chiunque
intenda costruire nuove strutture di ricovero e cura, ovvero
procedere ad ampliamenti di quelle esistenti che comportino un
aumento di posti letto rispetto alle dotazioni previste dalla
programmazione regionale, deve preventivamente ottenere apposito
nulla-osta da parte della Regione. I criteri e le modalita' per il
rilascio di tale nulla-osta sono stabiliti dal Consiglio regionale
entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.