REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 12 ottobre 1998, n. 34

Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private in attuazione del DPR 14 gennaio 1997, nonche' di funzionamento di strutture pubbliche e private che, svolgono attivita' socio-sanitaria e socio-assistenzioale

          Art. 13                                                               
Nuove costruzioni                                                               
1. Per tre anni dall'entrata in vigore dalla presente legge, chiunque           
intenda costruire nuove strutture di ricovero e cura, ovvero                    
procedere ad ampliamenti di quelle esistenti che comportino un                  
aumento di posti letto rispetto alle dotazioni previste dalla                   
programmazione regionale, deve preventivamente ottenere apposito                
nulla-osta da parte della Regione. I criteri e le modalita' per il              
rilascio di tale nulla-osta sono stabiliti dal Consiglio regionale              
entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.                   

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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