REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 12 ottobre 1998, n. 34

Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private in attuazione del DPR 14 gennaio 1997, nonche' di funzionamento di strutture pubbliche e private che, svolgono attivita' socio-sanitaria e socio-assistenzioale

          Art. 12                                                               
Accreditamento transitorio                                                      
1. Nelle more dell'applicazione del procedimento per l'accreditamento           
previsto dagli articoli 8 e 9, sono accreditate:                                
a) le strutture pubbliche in esercizio alla data di entrata in vigore           
della presente legge;                                                           
b) le strutture private che risultino provvisoriamente accreditate ai           
sensi del comma 6 dell'art. 6 della Legge 23 dicembre 1994, n. 724.             
2. L'accreditamento transitorio delle strutture di cui alla lettera             
b) del comma 1 opera a condizione che, entro 120 giorni dall'entrata            
in vigore della presente legge, presentino apposita domanda,                    
corredata dall'autocertificazione di cui al comma 3 dell'art. 7, e              
che ne venga dichiarata la funzionalita' alle scelte della                      
programmazione sanitaria regionale mediante deliberazione della                 
Giunta regionale, anche tenuto conto dei provvedimenti gia' adottati            
ai sensi del comma 8 dell'art. 32 della Legge 27 dicembre 1997, n.              
449.                                                                            
NOTE ALL'ART. 12                                                                
Comma 1                                                                         
1) Il testo del comma 6 dell'art. 6 della Legge 23 dicembre 1994, n.            
724 concernente Misure di razionalizzazione della finanza pubblica,             
e' il seguente:                                                                 
"Art. 6 - Pagamento a tariffa e acquisto di beni e servizi                      
omissis                                                                         
6. A decorrere dalla data di entrata in funzione del sistema di                 
pagamento delle prestazioni sulla base di tariffe predeterminate                
dalla Regione cessano i rapporti convenzionali in atto ed entrano in            
vigore i nuovi rapporti fondati sull'accreditamento, sulla                      
remunerazione delle prestazioni e sull'adozione del sistema di                  
verifica della qualita' previsti all'articolo 8, comma 7, del DLgs 30           
dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni. La           
facolta' di libera scelta da parte dell'assistito si esercita nei               
confronti di tutte le strutture ed i professionisti accreditati dal             
Servizio sanitario nazionale in quanto risultino effettivamente in              
possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente e accettino             
il sistema della remunerazione a prestazione. Fermo restando il                 
diritto all'accreditamento delle strutture in possesso dei requisiti            
di cui all'articolo 8, comma 4, del DLgs 30 dicembre 1992, n. 502, e            
successive modificazioni, per il biennio 1995/1996 l'accreditamento             
opera comunque nei confronti dei soggetti convenzionati e dei                   
soggetti eroganti prestazioni di alta specialita' in regime di                  
assistenza indiretta regolata da leggi regionali alla data di entrata           
in vigore del citato DLgs n. 502 del 1992, che accettino il sistema             
della remunerazione a prestazione sulla base delle citate tariffe.              
omissis".                                                                       
Comma 2                                                                         
2) Il testo del comma 8 dell'art. 32 della Legge 27 dicembre 1997, n.           
449 concernente Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica,           
e' il seguente:                                                                 
"Art. 32 - Interventi di razionalizzazione della spesa                          
omissis                                                                         
8. Le Regioni, in attuazione della programmazione sanitaria ed in               
coerenza con gli indici di cui all'articolo 2, comma 5, della Legge             
28 dicembre 1995,  n.549, e successive modificazioni, individuano               
preventivamente per ciascuna istituzione sanitaria pubblica e                   
privata, ivi compresi i presidi ospedalieri di cui al comma 7, o per            
gruppi di istituzioni sanitarie, i limiti massimi annuali di spesa              
sostenibile con il Fondo sanitario e i preventivi annuali delle                 
prestazioni, nonche' gli indirizzi e le modalita' per la                        
contrattazione di cui all'articolo 1, comma 32, della Legge 23                  
dicembre 1996, n. 662.                                                          
omissis".                                                                       

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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