LEGGE REGIONALE 12 ottobre 1998, n. 34
Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private in attuazione del DPR 14 gennaio 1997, nonche' di funzionamento di strutture pubbliche e private che, svolgono attivita' socio-sanitaria e socio-assistenzioale
Art. 12
Accreditamento transitorio
1. Nelle more dell'applicazione del procedimento per l'accreditamento
previsto dagli articoli 8 e 9, sono accreditate:
a) le strutture pubbliche in esercizio alla data di entrata in vigore
della presente legge;
b) le strutture private che risultino provvisoriamente accreditate ai
sensi del comma 6 dell'art. 6 della Legge 23 dicembre 1994, n. 724.
2. L'accreditamento transitorio delle strutture di cui alla lettera
b) del comma 1 opera a condizione che, entro 120 giorni dall'entrata
in vigore della presente legge, presentino apposita domanda,
corredata dall'autocertificazione di cui al comma 3 dell'art. 7, e
che ne venga dichiarata la funzionalita' alle scelte della
programmazione sanitaria regionale mediante deliberazione della
Giunta regionale, anche tenuto conto dei provvedimenti gia' adottati
ai sensi del comma 8 dell'art. 32 della Legge 27 dicembre 1997, n.
449.
NOTE ALL'ART. 12
Comma 1
1) Il testo del comma 6 dell'art. 6 della Legge 23 dicembre 1994, n.
724 concernente Misure di razionalizzazione della finanza pubblica,
e' il seguente:
"Art. 6 - Pagamento a tariffa e acquisto di beni e servizi
omissis
6. A decorrere dalla data di entrata in funzione del sistema di
pagamento delle prestazioni sulla base di tariffe predeterminate
dalla Regione cessano i rapporti convenzionali in atto ed entrano in
vigore i nuovi rapporti fondati sull'accreditamento, sulla
remunerazione delle prestazioni e sull'adozione del sistema di
verifica della qualita' previsti all'articolo 8, comma 7, del DLgs 30
dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni. La
facolta' di libera scelta da parte dell'assistito si esercita nei
confronti di tutte le strutture ed i professionisti accreditati dal
Servizio sanitario nazionale in quanto risultino effettivamente in
possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente e accettino
il sistema della remunerazione a prestazione. Fermo restando il
diritto all'accreditamento delle strutture in possesso dei requisiti
di cui all'articolo 8, comma 4, del DLgs 30 dicembre 1992, n. 502, e
successive modificazioni, per il biennio 1995/1996 l'accreditamento
opera comunque nei confronti dei soggetti convenzionati e dei
soggetti eroganti prestazioni di alta specialita' in regime di
assistenza indiretta regolata da leggi regionali alla data di entrata
in vigore del citato DLgs n. 502 del 1992, che accettino il sistema
della remunerazione a prestazione sulla base delle citate tariffe.
omissis".
Comma 2
2) Il testo del comma 8 dell'art. 32 della Legge 27 dicembre 1997, n.
449 concernente Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica,
e' il seguente:
"Art. 32 - Interventi di razionalizzazione della spesa
omissis
8. Le Regioni, in attuazione della programmazione sanitaria ed in
coerenza con gli indici di cui all'articolo 2, comma 5, della Legge
28 dicembre 1995, n.549, e successive modificazioni, individuano
preventivamente per ciascuna istituzione sanitaria pubblica e
privata, ivi compresi i presidi ospedalieri di cui al comma 7, o per
gruppi di istituzioni sanitarie, i limiti massimi annuali di spesa
sostenibile con il Fondo sanitario e i preventivi annuali delle
prestazioni, nonche' gli indirizzi e le modalita' per la
contrattazione di cui all'articolo 1, comma 32, della Legge 23
dicembre 1996, n. 662.
omissis".