REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 12 ottobre 1998, n. 34

Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private in attuazione del DPR 14 gennaio 1997, nonche' di funzionamento di strutture pubbliche e private che, svolgono attivita' socio-sanitaria e socio-assistenzioale

          Art. 11                                                               
Elenco dei soggetti accreditati                                                 
1. La Regione pubblica annualmente sul proprio Bollettino Ufficiale             
l'elenco dei soggetti accreditati distinti per classe di appartenenza           
della struttura e per tipologia di prestazioni erogabili.                       
2. La Regione e le Aziende Unita' sanitarie locali individuano,                 
secondo la rispettiva competenza, i soggetti accreditati con i quali            
instaurare i rapporti di cui al comma 5 dell'art. 8 del DLgs 30                 
dicembre 1992, n. 502, tenuto conto dei piani annuali preventivi,               
nell'ambito dei livelli di spesa contestualmente definiti e con                 
riferimento agli indirizzi regionali di cui all'art. 2 della presente           
legge.                                                                          
3. Ciascuna Azienda Unita' sanitaria locale pubblica l'elenco dei               
soggetti accreditati con i quali ha instaurato rapporti, con                    
l'indicazione delle tipologie delle prestazioni e dei relativi volumi           
che ciascuno di essi eroga a carico del Servizio sanitario regionale.           
TITOLO III                                                                      
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI                                               
NOTA ALL'ART. 11                                                                
Comma 2                                                                         
Il testo del comma 5 dell'art. 8 del DLgs 30 dicembre 1992, n. 502,             
e' riportato alla nota 1) all'art. 2.                                           

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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