LEGGE REGIONALE 12 ottobre 1998, n. 34
Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private in attuazione del DPR 14 gennaio 1997, nonche' di funzionamento di strutture pubbliche e private che, svolgono attivita' socio-sanitaria e socio-assistenzioale
Art. 11
Elenco dei soggetti accreditati
1. La Regione pubblica annualmente sul proprio Bollettino Ufficiale
l'elenco dei soggetti accreditati distinti per classe di appartenenza
della struttura e per tipologia di prestazioni erogabili.
2. La Regione e le Aziende Unita' sanitarie locali individuano,
secondo la rispettiva competenza, i soggetti accreditati con i quali
instaurare i rapporti di cui al comma 5 dell'art. 8 del DLgs 30
dicembre 1992, n. 502, tenuto conto dei piani annuali preventivi,
nell'ambito dei livelli di spesa contestualmente definiti e con
riferimento agli indirizzi regionali di cui all'art. 2 della presente
legge.
3. Ciascuna Azienda Unita' sanitaria locale pubblica l'elenco dei
soggetti accreditati con i quali ha instaurato rapporti, con
l'indicazione delle tipologie delle prestazioni e dei relativi volumi
che ciascuno di essi eroga a carico del Servizio sanitario regionale.
TITOLO III
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
NOTA ALL'ART. 11
Comma 2
Il testo del comma 5 dell'art. 8 del DLgs 30 dicembre 1992, n. 502,
e' riportato alla nota 1) all'art. 2.