REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 12 ottobre 1998, n. 34

Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private in attuazione del DPR 14 gennaio 1997, nonche' di funzionamento di strutture pubbliche e private che, svolgono attivita' socio-sanitaria e socio-assistenzioale

          Art. 10                                                               
Verifica dell'accreditamento                                                    
1. L'accreditamento ha validita' triennale dalla data di concessione            
e puo' essere rinnovato, su richiesta dell'interessato, presentata              
alla Regione, almeno sei mesi prima della scadenza del triennio. Alla           
domanda di rinnovo deve essere allegato un questionario di                      
autovalutazione conforme al modello stabilito dalla Giunta regionale.           
2. L'Agenzia sanitaria regionale trasmette al Direttore generale                
competente in materia di sanita' una relazione motivata concernente             
la domanda di rinnovo dell'accreditamento, sulla base dell'esame del            
questionario di autovalutazione e previo espletamento, se ritenuto              
necessario, delle procedure di verifica di cui al comma 2 dell'art.             
9.                                                                              
3. L'Assessore regionale competente in materia di sanita' rinnova o             
meno l'accreditamento su proposta del Direttore generale competente             
in materia di sanita'.                                                          
4. Nel corso del triennio di validita' dell'accreditamento la Regione           
puo' verificare la permanenza dei requisiti avvalendosi dell'Agenzia            
sanitaria regionale, la quale provvede con le modalita' indicate al             
comma 2 dell'art. 9.                                                            
5. Nel caso in cui venga riscontrata la perdita di requisiti per                
l'accreditamento che comporti gravi compromissioni della qualita'               
dell'assistenza, l'Assessore regionale competente in materia di                 
sanita' revoca, previa diffida, l'accreditamento.                               
6. L'Assessore regionale competente in materia di sanita' puo'                  
revocare, altresi', l'accreditamento a seguito di accertamento della            
violazione grave e continuativa degli accordi stipulati con le                  
strutture del Servizio sanitario regionale.                                     
7. La revoca dell'accreditamento comporta l'immediata decadenza dai             
rapporti di cui al comma 5 dell'art. 8 del DLgs 30 dicembre 1992, n.            
502 come modificato dal DLgs 7 dicembre 1993, n. 517.                           
NOTA ALL'ART. 10                                                                
Comma 7                                                                         
Il testo del comma 5 dell'art. 8 del DLgs 30 dicembre 1992, n. 502,             
e' riportato alla nota 1) all'art. 2.                                           

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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