LEGGE REGIONALE 12 ottobre 1998, n. 34
Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private in attuazione del DPR 14 gennaio 1997, nonche' di funzionamento di strutture pubbliche e private che, svolgono attivita' socio-sanitaria e socio-assistenzioale
Art. 10
Verifica dell'accreditamento
1. L'accreditamento ha validita' triennale dalla data di concessione
e puo' essere rinnovato, su richiesta dell'interessato, presentata
alla Regione, almeno sei mesi prima della scadenza del triennio. Alla
domanda di rinnovo deve essere allegato un questionario di
autovalutazione conforme al modello stabilito dalla Giunta regionale.
2. L'Agenzia sanitaria regionale trasmette al Direttore generale
competente in materia di sanita' una relazione motivata concernente
la domanda di rinnovo dell'accreditamento, sulla base dell'esame del
questionario di autovalutazione e previo espletamento, se ritenuto
necessario, delle procedure di verifica di cui al comma 2 dell'art.
9.
3. L'Assessore regionale competente in materia di sanita' rinnova o
meno l'accreditamento su proposta del Direttore generale competente
in materia di sanita'.
4. Nel corso del triennio di validita' dell'accreditamento la Regione
puo' verificare la permanenza dei requisiti avvalendosi dell'Agenzia
sanitaria regionale, la quale provvede con le modalita' indicate al
comma 2 dell'art. 9.
5. Nel caso in cui venga riscontrata la perdita di requisiti per
l'accreditamento che comporti gravi compromissioni della qualita'
dell'assistenza, l'Assessore regionale competente in materia di
sanita' revoca, previa diffida, l'accreditamento.
6. L'Assessore regionale competente in materia di sanita' puo'
revocare, altresi', l'accreditamento a seguito di accertamento della
violazione grave e continuativa degli accordi stipulati con le
strutture del Servizio sanitario regionale.
7. La revoca dell'accreditamento comporta l'immediata decadenza dai
rapporti di cui al comma 5 dell'art. 8 del DLgs 30 dicembre 1992, n.
502 come modificato dal DLgs 7 dicembre 1993, n. 517.
NOTA ALL'ART. 10
Comma 7
Il testo del comma 5 dell'art. 8 del DLgs 30 dicembre 1992, n. 502,
e' riportato alla nota 1) all'art. 2.