REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 12 ottobre 1998, n. 34

Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private in attuazione del DPR 14 gennaio 1997, nonche' di funzionamento di strutture pubbliche e private che, svolgono attivita' socio-sanitaria e socio-assistenzioale

          Art. 9                                                                
Procedura per l'accreditamento                                                  
1. La Regione verifica il possesso dei requisiti per l'accreditamento           
avvalendosi dell'Agenzia sanitaria regionale. A tal fine la Direzione           
regionale competente in materia di sanita' trasmette all'Agenzia le             
domande pervenute e la relativa documentazione ovvero, nel caso di              
cui al comma 3 dell'art. 8, l'elenco delle strutture pubbliche da               
sottoporre a verifica.                                                          
2. L'Agenzia sanitaria regionale provvede all'esame della                       
documentazione e compie le visite di verifica, direttamente o                   
avvalendosi di soggetti qualificati, sulla base delle modalita'                 
prestabilite dalla Giunta regionale e fatta salva l'applicazione di             
eventuali disposizioni nazionali in materia.                                    
3. Effettuata la verifica l'Agenzia sanitaria regionale trasmette               
alla Direzione regionale competente in materia di sanita' una                   
relazione motivata in ordine alla accreditabilita' o meno della                 
struttura.                                                                      
4. L'Assessore regionale competente in materia di sanita', sulla base           
della proposta del Direttore generale competente in materia di                  
sanita', e valutato il parere eventualmente espresso dalla Conferenza           
dei Sindaci, concede o nega l'accreditamento con proprio decreto, che           
costituisce provvedimento definitivo. Il provvedimento deve essere              
adottato entro e non oltre sei mesi dalla presentazione della domanda           
di accreditamento.                                                              
5. L'accreditamento puo' essere concesso anche con prescrizioni. In             
tal caso il provvedimento stabilisce il termine massimo per                     
l'adeguamento ed entro il quale l'Agenzia sanitaria provvede ad una             
nuova verifica secondo le modalita' stabilite dal presente articolo.            

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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