LEGGE REGIONALE 12 ottobre 1998, n. 34
Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private in attuazione del DPR 14 gennaio 1997, nonche' di funzionamento di strutture pubbliche e private che, svolgono attivita' socio-sanitaria e socio-assistenzioale
Art. 9
Procedura per l'accreditamento
1. La Regione verifica il possesso dei requisiti per l'accreditamento
avvalendosi dell'Agenzia sanitaria regionale. A tal fine la Direzione
regionale competente in materia di sanita' trasmette all'Agenzia le
domande pervenute e la relativa documentazione ovvero, nel caso di
cui al comma 3 dell'art. 8, l'elenco delle strutture pubbliche da
sottoporre a verifica.
2. L'Agenzia sanitaria regionale provvede all'esame della
documentazione e compie le visite di verifica, direttamente o
avvalendosi di soggetti qualificati, sulla base delle modalita'
prestabilite dalla Giunta regionale e fatta salva l'applicazione di
eventuali disposizioni nazionali in materia.
3. Effettuata la verifica l'Agenzia sanitaria regionale trasmette
alla Direzione regionale competente in materia di sanita' una
relazione motivata in ordine alla accreditabilita' o meno della
struttura.
4. L'Assessore regionale competente in materia di sanita', sulla base
della proposta del Direttore generale competente in materia di
sanita', e valutato il parere eventualmente espresso dalla Conferenza
dei Sindaci, concede o nega l'accreditamento con proprio decreto, che
costituisce provvedimento definitivo. Il provvedimento deve essere
adottato entro e non oltre sei mesi dalla presentazione della domanda
di accreditamento.
5. L'accreditamento puo' essere concesso anche con prescrizioni. In
tal caso il provvedimento stabilisce il termine massimo per
l'adeguamento ed entro il quale l'Agenzia sanitaria provvede ad una
nuova verifica secondo le modalita' stabilite dal presente articolo.