REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 12 ottobre 1998, n. 34

Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private in attuazione del DPR 14 gennaio 1997, nonche' di funzionamento di strutture pubbliche e private che, svolgono attivita' socio-sanitaria e socio-assistenzioale

          Art. 8                                                                
Requisiti per l'accreditamento                                                  
1. La determinazione dei requisiti ulteriori per l'accreditamento di            
cui al comma 4 dell'art. 2 del DPR 14 gennaio 1997, uniformi per le             
strutture pubbliche e private, e' effettuata dalla Giunta regionale,            
sentita la competente Commissione consiliare, con riferimento alle              
funzioni sanitarie individuate dalla programmazione regionale per               
garantire i livelli di assistenza sanitaria previsti dal Piano                  
sanitario nazionale. Tali requisiti possono essere stabiliti anche              
con distinti provvedimenti in relazione alla diversa tipologia delle            
strutture secondo la classificazione di cui alle lettere a, b, e c              
del comma 1 dell'art. 4 del DPR 14 gennaio 1997.                                
2. La Giunta regionale, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della            
presente legge, stabilisce le modalita' ed i termini entro cui i                
soggetti che intendono essere accreditati devono presentare apposita            
domanda alla Regione.                                                           
3. Il Direttore generale competente in materia di sanita' attiva                
d'ufficio, previa diffida al Direttore generale dell'Azienda                    
sanitaria, il procedimento di accreditamento, qualora non sia stata             
presentata, entro il termine previsto, la domanda di accreditamento             
da parte delle strutture pubbliche.                                             
NOTE ALL'ART. 8                                                                 
Comma 1                                                                         
1) Il testo del comma 4 dell'art. 2 del DPR 14 gennaio 1997, citato             
alla nota 1) all'art. 1, e' il seguente:                                        
"Art. 2 - Definizione dei requisiti                                             
omissis                                                                         
4. Le Regioni determinano, ai sensi del combinato disposto dei commi            
4 e 7 dell'art. 8, del DLgs 30 dicembre 1992, n. 502, e successive              
modificazioni ed integrazioni, gli standards di qualita' che                    
costituiscono requisiti ulteriori per l'accreditamento di strutture             
pubbliche e private in possesso dei requisiti minimi per                        
l'autorizzazione di cui all'art. 1.                                             
omissis".                                                                       
2) Il testo delle lettere a, b e c del comma 1 dell'art. 4 del DPR 14           
gennaio 1997, citato alla nota 1) all'art. 1, e' riportato alle note            
all'art. 3.                                                                     

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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