LEGGE REGIONALE 12 ottobre 1998, n. 34
Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private in attuazione del DPR 14 gennaio 1997, nonche' di funzionamento di strutture pubbliche e private che, svolgono attivita' socio-sanitaria e socio-assistenzioale
Art. 8
Requisiti per l'accreditamento
1. La determinazione dei requisiti ulteriori per l'accreditamento di
cui al comma 4 dell'art. 2 del DPR 14 gennaio 1997, uniformi per le
strutture pubbliche e private, e' effettuata dalla Giunta regionale,
sentita la competente Commissione consiliare, con riferimento alle
funzioni sanitarie individuate dalla programmazione regionale per
garantire i livelli di assistenza sanitaria previsti dal Piano
sanitario nazionale. Tali requisiti possono essere stabiliti anche
con distinti provvedimenti in relazione alla diversa tipologia delle
strutture secondo la classificazione di cui alle lettere a, b, e c
del comma 1 dell'art. 4 del DPR 14 gennaio 1997.
2. La Giunta regionale, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della
presente legge, stabilisce le modalita' ed i termini entro cui i
soggetti che intendono essere accreditati devono presentare apposita
domanda alla Regione.
3. Il Direttore generale competente in materia di sanita' attiva
d'ufficio, previa diffida al Direttore generale dell'Azienda
sanitaria, il procedimento di accreditamento, qualora non sia stata
presentata, entro il termine previsto, la domanda di accreditamento
da parte delle strutture pubbliche.
NOTE ALL'ART. 8
Comma 1
1) Il testo del comma 4 dell'art. 2 del DPR 14 gennaio 1997, citato
alla nota 1) all'art. 1, e' il seguente:
"Art. 2 - Definizione dei requisiti
omissis
4. Le Regioni determinano, ai sensi del combinato disposto dei commi
4 e 7 dell'art. 8, del DLgs 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni ed integrazioni, gli standards di qualita' che
costituiscono requisiti ulteriori per l'accreditamento di strutture
pubbliche e private in possesso dei requisiti minimi per
l'autorizzazione di cui all'art. 1.
omissis".
2) Il testo delle lettere a, b e c del comma 1 dell'art. 4 del DPR 14
gennaio 1997, citato alla nota 1) all'art. 1, e' riportato alle note
all'art. 3.